Venerdì   20 giugno il segretario regionale SNALS CONFSAL Vito Masciale ha partecipato all’incontro che   si è tenuto presso l’USR PUGLIA

fra l’Amministrazione e le rappresentanze   sindacali per la mobilità dei DS in vista del prossimo anno scolastico.

Il rappresentante dell’amministrazione ,dott. SILIPO, ha illustrato i contenuti del relativo avviso del ministero da cui partire per indicare

le linee operative ai DS interessati.

Una fra le più importanti novità di quest’anno è la possibilità   rappresentata dal contenuto dell’articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45,

convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che si riporta di seguito:

« In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità

dell’anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti

regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e

del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall’attuazione di questo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e

2026/2027 e non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della

regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali

consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.

Per le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2025

l’applicazione dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 verrà attuata seguendo i seguenti criteri di priorità e l’amministrazione si è impegnata a

garantire l’informazione e ha assicurato la verifica a campione delle dichiarazioni rese:

  1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità (art. 21 e 3, comma 3, elegge 104/92)
  2. Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l’assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.

Per le sedi affidate per incarico nominale la normativa prevede che siano subito disponibili per altro incarico e In caso di conferimento di incarico

su una sede nominale, al rientro del titolare, si applicano le disposizioni contrattuali vigenti ossia “al rientro in sede è garantita la precedenza

al dirigente che precede cronologicamente della titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto”.

Regole di durata dell’incarico per i nuovi assunti:

l’articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo

di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”;

l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari

di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;

l’articolo 20, comma 4, del DM 3 agosto 2017, n. 138, con riferimento ai vincitori della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 stabilisce che ai sensi dell’art. 5,

comma 11-septies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1259/2017, prevede che

“I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale

assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”

Ordine di conferimento degli incarichi:

a) Conferma degli incarichi ricoperti sull’attuale sede, alla scadenza del contratto: riguarda i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2025.

b) Assegnazione di altro incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale.

c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.

d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale

e) Mutamento di incarico in casi eccezionali

f) Mobilità interregionale.

LA FASE B) HA RICHIESTO TUTTA UNA SERIE DI PRECISAZIONI:

Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale , si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato .

Tutti i dirigenti scolastici titolari di incarico su istituzioni coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica possono chiedere il mutamento di incarico e usufruiscono della precedenza di cui alla fase b) solo se individuati quali “soprannumerari”.

QUANDO IL DIRIGENTE SCOLASTICO DIVENTA “SOPRANNUMERARIO”?

Premesso che nel dimensionamento scolastico è stato prevista l’aggregazione di due o più istituzioni scolastiche ma anche la fusione.

Si ha aggregazione quando c ‘è una scuola “aggregante” ossia una scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuole soppresse e frazionate) e di conseguenza una scuola “aggregata” per effetto di soppressione e frazionamento di quest’ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole. In tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola “aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b).

SE la sede aggregante risulti priva di dirigente titolare, i dirigenti delle scuole aggregate a quella possono concorrere tra loro per l’assegnazione della sede “aggregante” con precedenza rispetto alle domande di assegnazione della medesima sede presentate da dirigenti “soprannumerari” per aggregazione di altri istituti scolastici. Nel caso in cui nessuno dei dirigenti coinvolti chieda la dirigenza della scuola “aggregante”, gli stessi parteciperanno alle operazioni di mobilità nella successiva fase di cui alla lettera c)

 

Nell’ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l’attribuzione di nuovo incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, l’amministrazione , avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall’articolo 9 “Mutamento dell’incarico” del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:

  1. a) esperienze professionali e competenze maturate;
  2. b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.

A cui vanno aggiunti in caso di parità di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarità nelle sedi oggetto di dimensionamento:

  1. a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
  2. b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
  3. c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

 

Si precisa che saranno considerate operazioni di “fusione”, a mero titolo di esempio e non esclusivamente

BARI ELENA DI SAVOIA –CARACCIOLO

BARI GIULIO CESARE –ROMANAZZI

BARI –MOLFETTA MONS. BELLO -SALVEMINI

I Dirigenti scolastici coinvolti nelle predette operazioni dovranno formulare richiesta di incarico riferita a tutte le nuove istituzioni derivanti da quella di precedente titolarità al fine di avvalersi della precedenza di cui alla lettera b), nel caso in cui risultino “sovrannumerari”. In caso contrario, gli stessi parteciperanno alle operazioni di mobilità nella successiva fase di cui alla lettera c)

 

Al fine di conferire maggiore chiarezza alla procedura si elencano le operazioni di riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale che saranno considerate “aggregazioni”:

Bari IPEOA “A. PEROTTI-P. CALAMANDREI”

Bari ITT. “LENOCI-EUCLIDE”

i dirigenti titolari delle Istituzioni scolastiche oggetto di “aggregazione” devono produrre domanda di mobilità, dovendo nei loro confronti procedersi alla stipulazione di un nuovo incarico formulando richiesta di incarico riferita a tutte le istituzioni comprese nell’aggregazione, derivanti da quella di precedente titolarità, al fine di avvalersi della precedenza di cui alla lettera b), per i “sovrannumerari”.

d) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.

 

Per i dirigenti scolastici che si ritrovino in uno degli stati giuridici elencati e previsti per questa fase è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).

In subordine ai casi descritti, in questa fase è altresì garantita la precedenza ai dirigenti scolastici che, alla scadenza dell’incarico triennale, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

e) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale.

Partecipano con precedenza a questa fase i dirigenti scolastici che, in pendenza di contratto, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

f) Mutamento di incarico in casi eccezionali

Potrà essere disposto dallo scrivente Ufficio in casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, così come previsti dall’art. 9 comma 3 del C.C.N.L. del 2010:

  1. insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
  2. trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
  3. altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali g) Mobilità interregionale.

 

 

g) Mobilità interregionale.

Stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale prevista per l’anno scolastico 2025/2026

partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2025,

fatto salvo il completamento del periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento

di riferimento, nonché ulteriori specifiche disposizioni normative.

In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza

a chi ha indicato la Puglia come prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

1)   disabilità personale connotata da gravità (artt. 21 e 3, comma 3 Legge 104/1992):

2)   assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado

di parentela con l’assistito (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale

richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i;

3)   anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica.

 

In ogni caso, l’eventuale accoglimento della domanda di mobilità in ingresso è subordinato alla disponibilità delle sedi o degli ambiti territoriali

specificamente richiesti nella domanda. L’individuazione, nell’istanza di mobilità in ingresso, esclusivamente di sedi specifiche, che non siano disponibili,

è motivo di mancato accoglimento della medesima.

Le domande di mobilità per l’a.s. 2025/2026 dovranno essere presentate entro il 1° luglio 2025 esclusivamente online all’interno della nuova piattaforma

per la “Gestione dei Dirigenti Scolastici”,

Mobilità 2025/26  docenti, ATA, personale educativo e di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/26

Date mobilità 2025/26

Docenti

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattoliCA

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo disponibile sulla pagina del MIM, alla voce Modulistica – Mobilità.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

 

Come  presentare la domanda

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del MiM, su Istanze on line.

RCORDIAMO CHE  : Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.

 

AI Docenti soggetti ai vincoli  : per preferenza, neoassunti in ruolo,  assunti da  GPS  è data  comunque la possibilità di  presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

 

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

 

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

 

  1. e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 

Come  fruire delle deroghe

 

I docenti vincolati ma rientranti in una delle  categorie previste nelle deroghe , per  poterne fruire  :

dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;

nei casi di cui alle lettere b), c) e d) su citate , oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno :

allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni  fornite nell’OM ;

indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

ATTENZIONE !!!!!

E’  possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM , vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;

in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio,  si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;

PER i docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI  potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  1. se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  2. se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  3. senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  4. senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

 

i  docenti neoassunti a.s. 2024/25;

i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;

i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

Passaggio ruolo su posto di sostegno senza abilitazione

 

Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda e specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

 

Attenzione: le date dovranno essere confermate dall’ordinanza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attesa della pubblicazione dell’OM che disciplinerà le operazioni, ha pubblicato sul sito ufficiale, le tempistiche relative alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

Personale docente

La domanda va presentata dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

 

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

L’USR PUGLIA in allegato alla circolare con le istruzioni operative per la mobilità dei dirigenti scolastici 2024 ha reso noto l’elenco delle istituzioni scolastiche che saranno operative in Puglia dal 1/9/2024 [pdf-embedder url=”https://www.snalsbari.it/wp-content/uploads/2024/06/Allegato-prot.-n.-36134-del-20.06.2024.pdf” title=”Allegato prot. n. 36134 del 20.06.2024″]

La mobilità 2024/2025 delle province di Bari, Bat e Foggia vedrà l’applicazione dell’art. 18 bis del“Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024,25” – da ora indicato
come CCNI – alle procedure di trasferimento in corso, alla luce del costituendo Ufficio Scolastico Provinciale di Barletta.
La predetta norma testualmente recita:
Art. 18 bis – mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza
1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito
definiti.
Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative
operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste nei successivi commi.
In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 18, 45 e 46 del presente CCNI.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero
delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino
alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.
L’applicazione dell’art. 18 bis comporta che i docenti interessati vengano trattati nella c.d. “seconda fase”, ossia come trasferimenti da un comune all’altro della provincia, secondo le regole previste dal
CCNI alla sezione “effettuazione della seconda fase” lettera h-bis.
In ragione di ciò, al fine di consentire agli Uffici interessati la trattazione corretta di tutte le domande pervenute a sistema ed alla luce dell’intervento informatico posto in essere sulla
piattaforma, i docenti CHE ABBIANO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO nei tempi e modi previsti dall’O.M. n. 30 del 23/02/2024, che intendano far
valere le precedenze disciplinate dall’art. 13, co. 1, punti II, IV, V del CCNI e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Docente titolare su BAT a partire dall’a.s. 2024/2025 che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nelle province di BARI o FOGGIA;
b) Docente titolare su BARI che ha presentato domanda di   trasferimento interprovinciale nella provincia BAT;
c) Docente titolare su FOGGIA che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nella provincia BAT
Potranno far pervenire ai seguenti indirizzi pec
– uspba@postacert.istruzione.it per i docenti titolari nelle province di BARI e BAT;
– uspfg@postacert.istruzione.it per i docenti titolari nella provincia di FOGGIA;
la seguente documentazione:
– Autodichiarazione concernente il trasferimento d’Ufficio negli ultimi otto anni ai fini del rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, ex art 13 co. 1 punti II e V, precisando
NOME, COGNOME, CODICE FISCALE e DATA di NASCITA, CLASSE DI CONCORSO, SETTORE, ISTITUZIONE SCOLASTICA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ;
– Tutta la documentazione riguardante l’assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità, ex art 13 co. 1 punto IV.
Si prega di indicare nell’oggetto: ART. 18-BIS CCNI, NOME, COGNOME, DATA di NASCITA.
Si precisa che la documentazione incompleta e non rispondente alle premesse qui fatte non verrà presa in considerazione, stante l’impossibilità per l’Ufficio di poter attivare il soccorso istruttorio alla luce dei tempi ristretti di valutazione delle istanze.
Tale documentazione dovrà pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le ore 23.59 di SABATO 23 MARZO 2024. Tutta la documentazione che giungerà oltre il termine indicato non
verrà presa in carico.
Si precisa che I docenti che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale nelle province di BARI,
BAT e FOGGIA, che sono titolari in una delle predette province ma che NON USUFRUISCONO delle precedenze disciplinate dall’art. 13 co. 1 punti II, IV, V del CCNI, NON DEVONO INVIARE
ALCUNA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI INTERESSATI, in quanto le loro posizioni verranno autonomamente gestite dal sistema secondo le disposizioni dell’art. 18 bis CCNI.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… (COGNOME) ………………………………………………………… (NOME) dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, di appartenere alla seguente categoria di docente immesso in ruolo:

 

  • essere genitore di figlio di età inferiore a 12 anni (ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità)

 

  • essere genitore adottivo o affidatario di minore di qualsiasi età, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età

 

  • trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

  • essere soggetto che fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che riveste la qualità di
  • 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave
  • 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1)
  • 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2
  • 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)
  • 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)

 

  • essere il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118

 

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Firma del dichiarante

Premessa
Mediante l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 e con l’Ordinanza ministeriale è stato previsto
quanto segue:
– introduzione della preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica indicata puntualmente;
– introduzione delle deroghe di cui all’art.34, comma 8, del CCNL 2019/2021 sui vincoli ai trasferimenti
previsti;
– allargamento ulteriore del concetto di caregiver che ricomprende non solo i disabili gravi e quelli con
invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge
118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3);
– uniformità dei vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un
trasferimento interprovinciale;
– abilitazioni ex D.M. n. 255 del 22/12/2023: con la pubblicazione del decreto l’abilitazione per una delle
classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata
(coloro che hanno conseguito l’abilitazione con gli ultimi concorsi nelle classi di concorso coinvolte si
considerano abilitati anche per l’ulteriore classe di concorso accorpata).
o Per le operazioni di mobilità per il 2024/25
1) per quanto riguarda i vincoli:
• si applicano ai docenti che abbiano ottenuta la mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24:
– su preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) in qualunque fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel
medesimo comune;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo
comune;
Pertanto il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di
Comune, Distretto o Provincia viene eliminato poiché con questo accordo il vincolo scatterà solo per le
preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.
• non possono partecipare alla mobilità 2024/25:

– I docenti assunti su sostegno da GPS I fascia con contratto a tempo determinato 23/24
finalizzato alla successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis
(contingente 2023/24), D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24
nonchè quelli assunti a tempo determinato 23/24.
2) per quanto riguarda le deroghe a tutti i vincoli provinciali ed interprovinciali per tutti i docenti e
Dsga valgono le seguenti condizioni:
– Genitori con figli minori di 12 anni;
– Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
– docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01 (congedo straordinario biennale riservato
ai conviventi del disabile);
– docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2,
comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)
▪ Chi può presentare domanda:
– i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza
puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino
nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste
comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza
sintetica);
– i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano
beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la
precedenza;
– i docenti trasferiti d’ufficio;
– i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a
tempo indeterminato nell’a.s.2022/23;
– i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con
retrodatazione giuridica a.s.2022/23.

ACCORDO DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI 2022-2025
(sottoscritto in data 21 febbraio 2024 riguarda l’integrazione del contratto per il solo anno scolastico
2024/2025)
> Le principali novità introdotte con l’accordo:
1) per la mobilità interprovinciale, il vincolo scatterà solo nel caso della scelta puntuale di scuola, non per
l’indicazione di comuni o distretti;
2) deroghe al vincolo triennale di mobilità in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del
CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di
mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver, con la
persona con disabilità da assistere.
• In merito al punto 2) è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
nell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia
l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30
marzo 1971, n.118.

> Alcuni Focus:
o Sono mutilati o invalidi civili i soggetti:
– affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
> Le medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede sono garantite ai DSGA nominati da
procedura concorsuale.
– I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto
della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Detto avviso servirà ad
informare che la domanda verrà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da una delle
predette deroghe previste dal CCNI. Pertanto le istanze dei predetti soggetti devono essere corredate
dalle dichiarazioni predisposte dal MIM , allegato G (dichiarazione docenti beneficiari deroghe) e allegato
G Ata (DSGA) (dichiarazione DSGA beneficiari deroghe), oltre alla relativa certificazione.
Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2024/25
> Le principali novità introdotte con l’O.M.
• Equiparazione della parte dell’unione civile
In tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le medesime disposizioni si
intendono estese anche alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e
37 della Legge 76/2016.
• Richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di scuola
Art. 1, c. 2: Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si
intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente
ordinanza.
• Vincolo ex art. 13, c. 5, d.lgs. 59/2017 ora vigente, e a chi si applica
Art. 1, c. 4: Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a
decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso
l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso,
per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si
applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso.
• Vincolo dei docenti assunti a t.d. ex art. 5, c. 10, del dl 44/2023
Art. 1, c. 5: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23aprile
2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni
di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
• Docenti della procedura straordinaria ex art. 59 c. 4, D.L. 73/2021 e di sostegno di cui all’art. 5 ter
d.l. 228/2001 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/2023 non
hanno il vincolo
Art. 1, c. 6: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021,
ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la
legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con
decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
• I docenti della procedura ex art. 59, c. 9-bis, dl 73/2021 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 hanno il
vincolo. Nel triennio si conta anche l’a.s. svolto a t.d.
Art. 1, c. 7 I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L.
73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza
triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il
servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
> Il contenuto dell’Accordo di integrazione e modifiche al CCNI 2022 del 21/02/2024
viene riportato nell’O.M.
Art. 1, c. 9 : Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022,
come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024,
in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del
comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.
> Abrogazione per i neo immessi in ruolo della presentazione di domanda di mobilità per ottenere
la sede definitiva da cui decorre il vincolo triennale.
Art. 1, c. 10: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.
▪ Sedi indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25 in caso di contrazione di organico a
livello di istituzione scolastica o di provincia
Art. 1, c. 11: Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI
2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di
specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della
procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la
Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo
differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati
all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui
all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106,
prorogata dall’art. 5 ter del D.L.228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decretolegge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23
luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito
della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui
all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della
procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con
la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o
avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s. 2024/25;
> Precisazioni in merito alla precedenza di coloro che assistono un parente disabile grave dopo
l’eliminazione del referente unico ex art. 3 del d.lgs. 105/2022
Art. 1, c. 12: L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto,
ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del
CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza,
si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i
genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione
civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76
purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e,
limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase
dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA,
che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza
viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire
periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni
di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI
2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti

i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione
di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono
inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
》 Si ribadisce che ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio continuano ad
applicarsi le regole delle tabelle allegate al CCNI pertanto l’anno scolastico è considerato come
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali
Art. 3, c. 16: Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate
al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come
testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
》 Viene esplicitato il contenuto dell’Accordo di integrazioni e modifiche e che gli interessati devono
allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione
legittimante le certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità
Art. 4, c. 27: Le categorie di docenti e di DSGA di cui al superiore articolo 1, comma 9, devono allegare la
dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età
del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.

> Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, gli interessati devono allegare, in modo
analogo a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la documentazione/certificazione
comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative
all’invalidità e/o alla disabilità).
> Informativa esiti delle operazioni di mobilità/Privacy
Art. 7, c. 3: Nel rispetto degli obblighi d’informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura
dell’Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità
nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali
tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
> Passaggio di ruolo in applicazione del D.M. 22 dicembre 2023, n.255
Art. 14, c. 3: Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o
delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel
ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del
22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
> Passaggio di ruolo in applicazione delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile
2020 n.510.
Art. 14, c. 5: possono chiedere il passaggio di ruolo anche gli abilitati a seguito del superamento delle
procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510 (procedura straordinaria per titoli ed
esami anno 2020).
> Ex LSU del concorso nazionale entrati di ruolo il 1/12/2023 in rapporto part-time
Art. 24, c. 4: Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale di cui ai
precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
> DSGA soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e
deroghe
Art. 24, c. 5: Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del
D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione
in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può
scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti
nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione
dell’articolo 34, comma 8, del CCNL e dell’articolo 34, comma 9-bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una
delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle
procedure di mobilità.

E’ stata pubblicata  l’1 marzo 2023 l’O.M. n. 38 che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2023/24 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le domande devono  essere presentate  dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023.

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 22 maggio 2023.

Pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale: 30 maggio 2023.

I docenti di religione  devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, tramite gli appositi modelli ministeriali  e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. Se si  intende chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio vanno  presentate distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due  si chiede di  dare la precedenza. In mancanza di indicazioni esplicite  viene data precedenza al trasferimento.In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

 

 

Mobilità docenti e Ata 2023, confermati vincoli. Possibile domanda con riserva per i  neoassunti.

 

La trattativa tra i sindacati e il Ministero sulla mobilità  si è conclusa oggi, mercoledì 1 marzo. Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza ministeriale che regolerà la prossima mobilità docenti e Ata purtroppo con nessuna buona notizia per l’eliminazione dei vincoli che impediscono il trasferimento.

L’ordinanza continua a  prevedere  prevede l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2022, in ottemperanza del decreto legge 36 in materia di mobilità dei docenti. Restano confermati, invece, il divieto di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia (limitazione introdotta dal decreto sostegni bis nel 2021) e la possibilità di trasferirsi in provincia da posto di sostegno a posto comune sul 75% dei posti disponibili.

 

Possono ancora sperare  i docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022. L’Amministrazione ha inserito una parziale limitazione nell’ordinanza ministeriale, consentendo inizialmente di presentare domanda di mobilità in attesa di un intervento legislativo che sospenda il blocco. Nel caso in cui questo provvedimento non dovesse arrivare, anche per loro la mobilità sarà bloccata. Questa possibilità non è prevista per chi ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella di titolarità.

Ricordiamo  le date  per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico :

  1. Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  2. Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  3. Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

La pubblicazione dei movimenti sarà per il personale docente il 24 maggio, per il personale Ata il 1° giugno, mentre per il personale educativo sarà il 29 maggio.

Il perdurare dei vincoli non ha avuto l’approvazione dello SNALS che continua a considerare la norma non accettabile .

Infine una buona notizia: l’ordinanza applica il decreto legislativo n. 105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, permettendo così a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia.