Articoli

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 18 luglio scorso, il DPCM 11 giugno 2019 contenente l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’avvio delle procedure di reclutamento per docenti di scuola dell’infanzia e primaria per un totale di n. 16.959 posti, di cui n. 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e n. 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022.

Il 30 luglio 2019 ci sarà al Miur l’informativa alle OO.SS. sul relativo bando.

Allegati:

Tempistica delle operazioni principali da effettuare per la partecipazione al concorso straordinario reclutamento personale docente scuola Infanzia e Primaria

Il MIUR ha pubblicato la nota prot. 49855 del 13 novembre 2018, alla quale sono allegati il DM 17/10/18 e il DDG n. 1546 del 07/11/18, contenente le principali operazioni che dovranno essere attivate e la relativa tempistica:

  1. le domande di partecipazione degli interessati devono essere acquisite, tramite POLIS, dalle ore 9,00 del 12/11/2018 alle ore 23,59 del 12/12/2018;
  2. il 18 dicembre 2018 il Miur provvederà alla pubblicazione (su G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami) dell’eventuale aggregazione territoriale delle procedure relative a ciascuna tipologia di posto comune e di sostegno con numero esiguo di candidati;
  3. successivamente alla data del 18 dicembre 2018 il Miur pubblicherà con nota le date entro le quali , coloro che intendano candidarsi  in qualità di componenti delle commissioni, potranno presentare domanda on-line, tramite POLIS, ad eccezione dei professori universitari, che presenteranno domanda tramite la piattaforma del consorzio CINECA;
  4. entro e non oltre la data del 30 luglio 2019 saranno predisposte le graduatorie di merito straordinarie regionali, necessarie per permettere ai candidati, inseriti in posizione utile nella graduatoria, l’assunzione a tempo indeterminato.

Si ricorda che l’istanza potrà essere indirizzata in un’unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato sia abilitato o specializzato; per questo motivo i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno tempestivamente pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali i seguenti dati:

  1. numero di posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/2019 che, al termine delle operazioni di nomina, sono risultati non assegnati;
  2. la situazione attuale delle G.a.E. con indicazione del numero di coloro che ancora sono in attesa di nomina;
  3. graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di coloro che sono ancora in attesa di nomina, ivi inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (elenchi aggiuntivi).

Altre notizie sono già state pubblicate nei seguenti articoli:

 

 

 

In attesa dell’imminente uscita del bando per il concorso straordinario primaria ed infanzia e su cui si è avviato il confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS., lo Snals evidenzia perplessità sulla esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e che sarà fonte di un complesso contenzioso.

Il Bando di prossima pubblicazione non prevede la valutazione come servizio di ammissione al concorso straordinario il servizio delle scuole paritarie. Infatti molti docenti della scuola dell’infanzia e primaria non potranno presentare domanda di ammissione al concorso straordinario benché muniti del titolo abilitante ma non in possesso delle due annualità di servizio presso scuola statale come da disposizione normativa contenuta nell’art. 4 comma 1 quinquies lettera a) della L. 96/2018 di conversione e modificazione del Decreto Dignità. Inoltre i docenti, tra quelli sopra citati, che dopo la sentenza di merito, avranno trasformato il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per motivi di continuità didattica ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 96/210188, subiranno un ulteriore danno poiché non solo saranno licenziati ma non potranno avere più la chance della partecipazione al concorso straordinario. Stando così le cose la preoccupazione maggiore per lo Snals è quella che all’uscita del bando ci saranno molti ricorsi e gli uffici legali dovranno affrontare la complessità della motivazione: per quanto sia vero che il bando sarà pubblicato in osservanza di una legge ordinaria dello Stato è altrettanto vero che la stessa legge presenta elementi di incostituzionalità.

La normativa di riferimento LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 , articolo 4, c.1-quinquies: Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (art 11, c. 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124: Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.)

COSTITUZIONE Articolo 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

LEGGE 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poiché nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

Si è svolto oggi 20 settembre 2018 alle ore 10.00, presso il Miur, l’incontro concernente la bozza del D.M. per la procedura concorsuale straordinaria per l’infanzia e la primaria prevista dell’art.4 della legge n.96/18.

Ha introdotto i lavori la dott.ssa Maria maddalena Novelli coadiuvata dal dott. Giuseppe Mignosi illustrando la bozza del D.M. nel suo articolato e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poichè nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

L’amministrazione ha preso atto della posizione dello Snals e si è riservata di consultare l’ufficio legislativo.

Per il servizio è stato dibattuto il termine “specifico” intendendosi quello prestato rispettivamente nell’ordine dell’infanzia e primaria.

Per il servizio di sostegno è stato concordato che esso sarà considerato valido come servizio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai posti di sostegno anche senza la specializzazione purchè essa sia stata conseguita successivamente e attualmente in possesso dal richiedente.

E’ stato precisato, altresì, che per concorrere alla procedura dei posti comuni il servizio specifico (nella scuola dell’infanzia e primaria) prestato sui posti di sostegno è valido ai fini dell’ammissione al concorso per i posti comuni.

Inoltre l’Amministrazione è stata favorevole a riconoscere una maggior valutazione al servizio prestato sul sostegno al fine di favorire una maggiore copertura sui posti di sostegno.

L’Amministrazione ha comunicato che le griglie di valutazione per la prova orale saranno uniche su tutto il territorio nazionale. Per tutti i punti, in ogni caso, l’Amministrazione ha precisato che si sarebbe consultata con l’Ufficio Legislativo.

Infine, è stato chiesto se si conoscono già dei tempi per l’uscita del bando. L’Amministrazione non ha dato risposte precise riferendo che occorre fare tutti i passaggi compreso quello del parere CSPI.