Riguardo all’elemento perequativo introdotto con gli ultimi contratti del pubblico impiego, l’INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”.
Dal punto di vista retributivo, come chiarisce il messaggio INPS, l’elemento perequativo è assimilabile all’assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.
Praticamente:
a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR
b) quindi non è utile per determinare l’importo della buonuscita o del TFR;
c) non è utile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
d) è utile però a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l’importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.

Va, inoltre, ricordata l’anomalia di questo elemento della retribuzione di cui il contratto ne prevede la corresponsione da marzo a dicembre 2018.

INPS: Messaggio numero 3224 del 30-08-2018

pensioni

Molti lavoratori appartenenti al personale della scuola, avendo presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici relativi ai servizi prestati in passato e agli anni di laurea, non avendo ancora avuto notizie in merito, si sono allarmati alla lettura del messaggio n. 3190 del 22.08.2018 e, precisamente, al punto 9 che si trascrive:

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per i riscatti che devono,
dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nella ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo di riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in un’unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

Dalla lettura è chiaro che tale procedura riguarda solo le pensioni liquidate in regime di Totalizzazione e Cumulo contributivo.
Per il personale della scuola, invece, la cui pensione non viene liquidata in regime di Totalizzazione o Cumulo, resta valida la procedura in base alla quale i periodi riscattati, per essere valutabili ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari richiesti per il collocamento in pensione e per il calcolo del suo ammontare, non necessitano del pagamento dell’onere richiesto ma è sufficiente l’accettazione dell’importo relativo dovuto e le modalità del pagamento.

Ricordiamo che è attualmente in vigore la prassi, speriamo ancora per poco, che le domande di riscatto, pur presentate negli anni 80/90, vengono lavorate dall’Amministrazione al momento della domanda di pensionamento dell’interessato. Viene
poi comunicato al pensionando il decreto di riscatto e l’eventuale importo dovuto sia in unica soluzione che rateizzato. L’interessato, qualora ritiene favorevole il riscatto, potrà accettare quanto comunicato e quindi da quel momento i periodi oggetto del riscatto concorrono sia al raggiungimento dei requisiti pensionistici che all’importo della pensione.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poiché nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

Si è svolto oggi 20 settembre 2018 alle ore 10.00, presso il Miur, l’incontro concernente la bozza del D.M. per la procedura concorsuale straordinaria per l’infanzia e la primaria prevista dell’art.4 della legge n.96/18.

Ha introdotto i lavori la dott.ssa Maria maddalena Novelli coadiuvata dal dott. Giuseppe Mignosi illustrando la bozza del D.M. nel suo articolato e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poichè nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

L’amministrazione ha preso atto della posizione dello Snals e si è riservata di consultare l’ufficio legislativo.

Per il servizio è stato dibattuto il termine “specifico” intendendosi quello prestato rispettivamente nell’ordine dell’infanzia e primaria.

Per il servizio di sostegno è stato concordato che esso sarà considerato valido come servizio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai posti di sostegno anche senza la specializzazione purchè essa sia stata conseguita successivamente e attualmente in possesso dal richiedente.

E’ stato precisato, altresì, che per concorrere alla procedura dei posti comuni il servizio specifico (nella scuola dell’infanzia e primaria) prestato sui posti di sostegno è valido ai fini dell’ammissione al concorso per i posti comuni.

Inoltre l’Amministrazione è stata favorevole a riconoscere una maggior valutazione al servizio prestato sul sostegno al fine di favorire una maggiore copertura sui posti di sostegno.

L’Amministrazione ha comunicato che le griglie di valutazione per la prova orale saranno uniche su tutto il territorio nazionale. Per tutti i punti, in ogni caso, l’Amministrazione ha precisato che si sarebbe consultata con l’Ufficio Legislativo.

Infine, è stato chiesto se si conoscono già dei tempi per l’uscita del bando. L’Amministrazione non ha dato risposte precise riferendo che occorre fare tutti i passaggi compreso quello del parere CSPI.

UE-Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente.

In merito alle competenze chiave per l’apprendimento permanente il 22 maggio è stata emanata una nuova Raccomandazione che sostituisce la precedente datata 18 dicembre 2006. La raccomandazione è diretta agli Stati membri e rappresenta  un punto di riferimento e di guida per i governi  in materia di istruzione e formazione.

Nel documento del consiglio dell’Unione Europea  dopo essere stata ricordata la precedente raccomandazione che è stata  un  “riferimento per lo sviluppo di istruzione, formazione e apprendimento orientati alle competenze” si rileva come le competenze necessarie oggi siano diverse da cui la necessità di nuove indicazioni:

  • più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti- .

