Il MIM ha pubblicato la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025. Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile.

Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.

 

Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di presidente

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, devono presentare istanza di nomina in qualità di presidente:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Chi può presentare domanda in qualità di presidente

Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni

i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate:

 

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri ordini di scuola

Chi deve presentare domanda in qualità di commissario esterno

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Chi può presentare domanda in qualità di commissario esterno

Possono presentare domanda, dunque non sono obbligati, in qualità di commissari esterni:

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d. della nota:

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;

i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

 

personale ata

 

Ieri 19 marzo  è proseguito al MIM l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS.  per l’informazione in merito a:

1)            Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni del personale ATA della scuola, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1 comma 828 (riduzione di n. 2.174 unità di personale);

2)            Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quinquies, del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Per l’Amministrazione sono  state presenti la Dott.ssa Palermo e la Dott.ssa Calvosa.

Con riferimento al punto 1, l’Amministrazione, pur prendendo atto della netta contrarietà dello SNALS-CONFSAL e delle altre OO.SS., ritiene chiusa l’informativa in quanto si tratta di una norma applicativa dell’art. 1 comma 828 della legge di Bilancio 2025, che prevede con decorrenza dall’anno scolastico 2026/27, la riduzione di n. 2.174 unità di personale ATA. La riduzione riguarderà il profilo professionale di Collaboratore Scolastico è sarà applicata alle scuole del secondo ciclo (Licei, Istituti Tecnici e Professionali).

Con riferimento al punto 2, viene avanzata dalle OO.SS. presenti, la proposta di impiegare le risorse disponibili (€ 36.900.000,00) per consentire la progressione dal profilo di Collaboratore Scolastico ad Operatore Scolastico a n. 42.114 unità di personale e da Assistente Amministrativo a Funzionario a circa 1.000 unità di personale.

Per quanto riguarda l’Operatore Scolastico verrà garantita n. 1 figura per ogni plesso dell’istituzione scolastica.

Lo SNALS-CONFSAL, unitamente alle altre OO.SS., ha chiesto di avviare il prima possibile le procedure necessarie per le progressioni di qualifica.

Per la prossima settimana è previsto un altro incontro per la stesura definitiva.

 

Il MIM ha trasmesso il prospetto del numero dei candidati – suddivisi per regione – che risultano aver superato la prova scritta per la scuola dell’Infanzia e Primaria e che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100, specificando che non si tratta di ammissioni alla prova orale che, come noto, sono determinate nel numero massimo del triplo dei posti messi a bando, con tutti i pari punti dell’ultimo.

Le ammissioni all’orale (in termini numerici) saranno pubblicate dai singoli UUSSRR responsabili della singola procedura, distintamente per tipologia di posto/regione gestita; ogni candidato ammesso all’orale avrà anche la comunicazione sulla propria area riservata della piattaforma concorsi..

Complessivamente:  32.077 aspiranti docenti hanno superato la soglia minima di 70/100, rappresentando una percentuale alta rispetto alle domande presentate.Nel dettaglio : per la scuola dell’infanzia su posto comune hanno ottenuto il punteggio minimo 10.286 candidati (56,7% delle domande) a fronte di 802 posti disponibili, mentre per il sostegno sono 1.031 gli aspiranti promossi (47,8%) per 302 cattedre. Nella scuola primaria, i numeri mostrano 17.209 candidati idonei su posto comune (61,8%) per 3.140 posti, e 3.551 sul sostegno (55,1%) per coprire 4.111 posizioni.

Ammissione alla prova orale

Il superamento della prova scritta non equivale automaticamente all’ammissione all’orale. La procedura concorsuale prevede, infatti, che accedano alla fase successiva un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso in ciascuna regione. Il meccanismo garantisce, comunque, che tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo classificato tra gli ammissibili possano partecipare alla prova orale.

Infanzia posto comune

Per la scuola dell’infanzia su posto comune, 10.286 candidati hanno superato la prova scritta (56,7% delle 18.139 domande) per 802 posti disponibili.

