Si è svolto  il previsto incontro del 29 agosto dei  rappresentanti delle organizzazioni

sindacali col ministro Bussetti ed il capo di gabinetto dott.  Giuseppe Chinè sulle

tematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico.

 

I rappresentanti sindacali   hanno messo in rilievo le principali problematiche

delle scuole ed in particolare quelle relative alla sicurezza degli edifici,

alle responsabilità dei dirigenti scolastici,

alla definizione degli organici , al gravoso problema delle reggenze ,

e alle carenze del personale ATA.

Lo Snals in particolare ha posto l’accento su:

– i problemi del reclutamento dei docenti e sull’urgenza di avviare le

procedure concorsuali, sia quelle riservate che quelle ordinarie.

– la necessità di una  corretta e tempestiva programmazione

dell’ azione amministrativa che  può consentire di avere il quadro certo

delle risorse e degli interventi propedeutici necessari al corretto avvio

dell’anno scolastico.

–  la questione dell’alternanza scuola lavoro per liberarla

dagli obblighi previsti dalla legge 107  che nulla hanno a che vedere

con le specifiche esigenze di una  istituzione scolastica.

–  l’urgenza di rivedere l’applicazione di molte altre norme della legge 107

ed in particolare di quelle relative alla costituzione degli

ambiti territoriali,  sulla scorta delle intese già raggiunte sulla

cosiddetta “chiamata diretta”.

–  l’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL ormai prossimo

alla scadenza.

–  il concreto avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL dell’area

istruzione e ricerca relativa  dirigenza scolastica ,scaduto ormai da dieci anni,

– la necessità di  una urgente convocazione sulle problematiche che investono

i Settori Università e Afam .

Il Ministro ha mostrato particolare attenzione ai temi affrontati ed alle analisi

svolte e si è riservato di approfondire nelle sedi opportune

soprattutto il tema fondamentale del reperimento delle risorse necessarie

non solo al riconoscimento del lavoro del personale

della scuola ma anche alla messa in sicurezza delle strutture e all’adeguamento

degli spazi e delle attrezzature a disposizione delle scuole.

La riunione si è conclusa con la previsione un nuovo incontro di

aggiornamento sulle iniziative intraprese.

 

 

Giorno 23 agosto, si è svolto alla presenza   del Ministro

un tavolo tecnico sulle problematiche relative alle problematiche

vaccinali sui  cui esiti abbiamo  già dato notizia

Il 28 agosto si è tenuto un altro incontro fra il Miur e i sindacati

nel corso del quale si è chiesto che si apra subito un confronto,

con tavoli tecnici dedicati ai vari problemi per provare a trovare

soluzioni condivise.

Il dott. Chiné si è reso molto disponibile al confronto ed ha calendarizzato

subito un incontro per il prossimo 5 settembre che riguarderà il reclutamento

del personale docente, i futuri concorsi,compreso quello dedicato ai Dsga,

e il bando MAECI (contingente estero).

In quell’occasione saranno calendarizzati i successivi  incontri sulle  altre tematiche

Circolare Miur supplenze 2018/2019- Indicazioni diplomati magistrale e ITP.

 

Il Miur ha emanato la circolare sulle supplenze da conferire per l’a.s. 2018/19. Il testo contiene anche le istruzioni  per i diplomati magistrale, derivanti dal Decreto Dignità e le regole per l’esclusione o il mantenimento degli ITP in II fascia delle graduatorie di istituto.

Vediamo nel  dettaglio:

Diplomati magistrali

Come  previsto  dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, per salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, nel momento in cui si procede all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli, da effettuarsi ricordiamo entro 120 giorni dalla loro emissione ecco i casi previsti e cosa accadrà:

  • Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà trasformato in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
  • Il contratto a tempo determinato di durata annuale, diventerà  contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche che come noto è fissata al 30/6.

Per chi è in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle G.A.E. con riserva, se in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto.

Una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 .

