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Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

 

La procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023

Termini e modalità per la presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l’organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

Candidabilità dei dirigenti scolastici

Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).

Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all’elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall’articolo 10, comma 1, O.M.

Presentazione delle liste.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato (vedi anche risposta al quesito n. 10 della presente nota).

Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.

Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta non è richiesto il requisito dell’appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.

Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Commissione elettorale di istituto.

La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.

Nuclei elettorali territoriali.

I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario. Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.

Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.

La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g – O.M.)

Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 25 dell’O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.

Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Per l’autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all’O.M. L’autenticazione può essere apposta in calce agli Allegati.

Nello specifico:

l’allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l’autenticazione della sua firma;

l’autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all’allegato 3;

la firma di ciascun candidato va autenticata all’interno dell’allegato 4.

Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.

Format.

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti(ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.)

Presentazione dei candidati e dei programmi.

 

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Non è previsto l’obbligo di partecipazione per i candidati.