Nel dettaglio i dati regionali per la scuola dell’infanzia su posto comune:

La Lombardia presenta il maggior numero di posti disponibili (274) con 1.603 candidati che hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di circa 5,8 aspiranti per ogni cattedra. Particolarmente critica la situazione nel Lazio, dove a fronte di soli 26 posti si registrano ben 1.486 candidati idonei, con un rapporto di 57 aspiranti per posto.  In Puglia la competizione è elevata: 1.202 candidati per 100 posti (12 candidati per posto). Le regioni con il minor numero di posti sono Sardegna (2) e Molise (6), mentre l’Emilia Romagna mostra un’alta percentuale di superamento della prova (65,5%) con 983 candidati idonei su 1.500 domande presentate.

Primaria posto comune

Nel settore della primaria su posto comune, 17.209 candidati hanno superato la prova scritta (61,8% delle 27.846 domande) per 3.140 posti disponibili

Nel dettaglio: la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di posti disponibili (945), seguita dal Veneto (593). Nonostante l’elevata disponibilità, la competizione rimane significativa con 2.488 candidati idonei in Lombardia (2,6 per posto) e 1.425 nel Veneto (2,4 per posto). Il Lazio presenta  una situazione critica con 2.696 candidati che hanno superato la prova a fronte di 282 posti (9,5 candidati per posto). L’Emilia Romagna registra la più alta percentuale di superamento della prova (69,9%) con 1.639 candidati idonei su 2.345 domande. Il Molise si conferma la regione con il minor numero di posti disponibili (2), mentre la Basilicata mostra la percentuale più bassa di superamento della prova (50,9%).

Sostegno infanzia

Su 302 posti disponibili a livello nazionale per sostegno per scuola dell’infanzia, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta (47,8% delle 2.158 domande presentate).

Nel dettaglio:  il Piemonte presenta la situazione più critica con 108 posti disponibili ma solo 4 candidati idonei (3,7% di copertura). Anche la Lombardia mostra una forte carenza con 142 posti e 35 candidati idonei (24,6% di copertura). La Sicilia, pur gestendo le procedure per altre regioni, registra il maggior numero di candidati idonei (267) a fronte di soli 4 posti. La Calabria è la regione con la più alta percentuale di superamento della prova (54,5%) con 84 idonei su 154 domande. In totale, per 302 posti disponibili, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di 3,4 aspiranti per posto, ma con una distribuzione estremamente disomogenea tra le regioni.

Sostegno primaria

A fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta (55,1% delle 6.439 domande).

La Lombardia offre il maggior numero di posti (2.036) ma ha solo 87 candidati idonei, coprendo appena il 4,3% del fabbisogno. Situazione analoga in Veneto (675 posti e 27 idonei), Piemonte (689 posti e 26 idonei) e Liguria (215 posti e 10 idonei). L’unica regione con un numero di candidati superiore ai posti disponibili è il Lazio (538 idonei per 44 posti). La Puglia mostra la percentuale più alta di candidati che hanno superato la prova (57%) con 603 idonei su 1.057 domande. Complessivamente, a fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta. Forse è da rivedere il sistema di reclutamento

Il MAECI ha comunicato che, in data 4 marzo 2025, saranno pubblicate sulla G.U. le
procedure di selezione del personale scolastico da destinare all’estero nel 2025. Sarà nostra
cura, rendere reperibile, nel sito Snalsbari  la succitata
pubblicazione.

 

Attenzione: le date dovranno essere confermate dall’ordinanza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attesa della pubblicazione dell’OM che disciplinerà le operazioni, ha pubblicato sul sito ufficiale, le tempistiche relative alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

Personale docente

La domanda va presentata dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

 

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

 

Il  20 febbraio 2025, si è chiuso il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 5, c.3, lett. h), CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021).

Il Direttore generale per il personale scolastico, Dott.ssa Maria Assunta Palermo  ha infatti inviato alle organizzazioni sindacali una comunicazione nella quale ritiene chiuso il confronto, allegando, inoltre, la versione definitiva dei Criteri i generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici.

Purtroppo, permangono delle criticità ma  il ministero , nel verbale conclusivo , pur ribadendo l’importanza del dialogo con le OO.SS  riafferma l’esigenza di mantenere fermi alcuni punti di distanza dalle medesime.

La versione definitiva contiene pochi elementi di novità. Purtroppo  i dirigenti scolastici non hanno le stesse favorevoli condizioni di accesso degli altri dirigenti dell’area “Istruzione e Ricerca”.

