Dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679) con il quale la Commissione europea intende rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea, dentro e fuori i suoi confini. Le scuole, pur essendo qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sono costituite da un’unica Unità Organizzativa (cfr. D.M. 190/1995). Tale struttura amministrativa è tenuta per legge ad osservare le stesse disposizioni ordinamentali di tutte le altre. Le scuole, inoltre, pur essendo dotate di autonomia ai sensi dell’articolo 21 della legge 59/1997 e del corrispondente regolamento attuativo di cui al D.P.R. 275/1999, svolgono quasi tutta la loro attività in un rapporto di azione organica con il MIUR e quindi, operano di fatto quali articolazioni territoriali dello stesso. Con specifico riferimento al Regolamento di cui in oggetto, l’unica presa di posizione del MIUR è rappresentata dalla nota 563 del 22 maggio 2018 (a soli tre giorni dalla scadenza del 25). Nota, peraltro, generica e priva di pratiche indicazioni operative. Quindi, le scuole sono state lasciate ancora una volta sole ad occuparsi di una materia che presenta complessità e difficoltà tecnico-giuridica. Le attività di controllo che il Garante pianificherà per verificare l’attuazione del GDPR terranno conto della oggettiva situazione di difficoltà in cui si trovano le scuole, che prive di indicazioni organizzative puntuali e di risorse aggiuntive, dovranno rispondere di eventuali carenze senza aver avuto adeguati strumenti di intervento?
Archivio per mese: Maggio, 2018
Riportiamo la comunicazione che il MIUR – Direzione generale per il Personale Scolastico – ha inviato ai referenti degli UUSSRR in merito alle date di pubblicazione mobilità infanzia e primaria:
Oggetto: date pubblicazione mobilità infanzia e primaria
Gentili,
Con circolare n. 4 del 17.1.2018 con oggetto pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018, l’INPS ha comunicato per le vie brevi l’invio degli elenchi dei pensionandi 2018 secondo specifica tempistica, confermata con nota MIUR prot. 958.03-05-2018.
Tuttavia, tale comunicazione dati da parte dell’INPS è avvenuta di fatto con tempi differenti rispetto a quanto previsto, con un flusso residuale per infanzia e primaria il giorno 18 maggio, ciò comportando di conseguenza le modifiche dei termini contenuti nell’OM 207 del 9 marzo 2018, come concordato con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
Pertanto, i termini di pubblicazione per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria ex articolo 2 dell’OM 207 sono così modificati:
scuola dell’infanzia – pubblicazione dei movimenti 12 giugno 2018
scuola primaria – pubblicazione dei movimenti 01 giugno 2018
La presente viene trasmessa per conoscenza alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica per l’adeguata diffusione con avviso SIDI.
Antimo Ponticiello Dirigente – Ufficio IV Personale docente ed educativo
MIUR – Direzione generale per il Personale Scolastico
Si comunicano i numeri di ruolo dei ricorsi presentati al TAR del Lazio avverso il D.D.G. n.85/2018. Si precisa che per l’azione 1 (ITP) è stata effettuata una ripartizione dei ricorrenti in tre Azioni trattandosi di posizioni non omogenee tra loro:
– Azione n.1-A (ITP iscritti in II fascia dopo il 31 maggio 2017) NRG 5996/2018;
– Azione n.1-B (ITP iscritti in III fascia prima del 31 maggio 2017) NRG 6016/2018;
– Azione n.1-C (ITP senza alcuna iscrizione, solo diploma ITP) NRG 6025/2018;
– Azione n.2 (Laureati non abilitati) NRG 6024/2018.
Premesso che la segreteria provinciale è a disposizione per fornire ulteriori informazioni, si ricorda agli interessati che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del TAR del Lazio all’indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it
La circolare n. 94 del 31/05/2017 ha difatti esteso la prescrizione quinquennale dei contributi, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, L’INPS ha emanato la circolare n. 169 del 15.11.2017 che ha di fatto annullato la precedente circolare n. 94.
La nuova circolare n. 169, nei punti riportati di seguito, ha precisato:
- Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.
Omissis
Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.
4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.
Omissis
Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.
Quindi, dovrebbe essere l’INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestati dal dipendente statale, periodi che in ogni caso sono utili nel calcolo della pensione maturata, senza che il dipendente debba fare nulla.
Al personale scolastico, per tutelarsi, è consigliabile che entro il 31.12.2018 si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI e si segnalino eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione quinquennale e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.
La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.
Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).
In mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere alla Segreteria Provinciale Snals in Bari alla Via De Romita n 8, che rimane a vostra completa disposizione.
Riapertura e aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia di istituto 2018. Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha pubblicato il Decreto del direttore generale 784/18 che indica le scadenze e le procedure per l’aggiornamento /integrazione delle graduatorie d’istituto di II fascia,la dichiarazione della specializzazione per il sostegno e la regolamentazione della priorità in III fascia per gli abilitati come previsto dal DM 326/15. Il decreto prevede anche, in base al DM 335/18 l’aggiornamento del punteggio per la scuola primaria e dell’infanzia per i docenti inseriti in II fascia che abbiano prestato servizio nelle sezioni primavera(DD 784-18 Modello A1S). Al decreto sono allegati i modelli di domanda.
