A pochi giorni dalle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , è fondamentale capire e sapere tutte le procedure elettorali che porteranno al rinnovo del CSPI 2024.

Data e Orario delle Elezioni

Le operazioni di voto sono programmate per il 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle 17:00. In situazioni eccezionali, in cui la chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche renda impossibile lo svolgimento delle elezioni, la data è prorogata al primo giorno utile non festivo successivo al 7 maggio.

Chi può votare?

Possono votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare a condizione che la nomina avvenga entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento, è escluso dal diritto di voto.

Dove si vota?

il personale docente e ATA, indipendentemente se assente per motivi sindacali o aspettativa per motivi familiari, personali, di lavoro, o studio, vota presso l’istituzione scolastica di servizio. I docenti con incarico di presidenza votano nella scuola in cui sono inseriti nell’organico.

Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota presso la scuola primaria più vicina, insieme al personale di tale grado di scuola.

I dirigenti scolastici votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.

Modalità di Voto

Il voto avviene attraverso una croce sul numero romano di identificazione della lista e l’indicazione del cognome del candidato. I docenti votano separatamente per ciascun grado di scuola. Il personale educativo dei convitti nazionali vota per la componente docente della scuola primaria.

Quante preferenze?

Il numero di preferenze corrisponde al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente, differenziato per ogni categoria di personale.

Docenti Scuola Infanzia: 1 preferenza

Docenti Scuola Primaria: 4 preferenze

Docenti Scuola Primo Grado: 4 preferenze

Docenti Scuola Secondo Grado: 3 preferenze

Dirigenti Scolastici: 2 preferenze

Personale ATA: 1 preferenza

Scuole di Lingua Tedesca: 1 preferenza

Scuole di Lingua Slovena: 1 preferenza

Scuole della Valle d’Aosta: 1 preferenza

 

La procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023

Termini e modalità per la presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l’organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

Candidabilità dei dirigenti scolastici

Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).

Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all’elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall’articolo 10, comma 1, O.M.

Presentazione delle liste.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato (vedi anche risposta al quesito n. 10 della presente nota).

Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.

Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta non è richiesto il requisito dell’appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.

Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Commissione elettorale di istituto.

La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.

Nuclei elettorali territoriali.

I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario. Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.

Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.

La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g – O.M.)

Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 25 dell’O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.

Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Per l’autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all’O.M. L’autenticazione può essere apposta in calce agli Allegati.

Nello specifico:

l’allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l’autenticazione della sua firma;

l’autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all’allegato 3;

la firma di ciascun candidato va autenticata all’interno dell’allegato 4.

Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.

Format.

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti(ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.)

Presentazione dei candidati e dei programmi.

 

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Non è previsto l’obbligo di partecipazione per i candidati.

 

 

 

Il 9 gennaio, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno firmato l’intesa relativa al concorso ordinario per la copertura del 30% dei posti per l’insegnamento della Religione Cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Il nuovo accordo sostituisce integralmente l’intesa del 14 dicembre 2020.

La Legge 159/2019 prevede l’apertura di un nuovo concorso IRC ordinario per l’assunzione di personale nel ruolo di docente di Religione Cattolica. Il Decreto PNRR 2 convertito in Legge ha modificato, poi, il provvedimento prevedendo anche una procedura concorsuale straordinaria per reclutare insegnanti di Religione, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio.

Entrambe le procedure serviranno a coprire il 100% dei posti vacanti e disponibili (6.428 in totale) per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi. In base a quanto stabilito dalle misure per la scuola del Decreto PA bis, questi saranno coperti nella quota del 30% tramite il concorso IRC ordinario e del 70% tramite il concorso IRC straordinario.

Il nuovo concorso per insegnanti di Religione Cattolica segna una tappa importante per il mondo scolastico  si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della Religione Cattolica.

La procedura concorsuale sarà bandita nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;

I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli indicati al punto 4 dell’Intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 70 del 24 luglio 2020;

Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il concorso si articolerà  in una prova scritta e una orale, e accerterà  la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente . L’articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della Religione Cattolica.

I posti disponibili riguarderanno sia la scuola dell’infanzia e primaria che la scuola secondaria di primo e secondo grado; tuttavia, non sono note  le modalità di scelta tra i gradi di istruzione ed è necessario attendere i bandi per maggiori informazioni in merito.

Dopo un incontro avvenuto il 17 febbraio con i rappresentanti dei sindacati scolastici, sono state delineate le direttive per i futuri concorsi previsti nel 2024.

La procedura non presenta limiti di età.

Con il nuovo accordo fra CEI e Ministero firmato a Gennaio , sono stati riconfermati i titoli di qualificazione professionale elencati nell’Intesa del 2012.

Innanzitutto, è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

– Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);

– Attestato di compimento del corso di teologia in un seminario maggiore;

– Laurea magistrale in scienze religiose;

– Licenza in scienze bibliche o sacra scrittura;

– Licenza in scienze dell’educazione con specializzazione in educazione e religione;

– Laurea magistrale in scienze dell’educazione con specializzazione in pedagogia e didattica della religione e in catechetica e pastorale giovanile;

– Licenza in missiologia.

Ulteriori Requisiti:

– Certificazione dell’idoneità diocesana (diversa dall’idoneità all’insegnamento) rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano entro 90 giorni prima della presentazione della domanda;

– Per i precari: oltre al titolo di accesso e all’idoneità, è necessario aver svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

Considerato come servizio utile per un anno scolastico: servizio di almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale.

Entrambe le procedure dovrebbero essere per titoli ed esami.

La procedura del Concorso IRC ordinario prevede :

solo prova orale didattico-metodologica  semplificata

– Presenza dei docenti di religione di ruolo nelle commissioni;

– Estrazione della traccia oggetto della prova 24 ore prima della prova del candidato così da permettere in modo professionale la preparazione della lezione simulata;

– Ripartizione del punteggio in modo tale che al servizio sia assegnata la metà del totale.

Il concorso IRC straordinario, invece, dovrebbe prevedere l’espletamento di una prova orale e la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità dei docenti, senza una soglia minima di idoneità per consentire lo scorrimento della graduatoria fino al suo totale esaurimento.

Saranno i bandi a definire quali titoli saranno valutabili e i relativi punteggi.

Cosa succede dopo il concorso?

Dopo la chiusura dei concorsi per insegnanti di Religione Cattolica, saranno formate due graduatorie distinte. Queste resteranno valide nel triennio successivo alla loro pubblicazione, proseguendo fino all’esaurimento dei candidati o fino all’annuncio di un successivo bando di concorso.

Come si partecipa?

Per poter inoltrare la domanda di partecipazione al Concorso Insegnanti Religione Cattolica, è necessario attendere l’uscita del bando. Inoltre, la domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Non  è possibile presentare  domanda di partecipazione alla procedura straordinaria o a quella ordfinaria  in più Regioni o in più diocesi. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi.

Quando saranno pubblicati i bandi?

Originalmente previsto per il 31 dicembre 2021, il bando per il concorso ordinario di Religione Cattolica era stato posticipato prima al 31 dicembre 2022 e poi, con l’introduzione del decreto milleproroghe 2023, al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, i concorsi sono slittati al 2024, per via del Decreto Proroghe, che ne ha prorogato l’uscita.  Saranno banditi contestualmente (lo stabilisce l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre2019, n.159, come sostituito dall’art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall’art. 20, comma 6, lett. b), del decreto legge 22 giugno2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112).Chiaramente, una volta pubblicati i due bandi, le due procedure avranno un iter diversamente veloce: l’ordinario con la prova scritta e la prova orale selettivi avrà tempi lunghi, mentre la procedura straordinaria con la solo prova orale didattico-metodologica avrà un iter molto veloce. Chiunque partecipi alla procedura straordinaria potrà liberamente partecipare al concorso ordinario con la prova scritta selettiva e orale selettiva. Chiaramente tale opportunità dovrebbe essere colta da coloro che hanno un numero di anni di servizio poco numerosi.La procedura straordinaria riguarderà anche gli idr precari in servizio in diocesi che non hanno disponibilità di posti nella quota del 70%. Ricordiamo che la procedura straordinaria produrrà una graduatoria ad esaurimento pertanto tutti gli idr precari che parteciperanno e saranno graduati, prima o poi saranno chiamati in ruolo.

In base a quanto emerso durante l’incontro tra il Ministero e i sindacati, il primo bando in uscita sarà quello straordinario, riservato agli insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bando è previsto per Febbraio 2024.

 

Le tipologie sono due:

 

il concorso ordinario per coloro che non hanno maturato il requisito dei 36 mesi di servizio;

la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art.47, comma 9, D.L. 36/2022, convertito in legge n.79del 29 giugno 2022).

Qual è la tipologia di prova per la procedura straordinaria?

Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 prevede una sola prova orale didattico-metodologica, cioè una lezione simulata inserita ovviamente in una UDA. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.

 

Quale validità avranno le graduatorie dei concorsi per docenti di Religione Cattolica 2024?

Le graduatorie delle procedure straordinarie saranno utilizzate fino a totale esaurimento. Invece quelle del concorso ordinario avranno valore solo triennale.

 

Il requisito dei 36 mesi per accedere alla procedura straordinaria sono da considerarsi quelli di effettivo servizio.

 

Per partecipare al concorso straordinario NON   sono validi i servizi prestati nella scuola privata come indicato nel  comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019

Il requisito dell’idoneità all’insegnamento di religione cattolica rimane una prerogativa peculiare dell’ordinario diocesano. Tale idoneità va rilasciata in occasione delle procedure di assunzione, ordinario e straordinario.

 

E’ possibile partecipare alla procedura straordinario con il solo diploma di scuola magistrale: in questo caso il candidato che partecipa con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’a.s.2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.

 

 

 

 

 

Prova scritta: computer-based,. Durata: 100 minuti. Voto minimo: 70/100.

La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda.

50 quesiti a risposta multipla

40 quesiti su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico:

10 quesiti di ambito pedagogico

15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione

15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento

Peculiarità della  prova scritta :

Uguale  per tutte le classi di concorso e tipologie di posto all’interno della stessa procedura (infanzia/primaria o secondaria).

Non distingue tra posto comune e sostegno.

I quesiti sono somministrati in ordine casuale.

Non sono pubblicati in anticipo.

Prova orale

Diversa per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

La prova orale (comprensiva della prova prativa, per quelle classi di concorso che la prevedono) si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda oppure, in caso di aggregazioni territoriali, nella regione individuata come responsabile della procedura.

Valuta la preparazione del candidato sulla specifica disciplina e le sue capacità di insegnamento

I posti messi a bando

Per la secondaria i candidati sono 437.351 per quasi 25mila posti.

Primaria posto comune: 55.346 candidati per 3.882 posti.

Infanzia posto comune: 43.640 candidati per 973 posti.

Per il sostegno:

su 14.627 posti di sostegno messi a concorso dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado a livello nazionale ben 11.161 posti di sostegno non potranno essere assegnati per mancanza di candidati. L’incrocio della domanda e dell’offerta sulle singole Regioni evidenzia che :

Nelle Regioni del nord sono banditi 12.649 posti ma i candidati sono solo 1.756. Se anche tutti passeranno il concorso resteranno 10.893 posti vacanti .

Nel Mezzogiorno: I posti a concorso sono solo 632, mentre i candidati sono 23.150: il 97% dei candidati non potranno accedere al ruolo.

Nel dettaglio per ordine di scuola a livello nazionale :

Per la scuola dell’infanzia 583 dei 1.037 posti a concorso, pari al 56%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Per la scuola primaria 7.990 dei 9.348 posti a concorso, pari all’85%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Per la scuola secondaria di I grado, dove 2.588 dei 4.242 posti di sostegno a concorso, pari al 61%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Complessivamente, tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, saranno coperti, al massimo, soltanto 3.466 dei 14.627 posti di sostegno a concorso, pari circa al 24%.

