Si è svolto il secondo incontro di contrattazione sull’ipotesi di CCNI FMOF 2024-25 per i criteri di ripartizione alle scuole delle risorse finanziarie del “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.

In apertura dell’incontro l’Amministrazione ha ripercorso la consistenza del FMOF per l’a.s. 2024/2025, che è pari a oltre 844 milioni di euro (circa 43 milioni in più rispetto all’anno in corso).

L’Amministrazione ha poi presentato gli aspetti principali di cui dovrà tener conto il nuovo CCNI in considerazione delle novità introdotte dal CCNL 2019-2021 che riguardano:

–    l’indennità di disagio per gli assistenti tecnici delle scuole del primo ciclo che operano su più sedi (tra 350 e 800 euro);

–    il compenso per i collaboratori scolastici con l’incarico specifico di assistenza degli alunni, in particolare dell’infanzia e con disabilità, e per il primo soccorso;

–    l’incremento dell’indennità di direzione parte variabile del DSGA;

–    i criteri di riparto dei recenti finanziamenti (6 milioni di euro) destinati alle scuole rientranti nel programma “Agenda sud”;

–    destinazione delle risorse per la formazione del personale docente di cui all’art.36, comma 7 CCNL/2024 a carico del FMOF;

–    i criteri di distribuzione alle scuole per la valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio economica culturale, dispersione scolastica.

Queste ultime risorse fino all’a.s. 2022/2023 sono state già ripartite tra le istituzioni scolastiche mediante criteri fissati per decreto dal MIM e pertanto sono arrivati alle scuole i nominativi dei beneficiari.   Altrettanto dovrebbe avvenire tramite Decreto l’attribuzione alle scuole per l’a.s. 2023/2024.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. si sono dichiarati contrari all’emanazione del Decreto per l’attribuzione alle scuole per l’a.s.2023/2024 in quanto fondi contrattualizzati e pertanto, visto che finora non sono stati distribuiti, potrebbe essere direttamente ricompresi nelle economie da distribuire. Inoltre lo SNALS-Confsal ha proposto di destinare tali fondi maggiormente alla valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone a rischio e disagiate.

Per quanto riguarda la formazione dei docenti, la nostra delegazione ha espresso perplessità alla costituzione di un apposito fondo di soli 20 milioni di euro che non è sufficiente a pagare le attività di formazione con quota oraria di 19,25 euro. Con importi esigui stanziati il rischio è il pagamento di una quota forfettaria stabilità in contrattazione di istituto.

Lo Snals-Confsal ha proposto:

1)   la riduzione del finanziamento di cui all’art.78 c.7 lett. g) da euro 30.000.000,00 a 15.000.000,00 e destinare l’importo residuo, vista la mancanza della voce aree a rischio, maggiormente finalizzato per il servizio in zone a rischio spopolamento e dispersione piuttosto che alla continuità didattica per tutti i docenti titolari che non hanno presentato una domanda di mobilità di diritto o di fatto per il periodo considerato;

2)   di destinare i 15.000.000,00 euro risparmiati dallo stanziamento originario dell’art.78 c.7 lett. g) per:

–     12.000.000,00 euro per la formazione del personale docente art. 78 c.7 lett. j) a cui devono essere aggiunti ulteriori stanziamenti derivanti dalla certificazione delle economie, anche da quelle scaturenti dal dimensionamento scolastico, soprattutto in vista non solo di un pagamento forfettario ma anche orario;

–     3.000.000,00 euro per incrementare gli incarichi specifici del personale ATA e in particolare per il personale amministrativo e tecnico incrementando le risorse di cui all’art.78 c.7 lett. d);

3)   un incremento degli stanziamenti di cui all’art. 78 c.7 lett. e), ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e un maggior equilibrio tra le scuole secondarie e le scuole dell’infanzia e primaria, visto il disposto dell’art.78 c.8 lett. a). A tal fine occorre rivedere tali stanziamenti;

4)   per l’indennità di direzione-parte variabile di cui all’art.56, comma 1, ultimo periodo del CCNL/2024 condivide lo stanziamento per coprire l’incremento del 10% della parte variabile dell’indennità DSGA, ma non lo ritiene sufficiente perché tale indennità non ha avuto nei precedenti contratti uno stanziamento adeguato. Pertanto propone di aggiungere ulteriori stanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla certificazione delle economie, anche da quelle scaturenti dal dimensionamento scolastico.

Inoltre condivide:

5)   lo stanziamento per gli assistenti tecnici del I ciclo di cui all’art.78 c.7 lett. j) il cui importo dell’indennità di disagio è da destinare al massimo, pari a euro di 800,00;

6)   lo stanziamento per di Euro 3.054.841,00 destinato agli incarichi specifici dei collaboratori scolastici di cui all’art. 54 c.4 CCNL/2024 e propone tra i criteri di distribuzione un maggior stanziamento per gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni delle scuole del II ciclo.

Alla luce di quanto sopra esposto lo SNALS-Confsal ha evidenziato come occorra per appianare alcune criticità evidenziate far fronte ad un incremento di risorse da destinare al FMOF derivanti dalla certificazione delle economie, anche da quelle scaturenti dal dimensionamento scolastico. Ha invitato l’Amministrazione a concludere l’iter della certificazione delle economie per poterle distribuire alle scuole il più presto possibile con la relativa negoziazione attenzionando la loro destinazione alle voci in sofferenza come sopra evidenziato.

L’Amministrazione ha rappresentato che molte osservazioni delle OO.SS. sono condivisibili ma si è riservata di valutare la portata innovativa sulle voci del FMOF con il CCNI che potranno sicuramente svilupparsi nel corso del prossimo incontro previsto per la fine di agosto.

La nostra delegazione ha rappresentato altresì la criticità che sta emergendo in Sicilia a causa del dimensionamento. Si è riscontrato un esubero a livello regionale di personale DSGA che potrebbe non beneficiare dell’indennità di direzione parte variabile in assenza di una specifica previsione ed ha invitato l’Amministrazione a prevedere un adeguato accantonamento di fondi per questa problematica a carico delle economie.

Al termine dell’incontro, l’Amministrazione ha illustrato il decreto di ripartizione per l’esercizio finanziario 2024 tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole che sostanzialmente ripercorre gli stessi criteri della precedente attribuzione negli altri anni.

 

 

 

 

 

Il disegno di legge sulla riforma degli istituti tecnici e professionali che istituisce la filiera tecnologica professionale 4+2, voluto dal Ministro Valditara, è Legge. La Camera, con 156 voti favorevoli, 97 contrari e 19 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge. L’approvazione della Legge rappresenta solo il primo passo di un lungo processo. Per rendere effettiva la riforma saranno necessari: due decreti attuativi, da emanare di concerto con altri ministeri e previa intesa in Conferenza unificata, l’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione entro il 31 dicembre 2024, come previsto dal PNRR e l’allineamento della riforma con il sistema degli ITS Academy.

In cosa consiste la riforma?

Tra le misure che rendono effettiva la riforma c’è l’allineamento della riforma del 4+2 degli istituti tecnici e professionali alla riforma del sistema degli Its Academy (istituti tecnologici superiori).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Disegno di Legge, previa intesa in Conferenza unificata, un decreto del Mim, di concerto con il Mef, il Mur e il Min Lavoro dovrà definire i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti o campus e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa stabilite dagli accordi e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l’individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione, fermo restando quanto previsto dalla riforma degli Its (sulla verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti e sui raccordi tra il sistema universitario, gli Its Academy e le istituzioni dell’Afam).

 

La sperimentazione del 4+2

La sperimentazione del 4+2 è stata  avviata a gennaio scorso ,da settembre altre scuole potranno decidere di aderire. Sul 4+2, un ruolo importante lo hanno le regioni che, attraverso gli accordi, possono aderire alla filiera tecnologico-professionale, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera, e ne definiscono le modalità realizzative. La riforma dei tecnici e professionali del 4+2,vedrà inoltre l’istituzione presso il Mim di una Struttura tecnica per la promozione della filiera tecnologico-professionale a partire dal 1 gennaio 2024: data che sarà necessariamente successiva all’entrata in vigore della riforma. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della riforma, un decreto del Mim deve istituire presso questa Struttura il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

 

Gli aspetti più rilevanti della riforma

L’introduzione del “campus”, una comunità composta da scuole, centri di formazione professionale e Its Academy, incentrata sulla centralità dello studente. La proposta include la collaborazione a tempo determinato con docenti esterni, provenienti dal mondo delle imprese, per colmare lacune di competenze tecniche.

Gli studenti dei percorsi quadriennali  potranno accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy e sostenere l’esame di Stato presso l’istituto professionale assegnato, costituendo dunque il modello 4+2.

L’iniziativa ha lo scopo di  adeguare e ampliare l’offerta formativa, promuovendo i passaggi fra percorsi diversi e la certificazione delle competenze acquisite.

Si prevedono anche la promozione di accordi di partenariato per incrementare l’alternanza scuola-lavoro e i contratti di apprendistato, valorizzando le opere soggette a diritto d’autore e proprietà industriale realizzate nei percorsi tecnici e professionali.

I sistemi di formazione regionale possono aderire alla sperimentazione, validata dall’Invalsi per garantire una formazione equiparabile a quella statale. È un’opportunità che estende la possibilità per gli studenti di iscriversi non solo agli ITS, ma anche all’università.

 

Altri punti  fondamentali della riforma

Al fine di attivare delle attività collegate al territorio vengono introdotte delle quote di orario a disposizione della scuola che vanno dal 14,8% per il biennio, al 17,6% per il secondo biennio e 43,75 per il quinto anno. Un utilizzo non obbligatorio, ma facoltativo.

A questo si aggiunge anche la quota dell’autonomia pari al 25% dell’orario con il fine di potenziare gli insegnamenti o di attivarne dei nuovi. Percentuale che per il quinto anno diventa del 30% con lo scopo di attivare, in coerenza con il PECUP, tirocini, stage, percorsi orientativi e rafforzare i collegamenti con il mondo del lavoro anche a livello internazionale.

La riforma prevede anche una rimodulazione degli orari, che saranno  così articolati:

primo biennio: 1221 ore parte generale (sarà ridotta di 99 ore), 891 ore parte di indirizzo (sarà aumentata di 99 ore);

secondo biennio 990 ore (parte generale), 1122 ore (parte di indirizzo);

quinto anno: 990 complessive (462 ore parte generale, 528 ore parte di indirizzo. Con riduzione di 33 ore ciascuna).

Patti educativi 4.0.

Saranno gli accordi che gli istituti tecnici e professionali possono instaurare con ITS, Università, enti di ricerca, di formazione, nonché imprese con lo scopo di condividere il bagaglio di conoscenze e usufruire di laboratori avanzati, nonché di realizzare percorsi PCTO innovativi.

Formazione dei docenti.

Questi potranno effettuare corsi di formazione all’interno delle aziende con le quali le scuole instaureranno rapporti di collaborazione. Una soluzione che porterà a una maggiore interrelazione tra i due mondi e una acquisizione di conoscenze da parte delle istituzioni scolastiche che potranno spendere ai fini del potenziamento dell’offerta formativa maggi0rmente corrispondente al mondo del lavoro.

 

La sperimentazione della nuova filiera 4+2

Il Ministero ha già fatto partire la sperimentazione della nuova filiera tecnologico-professionale (4+2), permettendo fino al 10 febbraio l’iscrizione a tali percorsi.

La nuova filiera tecnologico-professionale 4+2 valorizza e arricchisce gli indirizzi di studio dell’Istruzione tecnica e professionale rendendoli più:

efficaci per sviluppare le competenze chiave necessarie per la vita e per l’ingresso nel mondo del lavoro;

connessi con il mondo del lavoro, con un’attenzione particolare ai nuovi lavori e alle professionalità emergenti;

attrattivi, poiché basati su esperienze pratiche e laboratoriali;

aperti alle opportunità di studio e di lavoro anche all’estero;

collegati in maniera ancor più diretta alle realtà produttive dei territori.