Possono richiedere l’aggiornamento della graduatoria tutti i docenti precari che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 1^ febbraio 2018 (DD 784-18 Modello A3) e anche la sostituzione delle sedi sempre all’interno della stessa provincia con l’invio del modello telematico B disponibile sul portale Polis nel periodo tra il 7 ed il 27 giugno ore 14.00; chi ha conseguito il titolo di specializzazione delle attività per il sostegno può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi (Modello A5 fac-simile – disponibile on line)
Nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, i docenti che conseguono il titolo di abilitazione possono presentare richiesta di priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia compilando l’apposito modello (Modello A4 fac-simile) sul portale POLIS del sito internet del Ministero. L’istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all’atto di inclusione in III fascia.
Chi non è inserito in alcuna graduatoria ed è nelle condizioni di poter chiedere l’inserimento in seconda fascia potrà scegliere liberamente la scuola alla quale indirizzarla che fungerà da scuola capofila e l’acquisirà a sistema. L’istanza potrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a.r. oppure tramite pec.
Presso la segreteria provinciale di Bari e le sedi locali del sindacato sarà possibile avere specifico servizio di consulenza.
Il nuovo regolamento europeo sulla privacy approvato dall’Unione Europea nel 2016 entrerà in vigore in tutti i paesi dell’unione il prossimo 25 maggio. Contiene al suo interno una innovazione sulla gestione dei dati di cui evidenziamo tre novità salienti dal punto di vista organizzativo:
- individuazione del responsabile del trattamento dei dati;
- istituzione del registro dei dati trattati;
- il consenso esplicito ed inequivocabile da parte dei soggetti titolari dei dati.
Il mondo scuola è coinvolto e deve attrezzarsi per affrontare questi nuovi adempimenti. Le modalità applicative sono a tutt’oggi un cantiere aperto vista la complessità del sistema della pubblica amministrazione in Italia. E’ possibile trovare riferimenti e aggiornamenti sul sito “http://www.garanteprivacy.it/“.
Le votazioni per l’elezione delle RSU 2018 hanno decretato una bella affermazione dello Snals-Bari che aveva depositato 170 liste su un totale di 256 istituzioni scolastiche esistenti nella provincia con una presenza quindi del 66,41 %. Le 170 liste hanno ottenuto complessivamente 2.989 voti che hanno portato alla elezione di 76 rappresentanti. I risultati elettorali premiano il lavoro fatto in questi anni dallo Snals sul territorio e a livello nazionale per la tutela dei lavoratori della scuola e per la salvaguardia dei loro diritti.Lo Snals è stato l’unico sindacato che si è opposto al rinnovo di un contratto che ha svenduto i diritti dei lavoratori. Siamo consapevoli della responsabilità che ci deriva da questo voto e continueremo a vigilare e batterci per le giuste rivendicazioni dei lavoratori della scuola.Vogliamo dire ” GRAZIE”a tutti : agli iscritti,ai simpatizzanti ,ai candidati eletti e non eletti.il risultato conseguito è stato possibile a seguito dell’impegno di tutti loro. GRAZIE!
Il segretario provinciale
prof. Vito Masciale
Il codice disciplinare del personale ata come previsto dall’art.13 del CCNL 2016/2018 del comparto “istruzione e ricerca”sottoscritto il 19 aprile 2018 dalle rappresentative sindacali escluso lo Snals deve essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola entro il 4 maggio.Infatti in prima applicazione del contratto come previsto dal comma 12 dell’art. 13 dello stesso il codice disciplinare relativo al personale ATA deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme indicate dall’art. 55 comma 2 ultimo capoverso del dlgs 165/2001.
Di seguito eccovi il testo dell’art. 13
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018
Art. 13
Codice disciplinare
del personale ausiliario, tecnico e amministrativo
delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero
al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
300/1970;
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale
ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo
dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina
regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di
mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il
recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-
quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo
stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165
del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale,
anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e
studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui
è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni
determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale
tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri
doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies
del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o
molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti
di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni
scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di
mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e
terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi
di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,
alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato
dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n.
165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur
non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs.
n. 235 del 2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
– per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo
le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla
data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Si evidenzia l’importante risultato dello SNALS-Confsal nelle votazioni dei delegati nell’Assemblea del Fondo Espero. Il 10,27% dei votanti ha scelto la nostra sigla sindacale.
Un esito che ci vede ottenere un numero di consensi più ampio rispetto al risultato della scorsa tornata (+2,5% voti) e guadagnare 3 seggi.
Gli eletti sono:
1 DE SANTIS ALESSANDRO (Frosinone)
2 CATUCCI PIETRO (Bari)
3 MEZZASALMA CARMELO (Ragusa)
Ringraziamo gli elettori che hanno scelto lo SNALS-Confsal e auguriamo ai nuovi eletti un proficuo lavoro.