Concorso docenti per la scuola secondaria dell’autunno 2024: è già previsto nel dm n. 205 del 26 ottobre 2023 ma il DL Scuola & Sport approvato anche dal Senato ieri 23 luglio ha apportato delle novità. Nessuna preselettiva, MA QUALCOSA CAMBIA  nei requisiti  e negli esiti delle prove:ecco come si svolgerà la seconda procedura della fase straordinaria PNRR.

I requisiti di accesso richiesti per il secondo concorso fase straordinaria PNRR: è sufficiente possederne uno

posti comuni:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Come si legge nell’articolo 3/8 del DM n. 205/23,   l’accesso è previsto non solo a chi avrà già conseguito i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro i quali siano iscritti al percorso: in tal caso, la partecipazione al concorso è con riserva, e quest’ultima è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell’a.s. antecedente a quello della nomina a tempo determinato (come detto, tali docenti saranno assunti in ruolo dopo il conseguimento dell’abilitazione). Il mancato scioglimento della riserva entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla nomina a tempo determinato in vista dell’assunzione a tempo indeterminato.

posti di ITP (tabella B del DPR 19/2016):

abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

posti di sostegno:

titolo di accesso alla classe di concorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato anche la domanda di riconoscimento).

Niente preselettiva

Anche per il secondo concorso della fase straordinaria non è prevista la prova preselettiva.

Si comincia con la prova scritta + prova orale (eventuale  prova pratica per le classi di concorso che la prevedono).

Cosa  cambia nella prova scritta

Sarà sempre composta da 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti così suddivisi:

quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico

quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più  efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Rimane invariato il punteggio minimo richiesto per superare la prova, ossia 70/100

Cambierà il numero di candidati ammessi alla prova orale

Il Decreto Scuola ha posto un limite al numero di candidati che può accedere alla prova orale: ossia per ogni classe di concorso e regione, può accedere alla prova orale  un numero max di candidati pari a tre volte quello dei posti a bando. Sono ammessi all’orale anche i candidati che alla prova scritta conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Quindi per accedere alla prova orale  bisognerà:

conseguire almeno 70/100 alla prova scritta

rientrare nel numero degli ammessi alla prova orale

Questo significa che, di per sè, raggiungere 70/100 alla prova scritta non assicura il superamento della prova perché bisogna anche collocarsi nel numero dei posti a disposizione.  A determinare il punteggio di accesso sarà quindi “il più bravo”, il candidato che otterrà il punteggio più alto e che determinerà la graduatoria di accesso. Da cui deriva l’importanza di superare la prova scritta con un punteggio alto

Invariata prova orale e valutazione titoli

Il DL Scuola n. 71/2024 non è intervenuto su prova orale e valutazione titoli, che rimangono invariate.

Dopo la Camera, il Decreto Legge Sport e Scuola (dl 71/2024) riceve la fiducia anche dal Senato:  . A favore 98 voti, contrari 70 e un astenuto Il provvedimento, che non ha subito modifiche nel passaggio da Montecitorio a Palazzo Madama, si appresta a diventare legge con  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento introduce importanti novità per il mondo della scuola, soprattutto per quanto riguarda il sostegno agli studenti con disabilità, l’inclusione degli studenti stranieri e il reclutamento del personale docente e ATA.

Di seguito una sintesi significativa :

 

Sostegno agli studenti con disabilità

Specializzazione sul sostegno: Previsti percorsi da almeno 30 CFU, attivati da INDIRE o dalle università, rivolti a docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni (circa 71.000 docenti).

Percorsi per docenti con titolo estero: INDIRE o le università attiveranno percorsi per docenti con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, previa rinuncia al riconoscimento del titolo stesso.

Continuità didattica: Su richiesta delle famiglie, sarà possibile la conferma del docente di sostegno dell’anno precedente, previa valutazione del dirigente scolastico e nell’interesse dell’alunno(diventa quindi molto importante riuscire ad avere una supplenza per il 2024/25 poiché la norma andrà a regime dal 2025/26

Formazione docenti referenti per il sostegno: Avviata la sperimentazione per la formazione dei docenti referenti per il sostegno, coinvolti nella valutazione e nella redazione dei progetti di vita degli alunni con disabilità.

Aumento Fondo Unico Inclusione: Incrementato il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per gli anni 2024-2027.

Personale scolastico

Sanatoria docenti concorso 2016 e prove suppletive 2020: Risolte le situazioni dei docenti in ruolo con riserva da concorso 2016 o con revoca/risoluzione del contratto e dei docenti che hanno superato le prove suppletive dei concorsi 2020.

Comando personale ATA negli Uffici Scolastici Regionali: Per l’a.s. 2024/2025, 242 collaboratori scolastici e 721 assistenti amministrativi e tecnici saranno assegnati agli Uffici Scolastici Regionali con l’istituto del comando.