Gli studenti iscritti:

raggiungono con un anno di anticipo il profilo in uscita del quinto anno di corso degli indirizzi di studio come avviene in molti altri Paesi europei;

usufruiscono di opportunità formative direttamente collegate alle imprese e alle nuove professioni grazie all’apporto di lezioni e di attività laboratoriali tenute da esperti provenienti dalle aziende e dal mondo del lavoro;

fanno esperienze dirette e concrete, grazie al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato formativo;

sviluppano competenze orientate alla specializzazione tecnologica grazie al collegamento organico e strutturato con gli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy);

raggiungono le competenze STEM e linguistiche richieste per l’accesso al mondo del lavoro mediante il rafforzamento delle iniziative di internazionalizzazione.

A quattro anni gli studenti conseguono il diploma con lo stesso valore legale di quello quinquennale e potranno continuare con un percorso di due anni in un ITS Academy oppure iscriversi all’università o lavorare.

 

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato oggi 31 luglio  le organizzazioni sindacali per discutere del reclutamento dei docenti per l’anno scolastico 2024/2025. L’incontro ha visto il Ministro illustrare le modalità delle immissioni in ruolo.

Si è parlato  anche  degli idonei dei concorsi 2020, per i quali si era prospettata la possibilità di un’assunzione a tempo indeterminato negli incontri precedenti che  Il Ministro ha confermato: ci sarà  uno scorrimento delle graduatorie a favore di questi aspiranti, ma ha precisato che il numero di assunzioni sarà per circa 5mila unità entro dicembre.

La decisione è scaturita dalla necessità di rispettare le rigide regole imposte dal PNRR, che non consentono modifiche sostanziali alle procedure di reclutamento già avviate. Il Ministro Valditara si è comunque impegnato ad avviare una trattativa con la Commissione Europea, tramite il Ministro per l’attuazione del PNRR, Raffaele Fitto, per ricercare soluzioni più efficaci in futuro.

Ricapitolando:  il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato un contingente di 45.124 posti per le immissioni in ruolo, i posti vacanti dopo la mobilità ammontano a 62.393. La differenza, pari a circa 17.000 posti, sarà coperta tramite il  nuovo concorso PNRR previsto per l’autunno.

Il Ministro ha evidenziato  come la procedura concorsuale, basata sull’esperienza dei concorsi banditi a dicembre 2023, garantirà una copertura della maggior parte delle cattedre disponibili per il prossimo anno scolastico. Le assunzioni seguiranno il consueto riparto, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi precedenti (2016, 2018, 2020) e dai nuovi concorsi PNRR.

Ordine delle assunzioni

I posti messi a disposizione per le immissioni in ruolo dei docenti saranno inizialmente suddivisi al 50% tra GaE-GPS e graduatorie dei concorsi. Ci sarà  un ordine da seguire, considerando le innumerevoli graduatorie che si sono create negli ultimi anni. Le assunzioni nella scuola secondaria avverranno attingendo dalle seguenti GM e secondo le percentuali indicate:

  1. GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all’assunzione): tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019)
  2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2024/25, il 40% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016 (come si legge nell’art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017); quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. GM concorso straordinario 2020, cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);
  4. GM concorso ordinario 2020 per i vincitori
  5. GM primo concorso PNRR (quello in corso di svolgimento, con posti da accantonare se le GM non saranno pronte entro il 31 agosto), cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva); dalle GM del concorso in esame si può arrivare ad assumere sino a 20.000 posti dei 44.000 a disposizione.
  6. GM concorso ordinario 2020, cui destinare i posti residui di cui al punto 5.

Inoltre, come indicato dall’art. 14/7 del DL 19/2024 (decreto PNRR), nel caso in cui si riesca a rientrare nelle assunzioni preventivate per il 2024/25, le graduatorie del concorso continuerebbero ad essere scorse, anche oltre le 20mila assunzioni preventivate per il 2024 (ciò sarà probabilmente possibile, quando saranno pronte anche le GM del secondo concorso PNRR, che dovrebbe essere bandito il prossimo autunno).

 

 

 

Le assunzioni della scuola di infanzia e primaria avverranno attingendo dalle seguenti GM: 2016, 2018, vincitori ordinario 2020, vincitori GM 2024 (ancora da pubblicare).

Sia per infanzia primaria che per la secondaria, in caso di posti ancora vuoti dopo lo scorrimento della fase ordinaria, si procederà allo scorrimento della GPS sostegno prima fascia, come previsto dal DM n. 111 del 6 giugno 2024.