Nel dettaglio:

1.L’accesso al lavoro agile risulta precluso a coloro che non hanno terminato il periodo di formazione e prova. Il fondamento dell’accesso al lavoro agile deriva dalla necessità di conciliare le esigenze lavorative con quelle di vita e viene  negata tale conciliazione ai dirigenti neo immessi in ruolo che, anzi, potrebbero averne più bisogno proprio durante l’inizio del loro incarico a causa  del distacco dai loro cari quando hanno sedi lontane

  1. Attività che possono svolgersi da remoto Il testo finale contiene un improprio elenco di attività che potrebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi e a contenziosi.
  2. Durata dell’accordo e modalità di svolgimento

Si potrà accedere alla modalità agile per sole quattro giornate al mese, con la concessione della quinta giornata nei mesi con cinque settimane; definizione poco chiara poiché  nessun mese contiene cinque settimane.  Inoltre  almeno tre giorni alla settimana devono essere svolti in presenza, esclusi i – periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali la fruizione potrà essere cumulativa.

E’ prevista una  deroga per cui le giornate mensili potranno essere innalzate a sette su specifica richiesta del dirigente scolastico, se accolta  dal direttore dell’USR. Inoltre, le giornate mensili potranno essere ulteriormente incrementate a favore dei dirigenti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute o anche per quelli che si trovassero in condizione di particolare necessità, non coperte da altre misure. Tali  modalità sono  distanti dalla definizione di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e dal CCNL di Area “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro”. Queste regole fanno si che questo diritto  viene  ridotto a possibilità  destinata  soprattutto ai lavoratori che versano in circostanze di grave difficoltà. Questa interpretazione  dell’istituto del lavoro agile è confermato dalla scelta di impedire il cumulo delle giornate mensili concesse, se non durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in cui la presenza fisica del dirigente è ritenuta meno importante. Si finisce così per confondere la modalità del lavoro agile – introdotta per ben altre finalità – con la fruizione di un periodo di permesso retribuito o delle ferie.

 

  1. Fasce di contattabilità e tempi di riposo

La definizione della fascia di contattabilità è stata migliorata nel testo definitivo, ma resta comunque estesa all’intera durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità. Nelle scuole aperte fino alle 23 – evenienza che si verifica in quelle con corsi serali – il dirigente dovrebbe dunque essere contattabile fino a quell’ora, introducendo così elementi di grave disparità all’interno della categoria. Nel caso  dei convitti si annulla  del tutto il diritto alla disconnessione e le naturali esigenze di riposo dei dirigenti scolastici, in contrasto con quanto previsto dallo Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della Funzione Pubblica del 12 novembre 2021. Nulla, inoltre, viene precisato sulle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Il decreto-legge sulle pubbliche amministrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri Il 19 febbraio, prevede un’importante novità: l’assicurazione sanitaria integrativa per tutto il personale della scuola . Con  un comunicato stampa il Ministro Valditara ha diffuso questo importante passo in avanti sulla strada del welfare aziendale.

Il Ministro ha ottenuto uno specifico stanziamento di 220 milioni di euro in cinque anni sulla base del quale si stimano prestazioni e servizi sanitari per un controvalore di oltre 3 mila euro all’anno per ogni beneficiario. La contrattazione collettiva definirà le modalità di fruizione delle prestazioni e dei servizi sanitari coperti.

 

Concorso annullato e prove da rifare per 20mila docenti di laboratorio nelle scuole secondarie di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Lo ha deciso il Tar di Ancona, accogliendo il ricorso di un gruppo di concorrenti. Secondo il tribunale è stato violato l’anonimato durante la prova pratica: ai candidati era stato chiesto di apporre nome e cognome sui fogli usati per la soluzione dei quesiti.

Il concorso  Pnrr, bandito a livello nazionale per assumere circa 20mila insegnanti, è stato strutturato a livello interregionale e le procedure sono state gestite dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, che ha nominato la commissione d’esame. Le prove si sono svolte a maggio scorso a Porto Sant’Elpidio.

Nello scegliere il tipo di prove, la commissione ha deciso di far svolgere quella pratica ai candidati della classe B022 (“Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”) in forma scritta e in quel caso – ha rilevato il Tar – non c’era motivo per non osservare il principio di anonimato.