ITP e  inserimento in II fascia istituto

Il Miur cita le sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con cui il Consiglio di Stato ha affermato che

«non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici (omissis) perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo  e di istituto di seconda fascia

Ne consegue che :

  • in primo luogo dovrà essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto degli ITP destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Chi potrà continuare a permanere in II fascia ?

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”. Nei casi  ancora sub judice, si richiede agli  Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, su cui si basano le memorie difensive trasmesse a supporto dall’Ufficio Contenzioso della Direzione ministeriale.

Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Potrebbe  quindi accadere ancora  che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione, ma  il relativo contratto di lavoro a tempo determinato deve essere corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti ITP, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le citate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità del contenuto  dell’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato solo agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

In allegato: Circolare-supplenze-28-08-2018

 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è disponibile l’O.M. firmata dal Ministro Marco Bussetti che fissa il calendario delle festività nazionali e degli Esami per l’anno scolastico 2018/2019.  La prima prova scritta degli esami di stato sarà  il 19 giugno 2019, dalle 8.30. Gli Esami conclusivi del I ciclo si svolgeranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti dalle commissioni.

Le prove scritte a carattere nazionale Invalsi si dovranno tenere per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, tra il primo e il 18 aprile 2019.

Ordinanza ministeriale ”Calendario delle festività e degli esami a. s. 2018-2019”

 

 Il 1° settembre quest’anno sarà un sabato.

Alcune scuole hanno calendarizzato  il collegio docenti già per quella giornata, altre invece hanno rimandato al 3 settembre lunedì.

Comunque  ci sono docenti e ATA che il 1° settembre dovranno prendere servizio, ossia presentarsi a scuola per la firma e il disbrigo delle pratiche amministrative.

Sono obbligati:

 1^ I neoimmessi in ruolo  docenti e il personale ATA. Dal 1° settembre 2018 partirà la decorrenza giuridica ed economica del contratto.

2^ Il personale trasferito in una nuova scuola deve prendere servizio affinché la titolarità sia modificata a partire dal 1° settembre 2018.

3^ Devono prendere servizio nella nuova scuola di assegnazione/utilizzazione (anche se coincidente con quella dell’anno precedente) o nella scuola di titolarità docenti ed ATA in assegnazione provvisoria.

4^ I docenti di ruolo che per tutto l’a.s. 2017/18 o comunque per una parte di esso e fino al 31 agosto 2018 hanno usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi.

Tutti gli altri docenti, che non cambiano scuola  non hanno l’obbligo della presa di servizio, eccetto se per il 1° settembre 2018  sia stata calendarizzata una riunione di collegio. La presenza, infatti, è richiesta solo nella data degli incontri collegiali programmati.

Per la  presa di servizio nelle scuole in cui vige la settimana corta, la soluzione suggerita dal Miur nel corso  di un incontro con i sindacati consisterebbe in una dichiarazione, da parte del dirigente scolastico, dell’impossibilità dei docenti interessati alla presa di servizio. Cosi  sarebbe possibile l’inserimento del contratto alla data il 1° settembre 2018.

È il caso che i neo assunti si rivolgano per tempo alla scuola di riferimento per informarsi su quando poter prendere servizio.

Infatti  alcune scuole con settimana corta stanno organizzando il servizio in modo da tenere aperta la scuola e permettere la presa di servizio a chi è obbligato a farlo.

I documenti da non dimenticare di portare con sé per la presa di servizio:

  • cedolino (per chi ne ha già uno precedente), o comunque IBAN o riferimento per la riscossione dello stipendio.
  • documento di riconoscimento in corso di validità.

I docenti neoimmessi in ruolo dovranno inoltre portare i documenti richiesti per l’avvio della posizione lavorativa.

Attenzione!

L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94) così recita:

  • La nomina dell’impiegato  che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Ne deriva che:

  • l’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica;
  • l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà la decadenza della nomina.

