Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori del comparto scuola

della regione Puglia  e l’indizione di uno sciopero regionale di un’ora previsto per

il 22 febbraio i rappresentanti dell’amministrazione scolastica e dei sindacati sono

stati convocati  il 18 febbraio alle ore 16,30 presso la prefettura di Bari per

l’esperimento del tentativo di conciliazione   come da convocazione in allegato

.convocazione

 

Premesso che

  1. Il CCNL del 15 marzo 2001 prevede

ART. 7 – Retribuzione professionale docenti

  1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
  2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
  3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
  4. B) Con modalità stabilite dall’art.25 delCCNL del 31.8.1999 che si riporta di seguito:

art. 25 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

  1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
  2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
  3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
  4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
  5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

 

  1. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..
  2. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
  1. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
  1. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
  1. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno 1999integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
  1. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.

Da una attenta lettura di questa norma emergono due criticità:

-sono esclusi i destinatari  di contratto a tempo determinato

-l’indennità doveva essere corrisposta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilabili al servizio

I CCNL successivi non hanno inciso su questa disciplina ma solo sul suo ammontare:

l’art. 81 del ccnl del 2003 l’ha aumentata

l’art. 83 del ccnl l 2007 l’ha ulteriormente incrementata precisando che adecorreredal1/1/2006 sarebbe stata inclusa nella base di calcolo del tfr.

Quindi l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento i della prestazione  del personale docente ed educativo.

La retribuzione professionale docenti (RDP) pari a 164 euro mensili, spetta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie contrattualizzato in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico. Lo ha stabilito la Cassazione con l’Ordinanza n. 20015 del 27 luglio, attraverso la quale cambia orientamento sulla materia e condanna il Ministero dell’Istruzione per palese violazione della direttiva comunitaria 70/1999 per l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997″.

Nell’ordinanza, la Corte di Cassazione spiega che “si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio ‘al personale docente ed educativo’, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”. Pertanto, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è chiaro e pone il via ad una nuova stagione di ricorsi per tutelare i precari meno protetti. L’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.

Tutti coloro che sono interessati a presentare ricorso devono inviare una mail all’indirizzo snalsbari@gmail.com e saranno ricontattati a stretto giro di posta elettronica dall’ufficio legale del sindacato.

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa

 

Sta  per  riaprirsi  la  stagione  della  mobilità  del  personale  scolastico,

ma  le  manovre  di trasferimento  saranno  dominate  da  un  pesante  vincolo.

La  L.  159/2019  ha  sancito  il  blocco quinquennale  della  mobilità  dei  docenti

neo immessi  in ruolo a partire dall’ anno scolastico in corso, indipendentemente

dal canale o dalla graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016,

Concorsi 2018, “call veloce”) per ogni ordine e grado di scuola.

Sono coinvolti dalla nuova misura anche i DSGA.

La  norma, riguardando tutte le tipologie di movimento, impedirà  ai docenti

di partecipare  sia alla  mobilità  territoriale  che  a  quella  professionale  per

un  quinquennio.    Né  sarà  possibile usufruire di  utilizzazione o assegnazione

provvisoria, nemmeno in presenza di nuclei  familiari con figli o se tutelati dalla L. 104/1992.

“Una norma ingiusta -dichiara il Segretario generale dello Snals – Confsal,

Elvira Serafini-che non tiene  in  alcun  conto  le  esigenze  del  personale  scolastico,

al  quale  andrebbe garantita  la possibilità  di  ricongiungimento  familiare  e  di

assistenza  ai  congiunti  disabili, proprio  in  un momento così difficile come l’attuale”.

Anche  se  il  governo  ha  giustificato  il  blocco  quinquennale  con  ragioni  di

salvaguardia della continuità didattica e amministrativa, esso risulta molto

penalizzante per il personale.

E, d’altraparte,  il  blocco  ha  anche  scoraggiato  molti  docenti  dall’adesione

alla  “call  veloce”, cioè l’ assunzione in altre regioni dei docenti idonei ai concorsi o

abilitati inseriti nelle GAE.

Sugli 85000 posti autorizzati dal Ministero dell’Economia e della Finanza sono stati

attribuiti solo 2500. Non proprio un successo.

“Il blocco ha finito col ritorcersi contro il buon funzionamento del sistema scolastico.

La call veloce è  stata  un  fallimento  anche perché  i  docenti  avrebbero pagato  un

prezzo  troppo  alto -prosegue  Serafini.

Questa  norma  ha  modificato  profondamente una  disciplina  consolidata

nel tempo e sulla quale il personale aveva costruito legittime

aspettative, trasformando sia il CCNI triennale sulla mobilità che quello

sulle utilizzazioni e assegnazioni.

Su questi contratti non è stato ammesso neanche di riaprire il confronto

per un aggiornamento, ma non è accettabile che sia perpetrata una disparità

di trattamento trai neoassunti e chi era già di ruolo”.

Lo Snals – Confsal ha  proposto  di  uniformare  per  tutto  il  personale

a  tempo indeterminato  le disposizioni sulla mobilità, reintegrando l’anno

di immissione in ruolo su una sede provvisoria e applicando il blocco triennale

solo all’ ottenimento della sede definitiva a domanda.

“Chiediamo anche – afferma  il  Segretario  generale – che  siano  previste

graduatorie provinciali,  affinché  il personale abbia assegnazioni più vicine

al luogo di residenza”.

Sarà  una  battaglia  dura,  considerato  il  fatto  che  neanche  il  tentativo

di  eliminare il  vincolo attraverso un emendamento alla Legge di bilancio

presentato dall’ ex ministro Fioramonti è andato a buon fine.

E ora le speranze di veder annullata la norma per via

legislativa sono appese all’ accoglimento di un emendamento al

Decreto Milleproroghe ancora in discussione.

“Ma  non  ci  fermeremo,  e  non  escludiamo  ricorsi.  La  L.159/2019

stabilisce  anche  la  non derogabilità   del   blocco   quinquennale   per   via

contrattuale – conclude   Serafini- e   questo rappresenta un’incursione

su temi che il contratto nazionale  collettivo  considera materia  di negoziazione.

Un fatto davvero grave”.

Roma, 28/01/2021

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

 

 

Il Segretario Generale, Elvira Serafini, ha partecipato ad una lunga videointervista su TRM Network, che può essere vista sul canale YouTube al link: https://youtu.be/ZatmpiEFx9U.

Spaziando da Puglia e Basilicata a tutte le altre regioni, il Segretario ha toccato le varie problematiche della scuola – così, quanto mai, strumentalizzata politicamente -, conseguenti alla pandemia, in tutto il territorio nazionale.

Il fulcro dell’intervista: “TUTELIAMO I NOSTRI ALUNNI, TUTELIAMO IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Chiediamo il potenziamento dei trasporti, chiediamo subito il vaccino, chiediamo i tamponi. Allora possiamo tornare in sicurezza”.

Trascrizione dell’intervista a Elvira Serafini, Segretario Generale SNALS Confsal, sul canale TRM h24 – Domenica 17 gennaio 2021: Intervista ES 17gen2021 – TRM News

Il MI-DGRUF, con nota prot. 604 dell’11 gennaio 2021, avente per oggetto: “Autorizzazione urgente dei ratei contrattuali contratti DL34/20 ex.art.231-bis”, inviata alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, comunica che il MEF-NOIPA ha fissato per il 18 gennaio 2021 la prossima emissione dedicata al pagamento del personale a tempo determinato riconducibile al c.d. “organico covid”, ex art. 231 bis DL 34/2020 e con incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Pertanto, al fine di consentire l’acquisizione dei ratei stipendiali da parte del sistema NOIPA per l’elaborazione del cedolino stipendiale in tempo utile per poter rientrare nell’emissione prevista, la DGRUF richiede alle istituzioni scolastiche di autorizzare con la massima urgenza possibile i ratei stipendiali e, comunque, entro e non oltre le ore 16.00 del 14 gennaio 2021.
Una mancata autorizzazione o un’autorizzazione tardiva comporterebbero il ritardo temporale nel processo di copertura finanziaria per il pagamento dei ratei stipendiali.
Inoltre, nella nota, è precisato che il pagamento dei ratei stipendiali relativi ai contratti per la sostituzione del personale a tempo determinato nominato nell’ambito del cosiddetto Organico COVID (ex art. 32, co. 3, lett. a, del DL n. 104/2020), verrà inserito nell’emissione ordinaria del 25 gennaio p.v.; pertanto, le istituzioni scolastiche potranno autorizzarne il pagamento sino alle ore 16,00 del 21 gennaio p.v..