Roma, 10 dicembre 2018. “La CONFSAL è stata convocata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in data odierna, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali Confederali, per discutere delle implicazioni sociali ed economiche della legge di Bilancio 2019.  Rileviamo che c’è stata una grande attenzione da parte del Presidente del Consiglio Conte sulle proposte presentate dalla CONFSAL sulle quali lo stesso Conte ha assicurato che ci sarà un tavolo aperto per lo sviluppo dei punti trattati”. Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL, dopo il confronto odierno fra il Presidente del Consiglio Conte e Le Organizzazioni sindacali sulla legge di Bilancio 2019.

Nel corso del confronto odierno sono stati trattati importanti argomenti: dalle pensioni al reddito di cittadinanza, dagli investimenti sulle infrastrutture alla digitalizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione. In particolare la Confsal ha tenuto ad esprimere le proprie posizioni sulla riforma previdenziale e sul rinnovo dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda la “quota 100” la CONFSAL ha auspicato una riforma più ampia e un sistema contributivo più equo.

Parimenti sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego ha rappresentato la necessità inderogabile di incrementare le risorse previste  per evitare un’ulteriore perdita del potere di acquisto dei salari e quindi garantire ai lavoratori pubblici un contratto dignitoso. Al Presidente del Consiglio Conte abbiamo infine rappresentato che la CONFSAL c’è e intende svolgere il proprio ruolo sindacale con impegno, decisione e progettualità”, ha concluso Margiotta.

Il CSPI nell’Adunanza Plenaria del 11/12/2018 ha deliberato i seguenti Pareri:

1. Parere Decreto recante la disciplina relativa al concorso per il reclutamento del personale appartenente al profilo del direttore dei servizi generali e amministrativi, e relativo bando di concorso;

2. Parere su “Schema di decreto recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

3. Parere su modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 5.8.2011, n.11-69/Leg “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7.8.2006, n. 5).

Per quanto concerne il primo Parere, occorre sottolineare che l’emanazione del bando di concorso per DSGA era un provvedimento opportuno e necessario che, proprio perché da lungo tempo atteso, da un lato, dà risposta alle scuole favorendone la stabilità con la copertura dei posti liberi di Dsga, da anni affidati a reggenti oppure ad assistenti amministrativi facenti funzione e, dall’altro e al tempo stesso, favorisce l’ingresso di nuova forza lavoro che per la prima volta sarà in possesso dei titoli di studio previsti dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.

Trattandosi del primo concorso dopo 18 anni di attesa, si ritiene che il bando debba necessariamente dare una concreta risposta alle legittime aspettative  dei circa 600 assistenti ammnistrativi facenti funzione che, in assenza dei DSGA, hanno ricoperto tale incarico, assicurando funzionalità e continuità di servizio a migliaia di scuole. Ciò anche in considerazione della speciale disposizione contenuta nella legge finanziaria 2018 che consente agli assistenti amministrativi facenti funzione, con almeno tre anni di servizio, l’ammissione al concorso per il profilo di Dsga anche in assenza del titolo di studio specifico.

Per quanto concerne il secondo Parere, il decreto in esame si inserisce in un contesto di fortissima incertezza normativa nel quale insistono sistemi di reclutamento e di formazione iniziale non conciliabili.

Il decreto in esame infatti nel titolo e nelle premesse fa riferimento al Decreto ministeriale di natura regolamentare 10 settembre 2010 n. 249 ed alle successive modificazioni.

Il decreto n. 249 dispone e regolamenta il sistema delle lauree abilitanti magistrali per tutti gli ordini e gradi di istruzione(mai attuato nel nostro ordinamento) oltre al diploma di specializzazione da conseguire in apposito corso per accedere all’insegnamento sul sostegno, successivamente regolamentato con decreto ministeriale 30/9/2011.

Inoltre si osserva che nel disegno di legge di bilancio in esame al Parlamento, è previsto un ulteriore sistema di reclutamento, che contrasta con  il decreto all’esame di questo CSPI.

La preoccupazione prevalente, in una situazione siffatta di totale disallineamento normativo, è che il decreto in esame una volta approvato ed attuato nelle procedure successive, possa diventare  oggetto di un notevole contenzioso.

In data 6 dicembre 2018, alle ore 15,00, si è svolto il previsto incontro al MIUR relativo al concorso DSGA e mobilità del personale ATA.

La delegazione trattante era formata dalla Dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dal Dott. Filippo Serra.

Ad inizio seduta l’Amministrazione ha presentato il DM ed il bando di concorso per DSGA. Ha poi illustrato gli adempimenti da svolgere per procedere con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 28/12/2018.  Il bando, infatti, dovrà essere pubblicato entro la fine dell’anno, come indicato nella legge di bilancio 2018.

Il concorso, per 2004 posti, si svolgerà su base regionale. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a quattro volte i posti disponibili, si prevede una prova preselettiva.

Sono inoltre previste una prova scritta ed una prova orale.

Dopo un’attenta disamina del bando che prevede una riserva del 20% per il personale interno in possesso del titolo di laurea specifico, lo SNALS, unitamente alle altre sigle sindacali presenti, ha richiesto di rivedere tale percentuale elevandola fino al 40%, e comunque non al di sotto del 30%, e di applicare tale riserva anche a coloro che parteciperanno al concorso in virtù del servizio prestato per 36 mesi con funzione di DSGA.

In risposta alla richiesta di attivare la procedura per la mobilità professionale avente ad oggetto come primi destinatari i facenti funzioni di DSGA, l’Amministrazione ha garantito che sottoporrà il problema alla Funzione Pubblica e ha fissato un incontro di approfondimento sulla mobilità professionale il giorno 15 gennaio 2019. Tali posizioni si sono concretizzate nella firma di un verbale firmato dalle parti.

L’amministrazione inoltre ha informato che i 400 posti accantonati per il transito del personale delle camere di commercio per una riorganizzazione interna quasi sicuramente ritorneranno nelle disponibilità per il personale della scuola.

E’ iniziato il confronto sul CCNI sulla mobilità ATA  per il triennio 2019/2022 con la lettura dell’articolato. Si è convenuto di spostare nell’apposita sezione dedicata il comma 3 dell’art. 18 bis riguardante il personale ATA sulla Mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza.

In base all’art 34 comma 4 al personale Co.Co.Co. transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 1 comma 619 della legge di bilancio 2018  viene assegnata la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio.

Il comma 5 del suddetto articolo invece riguarda il blocco della mobilità di detto personale per un quadriennio.

Per tale problematica si è convenuto di rimandare al prossimo incontro le decisioni per le varie posizioni divergenti emerse al tavolo e di far arrivare all’Amministrazione altre osservazioni e proposte sulla rimanente parte dell’articolato ATA.

In data 6 dicembre 2018, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione tra la parte pubblica del MIUR e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie delle CCNL 2018 legittimate alla contrattazione collettiva integrativa.

La convocazione prevedeva tra i punti all’ODG la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo nazionale contenente i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art.72 del CCNL 16/2/2005 e delle risorse per la formazione del personale.

Vista l’ipotesi di accordo relativa ai criteri di ripartizione del Fondo tra i singoli Istituti (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali d’Arte drammatica, Accademia Nazionale di Danza e Istituti Superiori di Industria Artistica), vista la nota con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR ha fornito la certificazione di competenza e viste le note del Ministero Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica che hanno fornito parere favorevole, il MIUR ha ritenuto necessario dover sottoporre l’ipotesi di accordo per la sottoscrizione definitiva anche allo SNALS CONFSAL, quale firmatario del CCNL dal 6 settembre 2018.

Pertanto le parti hanno proceduto alla definitiva sottoscrizione del Contratto Nazionale Integrativo.

Le anticipazione date nel precedente articolo “Pensionandi: le ultime notizie pensionandi e quota 100″ volevano mettere a conoscenza di quanto riportato negli ultimi giorni dai media, ma purtroppo hanno creato dubbi, pertanto, è opportuno chiarire alcuni passaggi importanti.

Nelle domande tramite Polis istanze online che scadranno il 12 p.v. non è prevista, né poteva essere prevista, la domanda di pensionamento “quota 100” strettamente collegata alla futura legge finanziaria che dovrà essere approvata.

Da fonti non ancora del tutto attendibili, si suppone che la domanda, che dovrebbe essere presentata direttamente all’INPS, dovrà essere prodotta, presumibilmente, entro il 31.03.2019.

Tutti coloro che alla presunta data saranno in possesso dei requisiti, e cioè 62 anni di età e 38 di contributi, potranno presentare domanda.

La data dell’eventuale pensionamento, per il personale scolastico, sarà determinato dalla data in cui l’INPS attesterà ufficialmente il diritto al pensionamento.

Se la comunicazione dovesse arrivare entro il 31.08.2019, si potrà andare in pensione a partire dall’1.09.2019; se dovesse arrivare dal 1° settembre 2019  in poi, si andrà in pensione dall’1.09.2020.

Vi terremo informati sull’evoluzione della questione.

In data odierna si è svolto il quarto incontro sul contratto triennale della mobilità. Il Miur ha ripreso l’esame dell’articolato su cui lo Snals per alcuni punti ha chiesto modifiche di tipo tecnico e giuridico. Dopo l’esame ed il confronto con le posizioni dell’Amministrazione la stessa per alcune si è riservata di fornire a breve una più dettagliata risposta.

Lo Snals ha ottenuto i seguenti risultati:

  • sono state ripristinate le preferenze puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale);
  • unica data di pubblicazione per tutti i movimenti;
  • eliminata la preferenza su ambito;
  • per quanto riguarda la stabilizzazione dei docenti utilizzati sui licei musicali si è prossimi ad un accordo sulla conferma, come nel passato anno scolastico, dei docenti già in servizio salvaguardando il principio della continuità didattica.

Si va verso un accordo per il ripristino della normativa già a suo tempo prevista prima dell’entrata in vigore della legge 107/’15.

La riunione è stata aggiornata al 13 dicembre p.v.

Secondo le ultime notizie trapelate dal Sole 24 Ore e Italia Oggi, il personale docente e ATA, il cui pensionamento è legato al termine dell’anno scolastico, è posto in una posizione di svantaggio rispetto agli altri dipendenti pubblici e privati.

L’avvio di “quota 100” e la proroga di “opzione donna”, di cui con esattezza non si conoscono i requisiti definitivi, prevedono che coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12 possano presentare domanda entro il 31.03.2019 e andare in pensione a settembre 2019. Coloro che invece matureranno i requisiti dopo tale data, e che avranno il diritto riconosciuto dopo l’1 settembre, potranno accedere alla pensione da settembre 2020.

Si è palesata la possibilità per gli insegnanti, nel caso di pensionamento un anno dopo, di essere spostati su servizio amministrativo per consentire alla scuola la sostituzione in classe e la continuità didattica.

Per coloro che usufruiranno del pensionamento con quota 100 è previsto il divieto di cumulo della pensione con altri redditi da lavoro. Il divieto ha un tetto di 5mila euro e vale per gli anni di anticipo pensionistico utilizzati e si azzererà al raggiungimento dei 67 anni.

La tempistica del pagamento della buonuscita per il personale della scuola, che cessa dal servizio anticipatamente per raggiunti limiti di servizio (pensione anticipata), viene attualmente liquidata dopo due anni dal pensionamento e anche a rate: in un unico importo se pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annui se l’ammontare è compreso tra 50.000 e  100.000 euro; in tre importi annuali se superiore a 100.000.

Tra le tante ipotesi emerse in questi giorni al fine di incentivare il pensionamento anticipato con quota 100 (62 anni di età e 38 di contribuzione), c’è la possibilità per il personale scolastico che opti per tale ipotesi di pensionamento di usufruire anticipatamente di una quota dell’indennità di buonuscita mediante un prestito bancario a costo zero per l’interessato.

Restiamo, speranzosi, in attesa del testo definitivo.

Il giorno 30 novembre 2018 si è svolto un incontro presso il MAECI alla presenza del Consigliere Nocella, delle altre OO.SS., della Preside Moggi, della Dott.ssa Lorandi e di alcune colleghe collocate fuori ruolo, per la definizione dei criteri per la presentazione dei progetti per l’anno scolastico 2018/2019.

All’inizio della riunione il Consigliere Nocella ha comunicato che, pur essendo state effettuate ulteriori nomine per la destinazione all’estero, alcuni posti sono rimasti ancora vacanti o perché in attesa dei visti da parte dei paesi di destinazione o, per i Lettorati, per l’assenza dei gradimenti da parte delle Università o a causa di rinunce comunicate.

Successivamente si è nuovamente discusso dei criteri per la presentazione dei progetti soffermandosi specificatamente su tre punti tra cui quello più importante riguardante il divieto di cumulo di incarico.

L’Amministrazione si è dimostrata disponibile nel recepire questo criterio (divieto di cumulo) sottolineando la necessità di una chiara distribuzione degli incarichi.

Infine, lo Snals-Confsal ha chiesto notizie sul bando per l’estero sollecitando nuovamente l’Amministrazione per la sua emissione.

La prossima riunione è stata fissata per il giorno 12 c.m.

personale ata

Il concorso DSGA dovrebbe essere bandito molto presto.

Il Miur ha già comunicato ai sindacati che il MEF ha provveduto a registrare il bando il che significa che ha inserito gli oneri derivanti dalla realizzazione del concorso fra le spese da sostenere e ha dato così il suo ok

Nel mese di ottobre è stata resa nota una prima bozza del bando che in quanto tale potrà essere   modificata e rivista.

Si auspica che  la versione finale, possa essere  quella che sarà presentata ai sindacati nell’informativa fissata per il 6 dicembre.

Per quello che si conosce al momento possono partecipare al concorso coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
  • diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
  • lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Possono inoltre partecipare, in deroga ai succitati titoli, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205,abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi.

La situazione sarà più chiara il 6 dicembre, giornata in cui appunto come già detto è prevista  una informativa ai sindacati.

Quel giorno si saprà come  il concorso sarà articolato  e il contestuale percorso riservato per gli Assistenti Amministrativi facenti funzione che potrebbero transitare  nel ruolo tramite una misura di mobilità professionale.

Continueremo a tenervi informati

 

pensioni

Al contrario dei salari e degli stipendi, che a seguito di contrattazioni sono rivalutati periodicamente, le pensioni sono perequate annualmente nel mese di gennaio in base ad un indice Istat legato ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’inflazione media rilevata nell’anno precedente.

Praticamente nel mese di gennaio viene applicato in via provvisoria il rilevamento calcolato dopo il 30 settembre dell’anno precedente.

Infine, entro il 31 dicembre l’indice viene calcolato in via definitiva.

Se differisce da quello provvisorio sarà oggetto di conguaglio di cui si avranno gli effetti un anno dopo, cioè a gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato applicato l’indice provvisorio.

Il D.M. 16.11.2018 del MEF ha disposto:

–    la conferma dell’aumento percentuale, dell’1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017, a partire dall’1 gennaio 2018;

–    la nuova percentuale di variazione dell’1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018, a partire quindi dall’1 gennaio 2019 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo).

L’indice definitivo dall’1/1/2018 non ha subito variazione rispetto a quello provvisorio dell’1,10% e pertanto non ci sarà alcun conguaglio e per il nuovo anno la perequazione comporterà un aumento di +1.10%.

Dal 2019 si tornerà alla procedura del calcolo in vigore fino al 2011 e quindi i pensionati avranno la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in misura totale senza riduzioni o penalizzazioni.

Negli anni dal 2012 al 2018 per varie disposizioni (Fornero, Letta e Renzi) tale procedura era stata applicata solo per le pensioni che non superavano tre volte il trattamento minimo dell’INPS.

Verrà quindi ripristinato il sistema che prevede la rivalutazione su fasce di importo che si riassumono nella tabella che segue (elaborata secondo i dati pubblicati dal prof. Renzo Boninsegna della Segreteria Provinciale dello SNALS di Verona del 19.10.2018):

Fascia Importo

Indice perequazione

Rivalutazione provvisoria

Fino a tre volte il trattamento minimo

€ 1.522,26 (507,42×3)

100%

1,10 %

Fino 5 volte il trattamento minimo € 2.537

90%

0,990%

Oltre 5 volte il trattamento minimo

75%

0,825%

 

Aumento perequazione pensioni dall’1 gennaio 2019

            Importo mensile lordo 2018             (euro) Aumento lordo mensile 2019 (euro)

Importo mensile lordo con perequazione (euro)

1.000

11,00 1.011,00

1.100

12,10 1.112,10
1.200 13,20

1.213,20

1.300

14,30

1.314,30

1.400

15,40

1.415,40

1.500

16,50

1.516,50

1.600

17,51

1.617,51

1.700

18,50

1.718,50

1.800

19,49

1.819,49

1.900

20,48

1.920,48

2.000

21,47

2.021,47

2.100

22,46

2.122,46

2.200

23,45

2.223,45

2.300

24,44

2.324,44

2.400

25,43

2.425,43

2.500

26,42 2.526,42
2.600 27,31

2.627,31

2.700

28,14 2.728,14
2.800 28,96

2.828,96

2.900

29,79 2.929,79

3.000

30,61

3.030,61

3.100 31,44

3.131,44

3.200

32,26 3.232,26
3.300 33,09

3.333,09

3.400

33,91 3.433,91
3.500 34,74

3.534,74

3.600

35,56

3.635,56

3.700

36,39

3.736,39

3.800

37,21 3.837,21
3.900 38,04

3.938,04

4.000 38,86

4.038,86