Reclutamento Dirigenti Scolastici: Per l’a.s. 2024/2025, nelle regioni in cui le graduatorie del concorso ordinario non saranno pronte, il 100% delle assunzioni avverrà attingendo al corso-concorso riservato per Dirigenti Scolastici (D.M. 107/2023).

Immissioni in ruolo docenti: Confermato il doppio canale GaE e concorsi, con possibilità di attingere alle GPS sostegno prima fascia in caso di posti vacanti.

Graduatorie concorso PNRR: Le assunzioni dalle graduatorie del concorso PNRR, non ancora disponibili, saranno effettuate entro il 31 dicembre 2024. I posti saranno assegnati con riserva e nel frattempo coperti da graduatorie di istituto.

Eliminazione “call veloce”: Abolita la procedura di “call veloce” per l’assunzione di docenti e personale educativo.

Inclusione studenti stranieri

Docente dedicato all’insegnamento dell’italiano: Previsto un docente dedicato per le classi con almeno il 20% di studenti stranieri neo-iscritti al sistema italiano e privi di competenze linguistiche di base (livello A2).

Potenziamento didattico extracurricolare: Attività di potenziamento in orario extracurricolare per le scuole con un’alta percentuale di studenti stranieri con difficoltà linguistiche.

Limite studenti stranieri in classe: Il numero di studenti stranieri neo-iscritti e privi di competenze linguistiche di base non potrà superare il 20% per classe.

Altre misure

Validità graduatorie personale estero: Le graduatorie del personale scolastico selezionato per l’estero avranno validità di nove anni.

Novità concorsi a cattedra: Dal prossimo concorso, lo sbarramento per l’accesso all’orale sarà fissato al triplo dei posti disponibili, con un punteggio minimo che potrebbe superare i 70/100.

Abilitazione professioni tecniche: Prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per gli esami di abilitazione per le professioni di agrotecnico, geometra e perito agrario.

Incremento fondi lavoro straordinario: Incrementate le risorse per il pagamento del lavoro straordinario dei dipendenti ministeriali impegnati nel reclutamento dei docenti e nell’avvio dell’anno scolastico.

Fondo valorizzazione personale scolastico: Definite le modalità di utilizzo del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico per l’a.s. 2024/2025.

Libri di testo: Adeguati all’inflazione i tetti di spesa per i libri di testo e incrementati i fondi per la fornitura gratuita.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi,ha approvato  il  CCNL dell’area dirigenziale “Istruzione e ricerca” la cui ipotesi era stata firmata lo scorso 13 marzo 2024.

Adesso la Corte dei conti dovrà esprimersi e successivamente  il CCNL potrà essere  sottoscritto in via definitiva in un arco di tempo breve.

 

 

Oggi  23 luglio si è tenuto  presso il MIM l’incontro per l’Informativa su :

– tutor scuola secondaria a.s. 2024/25

– problematica titoli accesso concorso IRC.

Per l’Amministrazione erano presenti il Direttore generale del Personale dott. Filippo Serra e il Dott. Luca Volontè.

 

Tutor scuola secondaria a.s. 2024/25

Il Direttore ha illustrato i contenuti del decreto tutor che individua il contingente per l’a.s. 2024/25 ripartito fra  esonero o semiesonero .Il numero è più basso dell’a.s. precedente in quanto risente degli incrementi contrattuali sugli stipendi.  Da 1588 esoneri si passa a 1519 esoneri.

E’ stata riscontrata una minore richiesta (circa 5000 unità) ripartita tra le classi di concorso in base al fabbisogno e all’erogazione dei corsi tra discipline di I e II grado.

Lo Snals-Confsal ha chiesto di esplicitare nel decreto la fase di informativa a livello regionale per monitorare l’impatto sulle discipline sia per quanto riguarda i Tutor sia le ripercussioni sul numero delle supplenze.

 

Problematica titoli accesso concorso IRC

Lo Snals-Confsal ha fatto rilevare  le maggiori difficoltà che i docenti hanno riscontrato nella compilazione della domanda nel dettaglio:

l’individuazione dei codici identificativi dei titoli e l’allegato 5, in particolare, la parte relativa all’introduzione dei titoli culturali che fanno riferimento all’intesa del 2012 punto 4.2 e 4.3.

Rispetto  alle osservazioni mosse relativamente ad alcune anomalie di tipo tecnico causate dalla piattaforma informatica, il dott. Volontè ha assicurato che, nel più breve tempo possibile, sarà diramata una nota a tutti gli USR, logicamente condivisa con le OO. SS., dove si daranno indicazioni operative su come gestire e sanare tali disguidi tecnici al fine di governare al meglio le domande di partecipazione al concorso straordinario.

