Anche il Lazio si allinea alle scelte di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre alle province di Trento e di Bolzano.

Come annunciato in vari quotidiani ed in particolare dal “Messaggero”, nel Lazio non sarà più obbligatorio portare il certificato medico quando il bambino torna a scuola dopo un periodo di malattia. La svolta è stata decisa dalla giunta Zingaretti nella nuova legge sulle semplificazioni (chiamata anche collegato) e arriverà oggi in consiglio regionale per l’approvazione. Ciò che interessa le famiglie dei 733 mila studenti del Lazio è il superamento dell’obbligo del certificato, che fino ad oggi veniva richiesto per il rientro a scuola dopo cinque giorni di assenza.

Nel Nord vi sono alcune regioni che hanno preceduto il Lazio in questa riforma: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre alle province di Trento e di Bolzano.

Sono state seguite le indicazioni degli esperti, a partire dall’Istituto Spallanzani, che confermano l’inutilità di questo tipo di certificato.

In pratica, i medici hanno spiegato che di fatto le malattie sono contagiose nel periodo dell’incubazione, ma non nella fase di convalescenza. C’è anche una sentenza del Consiglio di Stato (la 1276 del 14 marzo 2014) che sostiene questa linea in un pronunciamento che riguardava la Regione Liguria: «È da ritenersi legittima l’abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d’assenza»; «la scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazioni del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull’assunto che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente. La legge regionale del Lazio, il cui percorso di approvazione in consiglio parte in questi giorni, all’articolo 36 esclude l’obbligatorietà della certificazione medica a scuola, con una sola eccezione, quando sia richiesta «da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica».

Dopo che i relatori delle commissioni Bilancio ed Affari costituzionali Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino hanno esaminato l’emendamento presentato dalla maggioranza per confermare l’obbligo dei vaccini per la frequenza scolastica (La maggioranza M5s – Lega aveva infatti proposto la soppressione del comma 3 dell’art. 6 del decreto legge che prevede la proroga dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione scolastica all’anno 2019/2010 accompagnata dai pareri favorevoli espressi dall’opposizione, dall’Associazione dei Presidi e da alcune rappresentanze dei genitori), nel corso della serata del 6 settembre è stato presentato un nuovo emendamento al decreto milleproroghe con il quale si rafforza il contenuto della circolare Grillo riguardo all’autocertificazione. Di fatto la norma prorogherà la possibilità di autocertificare, prevista nel DL Lorenzin per l’anno scolastico 2017/2018, 2018/2019. Il termine per presentare i documenti di cui si certifica l’esistenza sarà sempre il 10 marzo 2019. Intanto sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nas nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie per individuare a livello nazionale casi di falsificazioni di documentazioni sia in forma di autocertificazione sia in forma di certificati rilasciati dalla ASL di competenza.

Si ricordano le principali novità introdotte dal Decreto Lorenzin:

  • le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: antipoliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;
  • le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
  • la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

  • i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; antipoliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000;
  • i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007;
  • i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012- 2014§;
  • i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:

  • i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia;
  • i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti;
  • Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL;
  • Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Poiché per l’utilizzo della “carta del docente” sarà necessario ottenere l’identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati, atto preliminare alla registrazione sull’applicazione e lo si può fare fin da ora, suggeriamo al personale interessato di provvedere a tale adempimento. Non esiste alcuna scadenza per la neo iscrizione, tuttavia riportiamo il messaggio sulla operatività della piattaforma per il corrente anno scolastico.

Sulla piattaforma “Carta del Docente” è stato pubblicato il seguente messaggio: “A partire dal 12 settembre p.v. l’applicazione cartadeldocente sarà aperta per consentire la gestione del bonus. Si segnala che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/2017 gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018”.

Ricordiamo al personale interessato che, utilizzando l’applicazione, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa”, come da lista fornita dal Ministero, per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

I buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti accreditati con la semplice esibizione. Tutti coloro che dovessero avere bisogno di supporto per l’espletamento delle procedure potranno usufruire dell’assistenza del personale della segreteria provinciale SNALS-Confsal di Bari, via De Romita n.8.

lettera confsal al presidente del consiglio dei ministri

Vito Masciale

SNALS-CONFSAL_7 SETTEMBRE_REPUBBLICA

Comunicato Stampa – Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali 

Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali

  • pur  confermando  la posizione fortemente critica sul testo del contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
  • denunciando  le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa, impedendo, di fatto, allo Snals l’esercizio della rappresentatività;
  • ritenendo indispensabile e doveroso assicurare la tutela dei propri  iscritti, delle RSU,  e dei lavoratori tutti in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali;

ha deliberato la sottoscrizione del contratto con firma di adesione critica accompagnata da una dura nota a verbale.

La sottoscrizione è stata condivisa dalla Confederazione generale Confsal.

Nota a verbale

Lo Snals-Confsal, nel sottoscrivere il CCNL 2016/2018, ritiene necessario e opportuno precisare che:

• Conferma la posizione fortemente critica sul contratto che ritiene lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica;
• Denuncia le opinabili interpretazioni normative che hanno determinato la pesante compressione delle prerogative sindacali impedendo, di fatto, l’esercizio della rappresentatività attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa.

Lo Snals quindi, con la firma per adesione critica, intende tutelare i suoi iscritti, le sue RSU e i lavoratoti tutti del comparto in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali.

