A scopo informativo, alleghiamo di seguito, quanto emerso in data 03 novembre 2018 dal confronto tra le OO.SS. del Lazio e l’Amministrazione per agevolare gli addetti ai lavori sulle problematiche relative all’applicazione art.41 circa la clausola risolutiva ai contratti di supplenza del personale docente in occasione della II finestra temporale di integrazione delle graduatorie di istituto, di cui al DDG 784 dell’11/5/2018, valide per il triennio 2017/2019.
Si tratta di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto.
Con riferimento alle perplessità ed alle critiche avanzate dallo Snals per gli irrisori aumenti retributivi per i docenti previsti nel CCNL 2018, aumenti che sono molto inferiori rispetto alla perdita del potere di acquisto registrata dal 2011, pari al 15%, calcolata nei nove anni di mancato rinnovo contrattuale, si delinea in futuro una ulteriore preoccupazione circa l’elemento perequativo, strumento introdotto nel CCNL 2018 all’art. 37 comma 1 per consentire una tantum ai docenti con retribuzioni più basse un adeguamento dello stipendio, che varia da € 7,00 ad € 28,00 per le posizioni economiche da B1 a D2 .
Si tratta inoltre di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto. QUINDI L’INCREMENTO REALE DI QUESTO RINNOVO CONTRATTUALE non è la somma tra l’incremento retributivo e l’elemento perequativo, come alcuni sindacati firmatari hanno cercato di far intendere ai lavoratori.
I cosiddetti incrementi contrattuali, inoltre, spalmati in percentuali sui livelli economici, hanno prodotto come risultato l’aumento della forbice retributiva tra i livelli più bassi e quelli apicali.
Con il CCNL 2016-18, infatti, i dipendenti pubblici hanno ottenuto un incremento stipendiale pari al 3,48%, percentuale questa generalizzata che, di per sé, avrebbe garantito l’aumento di 85 euro medi lordi mensili soltanto a coloro i quali percepiscono stipendi alti.
La preoccupazione dello Snals nasce dal fatto che le risorse “mancanti”, ai fini del raggiungimento dell’aumento di 85 euro, sono state stanziate solo per il 2018 e pare non siano previste per il 2019.
L’elemento perequativo inoltre non è utile ai fini previdenziali, dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso. E’ una sorta di “fuori busta”.
E’ chiaro quindi che l’elemento perequativo deve essere rifinanziato, nella legge di Bilancio 2019, per non far perdere gli aumenti ottenuti ed è chiaro che in sede di rinnovo del CCNL dovrà essere stabilizzato e portato a regime .
Riportiamo di seguito il comunicato dell’Ufficio Legale diramato in data odierna circa i ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (CD. FIT):
Roma, lì 2 ottobre 2018
Prot. 337-SEGR/ES/UL/Azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5/2018_ricorsi_TAR_Fit_Appello
Oggetto: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – Ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT) – Appello.
Si comunica, in merito alle azioni in oggetto, che l’Ufficio Legale ha predisposto gli atti di appello dinanzi al Consiglio di Stato, avverso le ordinanze di rigetto del TAR Lazio comunicate il 28.08.18.
Quindi, per tutti i ricorrenti non occorre il mandato; per coloro che non volessero aderire è necessario acquisire espressa dichiarazione scritta di volontà.
Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.
Cordiali saluti.
SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini
Il personale prossimo al pensionamento, ma anche il restante personale, al fine di percepire uno stipendio, una pensione e una indennità di buonuscita, corrispondente allo stipendio spettante, deve verificare che il passaggio alla classe stipendiale 21 sia avvenuto tenendo conto del periodo utile ai soli fini economici, cristallizzato al momento del riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera.
Interessati a tale verifica sono i docenti immessi in ruolo dall’1.09.1995 e il personale A.T.A. in ruolo dall’1.09.1996 che abbiano avuto un servizio pre-ruolo superiore a 4 anni.
Nel decreto di ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo superiore a 4 anni del personale rientrante nelle due categorie è stato suddiviso in:
- Utile ai fini giuridici ed economici
- Utile ai soli fini economici
e calcolato secondo la seguente tabella:
Quindi andrà verificato, per tutti, che il conseguimento della classe stipendiale 21 sia avvenuto o avverrà tenendo conto dei periodi utili ai soli fini economici temporaneamente cristallizzati e del blocco stipendiale del 2013.
Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.
Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.
Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.
Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.
La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.
Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.
Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.
Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.
Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.
Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.
Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.
Il MAECI ha comunicato ulteriori rettifiche per quanto concerne le sedi vacanti dall’a.s. 2018/2019
Con riferimento al “Rende noto” dello 10 agosto e delle integrazioni del 21 agosto e del 10 settembre 2018, il MAECI ha comunicato ulteriori rettifiche per quanto concerne le sedi vacanti dall’a.s. 2018/2019:
per i LETTORATI:
- sede SEOUL 1 posto;
per le SCUOLE EUROPEE:
- sede VARESE 1 posto;
per le SCUOLE:
- SCC 021 S sede BUENOS AIRES 1 posto;
- SCC 019 S sede BUENOS AIRES 1 posto;
Si informa che tale integrazione è stata pubblicata sul sito MAECI ed è datata 28 settembre 2018.
