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A pochi giorni dalle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , è fondamentale capire e sapere tutte le procedure elettorali che porteranno al rinnovo del CSPI 2024.

Data e Orario delle Elezioni

Le operazioni di voto sono programmate per il 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle 17:00. In situazioni eccezionali, in cui la chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche renda impossibile lo svolgimento delle elezioni, la data è prorogata al primo giorno utile non festivo successivo al 7 maggio.

Chi può votare?

Possono votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare a condizione che la nomina avvenga entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento, è escluso dal diritto di voto.

Dove si vota?

il personale docente e ATA, indipendentemente se assente per motivi sindacali o aspettativa per motivi familiari, personali, di lavoro, o studio, vota presso l’istituzione scolastica di servizio. I docenti con incarico di presidenza votano nella scuola in cui sono inseriti nell’organico.

Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota presso la scuola primaria più vicina, insieme al personale di tale grado di scuola.

I dirigenti scolastici votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.

Modalità di Voto

Il voto avviene attraverso una croce sul numero romano di identificazione della lista e l’indicazione del cognome del candidato. I docenti votano separatamente per ciascun grado di scuola. Il personale educativo dei convitti nazionali vota per la componente docente della scuola primaria.

Quante preferenze?

Il numero di preferenze corrisponde al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente, differenziato per ogni categoria di personale.

Docenti Scuola Infanzia: 1 preferenza

Docenti Scuola Primaria: 4 preferenze

Docenti Scuola Primo Grado: 4 preferenze

Docenti Scuola Secondo Grado: 3 preferenze

Dirigenti Scolastici: 2 preferenze

Personale ATA: 1 preferenza

Scuole di Lingua Tedesca: 1 preferenza

Scuole di Lingua Slovena: 1 preferenza

Scuole della Valle d’Aosta: 1 preferenza

 

La procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023

Termini e modalità per la presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l’organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

Candidabilità dei dirigenti scolastici

Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).

Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all’elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall’articolo 10, comma 1, O.M.

Presentazione delle liste.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato (vedi anche risposta al quesito n. 10 della presente nota).

Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.

Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta non è richiesto il requisito dell’appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.

Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Commissione elettorale di istituto.

La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.

Nuclei elettorali territoriali.

I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario. Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.

Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.

La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g – O.M.)

Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 25 dell’O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.

Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Per l’autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all’O.M. L’autenticazione può essere apposta in calce agli Allegati.

Nello specifico:

l’allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l’autenticazione della sua firma;

l’autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all’allegato 3;

la firma di ciascun candidato va autenticata all’interno dell’allegato 4.

Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.

Format.

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti(ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.)

Presentazione dei candidati e dei programmi.

 

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Non è previsto l’obbligo di partecipazione per i candidati.

 

 

 

Ogni scuola istituisce la propria    commissione elettorale .  Il Ds deve nominarla entro il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni:   è composta di cinque membri designati dal consiglio d’Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo  , uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo tutti in servizio nella sede; due tra i genitori degli alunni iscritti . Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.  E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le commissioni elettorali d’istituto scadute possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali. I dirigenti scolastici, a seconda  delle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I componenti delle commissioni elettorali,  non possono candidarsi .

Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni. La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all’Albo della sede a all’Albo legale del sito web della scuola. Gli elenchi degli elettori devono recare i dati anagrafici degli elettori. Avverso l’errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede e all’albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna categoria di elettori : genitori; personale docente; personale A.T.A. ,alunni e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati mediante i dati anagrafici . Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si dichiari  la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico o dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, se  non sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale