In data 24 luglio 2024 presso il MIM è avvenuto l’incontro per l’Informativa su:

–              decreto ministeriale disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 con istruzioni operative;

–              istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25.

Per l’Amministrazione erano presenti il Direttore generale del Personale dott. Filippo Serra e il Dott. Luca Volontè.

Decreto ministeriale disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 con istruzioni operative

Il decreto dispone il contingente di assunzioni per il personale docente, definito in coerenza con l’effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente  nazionale autorizzato di n. 45.124 posti così ripartito tra le regioni.

Distribuzione regionale dei contingenti

Regione               Contingente assegnato

Abruzzo               577

Basilicata             342

Calabria               1.415

Campania           3.106

Emilia Romagna               3.286

Friuli Venezia Giulia        1.004

Lazio      5.192

Liguria   1.299

Lombardia          11.287

Marche                735

Molise  175

Piemonte           3.890

Puglia    2.181

Sardegna            1.549

Sicilia     1.846

Toscana               2.367

Umbria 459

Veneto 4.414

Lo Snals-Confsal ha chiesto  quale sia stato il criterio di ripartizione dei posti tra le regioni. L’Amministrazione ha risposto che è stato calcolato sulle previsioni della DGSIS con proiezioni che tengono conto degli aspiranti nelle graduatorie (per i posti di sostegno anche delle GPS 1fascia) e della loro effettiva possibilità di assunzione. A tal fine sono stati chiesti i dati comprovanti tali proiezioni.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia la norma ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto con DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016. Qualora, a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti, il 50% dei posti così residuati è destinato all’immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensiva della fascia aggiuntiva). L’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con dd del 21 aprile 2020, n. 498, e, a seguire, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre2023.

Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, la norma ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette con DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, e successivamente – a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie – delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva, per l’anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui. Completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. Pertanto, gli Uffici Scolastici regionali attingeranno, per il 50%, dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, e succ. modificazioni.  Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, e succ. modificazioni e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, all’assunzione dei vincitori del concorso bandito con dd n. 826 del 2021 segue l’assunzione dei vincitori del concorso bandito con DDG n. 252 del 2022.

Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali.

Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del MlM.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Lo Snals-Confsal ha chiesto:

–              una maggior chiarezza nell’attribuzione dei posti a seguito di tutte le riserve;

–              di attenzionare la destinazione dei posti di sostegno qualora non ci siano aspiranti nella graduatoria dei concorsi;

–              i criteri per l’accantonamento nel numero dei posti a bando per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto;

–              di attenzionare le compensazioni delle disponibilità presenti in altra classe di concorso.

A tal fine ha chiesto di inserire nel testo le acquisizioni delle informazioni previa informativa sindacale.

L’Amministrazione ha comunicato che a breve si apriranno le funzioni INR per le immissioni in ruolo.

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25.

Per quanto riguarda il secondo punto, la nota recante le istruzioni operative ha evidenziato le procedure per la presentazione delle istanze per il conferimento degli incarichi a T. D. finalizzati al ruolo per i posti di sostegno e in seconda battuta per le istanze della Call veloce e, per queste ultime,  lo Snals-Confsal ha chiesto la pubblicazione di un unico file con le disponibilità in tutte le province d’Italia al fine di avere per l’aspirante il quadro generale delle disponibilità su scala nazionale.

Nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 5 agosto 2024 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per le attribuzioni delle supplenze annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.  L’Amministrazione ha anticipato che nella scelta delle preferenze, la cui procedura informatizzata sarà illustrata in apposito incontro nella mattinata di domani, sarà possibile inserire anche il codice sintetico dell’intera PROVINCIA.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno chiesto tempi più distesi visto che tale periodo comprende due sabati e due domeniche. L’Amministrazione si è mostrata disponibile a posticipare di qualche giorno la data di scadenza e la renderà nota nella giornata del 25 luglio.

