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PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA CONTRIBUZIONE

La circolare n. 94 del 31/05/2017 ha difatti esteso la prescrizione quinquennale dei contributi, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, L’INPS ha emanato la circolare n. 169 del 15.11.2017 che ha di fatto annullato la precedente circolare n. 94.

La nuova circolare n. 169, nei punti riportati di seguito, ha precisato:

  1. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Omissis

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

     4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Omissis

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Quindi, dovrebbe essere l’INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestati dal dipendente statale, periodi che in ogni caso sono utili nel calcolo della pensione maturata, senza che il dipendente debba fare nulla.

Al personale scolastico, per tutelarsi, è consigliabile che entro il 31.12.2018 si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI e si segnalino eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione quinquennale e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.

La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.

Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).

In mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere alla Segreteria Provinciale Snals in Bari alla Via De Romita n 8, che rimane a vostra completa disposizione.