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La mobilità 2024/2025 delle province di Bari, Bat e Foggia vedrà l’applicazione dell’art. 18 bis del“Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024,25” – da ora indicato
come CCNI – alle procedure di trasferimento in corso, alla luce del costituendo Ufficio Scolastico Provinciale di Barletta.
La predetta norma testualmente recita:
Art. 18 bis – mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza
1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito
definiti.
Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative
operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste nei successivi commi.
In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 18, 45 e 46 del presente CCNI.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero
delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino
alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.
L’applicazione dell’art. 18 bis comporta che i docenti interessati vengano trattati nella c.d. “seconda fase”, ossia come trasferimenti da un comune all’altro della provincia, secondo le regole previste dal
CCNI alla sezione “effettuazione della seconda fase” lettera h-bis.
In ragione di ciò, al fine di consentire agli Uffici interessati la trattazione corretta di tutte le domande pervenute a sistema ed alla luce dell’intervento informatico posto in essere sulla
piattaforma, i docenti CHE ABBIANO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO nei tempi e modi previsti dall’O.M. n. 30 del 23/02/2024, che intendano far
valere le precedenze disciplinate dall’art. 13, co. 1, punti II, IV, V del CCNI e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Docente titolare su BAT a partire dall’a.s. 2024/2025 che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nelle province di BARI o FOGGIA;
b) Docente titolare su BARI che ha presentato domanda di   trasferimento interprovinciale nella provincia BAT;
c) Docente titolare su FOGGIA che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nella provincia BAT
Potranno far pervenire ai seguenti indirizzi pec
– uspba@postacert.istruzione.it per i docenti titolari nelle province di BARI e BAT;
– uspfg@postacert.istruzione.it per i docenti titolari nella provincia di FOGGIA;
la seguente documentazione:
– Autodichiarazione concernente il trasferimento d’Ufficio negli ultimi otto anni ai fini del rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, ex art 13 co. 1 punti II e V, precisando
NOME, COGNOME, CODICE FISCALE e DATA di NASCITA, CLASSE DI CONCORSO, SETTORE, ISTITUZIONE SCOLASTICA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ;
– Tutta la documentazione riguardante l’assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità, ex art 13 co. 1 punto IV.
Si prega di indicare nell’oggetto: ART. 18-BIS CCNI, NOME, COGNOME, DATA di NASCITA.
Si precisa che la documentazione incompleta e non rispondente alle premesse qui fatte non verrà presa in considerazione, stante l’impossibilità per l’Ufficio di poter attivare il soccorso istruttorio alla luce dei tempi ristretti di valutazione delle istanze.
Tale documentazione dovrà pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le ore 23.59 di SABATO 23 MARZO 2024. Tutta la documentazione che giungerà oltre il termine indicato non
verrà presa in carico.
Si precisa che I docenti che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale nelle province di BARI,
BAT e FOGGIA, che sono titolari in una delle predette province ma che NON USUFRUISCONO delle precedenze disciplinate dall’art. 13 co. 1 punti II, IV, V del CCNI, NON DEVONO INVIARE
ALCUNA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI INTERESSATI, in quanto le loro posizioni verranno autonomamente gestite dal sistema secondo le disposizioni dell’art. 18 bis CCNI.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… (COGNOME) ………………………………………………………… (NOME) dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, di appartenere alla seguente categoria di docente immesso in ruolo:

 

  • essere genitore di figlio di età inferiore a 12 anni (ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità)

 

  • essere genitore adottivo o affidatario di minore di qualsiasi età, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età

 

  • trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

  • essere soggetto che fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che riveste la qualità di
  • 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave
  • 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1)
  • 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2
  • 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)
  • 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)

 

  • essere il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118

 

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Firma del dichiarante

Premessa
Mediante l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 e con l’Ordinanza ministeriale è stato previsto
quanto segue:
– introduzione della preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica indicata puntualmente;
– introduzione delle deroghe di cui all’art.34, comma 8, del CCNL 2019/2021 sui vincoli ai trasferimenti
previsti;
– allargamento ulteriore del concetto di caregiver che ricomprende non solo i disabili gravi e quelli con
invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge
118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3);
– uniformità dei vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un
trasferimento interprovinciale;
– abilitazioni ex D.M. n. 255 del 22/12/2023: con la pubblicazione del decreto l’abilitazione per una delle
classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata
(coloro che hanno conseguito l’abilitazione con gli ultimi concorsi nelle classi di concorso coinvolte si
considerano abilitati anche per l’ulteriore classe di concorso accorpata).
o Per le operazioni di mobilità per il 2024/25
1) per quanto riguarda i vincoli:
• si applicano ai docenti che abbiano ottenuta la mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24:
– su preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) in qualunque fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel
medesimo comune;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo
comune;
Pertanto il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di
Comune, Distretto o Provincia viene eliminato poiché con questo accordo il vincolo scatterà solo per le
preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.
• non possono partecipare alla mobilità 2024/25:

– I docenti assunti su sostegno da GPS I fascia con contratto a tempo determinato 23/24
finalizzato alla successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis
(contingente 2023/24), D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24
nonchè quelli assunti a tempo determinato 23/24.
2) per quanto riguarda le deroghe a tutti i vincoli provinciali ed interprovinciali per tutti i docenti e
Dsga valgono le seguenti condizioni:
– Genitori con figli minori di 12 anni;
– Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
– docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01 (congedo straordinario biennale riservato
ai conviventi del disabile);
– docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2,
comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)
▪ Chi può presentare domanda:
– i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza
puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino
nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste
comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza
sintetica);
– i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano
beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la
precedenza;
– i docenti trasferiti d’ufficio;
– i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a
tempo indeterminato nell’a.s.2022/23;
– i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con
retrodatazione giuridica a.s.2022/23.

ACCORDO DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI 2022-2025
(sottoscritto in data 21 febbraio 2024 riguarda l’integrazione del contratto per il solo anno scolastico
2024/2025)
> Le principali novità introdotte con l’accordo:
1) per la mobilità interprovinciale, il vincolo scatterà solo nel caso della scelta puntuale di scuola, non per
l’indicazione di comuni o distretti;
2) deroghe al vincolo triennale di mobilità in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del
CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di
mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver, con la
persona con disabilità da assistere.
• In merito al punto 2) è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
nell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia
l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30
marzo 1971, n.118.

> Alcuni Focus:
o Sono mutilati o invalidi civili i soggetti:
– affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
> Le medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede sono garantite ai DSGA nominati da
procedura concorsuale.
– I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto
della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Detto avviso servirà ad
informare che la domanda verrà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da una delle
predette deroghe previste dal CCNI. Pertanto le istanze dei predetti soggetti devono essere corredate
dalle dichiarazioni predisposte dal MIM , allegato G (dichiarazione docenti beneficiari deroghe) e allegato
G Ata (DSGA) (dichiarazione DSGA beneficiari deroghe), oltre alla relativa certificazione.
Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2024/25
> Le principali novità introdotte con l’O.M.
• Equiparazione della parte dell’unione civile
In tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le medesime disposizioni si
intendono estese anche alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e
37 della Legge 76/2016.
• Richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di scuola
Art. 1, c. 2: Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si
intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente
ordinanza.
• Vincolo ex art. 13, c. 5, d.lgs. 59/2017 ora vigente, e a chi si applica
Art. 1, c. 4: Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a
decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso
l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso,
per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si
applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso.
• Vincolo dei docenti assunti a t.d. ex art. 5, c. 10, del dl 44/2023
Art. 1, c. 5: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23aprile
2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni
di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
• Docenti della procedura straordinaria ex art. 59 c. 4, D.L. 73/2021 e di sostegno di cui all’art. 5 ter
d.l. 228/2001 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/2023 non
hanno il vincolo
Art. 1, c. 6: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021,
ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la
legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con
decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
• I docenti della procedura ex art. 59, c. 9-bis, dl 73/2021 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 hanno il
vincolo. Nel triennio si conta anche l’a.s. svolto a t.d.
Art. 1, c. 7 I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L.
73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza
triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il
servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
> Il contenuto dell’Accordo di integrazione e modifiche al CCNI 2022 del 21/02/2024
viene riportato nell’O.M.
Art. 1, c. 9 : Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022,
come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024,
in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del
comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.
> Abrogazione per i neo immessi in ruolo della presentazione di domanda di mobilità per ottenere
la sede definitiva da cui decorre il vincolo triennale.
Art. 1, c. 10: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.
▪ Sedi indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25 in caso di contrazione di organico a
livello di istituzione scolastica o di provincia
Art. 1, c. 11: Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI
2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di
specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della
procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la
Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo
differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati
all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui
all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106,
prorogata dall’art. 5 ter del D.L.228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decretolegge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23
luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito
della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui
all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della
procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con
la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o
avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s. 2024/25;
> Precisazioni in merito alla precedenza di coloro che assistono un parente disabile grave dopo
l’eliminazione del referente unico ex art. 3 del d.lgs. 105/2022
Art. 1, c. 12: L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto,
ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del
CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza,
si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i
genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione
civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76
purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e,
limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase
dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA,
che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza
viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire
periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni
di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI
2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti

i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione
di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono
inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
》 Si ribadisce che ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio continuano ad
applicarsi le regole delle tabelle allegate al CCNI pertanto l’anno scolastico è considerato come
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali
Art. 3, c. 16: Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate
al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come
testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
》 Viene esplicitato il contenuto dell’Accordo di integrazioni e modifiche e che gli interessati devono
allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione
legittimante le certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità
Art. 4, c. 27: Le categorie di docenti e di DSGA di cui al superiore articolo 1, comma 9, devono allegare la
dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età
del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.

> Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, gli interessati devono allegare, in modo
analogo a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la documentazione/certificazione
comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative
all’invalidità e/o alla disabilità).
> Informativa esiti delle operazioni di mobilità/Privacy
Art. 7, c. 3: Nel rispetto degli obblighi d’informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura
dell’Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità
nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali
tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
> Passaggio di ruolo in applicazione del D.M. 22 dicembre 2023, n.255
Art. 14, c. 3: Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o
delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel
ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del
22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
> Passaggio di ruolo in applicazione delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile
2020 n.510.
Art. 14, c. 5: possono chiedere il passaggio di ruolo anche gli abilitati a seguito del superamento delle
procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510 (procedura straordinaria per titoli ed
esami anno 2020).
> Ex LSU del concorso nazionale entrati di ruolo il 1/12/2023 in rapporto part-time
Art. 24, c. 4: Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale di cui ai
precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
> DSGA soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e
deroghe
Art. 24, c. 5: Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del
D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione
in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può
scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti
nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione
dell’articolo 34, comma 8, del CCNL e dell’articolo 34, comma 9-bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una
delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle
procedure di mobilità.

Domanda docenti

 

Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024

Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024

Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024

Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024

Modalità

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del personale docente (e anche ATA), si presentano tramite Istanze Online (i docenti dichiarati soprannumerari, oltre i suddetti termini di presentazione delle istanze, presentano le domande utilizzando i moduli messi a disposizione dal MIM nell’apposita sezione del sito, da inviare digitalmente).

I docenti, che intendono chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra (ai passaggi dedicheremo un apposito articolo), presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel modulo domanda, documentazione da allegare all’istanza online.

La mobilità  si articola in tre fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) Ai trasferimenti interprovinciali 25% dei posti e 25% ai passaggi di cattedra/ruolo

I docenti, che presentano domanda per partecipare alla fase interprovinciale (la terza), possono  esprimere nella stessa (domanda) preferenze relative a una o più province.

Preferenze

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

  1. a) sede/istituzione scolastica (preferenza puntuale);
  2. b) distretto (preferenza sintetica);
  3. c) comune (preferenza sintetica);
  4. d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici.

 

In caso di preferenza sintetica:

 

– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche; qualora la prima scuola sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente anche con punteggio inferiore, la stessa è assegnata a tale docente, mentre all’aspirante che ha espresso la preferenza sintetica sarà assegnata un’altra istituzione scolastica (questo perché, sebbene abbia un punteggio superiore, con la preferenza sintetica si chiedono indifferentemente tutte le scuole in essa presenti). Quanto detto, soltanto se nella preferenza sintetica in questione vi sia più di una disponibilità. Viceversa, ossia nel caso in cui vi sia una sola disponibilità (la scuola indicata puntualmente dall’aspirante con un punteggio inferiore), questa è assegnata al docente con maggior punteggio, anche se ha espresso la preferenza sintetica;

– possono essere scelte  le seguenti preferenze:

istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti);

sezioni carcerarie ove esprimibili;

sezioni ospedaliere;

licei europei.

Riguardo sempre alle preferenze, nello specifico quelle sintetiche comprendenti comuni isolani,  nell’OM leggiamo qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”;chi intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia, può farlo indicando lo specifico distretto.

In tal modo, dunque, si dà la possibilità di esprimere preferenze relative a distretti graditi per i comuni, che ne fanno parte, esclusi quelli (comuni) isolani.

 

Chi può presentare domanda

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione  o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio:

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23 non hanno vincolo triennale.

