Pubblichiamo il testo dell’ipotesi di accordo siglato oggi 26 giugno al Miur

Un accordo con il quale si elimina quella parte  della legge 107/2015, che attribuiva  al Dirigente Scolastico il “potere” di chiamare nella propria scuola gli insegnanti.

Il passaggio da ambito territoriale a scuola avverrà per punteggio

 

Si tratta di una procedura  che per il primo ciclo, partirà già dal 28 giugno. Per la scuola secondaria bisognerà attendere invece la pubblicazione dei trasferimenti, programmata per il 13 luglio.

Gli insegnanti sceglieranno la scuola dalla quale partire per l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale. Se il posto scelto non sarà libero, si scorreranno i posti per vicinanza.  Nel caso di mancata indicazione sarà considerata la scuola capofila dell’ambito

La procedura riguarderà anche i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2018/19.

 

Le date

  • Inserimento scuola nel sistema Polis dal 28 giugno al 5 luglio per infanzia, primaria e secondaria di I grado, dal 13 luglio  al 23  per la secondaria di II grado.
  • Pubblicazione assegnazioni da parte degli Uffici Scolastici  dal 9 al 13 luglio primo ciclo, dal 24 luglio al 27  secondaria II grado.

accordo eliminazione chiamata diretta

pensioni

 

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.
I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.
I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.
L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.
I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.
Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età Coefficiente

di trasformazione

2016/2018

 Coefficiente

di trasformazione

2019/2021

61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159% 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:
Sistema interamente contributivo
– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo
– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo
Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

*********

Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.
Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .
Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.
La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.
A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.
Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

A seguito di segnalazioni ricevute in merito all’anno di prova e di formazione per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo, si rammenta che quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova non bisogna ripetere l’anno e la formazione.  È per esempio il caso del docente che è stato per anni nella scuola dell’infanzia, poi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria e nel 2016/17 ottiene un nuovo passaggio di ruolo nell’infanzia (ruolo precedente).

In questo caso, ha risposto il Ministero per le vie brevi, dal momento che l’anno di prova e di formazione si svolge una sola volta in un determinato grado o ruolo, il docente che ha già svolto l’anno di prova nell’infanzia e ritorna in detto ruolo non deve fare nulla (né prova, né formazione).

Fonte USR Marche – Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno

 

E’ con vero piacere e stupore che lo Snals prende atto della richiesta, di un incontro urgente sulle procedure di assunzione dei docenti precari di religione, inoltrata dalla Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e Gilda Unams/Snadir al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e alla Direzione Generale del Personale MIUR, dove si legge 2 che “la bozza di bando non prevede alcun beneficio per coloro che pur avendo superato il concorso del 2004 non sono stati assunti in ruolo e che per tali ragioni si richiede una procedura semplificata di assunzione”. A tal proposito è utile ricordare che solo qualche mese fa, alcune OO.SS., contrariamente alla posizione dello Snals che ha sempre proposto un concorso semplificato e riservato, caldeggiavano, invece, un concorso ordinario. Lo Snals, sin dai primi incontri al MIUR su tale problematica, ha sempre sostenuto la discussione per ottenere una procedura di assunzione più rispettosa delle legittime aspettative dei docenti di religione. Vale la pena ricordare che a tale nostra richiesta il Gabinetto della Ministra Fedeli, il 28 settembre 2017, precisava che l’iter per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione sarebbe stato possibile solo attraverso un concorso ordinario, appellandosi alla legge 186/2003 che ha stabilito che soltanto il primo concorso deve essere riservato e tutti gli altri dovranno seguire la procedura ordinaria. Contro tali prese di posizione da parte dell’Amministrazione, lo Snals ha continuamente ribadito che la Legge 107/2015 nella parte dedicata al reclutamento e formazione prevede una fase transitoria atta a dare risposta alle aspettative di chi ha già acquisito una abilitazione all’insegnamento o ha lavorato per tanti anni nella scuola. Al tempo stesso ha fatto rilevare che siffatta procedura andrebbe a sanare la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul precariato che obbliga l’amministrazione ad assumere con contratto a tempo indeterminato coloro che hanno un servizio di almeno 36 mesi su cattedre libere. In conclusione, ribadiamo il nostro compiacimento per quanti vogliano adoperarsi alla soluzione di tale problematica, rimane, comunque, nostra intenzione continuare a sostenere le legittime rivendicazioni dei docenti di religione mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti utili per conseguire i risultati a cui legittimamente aspirano.

Informativa per proroga dei contratti per supplenza del personale docente impegnato in scrutini ed esami.

Normativa di riferimento:

  1. Art. 37 CCNL 29 novembre 2007
  2. Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986
  3. Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038
  4. Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556
  5. Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di docente che rientra dopo il 30 aprile:

Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni per altre cause:

Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di stato:

Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. (Questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero).

