Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato nei giorni scorsi  due bandi che disciplinano le procedure  per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Si tratta di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428.

La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

I due bandi recepiscono l’Intesa tra il Ministro e il Presidente della CEI n.1 dell’11 gennaio scorso nonché le precedenti Intese sottoscritte. Nel dettaglio:

Le procedure concorsuali ordinarie

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti specifici: a) certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; b) possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012.

Il concorso si articola in una prova scritta (composta da 50 quesiti a risposta multipla computer-based), una prova orale (che comprende anche una lezione simulata) e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Le procedure concorsuali straordinarie.

Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: a) di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; b) della certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

La procedura concorsuale si articola in una prova orale didattico-metodologica, alla quale può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e nella valutazione dell’anzianità di servizio (fino a 100 punti) e dei titoli di qualificazione professionale (fino a 50 punti).​​​​​​​

 

Riportiamo di seguito il Comunicato unitario sui criteri di graduazione delle Istituzioni Scolastiche:

COMUNICATO UNITARIO FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL SUI CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

30 maggio 2024

 

Le OO.SS. rappresentative dell’Area Istruzione e Ricerca FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL esprimono la loro ferma contrarietà alla proposta dell’amministrazione di modificare i criteri per la graduazione delle istituzioni scolastiche finalizzati alla definizione delle fasce di complessità e alla retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici.

Nonostante la richiesta più e più volte formulata singolarmente e congiuntamente da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL di avviare per tempo il confronto per la verifica dei criteri applicati per la prima volta nel corrente anno scolastico, come peraltro previsto nella dichiarazione congiunta firmata il 31 maggio 2023 a margine della firma del CCNI sulla retribuzione di posizione parte variabile, solo alla vigilia dell’avvio delle operazioni di mobilità e conferimento degli incarichi dirigenziali per il prossimo anno scolastico, senza valutare l’impatto che il dimensionamento avrà sulle istituzioni scolastiche funzionanti nell’a.s. 2024/2025, l’amministrazione ha ritenuto di accogliere e fare propria la proposta formulata dall’ANP che apporta significative modifiche a parametri numerici, modifica i punteggi delle scuole e la loro collocazione nelle fasce di complessità e, in palese violazione delle norme contrattuali vigenti, introduce ulteriori indicatori e parametri non previsti dai CCNL di riferimento e diminuisce drasticamente il numero delle scuole collocate nella prima fascia, determinando un arretramento retributivo per un gran numero di dirigenti scolastici.

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL ritengono inaccettabile tale operazione che penalizza le retribuzioni dei dirigenti scolastici, non valorizza il loro lavoro e non migliora la qualità del servizio scolastico.

Chiedono perciò all’amministrazione di proseguire la contrattazione sulla retribuzione di posizione e risultato per l’a.s. 2024/2025 mantenendo i parametri e gli indicatori degli attuali criteri e di impegnarsi a convocare un tavolo di confronto, già a partire dal prossimo mese di settembre, per la definizione di nuovi criteri corrispondenti all’effettiva complessità delle istituzioni scolastiche, da applicare a partire dall’a.s. 2025/2026.

 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL
Roberta Fanfarillo Paola Serafin

 

Rosa Cirillo Giovanni De Rosa

 

 

 

Il presente comunicato sostituisce ed integra il precedente.

 

  • azione legale n. 1 del 2024 – Ricorso al TAR concorso ordinario dirigenti scolastici 2024 per insufficienza del contingente;
  • azione legale n. 2 del 2024 – Ricorso al TAR concorso ordinario dirigenti scolastici 2024 per mancato superamento della prova preselettiva.

 

 

Gentile Collega,

 

                               in relazione alla prova preselettiva del 23.05.2024 per l’accesso al concorso per dirigenti scolastici (D.M. 13.10.2022 n. 194), l’Ufficio Legale ha organizzato due azioni legali a tutela di coloro che non sono risultati ammessi alla prova scritta, rispettivamente:

 

  1. ricorso collettivo per tutti coloro che hanno superato la prova preselettiva ottenendo un punteggio superiore a 30/50 ma non sono rientrati nel contingente degli ammessi alla prova scritta (Azione 1/2024)

 

  1. ricorso collettivo per tutti coloro che non hanno superato la prova preselettiva ottenendo un punteggio inferiore a 30/50 a causa di anomalie e discrasie riscontrate sia nella legittimità di erogazione della prova che nel merito della correttezza dei quesiti. (Azioni 2/2024)

 

Entrambe le azioni saranno curate e patrocinate dall’Ufficio Legale Nazionale con le risorse messe a disposizione della Segreteria Nazionale.