 

 

 

Le allarmanti notizie, che la discordanza tra il calcolo solare applicato dai Provveditorati agli Studi e il calcolo effettuato, come anno commerciale, dall’INPS, per il personale della scuola avrebbe comportato una perdita di circa 200 giorni nella vita lavorativa, sono state chiarite in un comunicato dell’INPS del 12 luglio c.a..

L’INPS, ha tenuto a precisare che la diversità di calcolo adattata può comportare esclusivamente limitate differenze relative ai periodi pre-ruolo, computo, riscatto e ricongiunzioni, riconosciuti con provvedimenti del MIUR.

Si chiarisce che il passaggio dell’attività di certificazione, garantendo la piena certezza del diritto, assicura la coerenza tra diritto verificato in anticipo e diritto in sede di liquidazione della pensione, superando il problema dei disallineamenti. Come riportato nel messaggio n. 1894 del 5.5.2017, occorre considerare che esistono provvedimenti di computo, ricongiunzione ecc..ecc.., emessi dalle Amministrazioni statali che nella valutazione del periodo utilizzano criteri diversi da quelli dell’Istituto. Può accadere, pertanto, che in alcuni provvedimenti emessi dalle Amministrazioni statali venga riconosciuto un periodo, che quando viene inserito dall’operatore INPS, supera la capienza di giorni consentita, in quanto il periodo riconosciuto è superiore alla sua collocazione temporale. In tal caso, se il provvedimento non è ancora diventato definitivo, l’Amministrazione che lo ha emesso dovrà correggerlo facendo riferimento all’anno commerciale di 360 giorni. In presenza di un provvedimento divenuto definitivo, l’operatore INPS, se esiste capienza, forzerà il sistema in passweb riconoscendo quanto computato dall’Amministrazione statale. Qualora la capienza non fosse sufficiente, inserirà gli ulteriori periodi come maggiorazioni a quantità fissa che saranno utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

In Allegato il Comunicato_stampa_INPS-12luglio2018 e il Messaggio_1894_INPS.

news

 

Dopo l’incontro con i sindacati sui vaccini dei giorni scorsi il Miur ha comunicato che si terranno una serie di confronti tecnici tesi a garantire un regolare inizio dell’anno scolastico e affrontare i temi generali e propri del mondo scuola.

Le parti torneranno ad incontrarsi la prossima volta  il 29 agosto alle ore 10.00.

L’o.d.g. ha i seguenti punti:

  • avvio anno scolastico 2018/2019
  • legge di bilancio 2019

Nel corso dei succitati incontri  non si potrà fare a meno di  parlare anche del rinnovo contrattuale, considerando  che:

  • il CCNL 2016-18 scade il 31/12/2018
  • i sindacati hanno già inviato formale disdetta all’Aran come previsto all’articolo 2, comma 4, del Contratto il 28 giugno u.s.
  • per il rinnovo del CCNL sono necessarie le risorse per mantenere gli aumenti stipendiali ottenuti servono risorse che devono essere inserite  nella legge di Bilancio 2019.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018 ha deciso che il diritto al riscatto della laurea decade dopo 10 anni dall’invio della domanda amministrativa.

Il contenzioso ha dato ragione all’INPS nei confronti di un lavoratore che aveva presentato il ricorso a 26 anni dalla domanda originaria.

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso

dell’INPS nei confronti di un amministrato che chiedeva si desse corso alla pratica di riscatto della laurea ben 26 anni dopo la domanda amministrativa.

Il Tribunale di Roma si era già espresso in maniera negativa per il lavoratore, che aveva presentato ricorso  e in appello  la Corte di Roma  aveva condannato l’Inps a comunicare all’appellante l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto del 29.1.1983 e ad assegnargli il termine per l’adempimento.”

L’INPS è ricorsa in Cassazione ritenendo che il termine di decadenza di 10 anni sia applicabile in quanto il riscatto di laurea è una prestazione previdenziale.