“Quando una prova pratica viene strutturata in forma scritta – ha commentato l’avvocato dei ricorrenti – occorre rispettare la regola generale del suo svolgimento in forma anonima, non essendoci alcun valido motivo per cui chi corregge la prova debba conoscere il nome del suo autore, così da mettere a rischio la credibilità e la trasparenza del concorso”.

Il Tar ha applicato questo principio giurisprudenziale, rilevando che si trattava di una prova pratica, da portare a termine in un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una dimostrazione tecnica per gli studenti di un istituto tecnico o professionale, quindi non era “ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della commissione”.

Ora il Ministero dell’Istruzione dovrà far ripetere la prova pratica a tutti i candidati e, poi, ripetere anche le prove orali e approvare una nuova graduatoria di vincitori, valida a partire dal prossimo anno scolastico.

 

In data 29 Gennaio 2025 è stato sottoscritto l’ipotesi di contratto sulla mobilità per gli anni scolastici 2025/26 –2026/27 e 2027/28 . Con apposita OM verranno stabilite le date per la presentazione delle domande.

Una delle principali novità è che dall’anno scolastico 2025/26 , il personale ATA, compreso quello in attesa di ottenere la sede definitiva, presenta un’unica domanda di trasferimento e può chiedere sedi della provincia di titolarità o sedi di altre province fino ad un massimo di 15 preferenze complessive.

La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola per l’anno scolastico 2025/2026 è regolata dall’art. 34 del CCNI 2025/28.

I termini per la presentazione delle domande di mobilità saranno stabiliti dalla annuale Ordinanza Ministeriale di prossima pubblicazione.

Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di passaggio di profilo è obbligatorio l’invio tramite il portale ISTANZE ON LINE del MIUR.

 

MOBILITA’ TERRITORIALE (art. 34 CCNI)

Può presentare domanda:

– Tutto il personale Ata appartenente al ruolo provinciale con incarico a tempo indeterminato.

– Il personale con incarico a tempo indeterminato che deve acquisire la sede definitiva con le operazioni di mobilità;

– Il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’art. 70 del CCNL 2019/21;

– Il personale docente inidoneo e appartenente alle ex classi di concorso B-32(ex C555) e B-33 ( ex C999) transitato nei ruoli del personale Ata;

– il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno;

– il personale ex Co.Co.Co immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;

– personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e chiede il rientro e personale che chiede la restituzione al ruolo di provenienza.

Il personale ATA a Tempo Indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve presentare domanda di mobilità.

In caso di mancata presentazione della domanda nella provincia di titolarità, il personale viene trasferito con punteggio zero.

 

Quali e quante domande possono essere presentate:

– Unica Domanda di trasferimento nella quale possono essere espresse quindici preferenze, indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale ; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province;

– Domanda di passaggio di profilo (massimo 3 profili della stessa qualifica) per la Provincia di Titolarità + Altre Province

La domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità;

La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento interprovinciale

Nella domanda di passaggio di profilo le esigenze di famiglia non vengono valutate ( ART. 47 comma 3).

FUNZIONARI DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – VINCOLI E DEROGHE

Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione ( art. 34 comma 6).

 

DEROGHE AI VINCOLI (comma 7)

Il comma 7 dell’art. 34 prevede che a tutti i funzionari vincolati è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:

  1. a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si

presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

  1. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile);
  2. c) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
  3. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.1182;
  4. e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 

OBBLIGHI DA RISPETTARE PER FRUIRE DELLA DEROGA

  1. a) Dichiarazioni da allegare contestualmente alla domanda di mobilità

I Funzionari EQ beneficiari delle deroghe devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità), secondo le ndicazioni riportate nell’ 0.M. che regola la mobilità.

  1. b) Prima preferenza da esprimere nel modulo domanda

Deroga per assistenza ai familiari, ricongiungimento al figlio fino ai 16 anni e al genitore ultrassessantacinquenne.

I Funzionari appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (prima del predetto comune o distretto sub comunale è possibile indicare una o più istituzioni scolastiche comprese in essi).

Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

 

L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.

Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 (disabilità personale)

In questo caso è obbligatorio esprimere come prima preferenza il proprio comune, o distretto subcomunale in caso di comuni

con più distretti, di residenza (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in esso).

