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FAQ

  1. D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”? R.No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.

 

  1. D. Nelle procedure relative al sostegno, l’abilitazione per posto comune è valutabile ai sensi del punto B.11 della tabella di valutazione titoli? R.No, in quanto il titolo deve essere riconducibile allo “specifico posto” per il quale si partecipa.

 

  1. D. Ho presentato istanza anche per la scuola secondaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale relativa a infanzia e primaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola secondaria? R.Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

 

  1. D. È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza? R.Si.

 

  1. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti? R.Sì.

 

  1. D. Ho intenzione di iscrivermi sia per il posto comune della scuola dell’infanzia sia per il posto comune della scuola primaria; devo presentare due domande? R.No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (posto comune infanzia; posto sostegno infanzia; posto comune primaria; posto sostegno primaria).

 

  1. D. Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di tipologie di posto diverso. Cosa posso fare? R.In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le tipologie di posto desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle tipologie di posto richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 8).

 

  1. D. Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso? R.Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.

La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

 

  1. D. Ho conseguito l’abilitazione all’estero attraverso percorsi selettivi di accesso. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione? R.Sì, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria. Ai fini del riconoscimento del punteggio, sarà onere del candidato produrre adeguata certificazione che attesti la selettività del percorso.

 

  1. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1? R.No.

 

  1. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1? R.Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

 

  1. D. Nel caso delle GPS, l’attività di ricerca scientifica sulla base di assegni è valutata rispetto al bando e non alla durata. Questo è valido anche per la valutazione nei concorsi (punto B.14 della tabella di valutazione)?R.Si.

 

  1. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero? R. Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

 

  1. D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.18 e B.19 dell’allegato B al DM n. 206 del 26 ottobre 2023? R.Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti.

Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

– certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;

– certificazione CeClil;

– certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;

– Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

Sono state pubblicate dal MIUR le prime FAQ sul Concorso straordinario infanzia e primaria.

E’ probabile che le stesse vengano arricchite da altre FAQ, per cui riportiamo l’indirizzo ufficiale del MIUR ove reperire le informazioni in tempo reale:  http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-infanzia-primaria/faq

Di seguito elenchiamo le attuali FAQ disponibili:

1) D: Sono una docente in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002, a seguito di provvedimento giurisdizionale, sono stata nominata in ruolo con clausola risolutiva. Usufruisco della riserva di posti di cui alla legge 68 del 1999. Sulla domanda di partecipazione al concorso straordinario posso dichiarare, ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera q), del bando, al pari dei docenti a tempo determinato, il certificato di iscrizione ai centri per l’impiego? R: Sì, in quanto nei casi in cui l’aspirante non possa produrre il certificato di disoccupazione, poichè occupato al momento della presentazione della domanda, potrà comunque dichiarare nella domanda polis, al pari del personale a tempo determinato, la data e la procedura nella quale ha presentato in precedenza, il certificato di disoccupazione.

2) D: Posso partecipare sia per i posti comuni che di sostegno? R: Sì. Fermo restando il possesso dei requisiti (diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o laurea in scienze della formazione primaria, servizio prestato in una scuola statale per due annualità anche non continuative negli ultimi otto anni e ove si concorra per il posto di sostegno, anche diploma di specializzazione), il bando offre un ventaglio di quattro possibili candidature:

  1. posto comune scuola primaria;
  2. posto comune scuola dell’infanzia;
  3. posto sostegno infanzia;
  4. posto sostegno primaria.

Il candidato può presentare domanda per uno o più dei posti su indicati.

3) D: Il Bando prevede il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Io vorrei partecipare per diverse tipologie di posto o per la stessa tipologia di posto nei due gradi di scuola considerati. Come devo effettuare il pagamento? R: Il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più tipologie di posto o ordini di scuola, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna tipologia di posto / ordine di scuola per cui si concorre. È possibile effettuare più pagamenti in un’unica soluzione.

4) D: Il servizio che ho prestato in una scuola dell’infanzia paritaria integra le due annualità, anche non continuative, previste dal bando come requisito di partecipazione? R. No. Il servizio utile ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione è esclusivamente quello svolto presso scuole primarie o dell’infanzia statali, come docente di posto comune o di sostegno, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2010/11 e l’anno scolastico 2017/18.

5) D: Come calcolo l’annualità utile ai fini della partecipazione al concorso? R. L’annualità è tale se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico o se ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia. Si considera valido ai fini del possesso dei requisiti concorsuali anche il servizio prestato in parte su posto di sostegno, in parte su posto comune, purché nello stesso ordine di scuola.

6) D: Che cosa s’intende con l’espressione ‘servizio specifico’? R. Per servizio specifico s’intende il servizio prestato nello stesso ordine di scuola. Pertanto, il candidato che abbia prestato i due anni di servizio su posto comune o su posto di sostegno, ovvero abbia prestato un anno scolastico di servizio su posto comune della scuola primaria e un altro anno scolastico su posto di sostegno sempre della scuola primaria, potrà presentare domanda di partecipazione al concorso in quanto risulta soddisfatto il requisito delle due annualità di servizio specifico. Viceversa, non assolve al requisito richiesto il candidato che abbia maturato le due annualità di servizio parte nella scuola dell’infanzia, parte nella scuola primaria.

7) D: Se invio la domanda in formato cartaceo con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico Regionale della regione dove intendo sostenere la prova o presso la sede centrale del Ministero, la domanda ha lo stesso valore di quella inviata tramite Polis? R. No. L’inoltro telematico della domanda di partecipazione attraverso il sistema informativo POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale. Come chiarito nel bando, le istanze presentate con modalità diverse non saranno procedibili.

8) D: È valido il servizio prestato in scuole diverse nello stesso anno scolastico? R. Sì, purché il servizio sia stato prestato nello stesso ordine di scuola (solo infanzia / solo primaria).

9) D:È valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08? R. Sì, certo.

10) D: Ho diversi periodi di servizio prestato nello stesso anno scolastico come docente a tempo determinato nella scuola primaria / dell’infanzia. Come devo dichiarare i servizi? R. Nel caso di servizi non di ruolo che si sovrappongono si possono presentare 3 situazioni: – i due servizi coincidono completamente: in questo caso deve essere dichiarato solo uno dei servizi; – un servizio è completamente incluso in un altro: in questo caso deve essere dichiarato il periodo di servizio più ampio; – i due servizi si sovrappongono solo per un periodo: in questo caso deve essere dichiarato un unico periodo di servizio indicando come data di inizio quella del servizio che inizia prima e come data finale quella del servizio che termina dopo.

11) D: Perché nella mail pervenuta da Istanze on line si parla di domanda “inoltrata per convalida”? R. Ferma restando la possibilità di controllo e verifica sul contenuto della domanda prodotta dal candidato da parte dell’USR responsabile della procedura (art. 3 comma 4 del bando), il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l’aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR. Se ‘sconosciuto’ al sistema, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di abilitazione/specializzazione e di servizio richiesti per partecipare al concorso. Tali dichiarazioni dovranno essere successivamente verificate per la convalida dall’USR responsabile della procedura concorsuale. Le domande trasmesse tramite le Istanze on line del MIUR, pertanto, possono avere i seguenti due stati della domanda:

  • domanda “inoltrata”, se quanto dichiarato dal candidato nell’istanza di partecipazione (titoli di abilitazione / specializzazione/ servizio) già inoltrata, coincidono con i dati del docente già acquisiti al sistema informativo e presenti nella banca dati del Miur (validazione tecnica della domanda, suscettibile di controllo successivo da parte dell’USR responsabile della procedura);
  • domanda “inoltrata per convalida”, qualora questa corrispondenza ‘tecnica’ tra quanto dichiarato dal candidato e i dati presenti a sistema non vi sia. In tal caso, il controllo sarà a cura dell’USR responsabile della procedura (validazione amministrativa da parte dell’USR)

L’ulteriore verifica e validazione da parte dell’USR competente avviene per esempio nei seguenti casi:

  • candidati per il posto di sostegno che conseguano la specializzazione entro il primo dicembre 2018 (candidati inclusi con riserva);
  • candidati per posto comune o di sostegno i cui titoli di accesso non risultano, in tutto o in parte, già acquisiti al sistema informativo e ai quali il sistema abbia chiesto di autocertificarne il possesso tramite la compilazione di sezioni dedicate sul modello di istanza presente su POLIS;
  • candidati per posto comune o di sostegno che siano in attesa del documento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero e per il quale, entro la data termine per l’inoltro della domanda, abbiano prodotto domanda alla Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (candidati inclusi con riserva).

12) D:Ho il diploma del liceo socio psicopedagogico conseguito entro l’A.S. 2001/2002. Se posseggo le due annualità di servizio specifico richieste nel bando, posso partecipare al concorso? R. Sì.

13) D:Sono un docente di ruolo in possesso dei requisiti di servizio richiesti. Posso dichiarare il servizio prestato con un’unica data di inizio e di fine? R. No, i sevizi devono essere dichiarati per singolo anno scolastico anche se il servizio di ruolo non si è interrotto.