 

 

 

personale ata

 

 

Con la circolare n^0117808 del 30-07-2024 il MIM ha dato alcune indicazioni   in seguito alle perplessità operative segnalate dalle scuole sull’aggiornamento delle graduatorie ata 3 fascia in relazione al profilo di operatore scolastico .Di seguito il testo della circolare

Circolare_MIM_0117808_30-07-2024 ata 3 fascia operatore scolastico

Vito Masciale

DIMENSIONAMENTO, MASCIALE (SNALS/CONFSAL PUGLIA): “CONTRARI AI TAGLI SULLE AUTONOMIE. REGIONE NON CEDA A RICATTI.”

 

Nell’anno scolastico 2025/26 la provincia di Bari e quella di Foggia perderanno quattro autonomie scolastiche ciascuna, tre Lecce e Taranto, due Brindisi e BAT. Al momento, non vi è alcuna rassicurazione tangibile da parte della Regione Puglia sulla volontà di risparmiare da nuovi tagli il primo ciclo di istruzione, già pesantemente provato dal Piano di dimensionamento scolastico 2024/25. Sarò ripetitivo, forse, ma voglio ricordare all’assessore Leo che lo scorso anno abbiamo tollerato soluzioni indigeste, che secondo Snals mettevano a repentaglio persino la sicurezza delle scuole, a fronte di un preciso impegno per il futuro: bilanciare gli interventi sulla rete scolastica pugliese per gli anni a venire. L’ obiettivo è   garantire equilibrio tra ordini di scuole e parità di trattamento per i territori. Non ci sembra si vada in questa direzione.” È il commento del segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, alle novità emerse nell’incontro di ieri pomeriggio tra organizzazioni sindacali e assessore all’istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulle linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico 2025/26.

“Snals chiede maggiore chiarezza sulle Linee di indirizzo e di ricevere il 21 settembre, non un giorno dopo, le risultanze dei tavoli tecnici provinciali. – ribadisce il sindacalista – Questa volta non accetteremo un “no” da parte della Città Metropolitana di Bari, che l’anno scorso si rifiutò persino di presentare proposte di dimensionamento per il secondo ciclo (di cui è competente, ndr). Il consigliere Bronzini minacciò le dimissioni, se fosse stato costretto a piegarsi alle richieste dei sindacati. Leo, questo lo comprendo, allora agì da mediatore, chiedendoci un sacrificio. Questa volta, però, Regione non ceda a ricatti. Gli enti territoriali devono limitarsi a fare proposte, non a dettare legge.”

Sono molti gli aspetti del dimensionamento che preoccupano lo Snals. In primis, c’è la salvaguardia dei posti di lavoro perché “è vero che non chiudono plessi, ma questo non vuol dire niente. I tagli alle autonomie sono tagli occupazionali e qualunque considerazione ministeriale su risparmi veri o presunti non li giustifica. Dietro i numeri ci sono persone, scuole.” C’è poi la difficoltà di gestire, anche da un punto di vista amministrativo, mega-istituti da 1600 o 1800 alunni. Infine, ma non ultima, la questione sicurezza perché agli istituti nati dagli accorpamenti non viene garantito un numero adeguato di collaboratori scolastici e sono proprio questi i responsabili della vigilanza. Sono loro, cioè, che filtrano ingressi ed uscite nelle scuole.

 

 

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO con sentenza n. 16715/2024 pubblicata il 17/06/2024 ha riconosciuto ai docenti SUPPLENTI fino al 30 giugno il diritto al pagamento delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica. Si possono  recuperare  le ferie non godute a partire d all’a.s. 2013/14 non essendo ancora intervenuta la prescrizione decennale. Quindi si può chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dall’anno scol.2013/14 al 2023/24. Sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria

Cosa ha stabilito la sentenza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione

  1. a) Nessuna collocazione in ferie d’ufficio. I docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;
  2. b) Obblighi di informazione del Dirigente Scolastico: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dallo stesso Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con “apposito” avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva.
  3. c) Hanno diritto all’indennità tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
  4. d) Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni.

Chi ha interesse ad attivare la procedura  e  quali sono i vantaggi

Sono interessati i docenti precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

La procedura si attiva per gli anni pregressi  con l’invio della diffida per interrompere la prescrizione decennale da inviare al

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

A mezzo PEC personale: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e urp@postacert.istruzione.it   oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.