Come già detto in una precedente comunicazione, in merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR ha già fornito le indicazioni del caso.
Si ribadisce che in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto le diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.
Ad oggi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Legale, anche gli ITP che hanno proposto l’azione 100 BIS (azione al Presidente della Repubblica) non possono permanere in II fascia perché non c’è alcun provvedimento favorevole.
In riferimento a precedente richiesta e all’incontro svoltosi al MIUR lo scorso 18 settembre, abbiamo inviato la seguente nota:
Roma, 28 settembre 2018
Prot. 328-SEGR/ES/Richiesta_Incontro_Chinè_IRC
Egregio dott. Giuseppe Chiné
Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
MIUR
Oggetto: richiesta incontro per la definizione della procedura di assunzione dei docenti precari di religione di scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Gent.mo dott. Chinè
la scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce della richiesta già fatta all’Amministrazione in sede di informativa sindacale e considerata la necessità di bandire in tempi stretti una procedura concorsuale riservata più snella di quella di cui al concorso ordinario ex legge 186 del 2003 per l’assunzione di migliaia di docenti precari di religione di scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, chiede alla S.V. un incontro urgente al fine di trovare le soluzioni più idonee.
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Segretario Generale
Elvira Serafini
Si rende noto che è stata emanata la circolare Miur prot-3769 del 14-09-2018 avente ad oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 del 10/04/2018) A.S. 2018-2019.
Come è noto il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015, ha fornito l’opportunità alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte ad “[…] una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti -atleti di alto livello […], iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale. Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni […]”
Il suddetto DM ha integrato ed implementato quanto disposto dell’art. 4 del D.P.R. 275/99:
“[…] nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune […]”.
L’obiettivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, è quello di implementare il sostegno ed il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.
Le adesioni sono riservate agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari dove siano frequentanti studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie riportate nell’ALLEGATO 1.
Si invitano, pertanto, tutte le istituzioni scolastiche che hanno tra i loro iscritti gli studenti- atleti di cui sopra, ad aderire attraverso la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, secondo la procedura indicata dalla circolare.
Si ricorda che la scadenza per l’inoltro delle richieste è prevista per il giorno 30 ottobre 2018. Potranno comunque essere esaminate, dalla Commissione Ministeriale, eventuali richieste di adesione inoltrate oltre i termini previsti, esclusivamente per quegli studenti-atleti che avessero maturato i requisiti dopo il 30 ottobre 2018.
In attesa di conoscere il contenuto reale della riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di dominio pubblico circa la proposta di pensionamento. Le possibilità di un prepensionamento in alternativa alla Legge Fornero al momento sembrano essere:
- Quota 41: anzianità di 41 anni di servizio utile a pensione indipendentemente dall’età anagrafica.
- Quota 100: età anagrafica minima 62 anni e anzianità minima di servizio 38 anni. La somma deve essere pari o almeno 100.
Quindi gli abbinamenti possibili sarebbero:
38 e 62, 38 e 63, 38 e 64, 38 e 65, 38 e 66
39 e 62, 39 e 63, 39 e 64, 39 e 65 ,39 e 66
40 e 62, 40 e 63, 40 e 64, 40 e 65, 40 e 66
Si parla di una penalizzazione sull’importo pensionistico ancora da definire che sarà legata all’età, ovvero agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che per il 2019 e il 2020 è fissata a 67 anni.
Per la definizione della penalizzazione sembra si stia lavorando su due possibilità:
- un taglio dell’1% o del 1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni attualmente richiesti che si tradurrebbe per chi va in pensione con 62 anni di età e 38 di contribuzione di un taglio che potrebbe variare dal 5% al 7,5%. (ricorda quanto già proposto dall’allora ministro Cesare Damiano)
- una penalizzazione a chi va in pensione con quota 100 o quota 41 consistente nell’applicazione del calcolo contributivo in ogni caso a partire dal 1.1.1996. L’applicazione di questa penalizzazione comporterebbe una penalizzazione intorno al 10%/15% (per la scuola comunque per effetto del lungo blocco dei contratti e quindi della mancata crescita delle retribuzioni il differenziale tra il calcolo retributivo fino al 2011 e il calcolo retributivo fino al 31.12.1995 si è molto ridotto e quindi la penalizzazione ipotizzata del 10%-15% sarà sicuramente inferiore).
Resta comunque da verificare se le suddette penalizzazioni restino applicate per tutta la durata della pensione o una volta raggiunti i 67 anni vengano abolite. Nel 2019 la penalizzazione del calcolo contributivo a partire dal 1.01.1996 riguarderebbe solo chi va in pensione con meno di 42 anni di servizio.
Dal 2021, infatti, tutti i pensionati avranno il calcolo della pensione con il sistema contributivo perché chi aveva 18 anni di anzianità al 31.12.1995, al 31.12.2021 ne avrà 44.