 

 

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, i cellulari saranno banditi dalle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.

La disposizione  è prevista  attraverso una circolare ministeriale  che fornisce alle scuole indicazioni per introdurre il divieto dell’uso dello smartphone a scopo didattico.

La  scelta è  stata dettata dalla preoccupazione per l’impatto negativo che l’uso eccessivo dei cellulari può avere sul naturale sviluppo cognitivo dei ragazzi.

Studi internazionali hanno infatti dimostrato che l’uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, può incidere negativamente sul livello degli apprendimenti degli alunni. In particolare, il Rapporto Unesco 2023 ha evidenziato che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dall’Ocse-Pisa 2022 mettono in luce un legame negativo tra l’uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti.

Il Rapporto Ocse ha evidenziato come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola, facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica. L’uso  senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo, determinando perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità.

La circolare ministeriale  dispone quindi il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, potranno essere utilizzati per fini didattici, sotto la guida dei docenti. Il Ministero dell’Istruzione sottolinea che il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione restano immutati , così come l’impegno a rendere consapevoli gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui  rischi ad essi connessi da uso eccessivo.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dovranno aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche introducendo  specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone.

circolare m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0005274.11-07-2024

 

 

Vito Masciale

 

“Nell’anno scolastico 2025/26 spariranno diciotto autonomie scolastiche in Puglia: 10 del secondo ciclo di istruzione e otto del primo ciclo. Questo non era assolutamente nei patti. A dicembre, prima della delibera di Giunta che rendeva esecutivi i pesanti tagli sul primo ciclo per l’as 2024/25, Regione e Città Metropolitana avevano assicurato che per il successivo anno elementari e medie non sarebbero stati aggetto di dimensionamento. Ieri l’amara sorpresa: anche questa volta si pensa di toccare un segmento della filiera istruzione delicato e già fortemente provato, facendosi scudo dietro il principio di verticalizzazione.”

Così il segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, all’indomani del primo tavolo di confronto tra Regione, Ufficio Scolastico e sindacati sulle linee di indirizzo contenenti i criteri per la definizione del piano di dimensionamento scolastico 2025/26.

“Sì ad altre verticalizzazioni sul primo ciclo solo se sono gli istituti scolastici a chiederlo. Diversamente, il primo ciclo non va toccato. Invitiamo la Regione a chiedere con sollecitudine alle province e alla Città Metropolitana di Bari, che hanno competenza sul secondo ciclo, a fornire le loro proposte di dimensionamento. I tempi sono abbastanza stretti.”

Secondo il documento diffuso da Regione ai sindacati, istituzioni scolastiche, Comuni, province e Città Metropolitana di Bari hanno tempo fino al 30 settembre per presentare le loro proposte di dimensionamento.

“Praticamente domani. – sottolinea Masciale – L’anno scorso Città Metropolitana lamentò di non essere stata coinvolta per tempo. Vogliamo dare il pretesto per usare la stessa motivazione e arrivare al 30 novembre (data in cui la Giunta regionale deve approvare il Piano di dimensionamento as 2025/26 ndr) con una soluzione non condivisa dai sindacati?”

“Qualcuno non ha capito che la scuola va maneggiata con cura, salvaguardando livelli occupazionali, sicurezza, gestibilità e qualità della didattica. Snals non derogherà a quanto espresso nella riunione di ieri.”, conclude il sindacalista.

Ecco finalmente le date

11-24/ luglio 2024 per i docenti

8-19/ luglio 2024 personale ata

Per cui i tempi di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono collocati nella prima settimana di agosto, le graduatorie definitive, calcolati i tempi dei reclami e delle loro valutazioni, potranno essere pubbliche dopo Ferragosto. Le nomine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rischiano di arrivare negli ultimi giorni di agosto.

Ed ecco le regole:

Chi può e chi non può fare domanda.

  1. A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

a)Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

  1. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
  2. B) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

  1. a) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
  2. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti, con determinati requisiti, in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata
  3. C) DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24
  4. a) possono presentare domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

b)possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo  solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato

  1. D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24
  2. a) possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione
  3. b) se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
  4. c) nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno
  5. d) in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LE DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:                                                                                                                                                                                                                              a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;                                                            b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati  al punto a) precedente                                                                                                                                                                                                              c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b;

  1. d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c); e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti                                                                                                                                                                                                        – Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.

LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).

Sono indicati dagli  art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di  seguito riportati:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;

ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati.  Il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:

  1. per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  2. personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
  3. per più province;
  4. per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

Il personale docente assunto a tempo indeterminato presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

 

Il personale docente assunto a tempo determinato nell’a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione  mobilità annuale.