La nota prevede, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale, il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso dovrà contenere specifici elementi essenziali.

Infine

In relazione alla coincidenza della data inizio dell’anno scolastico con la giornata domenicale, la nota prevede che la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1°settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025; la circostanza che tale data coincida con la domenica e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali

Dopo la Camera, il Decreto Legge Sport e Scuola (dl 71/2024) riceve la fiducia anche dal Senato:  . A favore 98 voti, contrari 70 e un astenuto Il provvedimento, che non ha subito modifiche nel passaggio da Montecitorio a Palazzo Madama, si appresta a diventare legge con  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento introduce importanti novità per il mondo della scuola, soprattutto per quanto riguarda il sostegno agli studenti con disabilità, l’inclusione degli studenti stranieri e il reclutamento del personale docente e ATA.

Di seguito una sintesi significativa :

 

Sostegno agli studenti con disabilità

Specializzazione sul sostegno: Previsti percorsi da almeno 30 CFU, attivati da INDIRE o dalle università, rivolti a docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni (circa 71.000 docenti).

Percorsi per docenti con titolo estero: INDIRE o le università attiveranno percorsi per docenti con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, previa rinuncia al riconoscimento del titolo stesso.

Continuità didattica: Su richiesta delle famiglie, sarà possibile la conferma del docente di sostegno dell’anno precedente, previa valutazione del dirigente scolastico e nell’interesse dell’alunno(diventa quindi molto importante riuscire ad avere una supplenza per il 2024/25 poiché la norma andrà a regime dal 2025/26

Formazione docenti referenti per il sostegno: Avviata la sperimentazione per la formazione dei docenti referenti per il sostegno, coinvolti nella valutazione e nella redazione dei progetti di vita degli alunni con disabilità.

Aumento Fondo Unico Inclusione: Incrementato il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per gli anni 2024-2027.

Personale scolastico

Sanatoria docenti concorso 2016 e prove suppletive 2020: Risolte le situazioni dei docenti in ruolo con riserva da concorso 2016 o con revoca/risoluzione del contratto e dei docenti che hanno superato le prove suppletive dei concorsi 2020.

Comando personale ATA negli Uffici Scolastici Regionali: Per l’a.s. 2024/2025, 242 collaboratori scolastici e 721 assistenti amministrativi e tecnici saranno assegnati agli Uffici Scolastici Regionali con l’istituto del comando.

Reclutamento Dirigenti Scolastici: Per l’a.s. 2024/2025, nelle regioni in cui le graduatorie del concorso ordinario non saranno pronte, il 100% delle assunzioni avverrà attingendo al corso-concorso riservato per Dirigenti Scolastici (D.M. 107/2023).

Immissioni in ruolo docenti: Confermato il doppio canale GaE e concorsi, con possibilità di attingere alle GPS sostegno prima fascia in caso di posti vacanti.

Graduatorie concorso PNRR: Le assunzioni dalle graduatorie del concorso PNRR, non ancora disponibili, saranno effettuate entro il 31 dicembre 2024. I posti saranno assegnati con riserva e nel frattempo coperti da graduatorie di istituto.

Eliminazione “call veloce”: Abolita la procedura di “call veloce” per l’assunzione di docenti e personale educativo.

Inclusione studenti stranieri

Docente dedicato all’insegnamento dell’italiano: Previsto un docente dedicato per le classi con almeno il 20% di studenti stranieri neo-iscritti al sistema italiano e privi di competenze linguistiche di base (livello A2).

Potenziamento didattico extracurricolare: Attività di potenziamento in orario extracurricolare per le scuole con un’alta percentuale di studenti stranieri con difficoltà linguistiche.

Limite studenti stranieri in classe: Il numero di studenti stranieri neo-iscritti e privi di competenze linguistiche di base non potrà superare il 20% per classe.

Altre misure

Validità graduatorie personale estero: Le graduatorie del personale scolastico selezionato per l’estero avranno validità di nove anni.