Il Segretario Generale
Elvira Serafini

Scarica qui il CCNL 2016/2018

 

 

 

Si è svolto  il previsto incontro del 29 agosto dei  rappresentanti delle organizzazioni

sindacali col ministro Bussetti ed il capo di gabinetto dott.  Giuseppe Chinè sulle

tematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico.

 

I rappresentanti sindacali   hanno messo in rilievo le principali problematiche

delle scuole ed in particolare quelle relative alla sicurezza degli edifici,

alle responsabilità dei dirigenti scolastici,

alla definizione degli organici , al gravoso problema delle reggenze ,

e alle carenze del personale ATA.

Lo Snals in particolare ha posto l’accento su:

– i problemi del reclutamento dei docenti e sull’urgenza di avviare le

procedure concorsuali, sia quelle riservate che quelle ordinarie.

– la necessità di una  corretta e tempestiva programmazione

dell’ azione amministrativa che  può consentire di avere il quadro certo

delle risorse e degli interventi propedeutici necessari al corretto avvio

dell’anno scolastico.

–  la questione dell’alternanza scuola lavoro per liberarla

dagli obblighi previsti dalla legge 107  che nulla hanno a che vedere

con le specifiche esigenze di una  istituzione scolastica.

–  l’urgenza di rivedere l’applicazione di molte altre norme della legge 107

ed in particolare di quelle relative alla costituzione degli

ambiti territoriali,  sulla scorta delle intese già raggiunte sulla

cosiddetta “chiamata diretta”.

–  l’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL ormai prossimo

alla scadenza.

–  il concreto avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL dell’area

istruzione e ricerca relativa  dirigenza scolastica ,scaduto ormai da dieci anni,

– la necessità di  una urgente convocazione sulle problematiche che investono

i Settori Università e Afam .

Il Ministro ha mostrato particolare attenzione ai temi affrontati ed alle analisi

svolte e si è riservato di approfondire nelle sedi opportune

soprattutto il tema fondamentale del reperimento delle risorse necessarie

non solo al riconoscimento del lavoro del personale

della scuola ma anche alla messa in sicurezza delle strutture e all’adeguamento

degli spazi e delle attrezzature a disposizione delle scuole.

La riunione si è conclusa con la previsione un nuovo incontro di

aggiornamento sulle iniziative intraprese.

 

 

Giorno 23 agosto, si è svolto alla presenza   del Ministro

un tavolo tecnico sulle problematiche relative alle problematiche

vaccinali sui  cui esiti abbiamo  già dato notizia

Il 28 agosto si è tenuto un altro incontro fra il Miur e i sindacati

nel corso del quale si è chiesto che si apra subito un confronto,

con tavoli tecnici dedicati ai vari problemi per provare a trovare

soluzioni condivise.

Il dott. Chiné si è reso molto disponibile al confronto ed ha calendarizzato

subito un incontro per il prossimo 5 settembre che riguarderà il reclutamento

del personale docente, i futuri concorsi,compreso quello dedicato ai Dsga,

e il bando MAECI (contingente estero).

In quell’occasione saranno calendarizzati i successivi  incontri sulle  altre tematiche

Circolare Miur supplenze 2018/2019- Indicazioni diplomati magistrale e ITP.

 

Il Miur ha emanato la circolare sulle supplenze da conferire per l’a.s. 2018/19. Il testo contiene anche le istruzioni  per i diplomati magistrale, derivanti dal Decreto Dignità e le regole per l’esclusione o il mantenimento degli ITP in II fascia delle graduatorie di istituto.

Vediamo nel  dettaglio:

Diplomati magistrali

Come  previsto  dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, per salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, nel momento in cui si procede all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli, da effettuarsi ricordiamo entro 120 giorni dalla loro emissione ecco i casi previsti e cosa accadrà:

  • Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà trasformato in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
  • Il contratto a tempo determinato di durata annuale, diventerà  contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche che come noto è fissata al 30/6.

Per chi è in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle G.A.E. con riserva, se in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto.

Una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 .

ITP e  inserimento in II fascia istituto

Il Miur cita le sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con cui il Consiglio di Stato ha affermato che

«non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici (omissis) perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo  e di istituto di seconda fascia

Ne consegue che :

  • in primo luogo dovrà essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto degli ITP destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Chi potrà continuare a permanere in II fascia ?

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”. Nei casi  ancora sub judice, si richiede agli  Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, su cui si basano le memorie difensive trasmesse a supporto dall’Ufficio Contenzioso della Direzione ministeriale.

Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Potrebbe  quindi accadere ancora  che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione, ma  il relativo contratto di lavoro a tempo determinato deve essere corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti ITP, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le citate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità del contenuto  dell’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato solo agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

In allegato: Circolare-supplenze-28-08-2018

 

 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è disponibile l’O.M. firmata dal Ministro Marco Bussetti che fissa il calendario delle festività nazionali e degli Esami per l’anno scolastico 2018/2019.  La prima prova scritta degli esami di stato sarà  il 19 giugno 2019, dalle 8.30. Gli Esami conclusivi del I ciclo si svolgeranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti dalle commissioni.

Le prove scritte a carattere nazionale Invalsi si dovranno tenere per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, tra il primo e il 18 aprile 2019.

Ordinanza ministeriale ”Calendario delle festività e degli esami a. s. 2018-2019”