I vantaggi : Hanno diritto al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali. Ricordiamo a tutti che un  giorno di ferie vale NETTI IRPEF circa € 50 (come media) quindi recupere in 1 anno scol. esempio 20 gg di ferie VALE CIRCA € 1.000 per 10 anni si può arrivare a € 10.000

Col dovuto rinvio alla lettura del testo completo dell’Ordinanza, si può sintetizzare che la stessa ha precisato in particolare che:

  • “diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”;

 

  • “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.

Ne deriva , quindi, in maniera inequivocabile, che il periodo di ferie deve essere richiesto dietro volontà del docente, escludendosi quindi la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il docente.

Alla luce di quanto sopra, il personale che ha maturato ferie senza fruirne per motivi di carattere oggettivo, conserva il diritto alla relativa indennità sostitutiva, anche per i periodi precedenti all’ultimo rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per assistenza legale gratuita  gli iscritti al sindacato devono inviare una mail a info@snalsbari.it indicando nell’oggetto il motivo della richiesta . Grz per la collaborazione

 

 

 

 

 

Con avviso n. 115399 del 25 luglio 2204 il Ministero ha comunicato l’apertura delle funzioni relative sia alle supplenze come da OM n. 88/2024 sia per le supplenze finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia come da DM n. 111 del 6 giugno 2024

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica nel periodo compreso tra il 26 luglio ore 9:00 e il 7 agosto ore 14:00

Visti i tempi ristretti previsti dal ministero  al fine di poter assicurare la consulenza  a quanti più iscritti possibili  oltre alla richiesta di appuntamento fissato tramite mail all’indirizzo info@snals bari.it  vi invitiamo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito , e che continueremo a pubblicare nei vari dettagli,  e diffuse in chat a   compilare la domanda  in autonomia , salvarla in bozza e recarsi presso la sede provinciale e le sedi  territoriali soltanto  per la verifica  della esatta compilazione  della stessa.

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione che sicuramente vorrete fornire  .

Di seguito la comunicazione pubblicata all’ufficio scolastico provinciale

 

 

ELENCO PROVINCIALE PROVVISORIO

ESCLUSIONI BARI

ESCLUSIONI BAT

GRADUATORIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE BARI

GRADUATORIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE BAT

La presentazione della domanda per esprime le 150 preferenze è su istanze online.
Di seguito il link : https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
La Funzione si chiama “informatizzazione nomine supplenze”.
Data inizio 26 luglio data scadenza 7 agosto ore 14.00.
Chi deve compilare le 150 preferenze?
Tutti coloro che hanno fatto la domanda GAE a marzo e tutti coloro che hanno fatto la
domanda GPS a giugno.
A cosa servono le 150 preferenze?
Servono a candidarsi per avere un incarico al 30 giugno o 31 agosto.

