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Il 31 agosto 2023 è il termine fissato dalla normativa per poter spendere la Carta del docente, il bonus di 500 euro spettante ai docenti.

La scadenza però non riguarda il bonus emesso il 1° settembre 2022 per l’a.s. 2022/23 (il cui residuo potrà essere speso anche nel prossimo anno scolastico), ma quello dell’annualità precedente, quindi riferito all’a.s. 2021/22. Il residuo dell’a.s. 2021/22, infatti, qualora non speso potrebbe andare perso.  Nelle prime due settimane di settembre, per l’aggiornamento tecnico effettuato dal ministero ci sarà il consueto blocco della carta  quindi  una temporanea sospensione della funzionalità del borsellino elettronico e delle somme in esso contenute. Il blocco è legato al cambio di gestione del nuovo anno scolastico, a seguito del quale verrà aggiornata la disponibilità annuale con le eventuali quote residue.

Gli insegnanti possono consultare  con lo spid la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”.

I 500 euro per i docenti si possono spendere in diversi modi:

libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software (sono esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e toner cartucce).

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

 

 

 

Il D.Lgs. n. 144 del 23/09/2022 (“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR”), con relativa Circolare applicativa INPS n.116 del 17.10.2022, ha introdotto un’indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato) aventi un rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre 2022 ed una retribuzione lorda imponibile previdenziale per il mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, solo a coloro che non godano già dei trattamenti di cui all’art. 19 dello stesso decreto (pensioni, reddito di cittadinanza, ecc. …) (art. 18 D.Lgs. 144/22)

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore, pur non essendo in servizio, sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (es. congedi parentali, malattia, ferie). Non spetterà invece, ad esempio, a chi si trovi in aspettativa senza assegni. (Art.18 co.2 D.Lgs. 144/22).

E’ inoltre precisato che “l’indennità nella misura di 150 euro spetta anche nel caso del lavoratore con contratto a tempo parziale” (Circolare INPS 116/22). Potrebbe quindi interessare il personale docente o ATA in servizio per spezzoni di ore o part-time. Il bonus spetta anche a coloro che nel mese di novembre percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI). Un’ulteriore ipotesi, potrebbe riguardare il personale precario della scuola che non ha attualmente un contratto in essere e non percepisce la disoccupazione: “L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti…che nel 2021 hanno svolto la prestazione di almeno 50 giornate lavorative, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a euro 20.000 per l’anno 2021.” (Art.19 comma 13 D.Lgs 144/22).

Il contributo di 150 euro viene erogato automaticamente dall’INPS a novembre, anche a coloro che risiedono in Italia e sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi, non superiore, per il 2021 a 20.000 euro. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (art.18 co.4 D.Lgs.144/22

Nel mese di luglio, i datori di lavoro dovranno erogare
la somma di 200 euro ai dipendenti pubblici e privati,
che rappresentano circa la metà della platea di 31,5 milioni
di beneficiari della misura contro il caro vita prevista dal Decreto aiuti.

Nessuna dichiarazione per i dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici che avranno diritto al bonus una tantum
da 200 euro, non dovranno compilare alcuna auto-dichiarazione
per esercitare il diritto di ricevere il bonus, come invece
previsto per gli altri lavoratori dipendenti. Lo prevede un articolo
della bozza del DL Semplificazioni fiscali atteso in Consiglio dei ministri.
In particolare la bozza prevede che per i dipendenti pubblici i cui
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti
dal sistema informatico del ministero dell’Economia e delle Finanze
(quindi ad esempio i dipendenti dei ministeri), saranno il Mef e l’Inps
«nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia
di protezione dei dati personali» a individuare insieme la platea degli aventi diritto.

Per i dipendenti privati, compresi i lavoratori delle scuole paritarie,
non si tratta di un’erogazione automatica: serve prima una autocertificazione
con la quale il lavoratore dichiari di non essere titolare di un trattamento
pensionistico o del reddito di cittadinanza. Condizioni
che danno diritto al bonus, il quale, però, può essere riconosciuto una sola volta.
Un limite che ricorre anche nel caso in cui si sia titolari di più
di lavoro: in questa circostanza il lavoratore potrà chiedere il pagamento
dell’indennità dichiarando di non avere fatto un’analoga
richiesta ad altri datori di lavoro.

La platea
L’una tantum andrà non solo ai dipendenti, ma anche a pensionati, disoccupati,
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori
domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti,
lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,
lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile.
Tra i destinatari anche autonomi e professionisti ma per
queste per queste categorie servirà un decreto attuativo