Anche alla luce  di indagini statistiche relative ai risultati degli apprendimenti, agli Stati membri vengono raccomandate diverse azioni fra le quali sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità. Non manca il documento di raccomandare agli Stati membri di:

“facilitare l’acquisizione delle competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche”, “incorporare nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), in particolare dell’SDG 4.7, anche promuovendo l’acquisizione di conoscenze sulla limitazione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici e sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze :

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica; “aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue”,
  • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
  • competenza digitale; “innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
  • competenza in materia di cittadinanza; “promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
  • competenza imprenditoriale; “incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione scolastica”
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Ad ogni competenza è dedicata una descrizione analitica sulle conoscenze, abilità e nell’ultima parte atteggiamenti che determinano  il suo sviluppo. Il nuovo  documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale.

Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave, che individua tre argomenti:

  • Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, collaborazione intersettoriale,
  • educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari,
  • apprendimento basato sull’indagine e sui progetti,
  • sulle arti e sui giochi, metodi di apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di tecnologie digitali,
  • esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi,
  • formativi e di altro tipo nelle comunità locali.
  • Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca.
  • Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare la descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, formativa  e convalida ai livelli opportuni dei risultati dell’apprendimento ottenuti con l’apprendimento non formale e informale.

Il Dirigente Scolastico  sulla base della realtà in cui la scuola opera  con il suo atto di indirizzo, può indirizzare il collegio a ripensare il curricolo per competenze inserito nel piano triennale dell’offerta formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, riprogettare i percorsi educativi e didattici per inserire  nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove indicazioni fornite dalla Raccomandazione del 2018.

UE

 

In data 18 settembre 2018 è stata presentata disdetta all’ARAN e al MIUR del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, sottoscritto lo scorso 6 settembre dallo SNALS Confsal, come atto formale dovuto ai sensi del comma 4, art 2 del CCNL suddetto che scade il 31 dicembre 2018.

Riportiamo, di seguito, la nota:

Elvira Serafini

Intervista su Orizzonte Scuola – La scorsa settimana, il C.N. Snals ha deliberato la sottoscrizione dell’attuale CCNL Scuola, con firma di adesione critica accompagnata da una dura nota a verbale. Una decisione arrivata dopo che i vertici del sindacato il 19 aprile avevano rinunciato alla prima firma. Perché prima abbiamo detto NO e cosa è cambiato in sette mesi…

Riportiamo l’intervista al Segretario generale SNALS-Confsal, Elvira Serafini, rilasciata a Orizzonte Scuola https://www.orizzontescuola.it/serafini-snals-ecco-perche-abbiamo-firmato-il-contratto/

 

Leggi l’intervista in pdf 

 

Serafini (SNALS): ecco perché abbiamo firmato il contratto

di Antonio Casa

 

La scorsa settimana, il Consiglio nazionale dello Snals ha deliberato la sottoscrizione dell’attuale contratto scuola, con firma di adesione critica accompagnata da una dura nota a verbale.

Una decisione arrivata dopo che i vertici del sindacato il 19 aprile avevano rinunciato alla prima firma. Uno scenario in cui si intravedono scelte di ordine pratico e strategico. Orizzontescuola.it ha intervistato il segretario nazionale, Elvira Serafini.

Perché prima avete detto no al contratto scuola 2016-2018 e ora lo avete sottoscritto? Cos’è cambiato in sette mesi?

Dobbiamo fare riferimento al contesto politico indubbiamente mutato dopo un voto che ha raccolto non solo l’insoddisfazione dei cittadini, ma anche quella di gran parte del mondo dell’istruzione verso le decisioni adottate dal precedente Governo. Lo Snals ha valutato con attenzione non solo i contenuti del Contratto di governo per il Cambiamento, in cui emerge la volontà di dare soluzione alle maggiori criticità del sistema istruzione e ricerca, che da tempo il nostro sindacato ha evidenziato e che, in particolare per la sezione scuola, sono riferite alla legge 107/2015. Abbiamo, inoltre, considerato attentamente le Linee programmatiche del Dicastero che il ministro Marco Bussetti ha presentato nelle audizioni in Parlamento dove ha individuato alcune priorità di intervento su tutti i settori del comparto, che trovano una rispondenza con i nostri principi e le nostre rivendicazioni.

Dopo il primo no avete avuto problemi nella rappresentanza sindacale di vario livello?