Novità concorsi a cattedra: Dal prossimo concorso, lo sbarramento per l’accesso all’orale sarà fissato al triplo dei posti disponibili, con un punteggio minimo che potrebbe superare i 70/100.

Abilitazione professioni tecniche: Prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per gli esami di abilitazione per le professioni di agrotecnico, geometra e perito agrario.

Incremento fondi lavoro straordinario: Incrementate le risorse per il pagamento del lavoro straordinario dei dipendenti ministeriali impegnati nel reclutamento dei docenti e nell’avvio dell’anno scolastico.

Fondo valorizzazione personale scolastico: Definite le modalità di utilizzo del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico per l’a.s. 2024/2025.

Libri di testo: Adeguati all’inflazione i tetti di spesa per i libri di testo e incrementati i fondi per la fornitura gratuita.

CCNL 22-24, Serafini (Snals): “Più soldi per il salario accessorio dei docenti. Ecco come valorizzare ATA e DSGA”

O.S. 20-07-2024 di Lilia Ricca

All’inizio di luglio, il Ministro Valditara ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali per presentare la bozza dell’Atto d’indirizzo per il rinnovo del Contratto Scuola 2022-2024. Al centro della proposta c’è un sostanziale aumento delle retribuzioni base per il personale scolastico di circa 3 miliardi di euro ed un piano finanziario delineato che va oltre la legge di bilancio.

Sono previsti fondi aggiuntivi per la formazione che partiranno da 14,6 milioni di euro nel 2023 per arrivare a 43,8 milioni annui dal 2026, con un’ulteriore iniezione di 50 milioni dai Programmi Operativi Complementari.

Un altro aspetto interessante del piano finanziario è l’utilizzo delle economie derivanti dalla riduzione dell’organico dovuta al calo demografico. Tali risparmi, che aumenteranno progressivamente nei prossimi anni, saranno reinvestiti nella valorizzazione professionale dei docenti, partendo da 40 milioni nel 2026 fino a raggiungere 387 milioni annui dal 2031.

Maggiori risorse per i lavoratori della scuola, ma anche cuneo fiscale. Le risorse previste dal Ministro saranno sufficienti a coprire l’aumento dell’inflazione nel triennio di riferimento del Contratto? Lo abbiamo chiesto ad Elvira Serafini, segretaria nazionale del sindacato Snals, che ha risposto ad una nostra intervista sulla bozza dell’Atto d’Indirizzo discussa dal Ministro.

Secondo voi queste risorse sono sufficienti?

“È necessario ricordare che, per quanto riguarda il CCNL scuola 2022-2024, è stato già attribuito un anticipo di vacanza contrattuale, per pagare il quale si è fatto utilizzo di 2 miliardi di euro stanziati per il rinnovo dei contratti 2022-2024. Tenendo conto che nel 2023, l’inflazione ha raggiunto anche livelli vicini al 12% e che attualmente l’inflazione si mantiene a livelli elevati, risulta prioritario garantire il reale potere di acquisto dei salari attraverso significativi stanziamenti nella prossima legge di bilancio per il rinnovo contrattuale. La riduzione del cuneo fiscale non può essere realizzata con misure transitorie che tra l’altro vanno a intaccare le prerogative contrattuali per la remunerazione dei lavoratori della scuola. Ciò che ci preme in maniera particolare è garantire a tutti i lavoratori della scuola condizioni di vita dignitose dal punto di vista economico e professionale. Non più rinviabile l’incremento del FMOF attraverso un significativo aumento dei compensi orari che alimentano il salario accessorio. Altro importante obiettivo che intendiamo perseguire è l’avvio di una politica retributiva che diminuisca i divari tra il personale docente e riconosca in maniera adeguata il lavoro e le nuove responsabilità del personale ATA. Altre innovazioni previste dall’Atto di indirizzo come il Welfare sono assolutamente condivisibili ma anche in questo caso occorre che il Governo stanzi le risorse per renderne effettivamente esigibili i suoi istituti.”