Chi ha presentato le domande GAE o GPS ha 2 possibilità di essere chiamato a lavorare a scuola per una supplenza:
1. dall’ambito territoriale attraverso domanda delle 150 preferenze;
2. dalle graduatorie di istituto delle 20 scuole (le 20 scuole che sono state  inserite per ogni classe di concorso nella domanda GPS o modello GAE).
Si precisa che le 150 preferenze sono 150 “spazi” e non 150 scuole.
In questi 150 spazi  si possono  inserire a scelta  personale  individuale o singole scuole o comuni o distretti o intera provincia (novità di quest’anno).
Cosa sono i distretti?
Ogni provincia è divisa in un numero di distretti individuati dal MIM.
Province piccole sono composte da pochi distretti, le province grandi anche da 25 distretti.
Se nella domanda, per ogni mia classe di concorso, indico tutti i distretti ho la certezza di aver coperto tutte le scuole presenti nella mia provincia.
Altra cosa importante da sapere è che si hanno  a disposizione 150 spazi in tutto complessivamente  e per tutte le classi di concorso per cui è stata presentata la domanda.
Es .: se è stata presentata domanda per 4 classi di concorso i 150 spazi devono bastare per tutte le 4 classi di concorso; per detta ragione per coprire tutta la provincia non posso indicare  scuole singole ma vanno indicati  i distretti.
Non è importante l’ordine con cui sono inseriti  i distretti ma è importante l’inserimento di tutti i distretti; deve esserci comunque per ogni  classe di concorso per cui è stata presentata la domanda  la preferenza “ intera provincia”.
Sia se si inseriscono  le preferenze con i distretti sia se  si inserisce la preferenza intera provincia non è sufficiente  inserire solo posti interi ma, per avere la certezza di non essere saltati dall’algoritmo, si deve  indicare anche la  disponibilità ad accettare ad avere anche spezzoni.
Ricapitolando  nella  domanda conviene:   prima indicare  tutti i distretti posto intero (mettendo la spunta su annuale / termine delle attività didattiche) e poi  conviene ripetere tutti i distretti indicando spezzone.
Nella compilazione della domanda non è importante indicare il numero delle ore dello spezzone (il sistema assegna in automatico uno spezzone di qualsiasi durata  disponibile nel mio turno di nomina).
Poichè  sono state indicate  prima tutte le preferenze posto intero
(flaggando annuale / termine attività didattiche) e poi spezzone se ci fossero disponibilità su posto intero ne consegue che  non  assegneranno lo spezzone.
E’ possibile  anche mischiare distretti di CDC diverse e prima dei distretti è  possibile  anche aggiungere delle singole scuole.
Alla fine della domanda anche se sono stati  inseriti tutti i distretti  conviene sempre  indicare la preferenza “intera provincia” per ogni classe di concorso richiesta ; in questo modo, anche se fosse stato
saltato qualche distretto per distrazione, saranno comunque  coperte tutte le scuole.
Chi non ha il titolo di sostegno può candidarsi anche per i posti sostegno (  ovviamente daranno un incarico ad una persona senza il titolo sostegno solo se in quella provincia non ci sono abbastanza docenti candidati  con titolo sostegno o con 3 anni di servizio su sostegno).
Cosa significa che l’algoritmo può saltarmi se non copro tutte le scuole della provincia  scelta per ogni classe di concorso per cui è stata fatta domanda di supplenza/incarico?
Ogni provincia ha una quantità indicata dal ministero  di disponibilità di posti  da assegnare per ogni classe di concorso e se
nella  domanda individuale  inserisco tutte le scuole (comprendo tutta la provincia).  Utilizzando le regole  sopra consigliate, c’è la  certezza che  qualunque sia la disponibilità che ha l’algoritmo quando entro in turno di nomina con il mio punteggio, troverà una corrispondenza nella mia domanda.
Se invece , nella  domanda inoltrata , non sono indicate  tutte le scuole e tutti i tipi di posto per ogni mia classe di concorso  sarebbe  come se io stessi dicendo al Ministero voglio una supplenza solo se c’è’ posto in queste poche scuole; se c’è’ in scuole che non ho inserito non voglio un incarico!
Cosa accade se decido di fare questa scelta e l’algoritmo mi salta?
L’algoritmo in quel turno di nomina scorre  la graduatoria dopo di me  e va a cercare candidati che seguono ma  che hanno inserito le scuole delle quali ha disponibilità (e che io non ho scelto) saltando me. Con la conseguenza che  per un anno scolastico, essendo stato saltato, non riceverò altri incarichi da GPS ma dovrò attendere solo convocazioni dalle 20 scuole espresse delle graduatorie istituto.
In questa domanda si inseriscono solo le 150 preferenze NON i titoli culturali (quelli sono stati già inseriti a giugno).
In questa domanda si inseriscono soltanto le seguenti    precedenze per le 104:
1. le 104 personali (se io ho almeno il 67% di invalidità);
2. 104 coniuge, figlio, genitore o fratello / sorella;
Se ho 104 di altri parenti non posso inserirla.
ATTENZIONE  potrò inserire la 104 solo se la provincia che ho scelto è la stessa provincia in cui risiede il disabile.
Prima di compilare la domanda è consigliato prepararsi la scansione in un unico file pdf di tutti i documenti da inserire nella domanda.
Esempio :se ho una 104 personale farò la scansione del decreto 104, del decreto invalidità e del modulo per fruire della precedenza.
Se assisto un parente con 104 art 3 comma 3, mi preparerò in un unico file pdf la scansione del decreto 104, dell’invalidità ,della carta di identità del disabile, del modello in cui il disabile acconsente ad essere assistito da me e del modello di fruizione della
precedenza (referente unico o referente prevalente).
Attenzione in caso di inserimento di 104 di un familiare nelle preferenze al primo posto va indicato il comune o il distretto dove risiede il disabile!
Se si è in possesso  sia una 104 personale sia una 104 di un genitore va inserita solo la  104 personale.
I titoli di riserva NON si dichiarano in questa domanda perché sono già stati dichiarati nella domanda GPS fatta a giugno.

Ancora qualche precisazione :
Fare la domanda 150 preferenze mi dà la certezza di avere un incarico annuale 31 agosto o 30 giugno?
No è solo una candidatura.
A partire più o meno dal 25/26 agosto (non ci sono date precise), chi rientra in turno di nomina, riceverà una mail di convocazione ed il giorno dopo dovrà recarsi per fare la presa di servizio alla scuola che è stata  assegnata nella convocazione.
Se non si viene convocati nel primo bollettino è possibile comunque essere convocati nei bollettini successivi. Gli ufficio scolastici provinciali non pubblicano un solo turno di nomina a causa
delle disponibilità sopravvenienti e delle rinunce di chi viene convocato e non effettua  la presa di servizio il giorno dopo.
Chi non si  presenta il giorno l’arrivo della  mail presso la scuola indicata  per effettuare la presa di servizio per un anno scolastico
non potrò più stipulare contratti al 30 giugno o 31 agosto per nessuna delle classi di concorso .
Nel caso in cui si effettua  la presa di servizio e poi ci si dimette  la sanzione durerà 2 anni scolastici.
Per chi ha il titolo sostegno.
Le sezioni da compilare nella stessa domanda sono 2:
– una è quella per candidarsi per le supplenze sopra esplicata;
– un’altra serve a candidarsi per un eventuale nomina finalizzata al ruolo da GPS (chi ha il titolo sostegno estero non ancora  riconosciuto non può compilare la sezione per il ruolo).
Le indicazioni date  per la sezione delle supplenze valgono  anche per la sezione destinata a candidarsi per il ruolo ossia : inserire tutti i distretti e al termine della domanda inserire la preferenza intera provincia.
Cronoprogramma domande per chi ha il titolo sostegno:
– domanda 150 preferenze dal 26 luglio al 7 agosto ore 14.00;
– esiti assunzioni a tempo indeterminato sostegno da GPS ognuno nella sua provincia (sul sito USP Bari) orientativamente dal 10 agosto al 21 agosto (compresi scorrimenti e scelta sedi da parte degli individuati al ruolo su sostegno da GPS);
– dal 23 agosto circa pubblicazione disponibilità mini call veloce e presentazione domande (date non ancora stabilite).
Partecipare alla mini call veloce non sarà obbligatorio.
Chi deciderà di candidarsi deve sapere che nel caso fosse destinatario non può rinunciare o se rinuncia avrà sanzione e non potrà lavorare con le supplenze per un anno scolastico (neanche su supplenze brevi).
Tutto quanto scritto fin qui riguarda i colleghi precari che sono inseriti in GAE o in GPS.

DOCENTI DI RUOLO 
Anche i docenti a tempo indeterminato, se vogliono, possono presentare la domanda per candidarsi per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche su sensi dell’art 47 ccni scuola.
I docenti di ruolo che decidono di candidarsi per fare i supplenti
annuali è importante sappiano:
1. Possono  candidarsi  per fare le supplenze solo per classi di concorso diverse da quella su cui sono di ruolo;
2) Possono  candidarsi  solo per posti full time non per part time (spezzoni);
3) Possono accettare supplenza al 30 giugno o 31 agosto su classe concorso diversa rispetto a quella su cui sono di ruolo chiedendo aspettativa ai sensi dell’art 47  il che comporta la perdita
del punteggio di continuità;
4) la fascia stipendiale di retribuzione cambia;
5) NOVITA’: se sono titolare su posto comune infanzia o primaria posso candidarmi per i posti di sostegno del medesimo ordine di scuola e viceversa.