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Si comunica che dal 9 al 20 luglio p.v.  i docenti di ogni ordine e scuola potranno presentare le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione utilizzando la piattaforma di istanze on line.

Anche il  personale ATA potrà presentare le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione dal 9 al 20 luglio p.v., ma in modalità cartacea.

La sede provinciale di Bari e le sedi territoriali sono a disposizione degli iscritti per supportarli anche in queste operazioni.

PRIME INDICAZIONE DEL MIUR CIRCA IL CCNI SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l’a.s. 2018/19, rispetto a quello dello scorso anno, prevede alcune novità che lo SNALS CONFSAL aveva rivendicato già in passato ed ora, finalmente, si sono concretizzate. Intanto diciamo che le operazioni di assunzione in ruolo, effettuate sulla base della L. 107/15, hanno creato una notevole mobilità di Docenti, soprattutto, come sempre avviene, da Sud a Nord. Il che vuol dire che Colleghi i quali assistevano o convivevano con i genitori sono stati costretti ad accettare un posto di lavoro stabile molto distante da casa. E’ implicito che, a questo punto, il requisito della convivenza effettiva è venuto meno. Questo fatto non può essere ulteriormente aggravato dall’impossibilità di assegnazione provvisoria, mancando il requisito della convivenza. L’aver cancellato dall’Art. 7, comma 1, del CCNI questa richiesta è quanto lo SNALS chiedeva, inascoltato, l’anno scorso e, per fortuna, quest’anno è stata soddisfatta. Un altro punto positivo, anch’esso fortemente richiesto l’anno scorso dallo SNALS, è quello in base al quale, sui posti di sostegno residuati dopo le operazioni relative ai Docenti con titolo e dopo l’accantonamento dei posti necessari per i supplenti con titolo, possono essere assegnati docenti anche senza titolo, sia pure a determinate condizioni. Le condizioni sono:

– Essere in procinto di concludere il percorso di specializzazione sul sostegno,

– Aver prestato, nel corso della carriera, almeno un anno di servizio su sostegno (evidentemente senza titolo).

Al seguente link il CCNI_utilizzazioni_e_assegnazioni_provvisorie_a.s.201819.

Il Miur ha emanato la nota 30691 del 4.7.2018 che non è ancora la consueta O.M. però contiene le date di apertura delle linee per l’inoltro delle domande. Di seguito ne riportiamo il contenuto a firma del Direttore Generale Maria Maddalena Novelli:

“Si anticipa, in attesa della certificazione prevista ai sensi dell’articolo 40bis del D.lgs. 165 del 2001, l’allegata ipotesi del CCNI in oggetto. Si comunica, altresì, che le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal 13 luglio al 23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Rispetto all’ipotesi contrattuale dell’anno 2017/18, il nuovo testo prevede alcune modifiche che si ritiene utile riportare di seguito:

All’articolo 2 – destinatari delle utilizzazioni – al comma 1 viene previsto, in via generale, che tutti i docenti che risultino, dopo le operazioni di trasferimento, a qualunque titolo senza sede definitiva debbano essere destinatari dei provvedimenti di utilizzazione. Vengono elencate poi le specifiche categorie dalla lettera a) alla lettera n).

All’articolo 6bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici viene aggiunto il comma 10: in cui si prevede che sulle eventuali disponibilità residue – all’esito delle operazioni previste nei commi precedenti al medesimo articolo – siano utilizzati, a domanda, in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto, i docenti di ruolo, in possesso del titolo richiesto al comma 2. Tale modifica comporta di conseguenza l’aggiunta dell’apposita ultima sequenza operativa nella corrispondente tabella “ordine delle operazioni di utilizzazione nei licei musicali”.

All’ articolo 7 – Assegnazioni provvisorie del personale docente – al comma 1 è previsto che la domanda di ricongiungimento possa essere presentata, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma viene ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.

Quest’ultima modifica riguarda anche il personale ATA, come previsto dall’articolo 17 dell’ipotesi in questione. Al comma 10 dello stesso articolo si prevede che ai fini del ricongiungimento al familiare per i motivi di cui al comma 1, sia sufficiente esprimere, come prima preferenza, una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori, anche di diverso ambito.