Supplente temporaneo fino al termine delle lezioni nominato commissario interno agli esami di stato:

Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. (Anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone)

Posizioni da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione:

Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato.

news

Riapertura e aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia di istituto 2018. Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha pubblicato il Decreto del direttore generale 784/18 che indica le scadenze e le procedure per l’aggiornamento /integrazione delle graduatorie d’istituto di II fascia,la dichiarazione della specializzazione per il sostegno e la regolamentazione  della priorità in III fascia per gli abilitati come previsto dal DM 326/15. Il decreto prevede anche, in base al DM 335/18 l’aggiornamento del punteggio per la scuola primaria e dell’infanzia per i docenti inseriti in II fascia che abbiano  prestato servizio nelle sezioni primavera(DD 784-18 Modello A1S). Al decreto sono allegati i modelli di domanda.

Possono richiedere l’aggiornamento della graduatoria tutti i docenti precari che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 1^ febbraio 2018 (DD 784-18 Modello A3) e anche la sostituzione delle sedi sempre all’interno della stessa provincia con l’invio del modello telematico B disponibile sul portale Polis nel periodo tra il 7 ed il 27 giugno ore 14.00; chi ha conseguito il titolo di specializzazione delle attività per il sostegno può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi (Modello A5 fac-simile – disponibile on line)

Nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, i docenti che conseguono il titolo di abilitazione possono presentare richiesta di priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia compilando l’apposito modello (Modello A4 fac-simile) sul portale POLIS del sito internet del Ministero. L’istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all’atto di inclusione in III fascia.

Chi non è inserito in alcuna graduatoria ed è nelle condizioni di poter chiedere l’inserimento in seconda fascia potrà scegliere liberamente la scuola alla quale indirizzarla che fungerà da scuola capofila e l’acquisirà a sistema. L’istanza potrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a.r. oppure tramite pec.

Presso la segreteria provinciale di Bari e le sedi locali del sindacato sarà possibile avere specifico servizio di consulenza.

Nota Miur 22975 del 14 maggio 2018

DDG n. 784  dell’11/05/2018

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy approvato dall’Unione Europea nel 2016 entrerà in vigore in tutti i paesi dell’unione il prossimo 25 maggio. Contiene al suo interno una innovazione sulla gestione dei dati di cui evidenziamo tre novità salienti dal punto di vista organizzativo:

  1. individuazione del responsabile del trattamento dei dati;
  2. istituzione del registro dei dati trattati;
  3. il consenso esplicito ed inequivocabile da parte dei soggetti titolari dei dati.

Il mondo scuola è coinvolto e deve attrezzarsi per affrontare questi nuovi adempimenti. Le modalità applicative sono a tutt’oggi un cantiere aperto vista la complessità del sistema della pubblica amministrazione in Italia. E’ possibile trovare riferimenti e aggiornamenti sul sito “http://www.garanteprivacy.it/“.

Le votazioni per l’elezione delle RSU 2018 hanno decretato una bella affermazione dello Snals-Bari  che aveva depositato  170 liste su un totale di 256 istituzioni scolastiche esistenti nella provincia  con una presenza quindi del 66,41 %. Le 170 liste hanno ottenuto complessivamente 2.989 voti che hanno portato alla elezione di 76 rappresentanti. I risultati elettorali premiano il lavoro fatto in questi anni dallo Snals sul territorio e a livello nazionale per la tutela dei lavoratori della scuola e per la salvaguardia dei loro diritti.Lo Snals è stato l’unico sindacato che si è opposto al rinnovo di un contratto che ha svenduto i diritti dei lavoratori. Siamo consapevoli della responsabilità che ci deriva da questo voto e continueremo a vigilare e batterci per le giuste rivendicazioni dei lavoratori della scuola.Vogliamo dire ” GRAZIE”a tutti : agli iscritti,ai simpatizzanti ,ai candidati eletti e non eletti.il risultato conseguito è stato possibile a seguito dell’impegno di tutti loro. GRAZIE!

Il segretario provinciale

prof. Vito Masciale

 

Il codice disciplinare del personale ata come previsto dall’art.13 del CCNL 2016/2018 del comparto “istruzione e ricerca”sottoscritto il 19 aprile 2018 dalle rappresentative sindacali escluso lo Snals deve essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola entro il 4 maggio.Infatti in prima applicazione del contratto come previsto dal comma 12 dell’art. 13 dello stesso  il codice disciplinare  relativo al personale ATA deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme indicate dall’art. 55 comma 2 ultimo capoverso del dlgs 165/2001.

Di seguito eccovi il testo dell’art. 13
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018
Art. 13
Codice disciplinare
del personale ausiliario, tecnico e amministrativo
delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero
al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
300/1970;
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale
ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo
dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina
regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di
mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il
recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-
quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo
stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165
del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale,
anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e
studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui
è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni
determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale
tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri
doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies
del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o
molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti
di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni
scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di
mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e
terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi
di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,
alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato
dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n.
165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur
non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs.
n. 235 del 2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
– per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo
le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla
data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.