La figura del docente stabilmente incentivato verrà sostituita da figure più flessibili e orientate al supporto didattico e all’implementazione dei piani formativi. Un sistema innovativo che il Ministro vuole introdurre è il sistema di incentivi misto, che combinerebbe compensi annuali per funzioni specifiche con incentivi stabili ottenibili al termine di un percorso pluriennale.

Qualche considerazione sul “docente stabilmente incentivato”?

“Apprezzabile la volontà del Ministro di superare l’attuale impianto normativo introdotto dal DL 36 del 2022. La valorizzazione del personale docente da noi auspicata deve essere realizzata con le forme deliberate dagli organi collegiali competenti dove la formazione assume un ruolo importante. Altro strumento di valorizzazione è una progressione stipendiale basata su esperienze e titoli professionali e non affidata a procedure competitive o, peggio ancora, selettive. In ogni caso la valorizzazione del personale docente non può essere a carico dei risparmi ottenuti con il decremento degli organici.”

Il potenziamento della formazione professionale continua per i docenti è un pilastro fondamentale della proposta del Ministro.

La sua opinione in merito?

“La formazione in servizio deve essere disponibile per tutti i docenti senza discriminazioni e limitazioni, superando il sistema della formazione incentivata previsto dal DL 36, come lo stesso Ministro ha auspicato, e restituendo al collegio dei docenti piena potestà in tema di formazione. Le iniziative di formazione gestite dall’alto non hanno finora dimostrato di essere lo strumento più adatto per la crescita professionale dei docenti. È venuto il momento di responsabilizzare i collegi dei docenti offrendo a chi ne fa parte la possibilità di diventare protagonisti del proprio aggiornamento professionale.”

Il piano riguarda anche gli ATA, con una valorizzazione e un consolidamento dei nuovi ordinamenti; e i DSGA, con fondi dedicati alla loro valorizzazione a partire dal 2025, derivanti dalle economie del ridimensionamento della rete scolastica.

Cosa ne pensa?

“Per il personale ATA occorre disciplinare in maniera precisa l’applicazione del nuovo ordinamento, rivalutare per tutto il personale, a partire dai DSGA, le indennità già percepite, incrementare le indennità per gli assistenti tecnici del primo ciclo, e le indennità di assistenza alla disabilità. Particolare attenzione andrà prestata alle forme di incentivazione della partecipazione alle iniziative di formazione in servizio. Anche in questo caso occorrono risorse aggiuntive anziché utilizzare quelle derivanti dai risparmi generati dalla riorganizzazione della rete scolastica.”

 

 

 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, i cellulari saranno banditi dalle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.

La disposizione  è prevista  attraverso una circolare ministeriale  che fornisce alle scuole indicazioni per introdurre il divieto dell’uso dello smartphone a scopo didattico.

La  scelta è  stata dettata dalla preoccupazione per l’impatto negativo che l’uso eccessivo dei cellulari può avere sul naturale sviluppo cognitivo dei ragazzi.

Studi internazionali hanno infatti dimostrato che l’uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, può incidere negativamente sul livello degli apprendimenti degli alunni. In particolare, il Rapporto Unesco 2023 ha evidenziato che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dall’Ocse-Pisa 2022 mettono in luce un legame negativo tra l’uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti.

Il Rapporto Ocse ha evidenziato come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola, facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica. L’uso  senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo, determinando perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità.

