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Sintesi della Procedura ordinaria per l’elezione del Consiglio d’istituto

 

Ogni scuola istituisce la propria    commissione elettorale .  Il Ds deve nominarla entro il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni:   è composta di cinque membri designati dal consiglio d’Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo  , uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo tutti in servizio nella sede; due tra i genitori degli alunni iscritti . Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.  E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le commissioni elettorali d’istituto scadute possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali. I dirigenti scolastici, a seconda  delle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I componenti delle commissioni elettorali,  non possono candidarsi .

Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni. La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all’Albo della sede a all’Albo legale del sito web della scuola. Gli elenchi degli elettori devono recare i dati anagrafici degli elettori. Avverso l’errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede e all’albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna categoria di elettori : genitori; personale docente; personale A.T.A. ,alunni e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati mediante i dati anagrafici . Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si dichiari  la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico o dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, se  non sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale