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Tutti i pensionandi della scuola nel mese di agosto potranno scaricare, con il proprio Pin Inps o con lo SPID, il provvedimento relativo alla concessione della pensione dal 1°.09.2019, chiamato dall’Inps “determina”.

Normalmente la determina viene recapitata anche per posta ordinaria all’indirizzo dell’interessato, ma ciò avviene alla fine del mese di settembre.

Per visionare la determina sul sito Inps bisogna seguire il percorso illustrato dal prof. Boninsegna delle sedi di Verona e Legnago, che pubblichiamo di seguito:

A questo punto, sarà sufficiente cliccare sull’icona indicata a destra per scaricare il provvedimento di concessione della pensione denominato “determina”.

ATTENZIONE: per quanto riguarda i pensionati della quota 100, nella determina dovrebbero risultare delle note e avvertenze da osservare per non incorrere in incompatibilità circa la fruizione della pensione. Nel merito delle stesse, si ricorda che il pensionamento con quota 100, in applicazione dell’art.14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, prevede che nel periodo di anticipo del pensionamento rispetto alla pensione di vecchiaia, non si dovrebbero percepire altri redditi oltre la pensione, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione.

Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L’Inps con circolare n.11/2019 è tornata sulla questione, puntualizzando cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e precisando che coloro che non rispettano tale norma sono tenuti a darne comunicazione all’Inps, che provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico.

La circolare menziona espressamente che per lavoro autonomo occasionale si intende quello esercitato da colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Inoltre l’esercizio dell’attività, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità.

L’Inps, di propria iniziativa, potrebbe inviare una lettera di richiesta notizie relative ai redditi percepiti oltre alla pensione e, in caso di mancata risposta entro 60 giorni, provvedere alla sospensione dell’erogazione dell’importo pensionistico e all’eventuale recupero delle somme percepite e non dovute.

L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti del governo.

Come già commentato lo scorso 8 gennaio, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II dall’art. 14 in poi.

Art. 14

“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”

Note

1) Durata e requisiti

– In via sperimentale triennio 2019/2021

– 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita

2) Cumulo contributivo

-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.

3) Non cumulabilità

con altri redditi

Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

4) Decorrenza diritto pensione

  • Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
 

 

Solo per i dipendenti privati

5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione

Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).

Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.

Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:

-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.

-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.

Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)

Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.

Personale scolastico

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda il testo del su detto articolo:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019

Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.

Norme di salvaguardia -Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.

– Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.

 

 

 

Art. 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

Note
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati.

Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia:

– 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia,invece, viene comunque innalzata dal 2019 a

67 anni.

(66 anni e 7 mesi + 5 mesi)

Ripristino finestre

 

-I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

– In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola:

-di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(unica uscita dall’1.09)

 

Art. 16

(Opzione Donna)

Note
Proroga opzione donna

 

Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo:

– alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959;

-alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958.

-Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore.

Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995.

Nella bozza del decreto non viene specificato:

– se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100;

-se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali.

Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010)

Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

 

Art. 18

(Ape sociale)

Note

Norma speculare a quella della legge 232 del 2016

 

Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento. Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019

 

Art. 23

(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione)

Note

Pagamento per chi usufruirà di quota 100

La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti.

La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.

Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme.

Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.

Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.

Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.

Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.

www.snals.it

Molti docenti della scuola dell’infanzia non hanno avuto la possibilità di presentare domanda di pensionamento a decorrere dall’1.9.2019, perché nel D.M. n. 727 del 15.11.2018 si faceva riferimento alla circolare INPS n. 62 del 4.4.2018 che prevedeva il possesso dei nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal Decreto 5 dicembre 2017, in vigore dal prossimo 1.1.2019.

Questi nuovi requisiti dal 2019 sono:

  • donne anzianità 42 anni e 3 mesi;
  • uomini anzianità 43 anni e 3 mesi;
  • età al 31.12 dell’anno di pensionamento, 67 anni.

In virtù del Messaggio INPS n. 4804, del 21.12.2018, i docenti avranno finalmente la possibilità di presentare domanda di pensionamento con i requisiti previsti al 31.12.2018:

  • donna anzianità 41 anni e 10 mesi;
  • uomini anzianità 42 anni e 10 mesi;
  • età al 31.12 dell’anno di pensionamento, 66 anni e 7 mesi.

Nel Messaggio INPS sono indicate le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare.

Si resta in attesa che il Miur emani quanto prima disposizioni in merito.

Rimaniamo in attesa del testo finale dell’approvazione della legge di bilancio per fornire notizie definitive e certe. Ma soprattutto per conoscere le modalità che permetterebbero a coloro che, con l’abolizione dei 5 mesi, potrebbero andare in pensione dall’1.9.2019.

Premesso che,  ad oggi,  non si conoscono con certezza  le modalità, i requisiti e la date, nonché le eventuali penalizzazioni a volte paventate ed altre volte negate per la quota 100, il personale scolastico, avendo una sola finestra di uscita al termine di ogni anno scolastico, potrebbe  subire una forte  penalizzazione  rispetto alle paventate finestre dei 3 o 6 mesi preannunciate per gli altri dipendenti.

Il personale della scuola, come già succede da due anni,  per poter andare in pensione, avendo l’INPS avvocato a sé la verifica del diritto al pensionamento – che prima era di competenza  degli USR -, si trova nella situazione,  già verificatasi con enorme  danno  nel normale pensionamento annuale, che se la comunicazione del diritto a pensionamento viene comunicata entro il 31 agosto, l’interessato può andare in pensione dal 1° settembre, se la comunicazione arriva dal 1° settembre in poi, l’interessato deve rimanere in servizio fino al 31 agosto dell’anno seguente,  ossia al termine dell’anno scolastico iniziato.

La riprova di quanto su esposto è la situazione creatasi per  i pensionandi di quest’anno.

Coloro che hanno ricevuto la comunicazione della verifica dei requisiti da parte dell’INPS dopo il 1° settembre 2018 e all’arrivo della comunicazione avevano lavorato per un paio di mesi, per poter essere dichiarati cessati dal 1° settembre dal dirigente scolastico,  e poter quindi andare in pensione a decorrere dall’1.9.2018, hanno dovuto rinunciare agli stipendi dei periodi lavorati fino alla data  della comunicazione del diritto a pensione.

Dopo un’intervista al Ministro Tria, apparsa su un quotidiano, sono state fornite le seguenti notizie:

Requisiti quota 100:

  • 38 anni di contributi
  • 62 anni di età

Tempistica quota 100:

  • dal mese di aprile 2019 per i dipendenti privati
  • dal mese di ottobre 2019 per i dipendenti pubblici

Quindi, per il personale scolastico la prima uscita utile non potrà avvenire prima dell’1.9.2020.

Cosa importante per il personale della scuola, inoltre,  è la paventata abolizione dell’aumento dell’aspettativa di vita di  cinque mesi di cui non si hanno notizie certe.

Il personale scolastico ha presentato già domanda di pensionamento a decorrere dall’1.9.2019 (entro il 12 dicembre u.s.) e ha già subito in via ”previsionale” tale aumento, secondo quanto previsto nel D.M. del Miur che ha applicato quanto stabilito  dalla circolare INPS n.62 del 4.4.2018,  relativamente agli aumenti  dei requisiti pensionistici collegati alla speranza di vita.

Molti docenti ed ATA non hanno potuto presentare domanda in quanto non rientravano nei requisiti “aumentati” richiesti  per  la pensione di anzianità (42 anni e 3 mesi Donne, 43 e 3 mesi Uomini al 31.12.2019);  ora, sembra tornino ad essere validi i requisiti del 2018,  ossia 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini se maturati entro il 31.12.2019.

Rimaniamo, quindi, in attesa del testo finale dell’approvazione della legge di bilancio. 

Le anticipazione date nel precedente articolo “Pensionandi: le ultime notizie pensionandi e quota 100″ volevano mettere a conoscenza di quanto riportato negli ultimi giorni dai media, ma purtroppo hanno creato dubbi, pertanto, è opportuno chiarire alcuni passaggi importanti.

Nelle domande tramite Polis istanze online che scadranno il 12 p.v. non è prevista, né poteva essere prevista, la domanda di pensionamento “quota 100” strettamente collegata alla futura legge finanziaria che dovrà essere approvata.

Da fonti non ancora del tutto attendibili, si suppone che la domanda, che dovrebbe essere presentata direttamente all’INPS, dovrà essere prodotta, presumibilmente, entro il 31.03.2019.

Tutti coloro che alla presunta data saranno in possesso dei requisiti, e cioè 62 anni di età e 38 di contributi, potranno presentare domanda.

La data dell’eventuale pensionamento, per il personale scolastico, sarà determinato dalla data in cui l’INPS attesterà ufficialmente il diritto al pensionamento.

Se la comunicazione dovesse arrivare entro il 31.08.2019, si potrà andare in pensione a partire dall’1.09.2019; se dovesse arrivare dal 1° settembre 2019  in poi, si andrà in pensione dall’1.09.2020.

Vi terremo informati sull’evoluzione della questione.

Secondo le ultime notizie trapelate dal Sole 24 Ore e Italia Oggi, il personale docente e ATA, il cui pensionamento è legato al termine dell’anno scolastico, è posto in una posizione di svantaggio rispetto agli altri dipendenti pubblici e privati.

L’avvio di “quota 100” e la proroga di “opzione donna”, di cui con esattezza non si conoscono i requisiti definitivi, prevedono che coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12 possano presentare domanda entro il 31.03.2019 e andare in pensione a settembre 2019. Coloro che invece matureranno i requisiti dopo tale data, e che avranno il diritto riconosciuto dopo l’1 settembre, potranno accedere alla pensione da settembre 2020.

Si è palesata la possibilità per gli insegnanti, nel caso di pensionamento un anno dopo, di essere spostati su servizio amministrativo per consentire alla scuola la sostituzione in classe e la continuità didattica.

Per coloro che usufruiranno del pensionamento con quota 100 è previsto il divieto di cumulo della pensione con altri redditi da lavoro. Il divieto ha un tetto di 5mila euro e vale per gli anni di anticipo pensionistico utilizzati e si azzererà al raggiungimento dei 67 anni.

La tempistica del pagamento della buonuscita per il personale della scuola, che cessa dal servizio anticipatamente per raggiunti limiti di servizio (pensione anticipata), viene attualmente liquidata dopo due anni dal pensionamento e anche a rate: in un unico importo se pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annui se l’ammontare è compreso tra 50.000 e  100.000 euro; in tre importi annuali se superiore a 100.000.

Tra le tante ipotesi emerse in questi giorni al fine di incentivare il pensionamento anticipato con quota 100 (62 anni di età e 38 di contribuzione), c’è la possibilità per il personale scolastico che opti per tale ipotesi di pensionamento di usufruire anticipatamente di una quota dell’indennità di buonuscita mediante un prestito bancario a costo zero per l’interessato.

Restiamo, speranzosi, in attesa del testo definitivo.