La circolare ministeriale  dispone quindi il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, potranno essere utilizzati per fini didattici, sotto la guida dei docenti. Il Ministero dell’Istruzione sottolinea che il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione restano immutati , così come l’impegno a rendere consapevoli gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui  rischi ad essi connessi da uso eccessivo.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dovranno aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche introducendo  specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone.

circolare m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0005274.11-07-2024

 

 

personale ata

 

Sono aperti i termini di presentazione delle domande per partecipare alla procedura valutativa finalizzata alla progressione all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Il bando è stato pubblicato anche sul sito InPA. Le domande possono essere inoltrate  fino al 29 luglio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in una sola regione ed  unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera p > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Come fare   per  la  presentazione della domanda :

  1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le credenziali in proprio possesso
  2. Selezionare ISTANZE -> Presenta una domanda e dalla Lista delle istanze scegliere “Procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
  3. Compilare la domanda (cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”)
  4. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica)
  5. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda
  6. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.

L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato viene tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione, ma deve essere finalizzato dal candidato stesso con l’inoltro della domanda.

Possono partecipare:

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso di laurea magistrale, tra i titoli indicati nell’allegato 1 del decreto, che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno 10 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o in quella, equivalente, del precedente sistema di classificazione

Rappresenta prerequisito l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, se è stato conferito incarico annuale.

Come sempre la segreteria provinciale e le sedi territoriali sono a disposizione degli iscritti per la consulenza specifica.

 

Finalmente il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del DSGA nei casi di assenza per l’intero anno scolastico (31 Agosto) o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 1 del CCNL 2019/21.

Dopo vari incontri con le OO.SS. ed il MIM, in cui lo SNALS CONFSAL ha più volte ribadito la netta contrarietà all’obbligatorietà dell’incarico ad interim per il DSGA, l’Amministrazione nel decreto di cui sopra ha accolto la nostra richiesta.

Nel decreto, infatti, viene chiarito che l’Ambito Territoriale conferirà gli incarichi prima agli eventuali funzionari privi di incarico e solo successivamente ai funzionari già titolari di incarico di DSGA.

Nel primo caso potrà essere conferito d’ufficio mentre nel secondo solo ed esclusivamente su base volontaria.

Lo SNALS CONFSAL continuerà a chiedere al Ministero la piena attuazione di quanto previsto dal CCNL.

 

personale ata

ECCO IL TESTO DEL DECRETO

 

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ECCO LA SCHEDA ESPLICATIVA PREPARATA DALLO SNALS

Nota interna esplicativa Integrazione 24 mesi ATA

 

ED INFINE IL TESTO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

Autodichiarazione-inserimento-24-mesi

 

personale ata

 

Ci sarà  la riapertura delle domande di prima fascia ATA, chiuse il 30 maggio scorso. La riapertura deriva   dall’approvazione dell’emendamento al decreto Coesione che vede il riconoscimento del periodo dal 16 aprile ai primi di maggio per i circa 6.000 collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud rimasti senza contratto circa due settimane. Durante l’esame al Senato del decreto Coesione, poi legge 4 luglio 2024, n. 95,  il comma 4 è stato integrato prevedendo che, ai soli fini della partecipazione ai bandi per la costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario.

Si spera che questa procedura riguardi anche coloro che, attualmente inseriti in terza fascia, con l’acquisizione del relativo punteggio, possono raggiungere i 24 mesi e inserirsi in prima fascia.

La riapertura delle domande delle graduatorie ATA 24 mesi consentirà l’aggiornamento del servizio, tenendo presente che, proprio a causa del periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra il 16 aprile e l’effettiva riassunzione, utile al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, migliaia di lavoratori non hanno potuto proporre istanza di inserimento.

Le domande riguardano sia coloro che possono raggiungere i 24 mesi sommando il periodo dal 16 aprile ai primi di maggio, ovvero alla data di effettiva stipula dei contratti, sia coloro che possono aumentare il punteggio aggiungendo tale periodo.

Le domande potranno essere presentate tramite raccomandata, pec o cartaceo. Si attende la circolare per le specifiche. Le istanze dovranno essere valutate entro il 24 luglio.

Per il personale che, pur avendo maturato il requisito dei 24 mesi  avrebbe potuto ottenere più punteggio sommando tale periodo  ci sarà una procedura informatica dal 24 luglio.