Entro e non oltre il 15 marzo p.v. per  il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territo Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
riale Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche

di seguito il testo del facsimile di domanda

MODELLO DI DOMANDA  – PART-TIME 2024/2025

(da inoltrare a parttime.aptba@gmail.com   per il tramite del Dirigente Scolastico)

 

    l    sottoscritt                                                                     nat      a                                   (prov.          ) il                               titolare presso                                                                                                               in  qualità  di                                                                             , classe di concorso _________incaricato a tempo indeterminato/ determinato a decorrere dal__________________  recapito telefonico presso il quale intende essere contattato:___________________________________,  e-mail___________________________________ai sensi degli articoli 39 e 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola – e dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997,

CHIEDE

   □ LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

□ LA MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio;

   □ IL RIENTRO a tempo pieno del rapporto di lavoro

a decorrere dal 01 settembre 2024 secondo la seguente tipologia:

A – TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE                                           per n. ore                /             

(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi)

B – TEMPO PARZIALE VERTICALE                                                 per n. ore                 / _______

(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi)

C– TEMPO PARZIALE MISTO

(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)

A tal fine dichiara:

  1. di avere l’anzianità complessiva di servizio: aa mm: gg:       ;
  2. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall’art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88:
    1. portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
    2. persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 18;
    3. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
    4. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d’obbligo;
    5. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
    6. aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
    7. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza.
    8. Il/la sottoscritt_ ha già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti  ss.

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

    l    sottoscritto/a in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale.

 

 

Data ______________                                                                                               Firma di autocertificazione

DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

 

Data                                                                          Firma                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: assunta al protocollo della scuola

 

n.________ del___________/__/2024

 

 

 

Si dichiara che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

  • Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla trasformazione del rapporto di lavoro del/la richiedente da tempo pieno a tempo parziale

 

  • Si dichiara che la richiesta di modifica dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente

 

 

 

Si esprime parere NON FAVOREVOLE alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente per le seguenti ragioni:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, ___/__/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(cognome nome)

 

_________________________

 

 

 

 

La pubblicazione da parte del ministero del numero di candidati per posti di sostegno nei concorsi in via di svolgimento mette in evidenza che : su 14.627 posti di sostegno messi a concorso dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado a livello nazionale ben 11.161 posti di sostegno non potranno essere assegnati per mancanza di candidati. L’incrocio della domanda e dell’offerta sulle singole Regioni evidenzia che :
Nelle Regioni del nord sono banditi 12.649 posti ma i candidati sono solo 1.756. Se anche tutti passeranno il concorso resteranno 10.893 posti vacanti .
Nel Mezzogiorno: I posti a concorso sono solo 632, mentre i candidati sono 23.150: il 97% dei candidati non potranno accedere al ruolo.
Nel dettaglio per ordine di scuola a livello nazionale :
Per la scuola dell’infanzia 583 dei 1.037 posti a concorso, pari al 56%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.
Per la scuola primaria 7.990 dei 9.348 posti a concorso, pari all’85%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.
Per la scuola secondaria di I grado, dove 2.588 dei 4.242 posti di sostegno a concorso, pari al 61%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.
Complessivamente, tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, saranno coperti, al massimo, soltanto 3.466 dei 14.627 posti di sostegno a concorso, pari circa al 24%.
Questi cifre fanno emergere un dato importante, significativo e favorevole per chi aspira ad una supplenza nel sostegno poiché i posti non attribuiti col concorso saranno coperti con supplenze e non sono pochi .
A questo dato si aggiungono altri tre aspetti positivi :
la prossima apertura per l’inserimento o la conferma nelle graduatorie provinciali ( una scelta attenta di dove residuano più posti vacanti quando si sceglie la provincia dove inserirsi darà più possibilità di lavoro);
l’affermazione del ministro di nuove disposizioni per assicurare la continuità’ didattica anche ai docenti di sostegno precari;
la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di sostegno anche in attesa del conseguimento del titolo ossia mentre si sta frequentando un TFA.
Come accedere al IX ciclo TFA che potrebbe anche essere l’ultimo?
C’è una preselettiva articolata su tre prove: questionario, prova scritta, prova orale
Prepararsi al meglio e per tempo è indispensabile. Essere guidati nello studio anche e per questo lo Snals Bari sempre al fianco dei propri iscritti organizza una serie di incontri pomeridiani di approfondimento. Per maggiori informazioni inviare mail a info@snalsbari.it sarà dato pronto riscontro.