Sono stati “svincolati” i docenti che negli anni precedenti hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su preferenza sintetica (fermo restando che chi ha avuto trasferimento su scuola potrebbe averne diritto per figlio entro i 12 anni, caregivers, disabilità)

 

Chi non può presentare la domanda

1) Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, nel ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica.

N.B. Il vincolo triennale non si applica:

  1. a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

 

2) Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)

 

N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

3) docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno oppure da concorso straordinario bis.

Confermata la tabella titoli del CCNI 2022/245.

l’anno scolastico sarà ancora valutato come intero se sono stati svolti 180 giorni di servizio o servizio è

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compreso gli scrutini finali (non si tiene conto cioè delle modifiche inserite nel Decreto Infrazioni).

 

NOVITA’ Classi di concorso accorpate

In base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023  l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Ecco  di seguito quali sono le classi di concorso accorpate

 

A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

 

Referente unico

L’Ordinanza ha recepito la modifica introdotta dal Decreto legislativo 105/2022, che ha eliminato il concetto di “referente unico” nell’assistenza a soggetto con disabilità.

Pertanto la precedenza sarà assicurata a ciascuno dei soggetti beneficiari della norma, e questo dovrà avvenire anche nella graduatoria interna di istituto

Mobilità docenti e Ata 2023, confermati vincoli. Possibile domanda con riserva per i  neoassunti.

 

La trattativa tra i sindacati e il Ministero sulla mobilità  si è conclusa oggi, mercoledì 1 marzo. Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza ministeriale che regolerà la prossima mobilità docenti e Ata purtroppo con nessuna buona notizia per l’eliminazione dei vincoli che impediscono il trasferimento.

L’ordinanza continua a  prevedere  prevede l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2022, in ottemperanza del decreto legge 36 in materia di mobilità dei docenti. Restano confermati, invece, il divieto di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia (limitazione introdotta dal decreto sostegni bis nel 2021) e la possibilità di trasferirsi in provincia da posto di sostegno a posto comune sul 75% dei posti disponibili.

 

Possono ancora sperare  i docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022. L’Amministrazione ha inserito una parziale limitazione nell’ordinanza ministeriale, consentendo inizialmente di presentare domanda di mobilità in attesa di un intervento legislativo che sospenda il blocco. Nel caso in cui questo provvedimento non dovesse arrivare, anche per loro la mobilità sarà bloccata. Questa possibilità non è prevista per chi ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella di titolarità.

Ricordiamo  le date  per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico :

  1. Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  2. Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  3. Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

La pubblicazione dei movimenti sarà per il personale docente il 24 maggio, per il personale Ata il 1° giugno, mentre per il personale educativo sarà il 29 maggio.

Il perdurare dei vincoli non ha avuto l’approvazione dello SNALS che continua a considerare la norma non accettabile .

Infine una buona notizia: l’ordinanza applica il decreto legislativo n. 105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, permettendo così a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia.

 

 

Mentre si attende la pubblicazione delle ordinanze ministeriali per la domanda di mobilità del personale scolastico per il 2023-24 dal MIM cominciano ad arrivare i primi dettagli relativi alle date .Il personale invierà  le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito
del Ministero dell’istruzione e del merito

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  1. Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  2. Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  3. Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

 

In data 11 marzo 2019 hanno avuto inizio le procedure per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20.

Ricordiamo di seguito le scadenze:

Il personale docente che vuole presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico potrà farlo dall’11 marzo al 5 aprile 2019.

Per il personale educativo le istanze potranno essere presentate dal 3 al 28 maggio 2019.

Per il personale ATA le istanze potranno essere presentate dall’1 al 26 aprile 2019.

Per la mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali la presentazione delle domande è stabilita dal 12 marzo al 5 aprile 2019.

Per gli insegnanti di religione cattolica le domande, infine, potranno essere presentate dal 12 aprile al 15 maggio 2019”.

La Struttura Provinciale SNALS e le sedi decentrate sono a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di supporto per la compilazione degli allegati e l’invio delle domande.

In allegato:

In data 05 marzo 2019 si è svolto l’incontro al Miur sulla Bozza  di O.M. sulla Mobilità a.s. 2019/2020 personale docente, educativo ed ATA.

L’Amministrazione ha illustrato le novità rispetto alla passata ordinanza che si riportano qui di seguito:

Termini per le operazioni di mobilità

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato all’11 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 2019

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale educativo è fissato al 3 maggio 2019 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2019.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è fissato al 1° aprile 2019ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2019.

a) personale docente

Per tutti i gradi di scuola il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 25 maggio 2019. Per tutti i gradi di scuola la pubblicazione dei movimenti avverrà in data 20 giugno 2019.

Mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei musicali:

Presentazione delle domande cartacee ai sensi dei commi 2, 7 e 10 dell’art. 5 del CCNI dal 12 marzo 2019 al 5 aprile 2019.

Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili 4 maggio 2019

pubblicazione dei movimenti:

  • 13 maggio 2019movimenti ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 5 del CCNI
  • 16 maggio 2019movimenti ai sensi del comma 7 dell’art 5 del CCNI
  • 20 maggio 2019movimenti ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 5 del CCNI
  • 23 maggio 2019movimenti ai sensi del comma 10 dell’art. 5 del CCNI

b) personale educativo

Termine ultimo comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2019

Pubblicazione dei movimenti:  10 luglio 2019

c) personale A.T.A.

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 giugno 2019

Pubblicazione dei movimenti:  1 luglio 2019.

Con l’avvicinarsi delle scadenze per la mobilità forniamo alcuni chiarimenti sulle richieste di passaggio di ruolo e passaggio di cattedra che possono essere presentate dai docenti.

Entrambi i passaggi sono movimenti che rientrano nella mobilità professionale. Il docente che presenta le relative domande effettua richieste diverse in relazione alla classe di concorso o al grado di istruzione.

MOBILITA’ PROFESSIONALE

Per partecipare alla mobilità professionale è necessario essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto oppure, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta ed è indispensabile aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo è il movimento che determina la modifica del grado di istruzione di titolarità. Il passaggio di ruolo determina l’obbligo di svolgere l’anno di prova e la formazione nella sua interezza.

PASSAGGIO DI CATTEDRA

Il passaggio di cattedra è il movimento che determina la modifica della classe di concorso di titolarità, sempre nello stesso grado di istruzione di titolarità.

In seguito al passaggio di cattedra non esiste alcun obbligo in relazione allo svolgimento dell’anno di prova.

Nel caso di presentazione di domanda di passaggio di cattedra per due diverse classi di concorso occorrerà presentare due distinte domande, indicando l’ordine di priorità tra le due richieste.

Prosieguono positivamente gli incontri al MIUR in merito al Contratto triennale della mobilità

Nella riunione sul contratto triennale della mobilità che si è tenuta il 13 dicembre sono state recepite dall’Amministrazione, in via definitiva, le novità già preannunciate nei precedenti comunicati, con grande soddisfazione dello Snals. Infatti, durante le trattative, lo Snals, non è retrocesso di un passo rispetto alle richieste.

I temi su cui faticosamente si è raggiunta l’intesa con l’Amministrazione sono:

  • mobilità su istituzioni scolastiche, con un’unica domanda sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze di scuola, comuni, distretti e province. Superamento, quindi, degli ambiti e della  chiamata diretta.
  • Ripristino della titolarità su scuola per tutti i docenti.
  • Ritorno alle tre fasi:
  1. comunale,
  2. provinciale,
  3. interprovinciale
  • Unica data di pubblicazione per tutti i movimenti.

Per favorire  il rientro dei docenti nelle province di residenza, penalizzati dalla legge 107/15, è stato stabilito di destinare il 50% alla mobilità, alle immissioni in ruolo andrà l’altro 50%.

Grazie alla ferma opposizione dello Snals, l’Amministrazione ha ritirato la proposta che prevedeva il trasferimento, con aliquote bloccate,  da posto di sostegno a posto comune.

Rimane da definire, invece, la proposta per i docenti utilizzati da diversi anni nei Licei Musicali.

Per il personale Ata vi sono stati piccoli aggiustamenti rispetto al testo dello scorso anno, cercando, in particolar modo, di rendere omogeneo il sistema delle precedenze a quello del personale docente.

Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ha comunicato che le domande di partecipazione al concorso straordinario sono state 42.708, poiché è prevista la partecipazione a più procedure concorsuali le domande complessive sono state 48.472.

L’Amministrazione ha comunicato, altresì, i numeri relativi alle domande di cessazione dal servizio presentate nei termini di scadenza, e riguardano:

  • 15.190  il personale docente;
  • 4.448 il personale Ata;
  • 34 il personale educativo;
  • 131 i docenti IRC.

A questi dati bisogna aggiungere il numero dei pensionamenti d’ufficio dei docenti che lo scorso anno è stato pari a 5.000.

Gli incontri sulla mobilità proseguiranno giovedì 20 e venerdì 21 p.v.