Incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.
Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.
Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.
La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.
Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.
Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.
Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.
Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.
Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–    la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–    la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–    i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–    gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–    individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–    autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–    verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

A scopo informativo, alleghiamo di seguito, quanto emerso in data 03 novembre 2018 dal confronto tra le OO.SS. del Lazio e l’Amministrazione per agevolare gli addetti ai lavori sulle problematiche relative all’applicazione art.41 circa la clausola risolutiva ai contratti di supplenza del personale docente in occasione della II finestra temporale di integrazione delle graduatorie di istituto, di cui al DDG 784 dell’11/5/2018, valide per il triennio 2017/2019.

Allegato: confronto applicazione art.41 CCNL 2016-2018

Si tratta di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto.

Con riferimento alle perplessità ed alle critiche avanzate dallo Snals per gli irrisori aumenti retributivi per i docenti previsti nel CCNL 2018, aumenti che sono molto inferiori rispetto alla perdita del potere di acquisto registrata dal 2011, pari al 15%, calcolata nei nove anni di mancato rinnovo contrattuale, si delinea in futuro una ulteriore preoccupazione circa l’elemento perequativo, strumento introdotto nel CCNL 2018 all’art. 37 comma 1 per consentire una tantum ai docenti con retribuzioni più basse un adeguamento dello stipendio, che varia da € 7,00 ad € 28,00 per le posizioni economiche da B1 a D2 .

Si tratta inoltre di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto. QUINDI L’INCREMENTO REALE DI QUESTO RINNOVO CONTRATTUALE non è la somma tra l’incremento retributivo e l’elemento perequativo, come alcuni sindacati firmatari hanno cercato di far intendere ai lavoratori.

I cosiddetti incrementi contrattuali, inoltre, spalmati in percentuali sui livelli economici, hanno prodotto come risultato l’aumento della forbice retributiva tra i livelli più bassi e quelli apicali.

Con il CCNL 2016-18, infatti, i dipendenti pubblici hanno ottenuto un incremento stipendiale pari al 3,48%, percentuale questa generalizzata che, di per sé, avrebbe garantito l’aumento di 85 euro medi lordi mensili soltanto a coloro i quali percepiscono stipendi alti.

La preoccupazione dello Snals nasce dal fatto che le risorse “mancanti”, ai fini del raggiungimento dell’aumento di 85 euro, sono state stanziate solo per il 2018 e pare non siano previste per il 2019.

L’elemento perequativo inoltre non è utile ai fini previdenziali, dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso. E’ una sorta di “fuori busta”.

E’ chiaro quindi che l’elemento perequativo deve essere rifinanziato, nella legge di Bilancio 2019, per non far perdere gli aumenti ottenuti ed è chiaro che in sede di rinnovo del CCNL dovrà essere stabilizzato e portato a regime .

news

Il personale prossimo al pensionamento, ma anche il restante personale, al fine di percepire uno stipendio, una pensione e una indennità di buonuscita, corrispondente allo stipendio spettante, deve verificare che il passaggio alla classe stipendiale 21 sia avvenuto tenendo conto del periodo utile ai soli fini economici, cristallizzato al momento del riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera.

Interessati a tale verifica sono i docenti immessi in ruolo dall’1.09.1995 e il personale A.T.A. in ruolo dall’1.09.1996 che abbiano avuto un servizio pre-ruolo superiore a 4 anni.

Nel decreto di ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo superiore a 4 anni del personale rientrante nelle due categorie è stato suddiviso in:

  • Utile ai fini giuridici ed economici
  • Utile ai soli fini economici

e calcolato secondo la seguente tabella:

Quindi andrà verificato, per tutti, che il conseguimento della classe stipendiale 21 sia avvenuto o avverrà tenendo conto dei periodi utili ai soli fini economici temporaneamente cristallizzati e del blocco stipendiale del 2013.

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.

Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.

Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.

Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.

La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.

Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.

Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.

Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.

Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.

Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.

pensioni

In attesa di conoscere il contenuto reale della riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di dominio pubblico circa la proposta di pensionamento. Le possibilità di un prepensionamento in alternativa alla Legge Fornero al momento sembrano essere:

  • Quota 41: anzianità di 41 anni di servizio utile a pensione indipendentemente dall’età anagrafica.
  • Quota 100: età anagrafica minima 62 anni e anzianità minima di servizio 38 anni. La somma deve essere pari o almeno 100.

Quindi gli abbinamenti possibili sarebbero:

38 e 62, 38 e 63, 38 e 64, 38 e 65, 38 e 66

39 e 62, 39 e 63, 39 e 64, 39 e 65 ,39 e 66

40 e 62, 40 e 63, 40 e 64, 40 e 65, 40 e 66

Si parla di una penalizzazione sull’importo pensionistico ancora da definire che sarà legata all’età, ovvero agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che per il 2019 e il 2020 è fissata a 67 anni.

