Di seguito il testo che il MI ha inviato ad alcuni docenti.
da: « noreply@istruzione.it

Gentile utente,
Le comunichiamo che, dopo l’inoltro della domanda da Lei effettuato, in data 24/06/2022 intorno alle ore 10:40 abbiamo effettuato un aggiornamento del software, a seguito di segnalazioni pervenute.

La invitiamo pertanto ad accedere nuovamente aII‘istanza, verificare i dati inseriti e procedere con un nuovo inoltro entro il temine di presentazione istanze, fissato alle ore 23.59 deII‘11 luglio. Se Lei nel frattempo avesse gia’ provveduto aII’inoItro della domanda dopo la data e ora del 24/06/2022 ore 10:40, La preghiamo di ignorare il presente messaggio.
Distinti saluti
Attenzione: non rispondere a questa e-mail e non utilizzare questa casella postale. II messaggio e’ generato automaticamente.

Visto la delicateeza e l’importanza della scelta delle sedi si ritiene opportuno evidenziare a TUTTI GLI INTERESSATI l’opportunità di andare a controllare le rispettive domande già immesse per avere la tranquillità che tutto sia come deve essere .

Le istanze per la scelta delle scuole per l’inserimento
nella prima fascia delle graduatorie di istituto dei docenti
inseriti nelle GAE vanno presentate
dalle ore 9.00 del 21 giugno 2022 alle ore 23.59 dell’11 luglio 2022

news

Il Ministero dell’istruzione ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, esperienze professionali e colloquio finalizzata a individuare un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali. Unità di missione del PNRR – Prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 – Scadenza domande: 4 luglio 2022, ore 12,00.
Di seguito il teso integrale dell’avviso
Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienz
Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi
per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR
ART. 1 – OGGETTO
1. L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di
conversione, prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione
per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici
consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un
numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso
l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di
supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati
presso le rispettive articolazioni del Ministero dell’istruzione, secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative
territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli
investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il
coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
4. Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli
assistenti amministrativi presso gli Uffici scolastici regionali. Parimenti, sono definite due
graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti
amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di
prova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione
esclusivamente attraverso il portale “Istanze on-line”, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in
considerazione.
3. Il personale candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola sede, a
pena di esclusione.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e
il codice fiscale;
c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della
sede – Ministero dell’istruzione o Ufficio scolastico regionale – per il quale si candida, di

cui alla tabella A, allegata al presente avviso);
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
g) l’indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il
candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale
“Istanze on-line”;
h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per
l’identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in
videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario e le eventuali misure di
privacy in relazione alla propria disabilità;
j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le
modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
5. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli
posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabella B per i
docenti e alla tabella C per gli assistenti amministrativi, allegate al presente avviso.
6. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso non è incompatibile con
la presentazione di analoghe istanze per posizioni di comando presso altro Ufficio
dell’Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di
semiesonero quale componente delle équipe formative territoriali. Resta fermo che, in caso di
collocamento in posizione utile, ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la
posizione prescelta.
7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai
partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni
devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione
il giorno dell’eventuale colloquio in videoconferenza.
10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell’istruzione
dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva,
anche a seguito dell’eventuale posizionamento utile in graduatoria. L’esclusione è disposta con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
11. L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di
decadenza.
12. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta
elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire
dalle ore 12.00 del giorno 22 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 luglio
2022, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello
previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI
1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore
dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di
riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine
di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore
dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni
appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
– titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
– esperienze professionali: max 30 punti;
– colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione ovvero le commissioni di valutazione attribuiranno un
punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto
rispettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C per gli assistenti amministrativi,
allegate al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. La commissione ovvero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascuna
articolazione del Ministero dell’istruzione di cui alla tabella A.

ART. 6 – COLLOQUIO
1. Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è
ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a cinque volte i posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale
e presso il Ministero dell’istruzione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente
avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano
conseguito punteggi pari merito.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici scolastici regionali,
la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, potranno verificare, dopo
l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l’esito della fase di valutazione dei titoli
e delle esperienze, accedendo al portale “Istanze on line”, inserendo le proprie credenziali di
accesso e selezionando l’istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il
punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la
data e l’orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale “Istanze on line” ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso uno degli Uffici scolastici regionali, riceveranno apposita comunicazione
sull’indirizzo di posta istituzionale circa l’esito della fase di valutazione dei titoli e delle
esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l’orario
di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza, predisposto per l’Ufficio scolastico regionale di riferimento, o altra modalità
di svolgimento del colloquio. L’invio di tali dati sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale
del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. L’avviso relativo alla data e all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque
giorni prima dell’inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e degli
Uffici scolastici regionali a seconda della posizione di comando per la quale si concorre. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i
candidati alla selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, le modalità
tecniche di svolgimento dell’esame saranno rese visibili ai candidati sul portale “Istanze on line”,
secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla
data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezione presso gli Uffici scolastici regionali, le
modalità tecniche di svolgimento dell’esame saranno comunicate tramite l’indirizzo di posta
elettronica del candidato.
6. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l’accettazione delle
modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
7. Ogni candidato nella data e nell’ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi
in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature
digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e
dell’adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il
medesimo documento allegato in sede di candidatura.
8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di
sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari,
telefono fisso o mobile.
9. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di
connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
10. I candidati per la selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, ammessi al
colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare
il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati in sede di candidatura sul portale “Istanze on line”, riaccedendo all’istanza di
candidatura, almeno 3 giorni prima dell’inizio del colloquio stesso.
11. I candidati per la selezione presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono inviare il curriculum
vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede
di candidatura all’indirizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionali.
12. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata
rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
13. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti
normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la
stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
14. L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di
accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditore ad altri candidati al
colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di
richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. Gli Uffici scolastici regionali
possono disporre l’ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre
modalità.
15. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata
della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di
comportamento non conforme dell’uditore, la commissione può procedere ad espellere
l’uditore dalla sessione.
16. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o
informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto
prescritto saranno perseguiti in termini di legge.
17. Gli Uffici scolastici regionali possono stabilire altre tipologie di svolgimento del colloquio, che
saranno previamente comunicate ai rispettivi candidati ammessi.
ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL’INCARICO
DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE
1. È costituita una o più commissioni di valutazione per le candidature alle posizioni di comando
presso il Ministero dell’istruzione e una commissione di valutazione per le candidature alle
posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale. In caso di vacanza del posto
da Direttore generale presso uno o più Uffici scolastici regionali, la selezione verrà effettuata
dalla commissione ovvero dalle commissioni di valutazione nazionale istituite presso il
Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR.
2. Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto
del direttore dell’Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui posizione da Direttore
generale risulta allo stato vacante, e con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio. I componenti delle
commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel
presente articolo.
3. Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da
dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell’istruzione ovvero da professori o
ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. Le commissioni, sulla base delle valutazioni di cui all’art. 5, procedono a redigere le graduatorie
di cui all’art. 8.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti,
scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. Le commissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le
modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi,
gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla
nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i
dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
(per i professori e i ricercatori universitari);
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei
rispettivi ordinamenti;
d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il
settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere
componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire carriere o
incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze
sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con
uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni è pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’istruzione per le posizioni presso l’Amministrazione centrale o dell’Ufficio scolastico
regionale competente per le posizioni presso gli USR.
ART. 8 – GRADUATORIE
1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti
amministrativi e per Ufficio di assegnazione di cui all’allegata tabella A, sono approvate per le
posizioni relative al Ministero dell’istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, la cui posizione
da Direttore generale risulta allo stato vacante, con apposito decreto del direttore dell’Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per le posizioni relative agli Uffici
scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale
competente.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025 e 2025-2026.
3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei
titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma dei punti per la
valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno
35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.
5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio e per ciascuna posizione di cui all’allegata
tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a
quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la
decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in
caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all’Unità di missione del PNRR gli esiti della
procedura selettiva e le relative graduatorie per le posizioni di comando.
8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibile coprire uno o
più posti previsti per ciascuna figura (docente o assistente amministrativo), così come indicati
nella tabella A allegata al presente avviso, il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico
regionale competente possono attingere per il conferimento del comando alla graduatoria
dell’altra figura in cui vi siano altri candidati idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano
comunque esaurite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell’istruzione o
l’Ufficio scolastico regionale competente possono espletare una nuova e autonoma procedura
selettiva.
ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE
1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all’allegata
tabella A, che provvedono alla gestione giuridico-amministrativa del personale loro assegnato
in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di
azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR per la durata di 4
anni scolastici, dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026.
2. L’attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3,
del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Il personale docente e amministrativo in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di
cui all’allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell’Amministrazione centrale o
presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio
ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell’incarico continuerà ad essere
corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di
riferimento.

4. L’incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con
la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell’ambito delle linee di investimento per l’istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si
provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del
comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
6. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del comando
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
7. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni
di formazione.
ART. 10 – ATTIVITÀ
1. I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando
operano presso le sedi di servizio dell’Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici
regionali di assegnazione.
2. Le attività e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR saranno coordinate e
monitorate dall’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva
diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una attività di
supporto e di accompagnamento alle scuole.
3. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione coordinerà a livello nazionale
le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Gruppo di supporto al PNRR.
4. Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono
essere affidati i compiti di:
a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti
finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale
delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di
investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per
l’istruzione e del relativo stato di avanzamento;
c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di
intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l’informazione
e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l’animazione
territoriale e la partecipazione della comunità;
d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione
delle azioni del PNRR per l’istruzione.
5. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione definisce, con successivi atti,
le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l’Amministrazione può disporre il
differimento dell’accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle
commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.
ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
della selezione medesima e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e
il possesso dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli
stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio di coordinamento
della gestione dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione.
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di
selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse
attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli
assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di
sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.
ART. 14 – ONERI
1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo
costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione dove è possibile trovare anche tutti gli allegati .

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato l’Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli Esami per l’anno scolastico 2022/2023.

L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di II grado,
compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti, inizierà
con la prima prova scritta alle ore 8.30 del 21 giugno 2023.
L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado
si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e
il 30 giugno 2023, secondo i calendari definiti dalle commissioni
d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L’Esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi
di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti
i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua,
in via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico,
secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
Di seguito il teso completo dell’ordinanza:

Il Ministro dell’Istruzione
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l’art. 74,
commi 2 e 5 e l’art. 184, commi 2 e 3;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare,
l’art. 1, comma 24, contenente disposizioni sulle celebrazioni nazionali e
le festività, riguardanti anche la determinazione annuale delle date delle
festività dei Santi Patroni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente
a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133” ed in particolare l’articolo 6, commi 2 e
seguenti, disciplinante l’esame di Stato presso i Centri di istruzione per
gli adulti e le modalità di ammissione allo stesso;
VISTO

il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti”;
VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli articoli 8, 17 e 18
disciplinanti lo svolgimento e gli esiti dell’esame di Stato del primo e del
secondo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, riguardante le modalità di
articolazione e svolgimento delle prove dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l’articolo 5 che stabilisce
che l’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle
lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e l’articolo 17
secondo il quale, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all’esame
di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello
– primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di
attribuzione del voto finale;
PRESO ATTO che il citato decreto del Ministro dell’istruzione, previsto dall’articolo 17
del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, non è stato adottato;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3
ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per
il primo ciclo di istruzione;

VISTA

l’ordinanza ministeriale prot. 191 del 23 giugno 2021, recante
“Calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico
2021/2022”;
CONSIDERATA la competenza del Ministero dell’istruzione relativa alla determinazione:
– per l’intero territorio nazionale, dell’arco temporale di svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
– per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova)
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività,
di cui al citato articolo 1, comma 24, del decreto legge n. 138 del 2011 convertito
dalla legge n. 148 del 2011 sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
ATTESO che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è
stato emanato;
RITENUTO che, fino alla adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, le date delle festività dei Santi Patroni sono quelle determinate
secondo la normativa previgente;
CONSIDERATO

che la determinazione del calendario delle festività e degli esami non
attiene all’organizzazione generale dell’istruzione poiché non incide sugli
ordinamenti bensì definisce la scansione temporale delle prove d’esame;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni sulle specifiche misure sullo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,
contenute nelle ordinanze ministeriali 14 marzo 2022 nn. 64 e 65,
emanate ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riguardano l’anno scolastico 2021/2022

O R D I N A

Articolo 1
Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico
2022/2023, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, secondo i
calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche
statali e paritarie.

Articolo 2
Calendario dell’esame di Stato conclusivo
dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado per l’anno scolastico 2022/2023 – ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli
adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale,
con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30.

2. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2023 alle ore 8:30.

Articolo 3
Calendario dell’esame di Stato conclusivo
del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello

1. L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per
gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in
via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da
concludersi entro il mese di febbraio 2023, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di

Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti. A tal fine, la comunicazione di attivazione della
sessione straordinaria è trasmessa all’Ufficio scolastico regionale competente. Entro il 31
marzo 2023 possono altresì sostenere l’esame di stato gli adulti che si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 7, comma 8, dell’ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n.
64.

Articolo 4

Calendario delle festività

1. Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2022/2023 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

In data 24 giugno 2022 è uscita la nuova circolare INPS n.73 avente ad oggetto:
”Articoli 31 e 32 del decreto legge del 17 maggio 2022 n.50 –
Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili.
Variazione al piano dei conti”
Niente di nuovo.Viene semplicemente riconfermato quanto già noto:
L’indennità di euro 200 viene erogata automaticamente senza bisogno
di alcuna istanza.
Per i lavoratori del pubblico impiego (compresa la scuola) non è
necessaria l’autocertificazione di cui all’art.31 co.1 del
DL 17.05.2022 n.50 in quanto i servizi di pagamento
sono gestiti dal sistema informatico MEF.
Per i lavoratori del settore privato (comprese le scuole paritarie)
si ribadisce invece la necessità di una dichiarazione del lavoratore,
secondo il modello allegato al Messaggio INPS n.2559 del 24.06.2022
Beneficeranno della misura, nella mensilità di luglio 2022,
anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che
risultino titolari di pensione, a carico di qualunque forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale,
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi sordomuti,
nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione
(purché abbiano un reddito personale IRPEF al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.)
Infine, tra i beneficiari, anche coloro che, nel mese di giugno,
risultino titolari di NASPI e DIS-COLL.
Il beneficio sarà erogato automaticamente dall’INPS, presumibilmente nel mese di ottobre.
Confermata quindi purtroppo l’esclusione dal beneficio dei supplenti con contratto al 30 giugno.

APPROVAZIONE EMENDAMENTO 47.14 RELATIVO ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA
PER IDOCENTI PRECARI DI RELIGIONE
La 1^ e la 7^ Commissione del Senato hanno approvato l’emendamento 47.14 al DL
36/2022 che prevede in riferimento all’ art. 1bis della legge 159/2019 una procedura
straordinaria per gli insegnanti di religione precari con 36 mesi di servizio.
La perseveranza dello Snals-Confsal nel portare avanti le aspettative di tanti
docenti di religione precari che da anni rivendicano i propri diritti ha
avuto un primo risultato positivo.
Il testo dell’emendamento prospetta l’indizione di un concorso
straordinario,congiuntamente a quello ordinario, per il 50% dei posti che
si renderanno vacanti e disponibili nel triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.
Inoltre, le graduatorie legate alla procedura straordinaria saranno utilizzate
ogni anno perl’immissione in ruolo fino a totale esaurimento. Infine, in attesa
dell’espletamento dientrambe le procedure di assunzione, le GM 2004 saranno
utilizzate per le immissioni inruolo. E’ un primo tassello basilare .
Continueremo a seguire e a sostenere, con la solita determinazione,
l’evoluzione della vicenda.

Si informano tutti gli iscritti che lo Snals Bari-Bat sta organizzando
corsi di preparazione in presenza per :
-concorso straordinario bis docenti
-concorso per dirigente scolastico
-concorso per dirigente tecnico
Tutti gli iscritti interessati sono invitati ad inviare una mail
di pre-adesione indicando i loro dati anagrafici,numero di cellulare , indirizzo mail
e l’attuale posizione lavorativa all’indirizzo :
dematteis@snalsbari.it
Grazie per la collaborazione

Sindacati di nuovo in piazza oggi, 22 giugno, per ribadire le ragioni della
scuola rimaste finora inascoltate.
L’appuntamento è per le 17.30 a Roma, in piazza Vidoni, dove fino
alle 20 FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams
si confronteranno con i rappresentanti delle forze politiche per rilanciare
la discussione su temi che vanno dal rinnovo del
contratto, per il quale è necessario l’investimento di ulteriori risorse,
alla lotta al precariato, al rispetto
delle prerogative contrattuali.
Oltre a rimarcare le loro forti critiche al decreto legge in
discussione alle Camere, per il quale hanno sollecitato corposi
interventi emendativi, i sindacati chiedono al Governo e al
Parlamento un cambio di passo sostanziale per riconoscere
centralità al sistema scolastico e formativo attraverso
investimenti che ne rafforzino la presenza su tutto il territorio
nazionale, a partire dalle aree dove maggiore è il disagio socio
economico.
Affermare la centralità della scuola significa garantire una
scuola attenta al dettato costituzionale, democratica e
partecipata con un più adeguato riconoscimento di tutte le figure
professionali che, rispetto ai Paesi europei e anche agli altri
dipendenti della pubblica amministrazione italiana,
percepiscono retribuzioni nettamente inferiori.
La trattativa per il contratto deve quanto prima entrare nel vivo
delle questioni da affrontare, tra le
quali il potere di acquisto degli stipendi, la mobilità e
le progressioni economiche del personale, su
cui è necessario riaffermare la piena competenza del negoziato
e respingere incursioni legislative
non più tollerabili. Soltanto in questo modo il Governo potrà onorare
l’impegno, più volte dichiarato,
di valorizzare il confronto con le parti sociali.

news

Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza ministeriale e ricordiamo che le segreterie Snals sono a disposizione degli iscritti anche per queste operazioni.
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Uffici IV e V

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua
italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località
Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della
Valle d’Aosta
AOSTA
p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
SEDE

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2022/23.

Si rappresenta a codesti uffici che a seguito dei recenti interventi normativi è stato innovato, con D.L. 30.4.2022, n.36 in corso di conversione e con D.L. 21.3.2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.
L’Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattive volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto in data 16 giugno 2022 un’Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni
del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
Ciò premesso, al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di cui in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.
Relativamente al personale docente si comunica che per l’anno scolastico 2022/23 l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022.
Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato deve seguire la modalità di accesso
al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di un’abilitazione al servizio.
Per quanto riguarda le credenziali, l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico.
Come lo scorso anno, all’interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
Dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Come è noto, l’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, intervenendo sul comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha abrogato i vincoli in precedenza contemplati dalla suindicata norma.
Pertanto, in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, per il solo a.s. 2022/23, stante l’abrogazione del vincolo di permanenza di cui all’art. 399, anche il personale docente, immesso in ruolo a partire dal 2020/21, potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.
Con l’occasione si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, dell’O.M. 45/2022, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1, e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.
Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dal 27 giugno 2022 e fino all’11 luglio 2022.
Le domande del predetto personale dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.
A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, inoltre, è ammesso a partecipare alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio.
Detto personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell’allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022 [si vd. note (g) e (h)].
Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio p.v. al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.
Si chiede di dare la massima urgente diffusione alla presente nota e si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

Riportiamo di seguito il Comunicato del nostro Ufficio legale
Roma 8 giugno 2022
Prot. 125-SEGR/UL/Com_Az_3_080622

OGGETTO: Azione legale n. 3 ‐ Ricorso al TAR del Lazio PROVE SUPPLETIVE ‐ concorso ordinario per il
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno
iniziato il 14 marzo 2022 ‐ per tutti coloro che sono stati impossibilitati a partecipare al concorso per
il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno

iniziato il 14 marzo 2022 (D.D. n. 499 del 21.04.2020 e D.D. n. 23 del 05.01.2022) perché in quarantena
(R.G.N. 5423/2022).

In merito all’azione legale n. 3 il TAR del Lazio con ordinanza
del 08.06.2022 (n. 3589/2022) ha ACCOLTO la domanda cautelare, quindi,
ha stabilito che i ricorrenti “in quarantena”
durante la data delle prove del concorso ordinario
hanno diritto alla partecipazione a prove suppletive.
L’Ufficio Legale, pertanto, notificherà l’ordinanza agli USR competenti e
inoltre provvederà a tutti gli adempimenti successivi (motivi aggiunti).

Infine, si ricorda che lo stato dei ricorsi è sempre visualizzabile, oltre
sulla pagina “Ufficio Legale/RICORSI proposti dall’Ufficio Legale” e
sull’aria “Ufficio Legale – Sentenze” del sito dello SNALS,
anche sul sito del Tar del Lazioe del Consiglio di Stato
all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare
lo stato dei ricorsi e i provvedimenti.