La Corte ha dato ragione all’INPS, ribadendo che “E’, quindi, evidente che nel caso di specie si è verificata la suddetta decadenza, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea del 29.1.1983, che non era stata poi definita, l’assicurato propose il ricorso per l’accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale solo in data 3.2.2009, cioè notevolmente dopo la scadenza del termine di prescrizione  di dieci anni previsto dal citato art. 47 del D.P.R n. 639/70.”

Pertanto, è utile sapere che nel momento in cui si avvia la domanda di ricostruzione carriera, si hanno poi dieci anni di tempo per l’avvio della pratica, decorsi i quali – stabilisce la Cassazione – il diritto decade.

 

 

 

In attesa che  il Miur pubblichi l’annuale circolare per regolare l’attribuzione delle supplenze, anche se il Regolamento principale risale al 2007, dovrebbe contenere alcune importanti novità:

1^ La legge 107/2015, aveva introdotto (comma 131) il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di  servizio su tale tipologia di posto.

Con la nuova disposizione il divieto è stato eliminato.

 2^ I diplomati magistrale sono in attesa delle sentenze di merito al ricorso proposto per l’inserimento in Gae. Considerato che le sentenze di merito probabilmente saranno negative e arriveranno nel corso dell’anno scolastico 2018/19, il Decreto Dignità ha introdotto delle misure per garantire la continuità didattica:

  • l’esecuzione delle sentenze avverrà entro 120 giorni dalla notifica.
  • diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019; 
  • diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze,  il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

Per i contratti già stipulati al 30 giugno 2019  si presuppone potranno essere mantenuti per garantire la continuità didattica.

Il docente ammesso al 3° FIT da graduatoria di merito regionale del concorso 2016 avrà una supplenza annuale, ossia sarà ancora un supplente sia dal punto di vista normativo che economico.

Lo stipendio sarà quello di una supplenza al 31 agosto e rientra nella fascia 0-8, poiché ai precari il Miur non riconosce gli scatti di anzianità.

Il nuovo Contratto ha introdotto le seguenti novità per il settore  delle supplenze:

1^ Non potranno più essere conferiti contratti “fino all’avente diritto”, quindi le supplenze dovranno avere una data certa di termine.

2^ Le supplenze nel sostegno saranno  numerose anche per il prossimo anno  scolastico.

Gli U.S.R. stanno infatti assegnando i posti in deroga alle varie province, sui quali saranno stipulati contratti al 30 giugno. Nella provincia di Bari i posti in deroga  saranno 1556 circa. Per quanto riguarda l’attribuzione della supplenza all’insegnante precario dell’anno precedente, la possibile soluzione per realizzarla non è stata ancora trovata.

 3^ È on-line da qualche mese su NoiPa il nuovo self service “Contratti scuola a tempo determinato” che permette  al personale della scuola con contratti a tempo determinato di monitorare sempre autonomamente  la propria situazione amministrativa ed economica il che vuol dire  controllare i diversi stati dei propri contratti e la rata stipendiale, di verificare gli ordini di pagamento e le dichiarazioni TFR inviate a INPS. Sono quattro le funzioni del servizio:

  • Consultazione Contratti;
  • Consultazione Rata , che consente di visualizzare l’elenco delle rate stipendiali (emesse o da emettere);
  • Consultazione Ordini di Pagamento , che consente di visualizzare l’elenco degli ordini di pagamento, fornendo per ciascun  il dettaglio delle voci di cui è composto;
  • Consultazione TFR , che consente di monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni  TFR inviate a INPS.

Il pagamento delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto avviene mensilmente in concomitanza con quello dei colleghi di ruolo, con esigibilità il 23 del mese. Per le supplenze temporanee NoiPA invece effettua due emissioni speciali ogni mese, una entro il 18 ed un’altra a fine mese in concomitanza con l’emissione ordinaria. Dall’emissione speciale  poi entro 10 giorni lavorativi arriva  l’accredito nella modalità indicata alla segreteria.