pensioni

Il Miur ha emanato la circolare n. 4644 dell’1-02-2019, relativa alla cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019, a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La circolare integra quanto già comunicato con la circolare n. 50647 del 16.11.2018 in base alla quale sono state presentate le domande entro il 12 dicembre u.s..

Vi riportiamo le notizie più importanti.

Viene fissato al 28 febbraio il termine per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato per tutto il personale scolastico, compresi i dirigenti scolastici, per i quali tale data era già prevista dal D.M. n 727/2018.

Il decreto 4 del 28.01.2019 prevede la possibilità, per il personale della scuola che alla data del 31.12.2019 matura i seguenti requisiti, di andare in pensione con decorrenza 01.09.2019:

Per le domande di cessazione, e le eventuali revoche, che dovranno essere anch’esse presentate entro il 28 febbraio, si dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web Polis “istanze on line” dal 4 febbraio al 28 febbraio 2019.

Al personale all’estero e delle province di Trento, Bolzano e Aosta, resta confermata la possibilità di presentare la domanda anche con modalità cartacea.

L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato per tutto il personale scolastico da parte delle sedi INPS competenti per territorio.

Le cessazioni potranno essere convalidate al SIDI solo dopo l’avvenuto accertamento del diritto da parte dell’INPS.

Per l’Ape sociale, lavori gravosi o lavoratori precoci, gli interessati una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, potranno presentare domanda cartacea per accedere al pensionamento dall’1.09.2019.

Nella mattina del 31 gennaio 2019, si è svolto un incontro al MAECI alla presenza del Consigliere Nocella, del dott. Ponticiello del MIUR, della dott.ssa Lorandi, della Preside Maggi e delle OO.SS. presenti inerente il contingente 2019/2020.

Il Consigliere Nocella, nell’aprire i lavori, ha informato sulle scelte effettuate dall’Amministrazione che hanno determinato riduzioni dei corsi, delle scuole statali e variazioni per i lettorati con ampliamento degli incarichi accademici ed extra accademici.

Vi è stato l’aumento di due posti per i dirigenti, due posti per la paritaria e due per la scuola europea. Per il sostegno si attende ancora il parere dell’Avvocatura mentre per alcuni posti di Asmara si ricorrerà all’assegnazione temporanea (art. 24).

Terminata tale esposizione, le OO.SS. hanno evidenziato ancora una volta la diminuzione dei posti delle scuole statali e dei corsi, e lo SNALS-Confsal, in particolare, ha fatto presente che, nelle scelte effettuate, non si è minimamente tenuto conto del parere dei rappresentanti sindacali esistenti in loco e delle loro relazioni.

Nello stesso tempo, il nostro Sindacato ha evidenziato che dalla documentazione presentata si evince che ad Asmara non vi è personale disponibile ad essere assunto con contratti locali.

Lo Snals-Confsal ha sempre sostenuto che il personale all’estero debba necessariamente essere reclutato dalle graduatorie metropolitane sia per garantire l’erogazione del servizio in linea con il sistema scolastico italiano sia per garantire omogeneità di trattamento economico ai docenti. La diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero non può essere oggetto di mere misure economiche tanto più che l’Europa ci chiede di adeguare i distacchi al numero degli altri paesi europei.

Anche i tagli operati sui corsi necessitano di un notevole ripensamento considerato il valore che detti corsi rivestono nella formazione dei discenti e nella diffusione della nostra lingua in tutte quelle zone che non vengono raggiunte dalle scuole italiane all’estero.

Verso il termine della riunione, approfittando della presenza del dott. Ponticiello del MIUR, si sono chieste notizie sulle domande presentate in merito alla selezione per la destinazione all’estero, l’inizio dei colloqui e le commissioni che saranno insediate.

Data la complessità degli argomenti, i sindacati hanno sollecitato, nuovamente, la richiesta di un incontro al MIUR per una maggiore chiarezza ed approfondimento di molti punti che ancora non sono totalmente definiti.

E’ aumentata la soglia Isee per ottenere l’esenzione del pagamento delle tasse scolastiche. Infatti, per essere esonerati totalmente dal pagamento, gli studenti del quarto e quinto anno della scuola superiore dovranno essere in possesso di un Isee (di tutto il nucleo familiare) pari o inferiore a 20mila euro.

Lo scorso anno la soglia era di 15.748,79 euro. E’ in emanazione un decreto del Miur che individua la nuova soglia Isee per l’esonero dal pagamento, sancito in un’intesa in Conferenza Unificata del 24/1/2019.