Vito Masciale

 

“Nell’anno scolastico 2025/26 spariranno diciotto autonomie scolastiche in Puglia: 10 del secondo ciclo di istruzione e otto del primo ciclo. Questo non era assolutamente nei patti. A dicembre, prima della delibera di Giunta che rendeva esecutivi i pesanti tagli sul primo ciclo per l’as 2024/25, Regione e Città Metropolitana avevano assicurato che per il successivo anno elementari e medie non sarebbero stati aggetto di dimensionamento. Ieri l’amara sorpresa: anche questa volta si pensa di toccare un segmento della filiera istruzione delicato e già fortemente provato, facendosi scudo dietro il principio di verticalizzazione.”

Così il segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, all’indomani del primo tavolo di confronto tra Regione, Ufficio Scolastico e sindacati sulle linee di indirizzo contenenti i criteri per la definizione del piano di dimensionamento scolastico 2025/26.

“Sì ad altre verticalizzazioni sul primo ciclo solo se sono gli istituti scolastici a chiederlo. Diversamente, il primo ciclo non va toccato. Invitiamo la Regione a chiedere con sollecitudine alle province e alla Città Metropolitana di Bari, che hanno competenza sul secondo ciclo, a fornire le loro proposte di dimensionamento. I tempi sono abbastanza stretti.”

Secondo il documento diffuso da Regione ai sindacati, istituzioni scolastiche, Comuni, province e Città Metropolitana di Bari hanno tempo fino al 30 settembre per presentare le loro proposte di dimensionamento.

“Praticamente domani. – sottolinea Masciale – L’anno scorso Città Metropolitana lamentò di non essere stata coinvolta per tempo. Vogliamo dare il pretesto per usare la stessa motivazione e arrivare al 30 novembre (data in cui la Giunta regionale deve approvare il Piano di dimensionamento as 2025/26 ndr) con una soluzione non condivisa dai sindacati?”

“Qualcuno non ha capito che la scuola va maneggiata con cura, salvaguardando livelli occupazionali, sicurezza, gestibilità e qualità della didattica. Snals non derogherà a quanto espresso nella riunione di ieri.”, conclude il sindacalista.

Ecco finalmente le date

11-24/ luglio 2024 per i docenti

8-19/ luglio 2024 personale ata

Per cui i tempi di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono collocati nella prima settimana di agosto, le graduatorie definitive, calcolati i tempi dei reclami e delle loro valutazioni, potranno essere pubbliche dopo Ferragosto. Le nomine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rischiano di arrivare negli ultimi giorni di agosto.

Ed ecco le regole:

Chi può e chi non può fare domanda.

  1. A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

a)Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

  1. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
  2. B) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

  1. a) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
  2. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti, con determinati requisiti, in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata
  3. C) DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24
  4. a) possono presentare domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

b)possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo  solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato

  1. D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24
  2. a) possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione
  3. b) se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
  4. c) nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno
  5. d) in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LE DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:                                                                                                                                                                                                                              a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;                                                            b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati  al punto a) precedente                                                                                                                                                                                                              c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b;

  1. d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c); e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti                                                                                                                                                                                                        – Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.

LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).

Sono indicati dagli  art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di  seguito riportati:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;

ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati.  Il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:

  1. per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  2. personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
  3. per più province;
  4. per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

Il personale docente assunto a tempo indeterminato presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

 

Il personale docente assunto a tempo determinato nell’a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione  mobilità annuale.

Per inviare la domanda compilata in modalità cartacea, bisogna convertire la domanda e i relativi allegati in un file pdf e inviarla, per come verrà indicato dai vari Ambiti Territoriali provinciali attraverso posta elettronica certificata.

 

DETTAGLI IMPORTANTI

  1. per richiedere il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza;
  2. i docenti che potranno produrre domanda in virtù delle deroghe previste dal CCNI, in particolare quella prevista dall’art.33 commi 3 e 5- per l’assistenza ai soggetti  con disabilità, non dovranno dimostrare  il requisito della convivenza con tale soggetto  (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell’assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza)
  3. le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;
  4. possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;
  5. può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time

RICAPITOLIAMO CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE:

docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.  N.B.: Occorre prima di tutto indicare la scuola di precedente titolarità e, poi, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;

docenti in esubero su provincia;

docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una  sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;

docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno  anche se privi di specializzazione;

docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;

docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;

docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;

docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;

N.B.: I docenti nella domanda dovranno indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione del personale soprannumerario aggiungendo i punti relativi all’anno scolastico in corso.

COME VENGONO EFFETTUATE LE UTILIZZAZIONI

Il movimento relativo alle utilizzazioni avviene rispettando le preferenze espresse dal personale interessato Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro assegnato

Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può  essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico

ARTICOLAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

 

Il movimento di assegnazione provvisoria è disposto utilizzando tutti i posti dell’organico delle scuole (vacanti e disponibili o solo di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Il CCNI ha previsto che la domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta da  tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l’anno scolastico 2024/25.

Ricordiamo che :

In presenza delle condizioni indicate nel CCNI, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale:

 

i docenti  assunti   con   contratto   a   tempo   indeterminato nell’a.s.2023/24;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito delle procedure di cui all’art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell’art.5-ter del L.228/2021 all’esito del superamento positivo dell’anno di prova;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito della procedura di cui agli artt.5 e6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all’esito del superamento positivo dell’anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all’art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, tenendo conto dei requisiti previsti dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21. Si evidenzia che  il personale assunto a tempo determinato deve aver superato il periodo di prova. TALI DOCENTI PRESENTANO DOMANDA IN FORMATO CARTACEO IL CUI MODELLO E’ RINVENIBILE NEL PORTALE DEL MINISTERO -SEZIONE MOBILITA’. L’UST verificherà che il predetto docente abbia superato il periodo di formazione iniziale e prova

 

Per il sopra indicato personale, il movimento di assegnazione provvisoria avverrà, tenendo conto delle fasi previste dal CCNI, PRIMA DELLA FASE 41 E DOPO LA FASE 40.

 

COME  E A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

 

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;

L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia rispetto a quella di titolarità, potrà essere prodotta  in presenza dei requisiti indicati nel CCNI, e cioè da parte dei:

docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;

docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

 

 

 

SI RICORDA  CHE:

 

  1. A) Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati).

 

  1. B) Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

 

  1. C) L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda  esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia una scola scuola

 

  1. D) Ove si verifichi la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di   ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

 

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE: COME FUNZIONANO

 

Rispetto all’a.s. 2023/2024 il sistema delle precedenze è identico e risultano essere, in ordine stretto:

PRECEDENZA ASSOLUTA

Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)

Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)

2.DOPO LA PREDETTA PRECEDENZA SI PASSA ALLE PRECEDENZE PER LE UTILIZZAZIONI

 

personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub- comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub- comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

3.SUCCESSIVAMENTE OPERANO LE PRECEDENZE DI CUI AI PUNTI III- IV- VI- VII DEL CCNI-

Cioè Personale con  disabilità o che necessita di cure,assistenza,coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche in amm.zioni EE.LL

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub- comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Per il solo personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 non è obbligatoria l’indicazione del comune

  1. DOPO LE PRECEDENZE DI CUI AL PUNTO 3                                                                 – Personale cessato dal collocamento fuori ruolo;

– Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Punteggi

  • Ricongiungimento al familiare:

Docenti: 6 punti

  • Figli fino a 6 anni:

Docenti: 4 punti

  • Figli 6-18 anni:

Docenti: 3 punti

  • Assistenza a familiari disabili:

Docenti: 6 punti