Per inviare la domanda compilata in modalità cartacea, bisogna convertire la domanda e i relativi allegati in un file pdf e inviarla, per come verrà indicato dai vari Ambiti Territoriali provinciali attraverso posta elettronica certificata.

 

DETTAGLI IMPORTANTI

  1. per richiedere il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza;
  2. i docenti che potranno produrre domanda in virtù delle deroghe previste dal CCNI, in particolare quella prevista dall’art.33 commi 3 e 5- per l’assistenza ai soggetti  con disabilità, non dovranno dimostrare  il requisito della convivenza con tale soggetto  (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell’assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza)
  3. le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;
  4. possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;
  5. può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time

RICAPITOLIAMO CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE:

docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.  N.B.: Occorre prima di tutto indicare la scuola di precedente titolarità e, poi, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;

docenti in esubero su provincia;

docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una  sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;

docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno  anche se privi di specializzazione;

docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;

docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;

docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;

docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;

N.B.: I docenti nella domanda dovranno indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione del personale soprannumerario aggiungendo i punti relativi all’anno scolastico in corso.

COME VENGONO EFFETTUATE LE UTILIZZAZIONI

Il movimento relativo alle utilizzazioni avviene rispettando le preferenze espresse dal personale interessato Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro assegnato

Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può  essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico

ARTICOLAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

 

Il movimento di assegnazione provvisoria è disposto utilizzando tutti i posti dell’organico delle scuole (vacanti e disponibili o solo di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Il CCNI ha previsto che la domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta da  tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l’anno scolastico 2024/25.

Ricordiamo che :

In presenza delle condizioni indicate nel CCNI, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale:

 

i docenti  assunti   con   contratto   a   tempo   indeterminato nell’a.s.2023/24;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito delle procedure di cui all’art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell’art.5-ter del L.228/2021 all’esito del superamento positivo dell’anno di prova;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito della procedura di cui agli artt.5 e6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all’esito del superamento positivo dell’anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all’art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, tenendo conto dei requisiti previsti dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21. Si evidenzia che  il personale assunto a tempo determinato deve aver superato il periodo di prova. TALI DOCENTI PRESENTANO DOMANDA IN FORMATO CARTACEO IL CUI MODELLO E’ RINVENIBILE NEL PORTALE DEL MINISTERO -SEZIONE MOBILITA’. L’UST verificherà che il predetto docente abbia superato il periodo di formazione iniziale e prova

 

Per il sopra indicato personale, il movimento di assegnazione provvisoria avverrà, tenendo conto delle fasi previste dal CCNI, PRIMA DELLA FASE 41 E DOPO LA FASE 40.

 

COME  E A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

 

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;

L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia rispetto a quella di titolarità, potrà essere prodotta  in presenza dei requisiti indicati nel CCNI, e cioè da parte dei:

docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;

docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

 

 

 

SI RICORDA  CHE:

 

  1. A) Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati).

 

  1. B) Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

 

  1. C) L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda  esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia una scola scuola

 

  1. D) Ove si verifichi la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di   ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

 

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE: COME FUNZIONANO

 

Rispetto all’a.s. 2023/2024 il sistema delle precedenze è identico e risultano essere, in ordine stretto:

PRECEDENZA ASSOLUTA

Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)

Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)

2.DOPO LA PREDETTA PRECEDENZA SI PASSA ALLE PRECEDENZE PER LE UTILIZZAZIONI

 

personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub- comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub- comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

3.SUCCESSIVAMENTE OPERANO LE PRECEDENZE DI CUI AI PUNTI III- IV- VI- VII DEL CCNI-

Cioè Personale con  disabilità o che necessita di cure,assistenza,coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche in amm.zioni EE.LL

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub- comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Per il solo personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 non è obbligatoria l’indicazione del comune

  1. DOPO LE PRECEDENZE DI CUI AL PUNTO 3                                                                 – Personale cessato dal collocamento fuori ruolo;

– Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Punteggi

  • Ricongiungimento al familiare:

Docenti: 6 punti

  • Figli fino a 6 anni:

Docenti: 4 punti

  • Figli 6-18 anni:

Docenti: 3 punti

  • Assistenza a familiari disabili:

Docenti: 6 punti

 

 

Si comunica che da lunedì 8 luglio l’orario di consulenza

nella sede provinciale di Bari e nelle sedi territoriali

sarà il seguente :

dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.30 .

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L’USR PUGLIA in allegato alla circolare con le istruzioni operative per la mobilità dei dirigenti scolastici 2024 ha reso noto l’elenco delle istituzioni scolastiche che saranno operative in Puglia dal 1/9/2024 [pdf-embedder url=”https://www.snalsbari.it/wp-content/uploads/2024/06/Allegato-prot.-n.-36134-del-20.06.2024.pdf” title=”Allegato prot. n. 36134 del 20.06.2024″]