Questa disposizione, contenuta nel Decreto Miur, si applicherà a decorrere dall’a.s. 2018-2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle quarte classi della scuola secondaria di II grado e a decorrere dal 2019-2020 per gli iscritti alle quarte e quinte classi.

Con il nuovo Isee perciò la platea dei beneficiari aumenta: sarebbero 463.173 gli studenti che ne dovrebbero usufruire, per un costo valutato in oltre 11 milioni.

Le tasse scolastiche sono quattro, sono obbligatorie e vanno versate nel corso dell’anno scolastico:

1.  la tassa d’iscrizione ammonta a 6,04 euro e viene richiesta dalla scuola al momento di iscrivere lo studente all’anno successivo;

2.   la tassa di frequenza è una tassa annuale dal valore di 15,13 euro. Va devoluta per intero e non è prevista la restituzione nel caso in cui lo studente decide di non proseguire più con l’anno scolastico. Ha validità universale per tutto l’anno, quindi non è necessario pagarne un’altra nel caso in cui lo studente si trasferisca in un altro istituto;

3.   la tassa d’esame ammonta a 12,09 euro. Viene pagata al momento in cui si presenta la domanda per partecipare all’esame di Stato o di idoneità.

4.  la tassa di diploma: costa 15,13 euro e anche questa va pagata in un’unica soluzione. Il pagamento avviene quando si fa richiesta per avere il Diploma.

È in discussione nelle Commissioni parlamentari il disegno di Legge “Azzolina” (esame C. 877) che interviene sull’annosa questione del numero degli alunni per classe.

Un problema serio che determina non solo disagi dovuti al sovraffollamento ma soprattutto costituisce un pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della sicurezza.

Inoltre, l’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l’articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  – disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole  di ogni ordine e grado -) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti.

I disagi sono strutturali e marginali. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi – e non è una buona pratica! –  con possibile sforamento del limite di alunni per classe.

Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone; se aumenta, è a rischio l’incolumità di studenti e personale, anche in caso di emergenza.

Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato, che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.

In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l’innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente «… conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS –  sentenza n. 3512, del 9.6.2011).

Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda la vigenza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Quando gli alunni si iscrivono (in questo mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti, né dispongono – in massima parte – di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto.

 

Lo SNALS-Confsal condivide la previsione che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure destinati a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l’anno scolastico 2022/2023. Che si definiscano, inoltre, nuovi criteri per la formazione delle classi:

  • la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia a livello regionale dovrà tener conto della diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021. Si dovrà passare, quindi, dall’attuale 20,72 a 20,32 con attenzione alle caratteristiche geo-morfologiche e alle realtà socioeconomiche dei territori e agli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe;
  • le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, non potranno avere un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti. Oggi si arriva ai 27 dell’infanzia, ai 26 della primaria, ai 28 della scuola sec. di 1° grado, ai 27 della scuola sec. di 2° grado … ed oltre!
  • nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni. Oggi siamo al “di norma con non più di 20 alunni …”;
  • dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo), comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso;
  • dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo).

Lo SNALS-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi (con qualche ulteriore intervento migliorativo).

Il giorno 18 gennaio, presso il MAECI, si è tenuto l’incontro tra il Consigliere Nocella, la Preside Maggi, le dott.sse Clerici, Ricci, il Rappresentante del MIUR dott.ssa Busceti e le OO.SS. presenti.

All’apertura dei lavori, il Consigliere Nocella ha evidenziato alcuni punti sulla Ipotesi d’Intesa per l’a.s. 2018/2019 e sui criteri per l’attivazione dei progetti per l’a.s. 2018/2019.

Ipotesi d’Intesa: dall’importo disponibile di euro 964.841,00 sono detratti gli importi corrispondenti fino ad un massimo di 60 funzioni strumentali (ognuna delle quali di importo lordo dipendente pari ad euro 1.549,37 per un totale lordo Stato di euro 115.459,05) da distribuire a tutte le sedi in cui opera un collegio dei docenti.

La parte restante, pari ad euro 849.381,95, è così ripartita:

  • un terzo, corrispondente ad euro 283.127,32, per i progetti finalizzati all’integrazione di alunni diversamente abili iscritti con certificazione e all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole statali nonché a quelli programmati nell’ambito di formali accordi con le autorità locali. Per ciascuno di questi la quota è di euro 1.500,00.
  • i due terzi di euro 566.254,63, lordo stato, sono ripartiti sulla base del numero di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso i posti di cui all’art. 1 dell’Ipotesi d’Intesa.

Conseguentemente viene definito un parametro fisso pari ad euro 1.008,67, lordo dipendente, determinato sulla base del numero totale dei posti suddetti per un totale di 452 unità.

Criteri per l’attivazione dei progetti:

  • i progetti potranno caratterizzarsi sia come attività di miglioramento sia come attività di ampliamento dell’offerta formativa;
  • le scuole statali potranno ricorrere ai progetti MOF per le attività di recupero degli apprendimenti;
  • le ore di insegnamento e/o di non insegnamento necessarie alla realizzazione di ciascun progetto dovranno svolgersi in aggiunta all’orario di servizio del docente e oltre l’ordinario orario scolastico degli studenti;
  • nel caso di progetti specifici, rivolti all’integrazione di alunni disabili, le ore di insegnamento potranno svolgersi nell’ordinario orario scolastico degli studenti e in aggiunta al regolare orario di servizio dei docenti coinvolti nel progetto;
  • non è possibile retribuire frazioni di ore di insegnamento e/o di non insegnamento con riferimento al totale delle ore effettuate;
  • il coordinamento necessario alla realizzazione dei progetti sarà considerato come orario aggiuntivo di non insegnamento;
  • i docenti dovranno garantire la presenza in servizio nella sede fino a completamento del progetto;
  • il supporto degli assistenti amministrativi, in rapporto alla complessità e al numero dei progetti, dovrà espletarsi oltre il regolare orario di servizio e dovrà essere dettagliatamente documentato;
  • l’importo totale corrispondente alle ore (di insegnamento e/o di non insegnamento) del singolo progetto non potrà superare a consuntivo, quanto comunicato e autorizzato in fase di preventivo.

Al termine della riunione sono stati siglati sia l’Ipotesi d’Intesa sia i criteri per l’attivazione dei progetti dei rappresentanti del MAECI, del MIUR e delle OO.SS. presenti.

Alleghiamo l’Ipotesi d’Intesa e il verbale finale di confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 18/1/19 sui criteri per l’attivazione dei progetti.

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Durante il Congresso Confsal, tenutosi dal 14 al 16 gennaio scorsi, Elvira Serafini, Segretario Generale dello SNALS-Confsal, è stata intervistata da Radio Radicale:

Intervista ad Elvira Serafini sulla manovra del Governo, sul ruolo del sindacato negli ultimi anni e sugli interventi su scuola e pubblico impiego

di Valeria Manieri,  Radio Radicale  – INTERVISTA RADIO – 15 GEN 2019  18:13 – Durata: 7 min 5 sec

Elvira Serafini, Segretario generale SNALS Confsal (autonomi della scuola), presente al nono congresso di CONFSAL, sindacato confederale dei lavoratori autonomi, è stata intervistata da Radio Radicale sui temi: “manovra del governo Lega-Cinque stelle, il ruolo del sindacato negli ultimi anni, gli interventi su scuola e pubblico impiego”.

L’intervista può essere ascoltata al link: https://goo.gl/iuEZHL

L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti del governo.

Come già commentato lo scorso 8 gennaio, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II dall’art. 14 in poi.

Art. 14

“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”

Note

1) Durata e requisiti

– In via sperimentale triennio 2019/2021

– 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita

2) Cumulo contributivo

-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.

3) Non cumulabilità

con altri redditi

Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

4) Decorrenza diritto pensione

  • Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
 

 

Solo per i dipendenti privati

5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione

Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).

Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.

Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:

-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.

-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.

Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)

Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.

Personale scolastico

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda il testo del su detto articolo:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019

Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.

Norme di salvaguardia -Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.

– Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.

 

 

 

Art. 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

Note
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati.

Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia:

– 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia,invece, viene comunque innalzata dal 2019 a

67 anni.

(66 anni e 7 mesi + 5 mesi)

Ripristino finestre

 

-I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

– In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola:

-di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(unica uscita dall’1.09)

 

Art. 16

(Opzione Donna)

Note
Proroga opzione donna

 

Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo:

– alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959;

-alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958.

-Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore.

Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995.

Nella bozza del decreto non viene specificato:

– se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100;

-se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali.

Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010)

Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

 

Art. 18

(Ape sociale)

Note

Norma speculare a quella della legge 232 del 2016

 

Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento. Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019

 

Art. 23

(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione)

Note

Pagamento per chi usufruirà di quota 100

La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti.

La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.

Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme.

Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.

Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.

Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.

Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.

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Al IX congresso confederale Confsal il segretario provinciale  di Bari

prof. Vito Masciale, la dottssa Annamaria Mastrovito e l’ins.

Maria Rosaria Valentino segretaria provinciale di Lecce  sono stati

eletti  nella segreteria generale della Confsal e nel consiglio nazionale della Confsal.

Nel consiglio nazionale della Confsal sono anche  stati eletti la prof.ssa

Elvira Serafini Segretaria Generale Snals, la dott.ssa Angiuli Teresa,

l’ins. Colelli Concetta  segretaria  provinciale di Foggia,

la dott.ssa De Bernardo Chiara segretaria regionale  Snals  della Puglia ,

il prof. Lozito Vito del consiglio provinciale di Bari, il prof. Schirone Luigi del consiglio

provinciale di Taranto e il prof. Valentino Salvatore del consiglio provinciale di Lecce.

Il cav. Cataldo Roselli del consiglio provinciale di Bari  nel collegio dei sindaci

e la prof.ssa Nunzia Berloco del consiglio provinciale di Bari nel collegio

dei Probiviri, completano la rosa degli eletti  pugliesi.

A tutti loro complimenti e auguri di buon lavoro da tutta la grande famiglia

dello Snals di terra di Puglia.

In attesa della  pubblicazione della guida operativa per l’applicazione del Nuovo regolamento di contabilità, la competente direzione generale (DGRUF) ha provveduto  ad adottare un  nuovo piano dei conti in cui l’articolazione degli aggregati di spesa prevista nel programma annuale è stata modificata per permettere  una rappresentazione omogenea delle finalità di utilizzo delle risorse da parte delle singole scuole  e una possibile lettura integrata da parte dell’Amministrazione.
Nel dettaglio, rispetto ai progetti, è stato aggiunto, come già per gli aggregati “A” e “G”, un ulteriore livello di classificazione, non modificabile, mentre sono state modificate/aggiunte voci all’aggregato “A”.

Ogni  scuola potrà definire e descrivere i singoli progetti/attività come ritiene opportuno ma dovrà classificarli in funzione delle opzioni disponibili previste; è infatti permesso alle scuole di inserire un terzo livello di classificazione.

Non vi sono, quindi, cambiamenti rispetto ai precedenti schemi in relazione alla descrizione dei singoli progetti/attività, ma soltanto  rispetto alla classificazione degli stessi.

Per quel che concerne  le progettualità riferite ai PON, la classificazione delle stesse all’interno del programma annuale dovrà avvenire in funzione della finalità, e non  della fonte di finanziamento. In questa ottica, per individuare la giusta imputazione dei progetti riportati, è necessario conoscere la finalità degli stessi.

Le diverse operazioni gestionali che la scuola effettuerà nel corso dell’esercizio finanziario faranno pertanto riferimento al progetto definito dalla scuola, garantendo una riproduzione dei fatti contabili puntuale con riferimento ad ogni singolo progetto attivato dalla scuola, in continuità rispetto a quanto accade attualmente.
Concludendo, per ogni progetto, fermo restando la necessità di una classificazione di esso, le scuole avranno un apposito schema per la programmazione e la rendicontazione delle risorse  utilizzate, garantendo la trasparenza delle fonti di finanziamento usate.

Con riferimento ai bandi pubblicati sulla G.U. n. 2 dell’8 c.m. – 4 serie speciale concorsi ed esami –, inerenti la selezione del personale docente, ATA e Dirigenti scolastici per la destinazione all’estero, possono partecipare coloro che si trovano in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all’atto della domanda, abbiano maturato un servizio effettivo di almeno 3 anni nel ruolo di appartenenza, dopo il periodo di prova.

Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Oltre ai tre anni di servizio occorre:

  • possedere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa, non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le aree linguistiche: inglese, francese, tedesco e spagnolo – mentre per la laurea magistrale in lingua è considerata corrispondente al livello C1;
  • aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione (per i dirigenti scolastici al management);
  • non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
  • non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

I docenti assegnati alle attività di sostegno devono possedere la relativa specializzazione.

Per i docenti nell’art. 3 comma 2 del bando vengono indicati i titoli utili per l’accesso alla selezione per i vari codici di funzione (SCI, Scuole e iniziative scolastiche – SEU, Scuole Europee – LET Lettorati).

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

  • nell’arco dell’intera carriera abbiano svolto due periodi all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
  • non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.

La selezione per i titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio.

I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli allegati 3,4 e 5 del bando.

Saranno ammessi coloro che totalizzeranno almeno 25 punti (15 per il personale ATA).

Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nelle domande di partecipazione.

La valutazione finale si valuta in centesimi ed è determinata dalla somma del punteggio dei titoli (massimo 60 punti) e dal colloquio (massimo 40 punti).

Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla graduatoria.

(www.snals.it)