Abbiamo incassato il decreto di rigetto del Tribunale di Roma e la conseguente nota del capo di gabinetto nonché quella del competente capo dipartimento, in cui è stato reso noto a tutti gli uffici dell’amministrazione e alle istituzioni scolastiche ed educative il parere espresso dall’Aran. Nelle note si ribadisce l’esclusione delle organizzazioni sindacali non firmatarie del Ccnl ai tavoli della contrattazione integrativa e alle altre forme di relazioni sindacali previste dal nuovo contratto, fatte salve le prerogative delle Rsu nei luoghi di lavoro. Ci sono state sollecitazioni alla segreteria generale arrivate dalle strutture sindacali provinciali e regionali, dai nostri iscritti e in particolar modo dalle Rsu che hanno più volte rappresentato il disagio nel non poter essere adeguatamente sostenute dalla presenza dei rappresentanti sindacali territoriali nelle trattative a livello di istituzioni scolastiche. La medesima situazione è rappresentata dai nostri delegati dell’università, della ricerca e dell’Afam che hanno vissuto una situazione di indubbia difficoltà per la loro esclusione dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e a livello di uffici, aziende e sedi, dove sono oggetto di relazioni sindacali fondamentali materie relative al rapporto di lavoro e all’attribuzione dei trattamenti economici accessori. La conseguenza è che gli iscritti non hanno visto rappresentati i loro diritti e i loro interessi e, dunque, attribuendo un giudizio di irrilevanza al sindacato stesso, hanno adombrato anche l’abbandono allo Snals.

Però rimanete critici verso il Ccnl 2016-2018. Perché?

Innanzitutto gli irrisori aumenti retributivi. Le risorse disponibili per il contratto non hanno consentito il recupero del potere d’acquisto che lo Snals-Confsal ha rivendicato come punto di partenza della contrattazione; gli aumenti reali sono, infatti, compresi tra i 30 e 50 euro pro capite. Il Ccnl ha riconosciuto incrementi retributivi lordi pari, rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al 3,44% a regime, inferiori al 3,48%. Una percentuale, dunque, di molto inferiore a quella della perdita del potere di acquisto intervenuta dal 2011, che è pari al 15%, calcolata nei nove anni di mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al 2018.

Molti anche i diritti non riconosciuti. Sono state, infatti, recepite le disposizioni della Legge 107 del 2015, dei D. Lgs. 74 e 75 del 2017 (decreti Madia) e del D. Lgs 150. del 2009 (decreto Brunetta) non coerenti con le finalità e le specificità delle istituzioni scolastiche ed educative e delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e dell’alta formazione.

 

Cosa vi aspettate dalla contrattazione del Ccnl 2019-2021?

L’auspicio è che il nuovo Governo possa rappresentare un interlocutore affidabile e serio, con una ben diversa considerazione del ruolo del sindacato e con il quale si possa stabilire un vero e fattivo dialogo a tutela di tutto il personale del comparto. Siamo in attesa di conoscere gli impegni da parte del Governo per quanto riguarda gli investimenti che vanno quantificati con un’ottica di programmazione pluriennale. Noi abbiamo già presentato all’Aran e al Miur le Linee di Piattaforma per il Ccnl 2019-2021 in cui sono esplicitati gli obiettivi politico-sindacali per il suo rinnovo.

14 settembre 2018 – 6:32 – Antonio Casa

news

Pubblichiamo di seguito il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale :

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8,  comma

10, del D.D.G.  n.  1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90  del

24 novembre 2017, si comunica che la prova scritta del corso-concorso

nazionale  per  titoli  ed  esami  finalizzato  al  reclutamento   di

dirigenti scolastici presso le  istituzioni  scolastiche  statali  si

svolgera’ in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00.

Si  comunica,  inoltre,  che  l’elenco  delle  sedi  della  prova

scritta, con la  loro  esatta  ubicazione,  con  l’indicazione  della

destinazione  dei  candidati  distribuiti,  analogamente  alla  prova

preselettiva, nella regione di residenza in ordine alfabetico,  e  le

ulteriori istruzioni operative, sara’ comunicato entro il  3  ottobre

2018 tramite  avviso  pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero

www.miur.gov.it I candidati residenti all’estero, o  ivi  stabilmente

domiciliati, sosterranno la prova nella regione  Lazio;  i  candidati

residenti nelle province di Trento e  Bolzano  sosterranno  la  prova

nella regione Veneto.

I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi  d’esame

muniti di un documento di riconoscimento in corso di  validita’,  del

codice  fiscale  e,  per  i  soli  candidati  esonerati  dalla  prova

preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis,  della  legge  5

febbraio 1992, n. 104, della ricevuta  di  versamento  attestante  il

pagamento del diritto di segreteria pari ad € 10,00.

La prova avra’ la durata di 150 minuti.

Ogni  ulteriore  informazione  e  documentazione  relativa   alla

procedura  concorsuale  e’  disponibile  nell’apposito   spazio   «Il

corso-concorso dirigenti scolastici»  sull’home  page  del  Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (www.miur.gov.it).

La presente pubblicazione ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli

effetti.

 

 

All’inizio del nuovo anno scolastico le istituzioni scolastiche sono alle prese con l’elaborazione e la revisione del PTOF, documento di sintesi della mission e della vision di ogni scuola, destinato alla lettura delle componenti più importanti quali famiglie, studenti, docenti, personale ATA. Quest’anno, alla luce del nuovo CCNL 2016/2018, sarà necessario individuare ed esplicitare la connessione tra le attività dei docenti (educativa, didattica, progettuale ed organizzativa) ed il relativo orario di lavoro.

Nello specifico poiché la realizzazione del PTOF avviene attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia dovranno essere chiaramente esplicitati i contenuti della prestazione professionale del personale docente definiti nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e dagli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa (art. 27).

Il PTOF quindi dovrà tracciare le tipologie di attività che svolgono i docenti con particolare attenzione alle attività di potenziamento o organizzative. Il nuovo contratto si richiama evidentemente alla fonte normativa contenuta nella legge 107, comma 5 ed ha lo scopo di marcare un confine netto tra le ore programmate nell’ambito dell’attività funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’istituzione scolastica delineate nel PTOF e quelle eventuali non programmate destinate alle supplenze fino a 10 giorni (comma 85).

Anche il Lazio si allinea alle scelte di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre alle province di Trento e di Bolzano.

Come annunciato in vari quotidiani ed in particolare dal “Messaggero”, nel Lazio non sarà più obbligatorio portare il certificato medico quando il bambino torna a scuola dopo un periodo di malattia. La svolta è stata decisa dalla giunta Zingaretti nella nuova legge sulle semplificazioni (chiamata anche collegato) e arriverà oggi in consiglio regionale per l’approvazione. Ciò che interessa le famiglie dei 733 mila studenti del Lazio è il superamento dell’obbligo del certificato, che fino ad oggi veniva richiesto per il rientro a scuola dopo cinque giorni di assenza.

Nel Nord vi sono alcune regioni che hanno preceduto il Lazio in questa riforma: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre alle province di Trento e di Bolzano.

Sono state seguite le indicazioni degli esperti, a partire dall’Istituto Spallanzani, che confermano l’inutilità di questo tipo di certificato.

In pratica, i medici hanno spiegato che di fatto le malattie sono contagiose nel periodo dell’incubazione, ma non nella fase di convalescenza. C’è anche una sentenza del Consiglio di Stato (la 1276 del 14 marzo 2014) che sostiene questa linea in un pronunciamento che riguardava la Regione Liguria: «È da ritenersi legittima l’abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d’assenza»; «la scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazioni del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull’assunto che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente. La legge regionale del Lazio, il cui percorso di approvazione in consiglio parte in questi giorni, all’articolo 36 esclude l’obbligatorietà della certificazione medica a scuola, con una sola eccezione, quando sia richiesta «da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica».

Dopo che i relatori delle commissioni Bilancio ed Affari costituzionali Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino hanno esaminato l’emendamento presentato dalla maggioranza per confermare l’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica (La maggioranza M5s – Lega aveva infatti proposto la soppressione del comma 3 dell’art. 6 del decreto legge che prevede la proroga dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione scolastica all’anno 2019/2010 accompagnata dai pareri favorevoli espressi dall’opposizione, dall’Associazione dei Presidi e da alcune rappresentanze dei genitori), nel corso della serata del 6 settembre è stato presentato un nuovo emendamento al decreto milleproroghe con il quale si rafforza il contenuto della circolare Grillo riguardo all’autocertificazione. Di fatto la norma prorogherà la possibilità di autocertificare, prevista nel DL Lorenzin per l’anno scolastico 2017/2018, 2018/2019. Il termine per presentare i documenti di cui si certifica l’esistenza sarà sempre il 10 marzo 2019. Intanto sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nas nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie per individuare a livello nazionale casi di falsificazioni di documentazioni sia in forma di autocertificazione sia in forma di certificati rilasciati dalla ASL di competenza.

Si ricordano le principali novità introdotte dal Decreto Lorenzin:

  • le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: antipoliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;
  • le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
  • la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

  • i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; antipoliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000;
  • i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007;
  • i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012- 2014§;
  • i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:

  • i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia;
  • i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti;
  • Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL;
  • Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.