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Informativa per proroga dei contratti per supplenza del personale docente impegnato in scrutini ed esami.

Normativa di riferimento:

  1. Art. 37 CCNL 29 novembre 2007
  2. Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986
  3. Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038
  4. Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556
  5. Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di docente che rientra dopo il 30 aprile:

Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni per altre cause:

Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di stato:

Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. (Questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero).

Supplente temporaneo fino al termine delle lezioni nominato commissario interno agli esami di stato:

Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. (Anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone)

Posizioni da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione:

Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato.

Ricordiamo ancora una volta a tutti gli interessati che, per tutelarsi, è consigliabile, entro il 31.12.2018, si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI, segnalando le eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione evitando anche sgradite sorprese al momento del pensionamento.
La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.
Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).
La procedura della R.V.P.A. va fatta solo on-line allegando la documentazione richiesta dall’INPS e indicata nella funzione stessa.
Non sono accettate altre tipologie di domande per la richiesta di variazione.
Terminata la procedura on-line, che si ricorda può essere fatta direttamente dall’interessato, verrà rilasciata una ricevuta telematica con gli estremi della presentazione e il relativo numero di protocollo.
Come già ricordato, sia l’interessato che il patronato, possono inviare la richiesta di variazione, per segnalare le incongruenze, ma non possono né sono in grado di modificare l’estratto conto INPS.
Molte scuole, erroneamente, invitano, il personale a rivolgersi al patronato per ottenere la correzione dell’estratto conto.
Sono le scuole o gli U.S.R. che sono in possesso del fascicolo personale dell’interessato e quindi potenzialmente unici soggetti, oltre l’INPS, ad eseguire la variazione della posizione assicurativa.
L’INPS, secondo la variazione richiesta, provvederà, contattando la scuola o l’U.S.R. a richiedere la documentazione relativa ai periodi mancanti, decreti di computo, riscatto, ricongiunzione definiti e non ancora “presenti” nell’estratto contributivo.
Si consiglia che l’interessato, presentata la R.V.P.A., ne dia comunicazione alla scuola, allegando la relativa ricevuta e facendosi protocollare l’atto.
Con questa procedura la scuola e di conseguenza U.S.R. verranno avvertiti che l’INPS potrà contattarli per una richiesta di documentazione.

In mancanza del pin dispositivo o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere previo appuntamento alla Segreteria Provinciale Snals in Bari, Via De Romita n 8, o anche presso le sedi decentrate distrettuali che restano a vostra completa disposizione per le necessità del caso.

Riportiamo la comunicazione che il MIUR – Direzione generale per il Personale Scolastico – ha inviato ai referenti degli UUSSRR in merito alle date di pubblicazione mobilità infanzia e primaria:

Oggetto: date pubblicazione mobilità infanzia e primaria

Gentili,

Con circolare n. 4 del 17.1.2018  con oggetto pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018, l’INPS ha comunicato per le vie brevi l’invio degli elenchi dei pensionandi 2018 secondo specifica tempistica, confermata con nota MIUR prot. 958.03-05-2018.

Tuttavia, tale comunicazione dati da parte dell’INPS è avvenuta di fatto con tempi differenti rispetto a quanto previsto, con un flusso residuale per infanzia e primaria il giorno 18 maggio, ciò comportando di conseguenza le modifiche dei termini contenuti nell’OM 207 del 9 marzo 2018, come concordato con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Pertanto, i termini di pubblicazione per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria ex articolo 2 dell’OM 207 sono così modificati:

scuola dell’infanzia  – pubblicazione dei movimenti   12 giugno 2018

scuola primaria – pubblicazione  dei movimenti         01 giugno 2018

La presente viene trasmessa per conoscenza alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e  per i sistemi informativi e la statistica per l’adeguata diffusione con avviso SIDI.

Antimo Ponticiello Dirigente – Ufficio IV Personale docente ed educativo

MIUR – Direzione generale per il Personale Scolastico

consulenza legale

Si comunicano i numeri di ruolo dei ricorsi presentati al TAR del Lazio avverso il D.D.G. n.85/2018. Si precisa che per l’azione 1 (ITP) è stata effettuata una ripartizione dei ricorrenti in tre Azioni trattandosi di posizioni non omogenee tra loro:

Azione n.1-A (ITP iscritti in II fascia dopo il 31 maggio 2017) NRG 5996/2018;
Azione n.1-B (ITP iscritti in III fascia prima del 31 maggio 2017) NRG 6016/2018;
Azione n.1-C (ITP senza alcuna iscrizione, solo diploma ITP) NRG 6025/2018;
Azione n.2 (Laureati non abilitati) NRG 6024/2018.

Premesso che la segreteria provinciale è a disposizione per fornire ulteriori informazioni, si ricorda agli interessati che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del TAR del Lazio all’indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it

La circolare n. 94 del 31/05/2017 ha difatti esteso la prescrizione quinquennale dei contributi, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, L’INPS ha emanato la circolare n. 169 del 15.11.2017 che ha di fatto annullato la precedente circolare n. 94.

La nuova circolare n. 169, nei punti riportati di seguito, ha precisato:

  1. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Omissis

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

     4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Omissis

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Quindi, dovrebbe essere l’INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestati dal dipendente statale, periodi che in ogni caso sono utili nel calcolo della pensione maturata, senza che il dipendente debba fare nulla.

Al personale scolastico, per tutelarsi, è consigliabile che entro il 31.12.2018 si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI e si segnalino eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione quinquennale e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.

La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.

Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).

In mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere alla Segreteria Provinciale Snals in Bari alla Via De Romita n 8, che rimane a vostra completa disposizione.

news

Riapertura e aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia di istituto 2018. Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha pubblicato il Decreto del direttore generale 784/18 che indica le scadenze e le procedure per l’aggiornamento /integrazione delle graduatorie d’istituto di II fascia,la dichiarazione della specializzazione per il sostegno e la regolamentazione  della priorità in III fascia per gli abilitati come previsto dal DM 326/15. Il decreto prevede anche, in base al DM 335/18 l’aggiornamento del punteggio per la scuola primaria e dell’infanzia per i docenti inseriti in II fascia che abbiano  prestato servizio nelle sezioni primavera(DD 784-18 Modello A1S). Al decreto sono allegati i modelli di domanda.

Possono richiedere l’aggiornamento della graduatoria tutti i docenti precari che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 1^ febbraio 2018 (DD 784-18 Modello A3) e anche la sostituzione delle sedi sempre all’interno della stessa provincia con l’invio del modello telematico B disponibile sul portale Polis nel periodo tra il 7 ed il 27 giugno ore 14.00; chi ha conseguito il titolo di specializzazione delle attività per il sostegno può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi (Modello A5 fac-simile – disponibile on line)

Nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, i docenti che conseguono il titolo di abilitazione possono presentare richiesta di priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia compilando l’apposito modello (Modello A4 fac-simile) sul portale POLIS del sito internet del Ministero. L’istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all’atto di inclusione in III fascia.

Chi non è inserito in alcuna graduatoria ed è nelle condizioni di poter chiedere l’inserimento in seconda fascia potrà scegliere liberamente la scuola alla quale indirizzarla che fungerà da scuola capofila e l’acquisirà a sistema. L’istanza potrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a.r. oppure tramite pec.

Presso la segreteria provinciale di Bari e le sedi locali del sindacato sarà possibile avere specifico servizio di consulenza.

Nota Miur 22975 del 14 maggio 2018

DDG n. 784  dell’11/05/2018