Per la definizione della penalizzazione sembra si stia lavorando su due possibilità:

  1. un taglio dell’1% o del 1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni attualmente richiesti che si tradurrebbe per chi va in pensione con 62 anni di età e 38 di contribuzione di un taglio che potrebbe variare dal 5% al 7,5%. (ricorda quanto già proposto dall’allora ministro Cesare Damiano)
  2. una penalizzazione a chi va in pensione con quota 100 o quota 41 consistente nell’applicazione del calcolo contributivo in ogni caso a partire dal 1.1.1996. L’applicazione di questa penalizzazione comporterebbe una penalizzazione intorno al 10%/15% (per la scuola comunque per effetto del lungo blocco dei contratti e quindi della mancata crescita delle retribuzioni il differenziale tra il calcolo retributivo fino al 2011 e il calcolo retributivo fino al 31.12.1995 si è molto ridotto e quindi la penalizzazione ipotizzata del 10%-15% sarà sicuramente inferiore).

Resta comunque da verificare se le suddette penalizzazioni restino applicate per tutta la durata della pensione o una volta raggiunti i 67 anni vengano abolite. Nel 2019 la penalizzazione del calcolo contributivo a partire dal 1.01.1996 riguarderebbe solo chi va in pensione con meno di 42 anni di servizio.

Dal 2021, infatti, tutti i pensionati avranno il calcolo della pensione con il sistema contributivo perché chi aveva 18 anni di anzianità al 31.12.1995, al 31.12.2021 ne avrà 44.

In data 24 settembre 2018 alle ore 16:30 si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA. Erano presenti per la parte pubblica la dott.ssa Maria Maddalena Novelli e il dott. Serra Filippo.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha ripresentato le bozze dei D.M. relativi alle prove d’esame, dei titoli e della commissione del concorso DSGA.

L’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Tuttavia ha fatto presente che per consentire l’accesso degli assistenti amministrativi senza laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa,  così come è stato per il concorso ordinario, il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di servizio.

A tal proposito l’Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di servizio occorreva prestare 12 mesi nell’anno solare per aver riconosciuto l’anno di servizio. Lo Snals e le altre sigle sindacali presenti non hanno ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell’anno intero, poiché l’incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario scolastico.

La dott.ssa Novelli per il concorso ordinario, rispetto alla proposta dell’Amministrazione del 10% della precedente riunione, ha comunicato la possibilità dell’aumento dell’aliquota dei posti riservati agli amministrativi facenti funzione DSGA anche fino al 30%. Ha sottolineato, allo stesso tempo, che abbiamo il problema di non poter superare il 50% di riserva dei posti in totale tra concorso ordinario e procedura di progressione di carriera. Quindi occorre fare bene attenzione per non compromettere gli esiti di entrambe le procedure.

Proprio per questo e per dare un segnale e maggiori garanzie al personale facente funzioni occorre che le procedure del concorso ordinario e della progressione di carriera abbiano inizio contestualmente.

L’amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario DSGA deve essere bandito obbligatoriamente entro il 2018.

Lo Snals e le altre sigle sindacali hanno manifestato la volontà di raggiungere un’intesa politica per avviare la procedura delle progressioni di carriera che possa portare alla soluzione del problema di detto personale.

Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le procedure vengano avviate entro il 2018. Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il funzionamento degli uffici di segreteria.

La parte pubblica ha chiesto di ricevere osservazioni sulle bozze del D.M. ma la parte sindacale ha sostenuto che prima occorre dare risposte politiche alle problematiche sollevate e poi passare all’esame delle bozze.

Occorre coinvolgere il Ministro affinchè possa dare le risposte necessarie per un’intesa politica da raggiungere in tempi brevi.

Dall’esame sommario del D.M. relativo alla tabella dei titoli si è constatato, fermo restando il punteggio totale dei titoli pari a 10, la variazione del punteggio dei titoli di servizio passati da 4 a 6 punti e dei titoli culturali passati da 6 a 4 punti ma non si è proceduto alla discussione di nessuna delle Bozze presentate in data odierna per volontà di tutta la parte sindacale.

Sì definitivo al Senato del DL Milleproroghe

Nella seduta del 20 settembre, l’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 717-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe); i voti favorevoli sono stati 151, 93 i contrari e due le astensioni.

Tra le misure per la scuola:

–    Confermata la soppressione della norma che prevede l’inserimento «nella fascia aggiuntiva» delle graduatorie a esaurimento per gli insegnanti abilitati entro l’anno scolastico 2017/2018 e per coloro che hanno diplomi magistrali ante 2001/2002 o diploma tecnico.

Pertanto le GAE non sono suscettibili di modifica con ulteriori fasce e la loro validità rimane fino al loro esaurimento.

 

 

 

L’incontro Miur-sindacati sul concorso per DSGA del 12 settembre u.s. si era

interrotto con un nulla di fatto:   l’Amministrazione che  aveva posto un netto rifiuto

alla richiesta dei sindacati di svolgere una procedura riservata ai soli amministrativi

facenti funzione  e le OO. SS. avevano ritenute insufficiente  la proposta di riserva

di posti del 10% del concorso ordinario

Il Miur  ha convocato nuovamente i sindacati per il pomeriggio del 24 settembre 2018.

Il prossimo incontro  dovrebbero provare a trovare un punto di incontro fra le parti

che per es. potrebbe essere l’aumento della succitata percentuale di posti riservati

del 10%.

Le assunzioni chieste al Mef dal Miur sono pari a 2004 posti.

Continueremo a tenervi aggiornati sul prosieguo della trattativa.