Domanda docenti

 

Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024

Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024

Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024

Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024

Modalità

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del personale docente (e anche ATA), si presentano tramite Istanze Online (i docenti dichiarati soprannumerari, oltre i suddetti termini di presentazione delle istanze, presentano le domande utilizzando i moduli messi a disposizione dal MIM nell’apposita sezione del sito, da inviare digitalmente).

I docenti, che intendono chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra (ai passaggi dedicheremo un apposito articolo), presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel modulo domanda, documentazione da allegare all’istanza online.

La mobilità  si articola in tre fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) Ai trasferimenti interprovinciali 25% dei posti e 25% ai passaggi di cattedra/ruolo

I docenti, che presentano domanda per partecipare alla fase interprovinciale (la terza), possono  esprimere nella stessa (domanda) preferenze relative a una o più province.

Preferenze

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

  1. a) sede/istituzione scolastica (preferenza puntuale);
  2. b) distretto (preferenza sintetica);
  3. c) comune (preferenza sintetica);
  4. d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici.

 

In caso di preferenza sintetica:

 

– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche; qualora la prima scuola sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente anche con punteggio inferiore, la stessa è assegnata a tale docente, mentre all’aspirante che ha espresso la preferenza sintetica sarà assegnata un’altra istituzione scolastica (questo perché, sebbene abbia un punteggio superiore, con la preferenza sintetica si chiedono indifferentemente tutte le scuole in essa presenti). Quanto detto, soltanto se nella preferenza sintetica in questione vi sia più di una disponibilità. Viceversa, ossia nel caso in cui vi sia una sola disponibilità (la scuola indicata puntualmente dall’aspirante con un punteggio inferiore), questa è assegnata al docente con maggior punteggio, anche se ha espresso la preferenza sintetica;

– possono essere scelte  le seguenti preferenze:

istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti);

sezioni carcerarie ove esprimibili;

sezioni ospedaliere;

licei europei.

Riguardo sempre alle preferenze, nello specifico quelle sintetiche comprendenti comuni isolani,  nell’OM leggiamo qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”;chi intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia, può farlo indicando lo specifico distretto.

In tal modo, dunque, si dà la possibilità di esprimere preferenze relative a distretti graditi per i comuni, che ne fanno parte, esclusi quelli (comuni) isolani.

 

Chi può presentare domanda

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione  o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio:

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23 non hanno vincolo triennale.

Sono stati “svincolati” i docenti che negli anni precedenti hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su preferenza sintetica (fermo restando che chi ha avuto trasferimento su scuola potrebbe averne diritto per figlio entro i 12 anni, caregivers, disabilità)

 

Chi non può presentare la domanda

1) Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, nel ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica.

N.B. Il vincolo triennale non si applica:

  1. a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

 

2) Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)

 

N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

3) docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno oppure da concorso straordinario bis.

Confermata la tabella titoli del CCNI 2022/245.

l’anno scolastico sarà ancora valutato come intero se sono stati svolti 180 giorni di servizio o servizio è

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compreso gli scrutini finali (non si tiene conto cioè delle modifiche inserite nel Decreto Infrazioni).

 

NOVITA’ Classi di concorso accorpate

In base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023  l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Ecco  di seguito quali sono le classi di concorso accorpate

 

A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

 

Referente unico

L’Ordinanza ha recepito la modifica introdotta dal Decreto legislativo 105/2022, che ha eliminato il concetto di “referente unico” nell’assistenza a soggetto con disabilità.

Pertanto la precedenza sarà assicurata a ciascuno dei soggetti beneficiari della norma, e questo dovrà avvenire anche nella graduatoria interna di istituto

Entro e non oltre il 15 marzo p.v. per  il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territo Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
riale Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche

di seguito il testo del facsimile di domanda

MODELLO DI DOMANDA  – PART-TIME 2024/2025

(da inoltrare a parttime.aptba@gmail.com   per il tramite del Dirigente Scolastico)

 

    l    sottoscritt                                                                     nat      a                                   (prov.          ) il                               titolare presso                                                                                                               in  qualità  di                                                                             , classe di concorso _________incaricato a tempo indeterminato/ determinato a decorrere dal__________________  recapito telefonico presso il quale intende essere contattato:___________________________________,  e-mail___________________________________ai sensi degli articoli 39 e 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola – e dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997,

CHIEDE

   □ LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

□ LA MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio;

   □ IL RIENTRO a tempo pieno del rapporto di lavoro

a decorrere dal 01 settembre 2024 secondo la seguente tipologia:

A – TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE                                           per n. ore                /             

(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi)

B – TEMPO PARZIALE VERTICALE                                                 per n. ore                 / _______

(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi)

C– TEMPO PARZIALE MISTO

(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)

A tal fine dichiara:

  1. di avere l’anzianità complessiva di servizio: aa mm: gg:       ;
  2. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall’art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88:
    1. portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
    2. persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 18;
    3. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
    4. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d’obbligo;
    5. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
    6. aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
    7. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza.
    8. Il/la sottoscritt_ ha già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti  ss.

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

    l    sottoscritto/a in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale.

 

 

Data ______________                                                                                               Firma di autocertificazione

DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

 

Data                                                                          Firma                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: assunta al protocollo della scuola

 

n.________ del___________/__/2024

 

 

 

Si dichiara che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

  • Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla trasformazione del rapporto di lavoro del/la richiedente da tempo pieno a tempo parziale

 

  • Si dichiara che la richiesta di modifica dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente

 

 

 

Si esprime parere NON FAVOREVOLE alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente per le seguenti ragioni:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, ___/__/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(cognome nome)

 

_________________________

 

 

 

 

 

Informiamo gli iscritti che con  la nota del 14/02/2024 n. 0004871 l’USP Bari, comunica, al personale scolastico interessato, la possibilità di accedere alla domanda di pensione, tramite le seguenti modalità:

  1. Opzione donna;
  2. Pensione anticipata flessibile;
  3. Ape sociale.

 

NEL DETTAGLIO:

Il legislatore ha introdotto la facoltà di accedere a “opzione donna” in capo alle lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Inoltre, il legislatore ha esteso – in via sperimentale – al 2024 il trattamento di “pensione anticipata flessibile” ( ex quota 103 ), prevedendo la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso “il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2024, è fissato al 28 febbraio 2024.

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal XX al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.

Si invita la S.V. a prendere visione della circolare ministeriale allegata, con particolare riferimento ai passaggi da seguire ai fini della corretta presentazione della domanda.

Per quanto concerne, invece, “Ape sociale” è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi, e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose ovvero anche i “professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate”.

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024) potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Per ulteriori informazioni e fissare un appuntamento inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it o dmpatronato@libero.it

 

Ieri  si è svolta presso il MIM l’informativa sulle procedure di aggiornamento delle GAE e delle GPS. L’amministrazione ha illustrato le novità del decreto Ministeriale relativo alle GAE e all’Ordinanza Ministeriale delle GPS per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026.

QUANDO

L’apertura delle funzioni sulle istanze on line riguarderà prima le GAE per 15 giorni, dopo un breve intervallo di tempo  poi si avrà l’apertura delle GPS per soli 20 giorni.  Il tutto nel periodo primaverile di marzo/aprile.

UN ARCOBALENO DI NOVITA’

Per quanto attiene le GPS è stato eliminato il requisito dei 24 CFU per l’accesso alla seconda fascia della scuola secondaria alla quale si potrà solo accedere con il solo titolo di accesso diploma o laurea.

Coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi che sono ormai decaduti, dovranno inserirsi nella I fascia a pieno titolo ex novo.

Gli aspiranti inseriti nelle I e II fascia che non aggiornano la propria posizione non saranno depennati e resteranno in graduatoria con il proprio punteggio. Se in possesso di preferenze dovranno necessariamente inserirle nuovamente per farle valere ancora.

Sarà possibile inserire i titoli di servizio conseguiti dopo il 31 maggio 2022 e fino al termine di scadenza della presentazione della domanda.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie delle scuole viciniori, il Dirigente scolastico potrà procedere ad interpello finalizzato al reclutamento dei docenti esclusivamente per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di altre province.

Per i posti di sostegno è possibile invece partecipare all’interpello per i candidati inseriti nella stessa provincia.

Sarà possibile  l’accesso alla seconda fascia di infanzia e primaria  per coloro che risultano iscritte nell’a. a. 2023/24 al terzo anno del corso di laurea in scienza della formazione primaria o ad annualità successive avendo conseguito per gli esami sostenuti almeno 150 CFU.

Per l’accesso alla II fascia delle classi di concorso di strumento è prevista  l’eliminazione  del requisito del servizio di 16 giorni di supplenza.

Il MIM si adopererà per ridurre la durata triennale delle GAE a due anni per far coincidere la stessa durata delle GAE a quelle delle GPS in modo da far coincidere i bienni di entrambe.

Sarà possibile come per il passato inserirsi con riserva in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione (VIII ciclo TFA) /abilitazione sui posti di sostegno e comuni

 

L’ultima Legge di Bilancio  ha introdotto un nuovo strumento di supporto economico: Il bonus per le mamme lavoratrici. La misura ha l’obiettivo di agevolare le lavoratrici madri, fornendo loro un’esenzione contributiva.

NEL DETTAGLIO:

Il bonus mamme lavoratrici copre un periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.   E’ destinato alle madri con almeno tre figli a carico, fino al diciottesimo anno del più giovane.  Per le madri con due figli a carico, il bonus è valido in via sperimentale solo per il 2024, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. Le mamme che possono beneficiare di questa misura sono le lavoratrici con contratto di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che privato, a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo può coprire fino a un massimo di 250 euro al mese, calcolato in base alla paga mensile. Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, l’importo dell’esonero deve essere riproporzionato.

COME RICHIEDERLO: Secondo quanto indicato dall’ INPS le lavoratrici interessate devono  comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero contributivo indicando il numero dei figli e i loro codici fiscali.  I datori di lavoro riporteranno l’esonero spettante nella denuncia retributiva, seguendo le indicazioni dell’Inps. Le denunce compilate dal datore di lavoro, contenenti i codici fiscali dei figli, permetteranno all’Inps di effettuare i controlli necessari. In alternativa è possibile per le lavoratrici, comunicare direttamente le informazioni relative ai codici fiscali dei figli all’Inps, tramite un applicativo dedicato. L’Inps provvederà a fornire le istruzioni necessarie per utilizzare questo strumento.

I REQUISITI: a) avere contratto a tempo indeterminato b) avere almeno 2 figli

LA MODALITA’

Compilare il modulo  di richiesta in 3 copie : una copia va consegnata alla  scuola  che provvederà ad attribuire un numero di protocollo, una copia va conservata annotandoci  sopra il numero protocollo, la terza copia va inviata dalla  pec personale  alla pec di noipa  all’indirizzo:  protocollo@pec.gpdp.it

oggetto pec : richiesta bonus mamme 2024 c.f. cognome nome

testo pec : la sottoscritta nome —- cognome —- codice fiscale —- trasmette  il modulo richiesta bonus mamme 2024.

COSA ALLEGARE:

il modulo di richiesta + fotocopia documento identità della dichiarante +copia contratto tempo indeterminato (facoltativa) +codice fiscale/tessera sanitaria della dichiarante +codice fiscale /tessera sanitaria dei figli

Per ulteriori informazioni, sono sempre a disposizione le sedi territoriali dello Snals , in alternativa inviare una mail direttamente al responsabile del patronato all’indirizzo  :dmpatronato@libero.it

di seguito il facsimile della domanda :

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico del  _________________

 

OGGETTO : richiesta bonus mamme  2024 ai sensi della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), articolo 1, commi 180 e 181

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

La sottoscritta_______________________________ c.f._________________________ nata a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

  • Di essere docente / ata con contratto a tempo indeterminato dall’anno scolastico ________/_______
  • Di essere titolare presso la scuola _______________________________ situata nel comune di ____________ in provincia di _____________________
  • Di essere attualmente in servizio presso la scuola _______________________________ situata nel comune di ____________ in provincia di _____________________
  • Di essere madre di ( indicare il numero dei figli ) n ___figli

i cui dati anagrafici vengono di seguito  riportati :

 

FIGLIO N 1 : COGNOME _____________ NOME ____________ NATO A __________________(____) IL ___/___/_____ CODICE FISCALE _______________________

FIGLIO N 2 : COGNOME _____________ NOME ____________ NATO A __________________(____) IL ___/___/_____ CODICE FISCALE _______________________

FIGLIO N 3 : COGNOME _____________ NOME ____________ NATO A __________________(____) IL ___/___/_____ CODICE FISCALE _______________________

FIGLIO N 4 : COGNOME _____________ NOME ____________ NATO A __________________(____) IL ___/___/_____ CODICE FISCALE _______________________

 

SI ALLEGANO :

copia documento identità della dichiarante

copia tessera sanitaria dei figli

 

luogo____________ data____________                                  Firma______________________

 

 

 

L’aggressione al dirigente scolastico di Taranto e a diversi insegnanti connotano una realtà ormai sconvolgente e intollerabile”, dichiara il Segretario Nazionale dello Snals, Evira Serafini. “Il sindacato, al punto in cui siamo arrivati, pretende un intervento deciso e risolutivo delle autorità competenti per garantire la sicurezza del personale scolastico” aggiunge.

Le ripetute aggressioni che subiscono i lavoratori della scuola rappresentano una vergognosa violazione dei diritti della persona, prima ancora di quella dei lavoratori e delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’adozione di misure tempestive ed adeguate alla gravità della situazione, prosegue Elvira Serafini, diventa pertanto imperativa.

Condanniamo con fermezza ogni atto di violenza, sottolineando l’urgente necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dei diritti di insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici.

Lo Snals si schiera senza riserve a difesa di chi dedica la propria vita all’istruzione, esigendo un’immediata azione per garantire un contesto lavorativo privo di minacce e aggressioni” conclude Serafini.

 

 

Fondo Espero è un’associazione senza fini di lucro il fondo riservata solo ai dipendenti della Scuola, il suo unico obiettivo è quello di permettere ai dipendenti della scuola, di costruire una pensione complementare.

Oggi, sono circa 100.000 i lavoratori del comparto scuola che hanno scelto Fondo Espero

Modalità di adesione a fondo Espero

  1. mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive del fondo;
  2. mediante silenzio-assenso, nel rispetto delle direttive Covip.

“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”.

Il 31 maggio 2022, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

I lavoratori che otterranno l’assunzione a tempo indeterminato in data successiva al 1° gennaio 2019 dovranno prestare attenzione alla modalità di iscrizione al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, qualora non fossero già iscritti da precari in occasione di precedenti contratti di lavoro

Sei un lavoratore assunto dal 1/01/2019?

1) Riceverai dal datore di lavoro l’informativa sulla sottoscrizione dell’accordo: questa comunicazione ti verrà inviata entro la metà di agosto 2024.

2) Dal ricevimento dell’informativa avrai 9 mesi per decidere di aderire volontariamente al Fondo, oppure di rinunciare all’adesione silente. Il datore di lavoro ti indicherà come esprimere tale rinuncia. Tale comunicazione andrà consegnata al datore di lavoro (non al Fondo Pensione).

3) Le amministrazioni, trascorsi 9 mesi, comunicano al Fondo i nominativi dei lavoratori che non hanno manifestato nessuna volontà quindi  In caso di mancata scelta, alla scadenza dei 9 mesi dal ricevimento dell’Informativa, sarai iscritto al Fondo tramite silenzio assenso a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.

4) Successivamente   il “Fondo” ricevuta l’informativa, informa i singoli lavoratori dell’avvenuta iscrizione mediante silenzio-assenso.

5) A seguito della adesione al Fondo, avrai un ulteriore periodo di 30 giorni per il diritto di recesso. Il recesso avviene senza costi e senza obbligo di dover indicare il motivo del recesso. Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso delle somme eventualmente versate.

Con l’adesione al Fondo (volontaria o silente) inizierai a costruire il tuo salvadanaio previdenziale alimentato con:

– Il tuo contributo (1% del tuo stipendio, ovvero una percentuale diversa che potrai scegliere se aderisci volontariamente);

– Il contributo del datore di lavoro (anche con l’adesione silente il datore di lavoro verserà un contributo a suo carico del 39;1%);

– Il TFR (accantonato dal momento dell’adesione) La contribuzione decorrerà dalla data della tua adesione: non sarà possibile il versamento di contributi relativi a periodi arretrati.

Tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato è invitato a prendere visione delle informative ricevute, necessario prestare molta attenzione per evitare iscrizione tacita al fine di evitare che una scelta così importante, come quella che attiene al proprio futuro previdenziale in epoca di trattamenti pensionistici decrescenti, sia frutto di inerzia e scarsa informazione e non di una consapevole valutazione di opportunità.

 

 

 

“Solidarietà al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dante Europa” di Taranto, aggredito all’uscita di scuola dal genitore di un’alunna.” La esprime il segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, al preside, preso ieri a calci e pugni all’uscita da scuola, sotto lo sguardo incredulo di studenti e famiglie.  L’autore dell’aggressione aveva litigato, poco prima, con un docente della figlia, sembra per futili motivi.

L’episodio non è isolato. “C’è un’escalation dei casi che coinvolgono scuola e famiglie dal nord al sud del Paese.  – sottolinea Masciale – Violenza tra i ragazzi reale e virtuale, violenza tra alunni e docenti, violenza tra famiglie, professori, personale ATA, dirigenti. Quello che è successo a Taranto è gravissimo e bisogna porre un argine a questa deriva. Ormai la scuola insegna regole che la società civile non riconosce e non osserva più. Bene ha fatto il dirigente a denunciare : ha svolto anche con questo gesto il suo ruolo di educatore, mostrando che non è con la violenza che si può avere ragione.”

“La sua denuncia è una difesa alla dignità della scuola.”, ha concluso il sindacalista, che ha poi invocato maggiore sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale della scuola. “La scuola – ha detto- deve rimanere presidio di legalità.”

Il segretario nazionale dello Snals, Elvira Serafini, ha parlato di “realtà sconvolgente e intollerabile, vergognosa violazione dei diritti della persona, prima ancora che del lavoratore. L’adozione di misure tempestive ed adeguate alla gravità della situazione diventa, pertanto, imperativa.”

 

E’ attiva la piattaforma del Ministero della Cultura per la richiesta delle due carte – Carta della cultura Giovani e Carta del merito – che vanno a sostituire il bonus diciottenni. Da oggi  entra infatti in vigore il decreto del 29 dicembre, il numero 225 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 gennaio, che “disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito»” volute dalla legge di Bilancio del 2023 con un limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Le carte si possono richiedere fino al 30 giugno, registrandosi sulla piattaforma del Ministero.

Beneficiari

La “Carta della cultura giovani” è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

La “Carta del merito” è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma di maturità presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con una votazione di 100 o 100 e lode. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Il  decreto fissa in 500 euro il valore di ciascuna Carta  che pertanto  sono  cumulabili : la cifra  non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non si conteggia ai fini dell’Isee.

Ciascuna è individuale, nominativa e utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma.

Le Carte possono essere usate per acquistare:

biglietti per rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo;

libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva.

biglietti di accesso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali.

partecipazione  a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

 

Sono esclusi :

i videogiochi e gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Le Carte non possono essere convertite in buoni di spesa sostitutivi generati dall’esercente.

Cosa succede in caso di violazione delle regole

Per il possessore la violazione delle regole può comportare la disattivazione della carta.

Per le aziende   sono previste  sanzioni ben più gravi

la cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati,

il diniego di accredito o il recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili.

Una sanzione di importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra indebitamente percepita o erogata, comunque non inferiore a 1.000 euro. Nei casi più gravi, il prefetto può ha facoltà di  sospendere l’attività della struttura, impresa o esercizio commerciale anche fino a 60 giorni.

Il MIM ha dato avvio alla procedura per il prossimo TFA .

Lo SNALS BARI organizza una serie di incontri in presenza preparatori alle prove di accesso al TFA 2024 per i diversi ordini di scuola : INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO
Ogni incontro della durata di 2 ore si svolgerà di pomeriggio(16,30-18.30)
La partecipazione è riservata agli iscritti Snals e prevede un contributo spese da versare a carico dei corsisti.
Requisiti di partecipazione al TFA sostegno:
Scuola dell’infanzia e primaria : LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E EQUIPOLLENTI o
diploma magistrale sperimentale pedagogico o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02
Scuola secondaria 1^ E 2^ grado: Laurea magistrale o equivalenti + 24CFU oppure diploma di 2^ livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica,oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con
le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24cfu.
Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.
Si invitano tutti gli interessati ad inviare nell’immediato una mail di prenotazione all’indirizzo : info@snalsbari.it
Sarà dato celere riscontro con gli ulteriori dettagli .