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In attesa dell’emanazione della circolare sui pensionamenti 2020 da parte del MIUR, che dovrà tener conto di quanto verrà deciso nella Manovra di Bilancio 2020 in materia di pensioni, nei media vengono fornite notizie non sempre veritiere ed attendibili.

A tal proposito, confermando che il testo del d.d.l. Bilancio 2020, dopo la “Bollinatura” della Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica, è stato trasmesso al Senato, il prof. Boninsegna, della Segreteria provinciale SNALS di Verona, ha elaborato delle tabelle sinottiche per le cessazioni dall’1.9.2020 per le diverse tipologie di pensioni, basandosi sul testo della manovra in oggetto, che ha raccolto in una scheda.

Nella scheda, oltre le novità previste per l’Ape social e l’opzione donna, sono state riportate le condizioni richieste, il tipo di cessazione, i codici di cessazione SIDI, la scadenza di presentazione delle domande, le precisazioni e la normativa relativa ad ogni tipologia di pensionamento.

E’, inoltre, riportata la tempistica di pagamento del TFS e del TFR.

Conclusasi il 31.08 u.s. la fase dei pensionamenti del 2019, analizziamo la situazione dei pensionamenti con decorrenza 01.09.2020, anche alla luce delle voci allarmanti e infondate che circolano in questi giorni.

Quota 100

Molti iscritti hanno richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di modifica, abolizione o revisione del pensionamento con quota 100.

Ad oggi i requisiti e le modalità dei pensionamenti, fino al 2021, restano quelli riportati nella tabella “Requisiti Pensioni Fornero e quota 100“.

Fine del calcolo retributivo, legge Fornero

Per i pensionamenti del 2020 e 2021, invece, il calcolo previsto dalla legge Fornero per chi ha maturato i 18 anni alla data del 31.12.1995 (con il metodo retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1°.01.2012 alla data della cessazione) cesserà di essere utilizzato per mancanza di aventi diritto. Si presume che la fine di questo calcolo sia per le donne al 31.08.2020 e per gli uomini al 31.08.2021. A tali date sia le donne che gli uomini avranno ampiamente raggiunto i requisiti di massima anzianità richiesti per la pensione anticipata.

La seguente tabella spiega quanto sopra scritto:

Esauriti gli aventi diritto al calcolo retributivo, si applicherà per quanti avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 il calcolo “misto” introdotto dalla legge n.335/95 (Dini), che prevede il calcolo retributivo per i contributi maturati alla data del 31.12.1995 e quello contributivo dal 1°.01.1996 alla cessazione dal servizio.

Per coloro che non hanno versato contributi prima del 1°.01.1996, si applicherà totalmente il calcolo “contributivo” dal 1°.01.1996 al giorno del pensionamento.

Pertanto, dai prossimi anni prevarrà in modo consistente il calcolo contributivo in tutte le future pensioni, e si ridurrà sempre di più la parte di pensione calcolata col metodo retributivo.

Fondo Credito

Al momento del pensionamento e, specificatamente nella domanda di pensione presentata all’Inps, il pensionando dovrà esprimere la volontà di aderire al Fondo Credito da pensionato. Se non si aderisce al Fondo in modo esplicito, non verrà più effettuata la trattenuta precedentemente applicata sul cedolino stipendiale, e quindi non si avrà più diritto alla richiesta e alla concessione dei prestiti.

La trattenuta prevista per i pensionati è pari allo 0,15%, mentre per il personale in servizio la trattenuta sul cedolino dello stipendio è dello 0,35%.

Aderendo al Fondo Credito, con una trattenuta che varierà dai 2 ai 4 euro mensili secondo l’importo mensile della pensione, il pensionato potrà continuare a richiedere sia “piccoli prestiti” che “prestiti pluriennali”.

Occorre, quindi, valutare bene la decisione di aderire, calcolando i vantaggi che si potranno avere in seguito, utilizzando i prestiti previsti, sia personalmente che per esigenze familiari.

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