Alle Segreterie Provinciali è dovuto un contributo di 100 euro per le procedure di segreteria e di raccolta dei documenti.

 

Per il ricorso è necessario che i ricorrenti si rechino presso le Segreterie Provinciali per consegnare la seguente documentazione – entro e non oltre il 17.06.2024

 

  1. 1. domanda di partecipazione al concorso;
  2. 2. Attestazione/certificato di voto conseguito all’esito della prova preselettiva;
  3. 3. documento di riconoscimento;
  4. 4. scheda di adesione, che dovrà essere scaricata e compilata on line, e accessibile sul sito dello SNALS nell’area Ufficio Legale.
  5. 5. procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale che dovrà essere sempre scaricata e compilata on line

 

Tutta la documentazione dovrà essere altresì anticipata (in formato PDF) all’indirizzo mail: legale@snals.it, indicando in oggetto il numero dell’azione.

 

Infine, si ricorda che tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2024) e sul sito di giustizia amministrativa.

Cordiali saluti

 

 

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

Di seguito la scheda “LA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO”, sulla Legge 4 marzo 2024, n. 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341 -bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”, elaborata a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori,

LA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO.pdf

Di seguito  la scheda “DECRETO PNRR QUATER”, elaborata a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori, relativa alla L. 56/2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

DECRETO PNRR QUATER.pdf

 

news

Il rappresentante del MIM  Dott. Serra ha esordito dicendo che il decreto è stato strutturato in modo abbastanza generico ed è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal PNRR e in particolare dalla Riforma della Missione 4. Ha affermato, altresì, che nell’immediato futuro ci sarà sicuramente un intervento più mirato sull’argomento.  Le OO.SS. hanno manifestato una non condivisione di tale decreto. Tante sono state le osservazioni di disappunto in merito, ad iniziare dal fatto che la partecipazione alle attività formative può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’attività formativa, risorse queste già soggette a forti decurtazioni nel corso degli ultimi anni, mentre, per converso, occorrerebbero risorse aggiuntive. Così come anche la prevista fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio in alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa andrebbe ad inficiare e alterare l’art.36, comma 8, del CCNL. Lo Snals-Confsal ha ribadito con fermezza che tutta la questione della formazione va ricondotta nell’ambito della contrattazione integrativa intrecciandola con la formazione prevista dal PNRR, rendendola meno disomogenea. E’ stato chiesto, inoltre, se è possibile sapere chi è il soggetto attuatore che eroga il percorso online di formazione e qual è la data ultima entro cui va espletata la formazione 2023/2024. L’Amministrazione si è riservata di dare una risposta il prima possibile.

 

Stamani presso il MIM si è tenuta l’informativa relativa  al decreto di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali per il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria a.s. 2024/2025. Tutte le OO.SS. hanno lamentato il fatto che il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria , comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al 50% dell’orario di insegnamento per i tutor coordinatori, non soddisfano i fabbisogni territoriali e quindi occorre prendere in seria considerazione  un’ implementazione sia del numero degli esoneri sia del numero dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria a livello regionale anche per evitare disparità di opportunità sul territorio nazionale.

Questa mattina si è svolto – presso il MIM – l’incontro relativo al             Decreto organico docenti di religione cattolica a.s. 2024/2025;

In riferimento al decreto dei docenti di religione, le OO.SS. hanno appreso con piacere che i dati numerici elaborati precedentemente dal MEF sono risultati inesatti per difetto rispetto a quelli comunicati dall’amministrazione e debitamente riportati in tabella. Nonostante ciò, nella tabella riepilogativa allegata al decreto è riportata una lieve contrazione del n. di posti, rispetto allo scorso anno, dovuti esclusivamente al fenomeno del calo demografico.

