Articoli

Martedì 26 febbraio scorso ha avuto luogo l’audizione dello Snals-Confsal e delle altre OO.SS. convocate presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati che sta esaminando la proposta di legge Azzolina (C.877) in materia di affollamento delle classi scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Presidente della Commissione, on. Luigi Gallo, ha dato la parola ai rappresentanti sindacali e ai deputati presenti, informando che la Commissione ha programmato lo svolgimento di alcune audizioni informali sull’argomento. Tutti gli auditi hanno espresso apprezzamento per la proposta, auspicandone una celere approvazione.

La posizione dello Snals-Confsal

La delegazione Snals-Confsal, nell’apprezzare l’iniziativa dei deputati proponenti la proposta, ha illustrato una memoria, precedentemente consegnata alla Commissione, nella quale è contenuta la posizione del nostro sindacato sulla questione. Ha precisato che l’incremento del rapporto alunni/classe (art. 64 del DL 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133) non solo ha determinato disagi dovuti al sovraffollamento delle aule e pregiudicato la qualità dell’azione didattica, con grave ricaduta per gli alunni diversamente abili, e la tutela della sicurezza, ma ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87mila docenti. Il Regolamento attuativo della legge n. 133/2008 (DPR 20/3/2009, n. 81) ha aumentato il numero degli alunni per classe, senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici. Ha aggiunto, inoltre, che, all’atto delle iscrizioni degli alunni, le scuole non conoscono ancora il loro organico docenti per l’anno successivo, né dispongono di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EE.LL. non lo hanno predisposto. Dato, invece, molto importante da conoscere perché una classe è sovraffollata in ragione della capienza dell’aula.

Le proposte dello Snals-Confsal

Lo Snals-Confsal, pur condividendo quanto previsto nel testo in discussione, propone le seguenti integrazioni che si riportano in neretto con gli articoli della proposta interessati per facilitare la lettura.

Art 1, co. 1, punto 1 – alla fine aggiungere:

« 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2022/2023 » …. nel rispetto delle caratteristiche geo-morfologiche e delle realtà socioeconomiche dei territori e degli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe.

 Dopo l’Art. 2, co. 1, lett. a) inserire il seguente punto a1

ART. 2. (Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:
  2. a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;

a1) prevedere l’obbligo di formare le classi secondo i sotto indicati parametri e comunque nel rispetto delle norme sulla “sicurezza”, a partire dalla capienza delle aule, determinata e indicata per ogni singola aula a cura del RSPP, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici obbligatoriamente predisposti dagli Enti locali competenti.

  1. b) omissis

 Art. 2, co. 1, lett. c) – inserire i neretti

  1. c) prevedere l’obbligo inderogabile di costituire le classi iniziali e successive delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità.

Art. 2, co. 1 lett. d) e e) –alla fine di ogni punto, invece che “non inferiore a 20” modificare in  “non inferiore a 15”

  1. d) prevedere l’obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 15;
  2. e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 15.

 Lo Snals-Confsal ha concluso auspicando una rapida approvazione del ddl Azzolina con le integrazioni proposte.

In allegato:

È in discussione nelle Commissioni parlamentari il disegno di Legge “Azzolina” (esame C. 877) che interviene sull’annosa questione del numero degli alunni per classe.

Un problema serio che determina non solo disagi dovuti al sovraffollamento ma soprattutto costituisce un pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della sicurezza.

Inoltre, l’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l’articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  – disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole  di ogni ordine e grado -) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti.

I disagi sono strutturali e marginali. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi – e non è una buona pratica! –  con possibile sforamento del limite di alunni per classe.

Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone; se aumenta, è a rischio l’incolumità di studenti e personale, anche in caso di emergenza.

Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato, che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.

In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l’innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente «… conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS –  sentenza n. 3512, del 9.6.2011).

Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda la vigenza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Quando gli alunni si iscrivono (in questo mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti, né dispongono – in massima parte – di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto.