Il comma riporta le categorie dei Funzionari i quali, nonostante siano sottoposti al vincolo triennale, possono comunque inoltrare domanda di mobilità.

Il diritto alla deroga è vincolato alla prima preferenza da esprimere nel modulo domanda.

PERSONALE EX LSU, APPALTI STORICI ED EX CO.CO.CO.

Le disposizioni previste per la mobilità del personale ATA ( Titolo III del CCNI ) si applicano anche ad ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co., purchè internalizzati a tempo pieno.

Rimane escluso, invece, sia dalla mobilità volontaria che da quella d’Ufficio il personale di cui sopra, fino a quando non intervenga la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

Per loro, esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educativi statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.( lettera C tabella di valutazione nota g – punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio ) .

Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizia.

 

Le fasi della mobilità sono tre (art. 37):

– I fase comunale: nell’ambito del comune di titolarità;

– II fase provinciale: nell’ambito di comuni diversi da quello di titolarità ma della stessa provincia;

– III fase movimenti territoriali interprovinciali e mobilità professionale.

Le operazioni di mobilità per altra provincia avvengono sul 50 % dei posti destinati alla mobilità territoriale provinciale, sui

posti residuati dopo le prime due fasi della mobilità e dopo aver accantonato i posti per eventuali soprannumerari provinciali.

Si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze.

Le preferenze possono essere del seguente tipo :

– Scuola

– Distretto

– Comune

– Provincia

– Istruzione degli adulti

Nell’ambito della scelta per comuni, distretti e provincie, è ininfluente inserire il codice con lettere iniziali EE, MM o SS poiché vengono prese in esame tutte le istituzioni scolastiche che risultano essere inserite nel bollettino ufficiale pubblicato annualmente dal MIUR partendo dalla scuola primaria, poi la secondaria di primo grado ed infine la secondaria di secondo grado. Qualora si desideri venga preso in considerazione un ordine diverso o siano escluse scuole di un certo tipo, si devono compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

 

SISTEMA DELLE PRECEDENZE ( art. 40 )

Le precedenze sono inserite secondo l’ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I – DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure di mobilità ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta al personale Ata che si trovi nell’ordine:

– personale non vedente ( art. 3 della legge 28/03/91 n. 120 );

– personale emodializzato ( art. 61 della legge 270/82 ).

II – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI

PRECEDENTE TITOLARITA’. ( PRIMA L’ARCO TEMPORALE ERA DI 8 ANNI )

Il personale ATA trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver prodotto domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche ( comune o distretto ) comprensive di tale scuola.

 

III – PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE. Nell’ambito di ciascuna delle tre fasi delle procedure di mobilità, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale Ata che si trovi nelle seguenti condizioni:

1 – DISABILI DI CUI ART. 21 – Devono essere in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 e di certificazione di invalidità superiore ai 2/3 o di minorazione iscritta alla categoria 1^, 2^ e 3^ della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. Il personale ha diritto ad usufruire della precedenza per la prima fase dei movimenti, mentre nella seconda e terza fase mantiene il diritto alla precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

2 – PERSONALE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A

CARATTERE CONTINUATIVO – Deve essere prodotta idonea documentazione, rilasciata dall’ASL di competenza, dalla quale risulti chiaramente l’’assiduità della terapia e l’istituto dove viene praticata. Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune (o distretti o scuole in esso ubicati) in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera anche nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.

3 – PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL’ART. 33 LEGGE 104/92 Deve produrre la certificazione di disabilità con situazione di gravità rilasciata dall’ASL ai sensi dell’art. 3 c. 3 della legge 104/92. La precedenza è usufruibile per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che sia stato espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.

Per il personale che usufruisce di queste precedenze, nel caso in cui non esistano scuole esprimibili nel comune d’interesse, è possibile indicare una scuola in comune viciniore o in altro comune non viciniore ma che abbia una sede o plesso nel comune di residenza o cura. 10

IV – ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA’, ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’, ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

La precedenza è riconosciuta al personale ATA, in ordine di priorità nelle Operazioni a

  1. A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche rivedibile o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità (anche rivedibile).

Fratelli o sorelle conviventi: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità (anche rivedibile) perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare e assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella 0.M. che regola la mobilità.

Tale precedenza è stata modificata rispetto al CCNI precedente solo nella parte in cui la stessa è fruita dai fratelli e dalle sorelle del disabile. In questo caso, per poterne usufruire, basta anche che entrambi i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età. Al di sotto di questa età devono, invece, necessariamente avere patologie invalidanti. Resta il vincolo della convivenza con il disabile se si vuole fruire della precedenza con priorità equiparata, quindi, alla precedenza che avrebbe avuto il genitore.

 

  1. B) coniuge/parte dell’unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità non rivedibile.

Rispetto al CCNI precedente viene specificato che la precedenza spetta anche al convivente di fatto oltre che al coniuge/parte dell’unione civile.

  1. C) Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità non rivedibile.

La precedenza opera anche nei trasferimenti per altra provincia.

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale ATA abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

Rispetto al CCNI precedente la precedenza per assistenza al genitore disabile spetta anche nei trasferimenti per altra provincia.

Resta l’obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

  1. D) Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità (anche rivedibile), alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale ATA abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di  cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità Rispetto al CCNI precedente viene aggiunta questa precedenza che spetta al fratello e alla sorella del disabile nel caso in cui non convivano con quest’ultimo.

Sostanzialmente la differenza tra la precedenza del punto A e quella del punto D, quando si tratta di fratelli o sorelle, è che per fruire della precedenza del punto A è necessaria la convivenza con il fratello/sorella disabile da assistere, mentre per la precedenza del punto D non è necessaria la convivenza. Altra differenza è che per la precedenza del punto D si aggiunge l’obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L.104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Taledocumentazione non è, invece, richiesta per la precedenza del punto A.

Per entrambe le precedenze (punto A e D), resta però la condizione che le stesse sono fruibili solo nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità non rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni. 13

OBBLIGO PER POTER FRUIRE DELLE PRECEDENZE DEL PUNTO IV)

Per tutte le precedenze sopra riportate (lettere A, B, C e D) il personale ATA, oltre a dover allegare alla domanda di mobilità tutta la documentazione e le autodichiarazioni necessarie, è anche obbligato ad esprimere come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

Attenzione: L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Per i comuni composti da più distretti sub comunali sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell’assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

 

V – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI TITOLARITA’.

(l’arco temporale è stato portato da 8 a 10 anni )

Il personale ATA beneficiario delle precedenze di cui al punto II), ha titolo a rientrare con precedenza nella seconda fase, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità. In caso di mancanza di sedi disponibili in detto comune la precedenza si applica nei comuni viciniori. Per fruire della precedenza nella domanda devono essere indicati il comune e la scuola da cui il personale è stato trasferito d’ufficio.

VI – PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.

In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare unaautocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione incarta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

 

VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMM.NI DEGLI ENTI LOCALI.

Il personale che ricopre cariche pubbliche, durante l’esercizio del mandato, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti nella seconda e terza fase, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il mandato amministrativo e l’esercizio del mandato sussista entro i dieci giorni precedenti il termine ultimo  di comunicazione a SIDI delle domande. Se in fase di trasferimento si è avvalso della precedenza, al termine del mandato deve rientrare nella scuola di precedente titolarità, e in caso di mancanza di posti, viene individuato soprannumerario.

VIII – PERSONALE CHE RIPRENDE IL SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

Il personale che rientra in servizio al termine dell’aspettativa sindacale, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla prima e seconda fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale. Il possesso del requisito deve essere documentato tramite autocertificazione.

DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il Personale beneficiario delle precedenze di cui all’art. 40 è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

 

GRADUATORIE D’ISTITUTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

Le graduatorie d’istituto hanno la funzione di individuare il personale in soprannumero, sono distinte per profilo professionale e, per gli assistenti tecnici, sono diverse per le varie aree di appartenenza. Il Dirigente Scolastico ha il compito di pubblicarle all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento. Hanno validità annuale e riportano, per ciascun dipendente, i punteggi attribuiti sulla base dei titoli posseduti entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento. (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).

Qualora l’interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all’esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell’art. 40) il Dirigente Scolastico provvederà d’ufficio, in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Il personale che è entrato a far parte dell’organico dell’istituto con mobilità volontaria dal precedente primo settembre, indipendentemente dal punteggio posseduto, deve essere posizionato negli ultimi posti della graduatoria e sarà preceduto dachi era già titolare nella scuola dagli anni precedenti o che è stato trasferito nella scuola sempre dal primo settembre scorso,ma con mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatto in una delle preferenze espresse (CCNI art. 45 c. 5).

Sono esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):

  1. I) – disabilità e gravi motivi di salute;

III) – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

  1. IV) – assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;

 

Per il personale di cui al punto IV) l’esclusione dalla graduatoria d’istituto si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2025/2026, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

VII) – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

Il Dirigente Scolastico dopo aver pubblicato le graduatorie definitive (entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità), individua gli eventuali soprannumerari, ai quali deve essere notificato il provvedimento, con l’indicazione del relativo punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria. Se nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità, il personale Ata viene automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituzione scolastica con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione di soprannumerarietà.

Se il perdente posto opta per la scelta di partecipare comunque al movimento, evidenziando il ”SI”, parteciperà alla fase di trasferimento a domanda. In tal caso viene meno lo stato di soprannumerario con la perdita del diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e la valutazione della continuità di servizio.

Se invece intende presentare domanda condizionata, evidenziando il “NO”, mantiene il diritto per dieci anni di rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento. La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda. Inoltre l’interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale dell’istituzione scolastica da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare l’autocertificazione relativa alla continuità di servizio (All.E).

Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi pertanto decade quando:

– non viene presentata la domanda di trasferimento anche per un solo anno;

– non viene indicata, come prima preferenza, l’istituzione scolastica in cui si era titolari e nel modulo domanda non si indica la denominazione ufficiale della scuola da dove si è stati trasferiti;

– non si allega la dichiarazione di servizio continuativo (All.E).

L’assolvimento delle predette condizioni o l’eventuale utilizzo in altra scuola, non interrompono la continuità di servizio. Lo stesso avviene per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o rimasto in soprannumero nella provincia, e che ottiene l’assegnazione provvisoria.

 

ASSISTENTI TECNICI

Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito della stessa area professionale di titolarità, può essere disposto per qualsiasitipo di istituto. Il trasferimento da un’area professionale all’altra può essere disposto previo accertamento dei requisiti posseduti. Nella domanda infatti dovranno essere indicati i nuovi titoli che danno accesso ad aree professionali diverse. Oltre a quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 29/11/2007, così come modificata dall’art.4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, possono anche essere indicati quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 24/7/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale (CCNI art. 49 c. 2). Il trasferimento da un’area professionale all’altra, è disposto in subordine rispetto alla salvaguardia di posti per eventuali soprannumerari individuati a livello provinciale. Le operazioni inoltre devonoessere effettuate rispettando la precedenza a chi richiede di cambiare area nella stessa istituzione scolastica di titolarità.

Per i posti di laboratorio di “ Informatica “ ( codice T72) appartenenti alla area “ Elettronica ed elettrotecnica “ ( AR02) istituiti presso le scuole del primo ciclo in applicazione dell’art. 1 comma 967 della legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.

La sede di servizio è quella costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

 

VALUTAZIONE (Nulla è cambiato rispetto al CCNI precedente)

In base alla tabella di valutazione – Allegato E –Tabella A- allegata al CCNI il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda

Nella mobilità a domanda la valutazione del servizio svolto nella medesima area di appartenenza, di ruolo e pre-ruolo, viene valutato con punti 2 per ogni mese di servizio prestato mentre nella mobilità d’ufficio il servizio pre-ruolo viene valutato ancora con punti 1 per ogni mese.

Viene comunque valutato sempre con punti 1 il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in aree diverse.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d’impiego è riconosciuto come servizio pre-ruolo a decorrere dall’1/2/1987, in quanto riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del D.L.vo 297/94 e successive modifiche.

Il servizio prestato come docente nelle scuole statali, anche senza il possesso del prescritto titolo di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio pre-ruolo.

Il punteggio aggiuntivo di 40 punti viene riconosciuto a chi, dopo aver acquisito il diritto per non avere mai presentato domanda di mobilità per un triennio, a decorrere dalle operazioni per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbia poi ottenuto domanda di trasferimento negli anni successivi.

E’ consentita la revoca delle domande di mobilità presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all’Ufficio Territoriale competente. Deve essere fatta pervenire entro e non oltre il decimo giorno utile dal termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Se nella comunicazione non viene chiaramente precisato quale delle domande si intende annullare, trasferimento o passaggio di profilo, la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate per la mobilità.

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE INQUADRATO

NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART. 48 BIS – MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CHE SULLA BASE DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE ERANO

INQUADRATI NELL’AREA DEI DSGA

I Funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA possono parteciparealle operazioni di mobilità territoriale volontaria solo per le sedi in cui la posizione di lavoro di DSGA è disponibile ai sensidell’art. 43 del presente CCNI con precedenza rispetto agli altri funzionari. Per il personale predetto le operazioni di mobilità sisvolgono con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplinaprevista nel presente Contratto per il restante personale ATA. Alla scadenza dell’incarico, salvo ottenimento di una nuova sededi titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, detto personale è confermato dall’Ambito territoriale nell’incarico ricoperto presso la sede attuale di svolgimento della funzione.

ART. 48 TER – MOBILITÀ DEL PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI

Il personale inquadrato nell’area dei funzionari può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili ai sensi dell’art. 43 del presente CCNI relative all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA. Le istanze di trasferimento di questo personale sono trattate, nell’ambito di ciascuna fase delle operazioni e categoria di precedenza, successivamente a quelle del personale di cui al precedente articolo. Il personale neo immesso in ruolo da procedura valutativa o da concorso, al termine del primo anno scolastico in cui ha sostenuto la prova, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase.

Detto personale, ottenuta la titolarità su istituzione scolastica definitiva di prima titolarità deve permanere per un periodo non inferiore a tre anni salvi i casi di deroga previsti dall’art. 34 commi 7 e dall’art. 44 comma 5 del presente C.C.N.I. Nel caso in cui confermi la sede l’anno è valido ai fini della maturazione del triennio. A regime, ovvero nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell’area saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati, il personale inquadramento nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni potrà partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria a scelta sia sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sia sui posti da DSGA con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto alla medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

ART. 48 QUATER – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DSGA

Il conferimento degli incarichi di DSGA si svolge da parte degli ambiti territoriali secondo il seguente ordine:

  1. conferma alla scadenza dell’incarico triennale ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA e non abbiano presentato domanda o presentandola non abbiano ottenuto trasferimento presso altra sede;
  2. conferimento di nuovo incarico di DSGA ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA e che abbiano ottenuto trasferimento su sede diversa;
  3. nel caso previsto dal secondo periodo del comma 5 dell’art.55 del CCNL 2019/21 conferma dell’incarico di DSGA in servizio nell’anno scolastico corrente e che non abbia ottenuto trasferimento in altra sede;
  4. conferimento dell’incarico al personale di cui all’art.48 ter, già titolare di incarico, che abbia ottenuto trasferimento su sede per la quale la posizione di lavoro di DSGA è disponibile;

e. conferimento di nuovo incarico di DSGA al restante personale inquadratonell’area funzionari e dell’elevata qualificazione,sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto tra il Ministero e le OO.SS. firmatarie del CCNL

 

Gens Nova è un’associazione di volontariato attiva da vent’anni sul territorio nazionale per il rispetto della legalità.

Durante le  ASSEMBLEE SINDACALI  territoriali del 18 febbraio (Bitonto, IISS Volta-De Gemmis sede coordinata largo Rodari ), 25 febbraio (Altamura, IP De Nora-LOrusso) e 12 marzo (Gioia del Colle,IC. Losapio – sede Losapio )  avremo il piacere di ospitare  il co-fondatore e attuale presidente di Gens Nova, Antonio Genchi, ispettore di Polizia in congedo e  l’avvocato Antonio Maria La Scala, penalista del foro di Bari e responsabile per l’associazione Gens Nova del Protocollo d’intesa  sottoscritto con Snals/Confsal Puglia.

L’avvocato Antonio Maria La Scala  illustrerà la normativa in vigore che prevede  “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico” (Legge n. 25 del 4 marzo 2024) e spiegherà come diventa operativo il Protocollo d’intesa  con il sindacato che  prevede l’assistenza legale gratuita per i lavoratori della scuola iscritti allo Snals  vittime di aggressione.