Dei 23.946 posti a livello nazionale:

Infanzia 2.363 posti (- 36 posti)

Primaria 10.615 posti (- 128 posti)

Secondaria di I° grado 4.212 posti (- 48 posti)

Secondaria di II° grado 6.756 posti ( + 30 posti)

Un ulteriore aspetto positivo registrato dalle OO.SS.  riguarda il fatto che, il decreto interministeriale sugli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica a.s. 2024/2025 all’art.2 comma 2, riporta testualmente “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purchè le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale”. A chiusura dell’incontro, lo Snals-Confsal ha sollecitato la pubblicazione dei due bandi delle procedure straordinarie per infanzia/primaria e secondaria di primo e secondo grado e considerato, poi, che i concorsi, ordinario e straordinario, non saranno utili per le immissioni in ruolo 2024-2025, si è riservato la possibilità di chiedere al Ministero un ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito.

 

Roma 27 maggio 2024

Prot. 125-Segr/ES/SG/UL/Az. Leg. 1/2024

OGGETTO: azione legale n. 1 del 2024 – Ricorso al TAR concorso dirigenti scolastici 2024 – Mancato superamento della prova preselettiva

Si sono tenute il 23.05.2024 le prove preselettive per l’accesso al concorso per dirigenti scolastici (D.M. 13.10.2022 n. 194) consistenti in un test a risposta multipla.

La prova preselettiva è consistita in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla. Quindi, ha avuto accesso alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Pertanto, l’Ufficio Legale ha organizzato un ricorso per tutti coloro che non hanno superato la prova preselettiva ed hanno ottenuto un punteggio superiore a 30/50.

Per il ricorso è necessario che i ricorrenti si rechino presso le Segreterie Provinciali. La documentazione dovrà essere trasmessa per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 17.06.2024 – in formato A4, non fronte/retro; i documenti (che non devono essere spillati) dovranno essere indicati secondo il seguente ordine:

1. domanda di partecipazione al concorso;

2.Attestazione/certificato di voto conseguito all’esito della prova preselettiva;

  1. documento di riconoscimento;
  2. scheda di adesione, che dovrà essere scaricata e compilata on line, e accessibile sul sito dello SNALS  nazionale nell’area Ufficio Legale.
  1. procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale che dovrà essere sempre scaricata e compilata on line.

Tutta la documentazione dovrà essere altresì anticipata (in formato PDF) all’indirizzo mail legale@snals.it, indicando in oggetto il numero dell’azione.

Il ricorso verrà depositato solo con un numero minimo di 20 ricorrenti, inoltre, facciamo presente che non ci sono precedenti giurisprudenziali favorevoli.

personale ata

 

Le domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA si potranno presentare dal 28 maggio fino al 28 giugno. È quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 maggio firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

I DETTAGLI DEL DECRETO:

Tabelle valutazione titoli

L’aggiornamento di quest’anno recepisce le novità introdotte dal CCNL 2029-21 ed entrate in vigore dal 1° maggio.

Requisiti ATA terza fascia PER I VARI PROFILI:

  1. A) Assistente Amministrativo
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
  1. B) Assistente Tecnico
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
  1. C) Cuoco
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. D) Infermiere
  • laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. E) Guardarobiere
  • diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. F) Operatore dei servizi agrari
  • attestato di qualifica professionale di:
  1. operatore agrituristico;
  2. operatore agro industriale;
  3. operatore agro ambientale;
  4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  1. G) Operatore scolastico
  • attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

 

  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
  1. H) Collaboratore Scolastico
  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

 

Inoltre:

possono essere inseriti  nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

Inoltre spetta  l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.

Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale

CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Un anno di tempo per acquisirla. L’anno di tempo sarà dato a tutti,sia per  primi inserimenti  che per  l’aggiornamento di chi ha o non ha svolto servizio .E’  richiesta come titolo di accesso per i tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico.

Chi non sarà in possesso di tale certificazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (probabilmente 28 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Decorso tale termine gli aspiranti decadono dalle graduatorie.

Tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. L’importante è mettersi in regola entro il termine del 30 aprile 2025.

 

Requisiti generali

Inoltre, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
  2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
  4. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  5. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
  6. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

 

Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

  1. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
  2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
  4. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  5. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
  6. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Eccezione è la certificazione informatica quale titolo di accesso, per la quale gli aspiranti hanno tempo fino al 30 aprile 2025