 

Lo SNALS-Confsal condivide la previsione che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure destinati a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l’anno scolastico 2022/2023. Che si definiscano, inoltre, nuovi criteri per la formazione delle classi:

  • la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia a livello regionale dovrà tener conto della diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021. Si dovrà passare, quindi, dall’attuale 20,72 a 20,32 con attenzione alle caratteristiche geo-morfologiche e alle realtà socioeconomiche dei territori e agli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe;
  • le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, non potranno avere un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti. Oggi si arriva ai 27 dell’infanzia, ai 26 della primaria, ai 28 della scuola sec. di 1° grado, ai 27 della scuola sec. di 2° grado … ed oltre!
  • nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni. Oggi siamo al “di norma con non più di 20 alunni …”;
  • dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo), comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso;
  • dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo).

Lo SNALS-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi (con qualche ulteriore intervento migliorativo).

E’ in discussione alla VII Commissione cultura della Camera dei Deputati, in sede referente, la proposta di legge presentata il 5 luglio 2018 su iniziativa dei deputati AZZOLINA, NITTI, LATTANZIO, GALLO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, ACUNZO, MELICCHIO, BELLA, CASA, CARBONARO, FRATE relativa alla riqualificazione del rapporto alunni/docenti per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado della scuola pubblica italiana.

E’ un tema delicato che tocca molti aspetti della vita della scuola e specifiche problematiche nei confronti delle quali lo Snals ha sempre manifestato preoccupazione ed interesse.

La normativa attuale è rappresentata da una norma del 2008 a firma di Giulio Tremonti, allora Ministro dell’economia e delle finanze: si tratta dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

La disposizione ha incrementato di un punto, nel triennio 2009-2011, il rapporto alunni/docente per classe (dall’8,94 del 2008 al 9,94 del 2012). Precisamente, la norma ha previsto l’adozione, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e ai fini di una fantomatica « migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente », di «interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili» come è dettagliatamente precisato nella relazione dell’onorevole Casa.

Le criticità emerse dall’applicazione di tale norma sono molteplici.

Prima di tutto c’è stato il drastico taglio delle cattedre che ha avuto un impatto devastante sotto il profilo occupazionale e l’inevitabile aumento del numero degli studenti per classe (a volte fino a 40) ha causato il verificarsi di episodi assurdi in deroga ad ogni norma sulla sicurezza.

Il caso più eclatante riguarda le scuole secondarie di secondo grado, in cui è attualmente possibile comporre classi di 33 alunni. Se si tiene conto della possibilità di derogare fino al 10 per cento al numero massimo degli alunni per classe, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (che ha tradotto in legge le drammatiche ed inevitabili conseguenze del piano di razionalizzazione), è facile comprendere come ad oggi sia legittimo e pienamente conforme alla legge comporre sezioni con ben 36 alunni.

In secondo luogo (come precisato dalla relazione dell’on. Casa) la puntualità nel tradurre in legge il piano programmatico di razionalizzazione contenuto nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e la conseguente modifica dei parametri per la composizione delle classi non sono state purtroppo accompagnate da altrettanta solerzia nel concretizzare a livello normativo la realizzazione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e a tutt’oggi mai realizzato.

In fase di redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non si è tenuto conto di norme già esistenti in materia di prevenzione di incendi che indicano il parametro massimo di 26 persone per classe al fine di evitare il sovraffollamento;  in materia di edilizia scolastica in cui le norme stabiliscono che, per poter essere sicuro, ogni alunno deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e di 1,96 metri quadri nella scuola secondaria di secondo grado. Il superamento di questi limiti mette chiaramente a repentaglio la sicurezza degli studenti.

Ridurre il numero massimo di alunni per classe (come richiesto dal DDL 877 all’esame alla Commissione cultura) è dunque, in primis, una questione di sicurezza, di incolumità fisica, di igiene e di vivibilità.

Ma rivedere il rapporto alunni/docente è necessario perché inciderebbe molto positivamente soprattutto sulla qualità della didattica: avere meno studenti da seguire permetterebbe al docente di dedicarsi individualmente con maggiori attenzione e sollecitudine ai suoi allievi.

Inoltre si realizzerebbe la piena integrazione degli alunni con disabilità con certificazioni specifiche e degli alunni BES.

Sul tema della disabilità interviene espressamente l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilendo che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili al loro interno non possono superare « di norma » il numero di 20 alunni. Eppure, nonostante le ripetute circolari emesse dal MIUR, tutte volte a raccomandare il rispetto della normativa, la realtà dei fatti risulta ben diversa, con aule che superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e che costringono le famiglie con figli disabili a rivolgersi ai tribunali per vedere applicate le normative.

Si ricorda nella relazione dell’on. Casa che , a supporto della proposta di legge, oltre al buon senso e alla volontà di difendere la sicurezza degli alunni e la qualità della didattica, ci sono le pronunce del tribunale amministrativo regionale (TAR) Molise, che già nel 2012 con le sentenze nn. 144 e 145 hanno annullato alcuni provvedimenti di accorpamento di più classi composte da pochi alunni finalizzati a costituirne un minor numero ma con moltissimi studenti. Le norme richiamate dai giudici e poste a fondamento delle decisioni del TAR sono particolarmente interessanti e tra queste si ricordano le citate norme di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 26 agosto 1992.

E’ oltremodo  significativo che,  a seguito del tentativo da parte delle amministrazioni scolastiche regionali di eccepire che tali norme fossero in realtà state automaticamente abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il TAR abbia chiaramente affermato che le norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica sono a carattere generale, mentre quelle contenute in un decreto ministeriale sono speciali e dunque, per legge, non possono essere abrogate da norme generali poiché riguardano specificamente la “ tutela al diritto alla salute e alla sicurezza”.

Lo Snals confida nel buon esito della discussione in Parlamento della proposta in oggetto e nella veloce esecutività della modifica dell’art. 64 del Decreto legge n. 112 del 2008.

Si allega il testo della proposta di legge contenente la formulazione di due articoli in sostituzione alla norma contenuta nell’art. 64.

Allegato: proposta di legge

www.snals.it

L’articolo 13 della Legge di bilancio 2019 attualmente in corso d’esame parlamentare contiene modifiche alla disciplina dell’attribuzione del credito d’imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo.

Pur riguardando essenzialmente l’ambito della ricerca industriale, la materia interessa anche gli Enti pubblici di ricerca e le Università, utilizzabili come partner aziendali nelle attività di ricerca e sviluppo, e, in ultima analisi, è una questione che investe le relazioni pubblico/privato nella ricerca.

Ricordiamo che il credito d’imposta è un’agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte delle spese sostenute per attività riconducibili alla ricerca e allo sviluppo (spese per il personale interno dell’azienda addetto alla ricerca, sviluppo di prototipi, spese per contratti di ricerca “extra muros” con enti di ricerca, atenei, spin off, quote di ammortamento per macchinari).

L’introduzione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stata pensata dal legislatore come uno strumento di stimolo della ricerca privata che, in Italia, soffre tradizionalmente rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa. L’innovazione di processi e prodotti dovrebbe, infatti, far crescere la competitività delle industrie nazionali.

Sulla reale efficacia di questo strumento il dibattito è aperto, c’è però da dire che esso è stato introdotto da pochi anni e che avrebbe bisogno di un più attento monitoraggio.

Il credito d’imposta è disciplinato nell’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013, come successivamente modificato (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal “decreto dignità”, D.L. n. 87 del 2018).

La legge di bilancio attualmente in parlamento conferma la misura, ma per certi versi la depotenzia.

Le novità principali introdotte nell’articolo 13 riguardano il dimezzamento della quota di spese agevolabile, che passa in alcuni casi dal 50% al 25%, e dell’importo annuo massimo concedibile che scende da 20 a 10 milioni di euro.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le spese per il personale sono ammissibili al credito solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Invece il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, è una spesa agevolabile al 25%.

Relativamente a quali spese per contratti di ricerca sono ammissibili, l’articolo 13 distingue tra quelle per le quali continua a valere il credito d’imposta al 50% e quelle per le quali viene introdotto il credito al 25%.

Restano al 50%:

  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, a condizione che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. A tale scopo verrà effettuato il controllo a fini civilistici (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Passano al 25%:

  • contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate precedentemente. Restano valide le precisazioni fatte sopra circa la non appartenenza al medesimo gruppo dell’impresa committente ed i relativi controlli.

Le misure sopra esposte intendono orientare una relazione tra imprese, enti di ricerca e università, nonché tra imprese e start-up e PMI innovative. In questo senso sembrano essere dirette a favorire l’innovazione e la ricerca. Resta però dimezzato il tetto di spesa agevolabile e questo depotenzia di fatto la misura in questione.

Per concludere, l’articolo 13 introduce tra le spese agevolabili quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Infine, vengono introdotti alcuni adempimenti certificativi per il riconoscimento e per l’utilizzabilità del credito d’imposta.