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Nella giornata di ieri con il comunicato che segue avevamo evidenziato all’ufficio III ambito territoriale di Bari le difficoltà e le incongruenze che il sistema presentava ai docenti interessati.

Ringraziamo l’ufficio III ambito territoriale di Bari nella persona della sua dirigente e dei suoi collaboratori per avere sollecitamente risolto quanto da noi segnalato come comunicato con l’avviso  pubblicato in data odierna sul sito dell’usp bari:

Si comunica che le problematiche tecniche segnalate (difficoltà nell’inserimento di più di 2 circoli didattici, impossibilità di confermare le sedi) nella scelta delle sedi è stata risolta.
Il dirigente  –  Giuseppina Lotito

Bari, 23/7/2019

 

Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

Ambito Territoriale di Bari

 

Oggetto: segnalazione  problematiche inoltro modello B e valutazione dei reclami. Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento ex D.M. n. 374 del 24 aprile 2019

 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, alla luce delle numerose richieste di assistenza e supporto pervenute dai docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recentemente aggiornate, segnalano quanto segue:

 

  • nelle collegate scelte delle scuole i docenti collocati nelle GAE di infanzia e primaria, in molte circostanze, non possono confermare le sedi precedentemente scelte, in sede di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia. Si fa notare che tale circostanza è obbligata proprio per quei docenti che vantino inserimenti in II e III fascia d’istituto, oltre che in I, secondo quanto disposto dai cc. 7 e 9 art. 9 bis del richiamato D.M. La conferma, delle stesse sedi, difatti, è preclusa informaticamente quanti abbiano in elenco più di due circoli didattici. Nel ricordare che all’atto dell’aggiornamento delle GdI l’Ambito Territoriale di Bari derogò a tale vincolo, consentendo di attivare apposita funzione informatica, si chiede di intervenire predisponendo identica deroga, onde consentire la trasmissione del modello B a tutti gli aspiranti, specie coloro che non sono in condizioni di cambiare alcuna
  • abbiamo registrato l’impossibilità di vantare come anno di servizio intero – con la corrispondente attribuzione del punteggio massimo previsto (12 punti per anno scolastico) – il periodo prestato ininterrottamente dal 1 febbraio (o prima) fino al termine delle lezioni (o delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia), scrutini compresi. In particolare, sembrerebbe che la piattaforma SIDI non consenta di inserire e riconoscere il punteggio massimo per tale periodo, pur essendo previsto dalla normativa vigente. In particolare il D.M. in questione, pur non specificando nulla al riguardo, richiama in narrativa proprio l’art. 11 della L. 124/99 “VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento recante Norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124“. Proprio l’art. 11 della L. 124/1999 prevede: “ Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”. Si chiede, pertanto, all’ufficio di adattare la valutazione a beneficio dei docenti che possano vantare un servizio di tale durata.
  • chiediamo che venga prestata attenzione e tolleranza nella valutazione dei servizi realmente svolti dai docenti che, per mero errore della piattaforma informatica POLIS, in fase di compilazione dell’istanza di aggiornamento, non hanno potuto inserire tutti i periodi lavorati nel corso dei diversi anni scolastici, a causa di blocchi informatici che impedivano di registrare servizi superiori a 170 giorni. In tali circostanze rientra il servizio prestato sul progetto regionale “Diritti a scuola”. Come previsto dal M.

 

in questione, c. 10 art. 2, il servizio nell’ambito di tali progetti deve essere stato svolto per almeno 3 mesi. Tuttavia, in alcuni casi, i docenti hanno dovuto troncare proprio tali periodi per poter rientrare nei vincoli erronei imposti dal sistema informatico e inoltrare validamente la domanda di aggiornamento. In fase di valutazione dei reclami, è necessario tener presente che se tali servizi sono stati effettivamente prestati, va attribuito il punteggio spettante per l’intera durata del servizio e non soltanto per quella inserita nell’istanza di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

 

Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, si porgono Cordiali saluti.

– D.M. 506/2018 – Scioglimento riserve e inserimento titoli di abilitazione e di sostegno

 

 

Il MIUR con  il D.M. n. 506 del 19/06/2018, ha comunicato le regole per  l’aggiornamento delle GaE per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019.

L’inserimento delle domande è possibile  per i seguenti casi :

conseguimento del titolo di abilitazione;

conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

inserimento titoli di riserva dei posti.

Scadenza presentazione delle domande 9 luglio.

Allegati al D.M. – (Modello 2- scioglimento riserve; Modello 3 – riserve; Modello 4 – sostegno).