Si richiama l’attenzione sull’introduzione del comma 16 secondo cui, per questo anno scolastico, l’assegnazione provvisoria interprovinciale possa essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Nell’ambito della categoria sopra delineata, hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lett m) dell’articolo 8 dell’ipotesi contrattuale.

Tale tipo di assegnazione è disposta, in subordine al personale di ruolo fornito di titolo di specializzazione, e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive. Tale aggiunta del comma 16 all’articolo 7 ha comportato di conseguenza l’aggiornamento dell’Allegato 1 con esplicita previsione della fase n. 41.

Al fine di fruire di tale istituto giuridico, il personale docente tramite istanza on line POLIS dovrà allegare specifiche autodichiarazioni da cui risultino i requisiti richiesti secondo i modelli che verranno resi disponibili in apposita sezione http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018.

All’articolo 8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – al punto VI, in materia della specifica precedenza (personale coniuge di militare) si chiarisce che in caso di mancata assegnazione provvisoria per indisponibilità di posti, possa essere disposto, a favore del docente, l’impiego anche per attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, avuto riguardo al disposto della nota sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994.

All’ articolo 9 – Sequenza operativa – comma 1. Viene esplicitato che tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale, anche per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione, saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2018/19, nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all’art.17 comma 5 D.Igs. 59 del 2017.

Con l’occasione si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art 8, comma 5, dell’O.M. 207/18, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nell’ambito assegnato dal provvedimento del giudice.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’art 9 dell’ipotesi contrattuale dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2018, giorno di chiusura delle funzioni SIDI”.

L’accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ricalca per gran parte il C.C.N.I. dell’anno scorso:

possono partecipare all’assegnazione provvisoria ,per i soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19 i docenti,compresi quelli della provincia di Trento,assunti con decorrenza giuridica nell’a.s. 2017/2018.

I motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria sono:

-ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario di minore età

-ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile

-ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini ) purché la stabilità della convivenza      risulti da certificazione anagrafica

-gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria

-ricongiungimento al genitore

Poche le novità per le assegnazioni provvisorie:

-cade il requisito della convivenza per il ricongiungimento ai genitori

-vengono riconosciuti come conviventi anche parenti ed affini

-E’ prevista una mobilità annuale straordinaria sul sostegno

I dettagli di questa ultima novità:

Le assegnazioni sui posti di sostegno saranno date prioritariamente ,come di consueto ,agli insegnanti specializzati.

I docenti che hanno i requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria sulla propria tipologia di posto o classe di concorso pur essendo sprovvisti di titolo di specializzazione potranno esprimere in aggiunta l’opzione di essere assegnati,in via residuale, su eventuali posti di sostegno rimasti liberi ed accedere anche ad una mobilità annuale straordinaria in subordine ed in via derogatoria sui posti di sostegno in deroga che rimangono disponibili al termine delle operazioni riguardanti sia i docenti di ruolo con il titolo,sia i supplenti sempre in possesso del titolo di specializzazione.

Potranno richiederla purché in possesso di pregressa esperienza di insegnamento su sostegno almeno di un anno realizzata anche con un contratto a tempo determinato o purché stiano per acquisire il titolo concludendo un corso di specializzazione.

L’operazione avverrà in via residuale sui posti disponibili autorizzati in deroga in organico di fatto e dopo i necessari accantonamenti di posti pari al numero dei docenti precari in possesso del titolo di specializzazione e presenti nelle GAE e nelle II fasce di istituto compresi gli elenchi aggiuntivi per garantire il contingente delle nomine annuali dei precari con titolo di sostegno(sia nelle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d’istituto) e il contingente delle immissioni in ruolo.

Tra tutti i docenti che esprimeranno questa opzione, e fermo restando il possesso dei requisiti su enunciati,avranno la priorità, in ordine :

  • docenti che hanno figli con disabilità
  • docenti con figli fino a 6 anni
  • docenti con figli superiori a 6 anni e fino a 12  anni

Le date presunte dovrebbero essere:

  • 13 luglio – 23 luglio per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria;
  • 16 luglio – 25 luglio per i docenti delle medie e delle superiori, cioè per i docenti della scuola secondaria.

Le operazioni si prevede vengano chiuse il 31 agosto prossimo per consentire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico.