Si comunica che  gli uffici Snals di Bari e delle sedi territoriali della provincia di Bari  saranno chiusi  dal 27 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023  .

Le attività riprenderanno lunedì  9 gennaio  dalle 15.30.

Per urgenze si invita ad inviare una mail all’indirizzo: info@snalsbari.it.

Sarà dato pronto riscontro.

Grazie per la collaborazione e auguri di serene vacanze di fine anno a tutti

Care amiche e cari amici della grande famiglia SNALS,
un anno è trascorso e fra poco sarà di nuovo Natale. In questi giorni che
ognuno di noi si augura possano essere sereni e circondati dall’affetto delle
persone a cui vogliamo e che ci vogliono bene, la parola “auguri” vola di
bocca in bocca e l’aria che ci circonda è piena di auguri.
Ma cosa ci auguriamo? Ricchezza?
 Arthur Schopenhauer scriveva:
“Colui che ha una grande ricchezza in se stesso è come una stanza pronta
per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al
ghiaccio della notte di dicembre”.
Ecco care amiche e cari amici della grande famiglia SNALS io voglio
augurare a ciascuno di voi e a me stesso di non dimenticare che siamo noi
stessi la ricchezza più grande. Noi imperfetti ed unici così come siamo con
i nostri limiti le nostre debolezze le nostre delusioni e disillusioni ma
anche la nostra passione per il lavoro unico faticoso e bellissimo che
abbiamo scelto, il bene che facciamo ogni giorno dedicando il nostro
tempo alle generazioni future, l’impegno nel difendere i nostri diritti, le
nostre ragioni e i nostri ideali non negoziabili e non in vendita.
Ci auguriamo un Natale felice?
Sono d’accordo e penso lo sarete anche voi con Freya Stark che scriveva
“Il Natale non è un evento esterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta
nel proprio cuore”.
La nostra vita moderna ha ritmi sempre più veloci e le lucine del Natale si
accendono anche da ottobre ma la luce del Natale che è dentro di ognuno
di noi, vi auguro e mi auguro di averla accesa tutto l’anno.
Ci auguriamo un Natale di solidarietà?
Questo era anche il pensiero del grande maestro Gianni Rodari
“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto
l’anno”.
Tantissimi auguri care amiche e cari amici della grande famiglia SNALS
 Vuto Masciale
Segretario provinciale Snals Bari

Si comunica che domani 6 dicembre in occasione della festa del santo patrono San Nicola la sede provinciale di Bari resterà chiusa .

Buon San Nicola a tutti .

 

 

Il secondo capoverso dell’art. 3 della costituzione italiana recita “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. “ e all’art. 34” La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

E nel solco di quanto previsto dalla nostra carta costituzionale sicuramente si inserisce l’iniziativa dell’assessorato regionale alla formazione e scuola :

L’insegnamento della LIS, la Lingua italiana dei segni, e della LIST, la Lingua dei segni italiana tattile, nelle scuole secondarie di primo grado della Puglia. La sezione competente dell’Assessorato regionale alla Formazione e Scuola ha infatti accolto la mozione che impegna la Giunta regionale pugliese a predisporre, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia, bandi per l’organizzazione di tali corsi rivolti agli studenti di scuola media. La suddetta sezione si impegna a proporre all’Ufficio scolastico regionale un apposito accordo coinvolgendo uno o più enti del terzo settore che abbiano esperienza, documentabile, nel campo. Un  ulteriore passo avanti verso l’attuazione di quanto previsto dalla regione Puglia  all’art. 17  della legge regionale  n. 51 del 30/12/2021

Questo provvedimento gode di una copertura finanziaria di 310.000 euro e ha quale obiettivo principale,  quello di rimuovere qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione e, quindi, porre tutti i cittadini nelle medesime condizioni di accesso alle attività educative e formative, culturali e di accesso alle informazioni e ai servizi regionali, attraverso il riconoscimento della LIS e della LIST e la loro diffusione nelle pubbliche amministrazioni, nelle strutture socio sanitarie e nei tribunali e, appunto, nelle scuole, per garantire una piena e reale inclusione di tutti i cittadini.

 

 

personale ata

Ieri il Consiglio regionale ha votato all’unanimità una mozione che impegna i vertici della regione Puglia ad attivarsi col governo nazionale in sede di conferenza stato-regioni affinché vengano privilegiati nelle assunzioni di personale gli ATA già in graduatoria, che hanno maturato esperienza svolgendo tale ruolo nel difficile periodo dell’emergenza Covid. Una vertenza che riguarda oltre 2mila lavoratori in tutta la Puglia ma interessa le scuole di tutte le regioni sul territorio nazionale. Lavoratori che hanno svolto compiti di responsabilità e servizio importanti, come organico aggiuntivo, nei due anni della pandemia, e di cui le scuole continuano ad avere grande bisogno. Ma il mancato finanziamento da parte del Governo centrale dell’organico aggiuntivo, di fatto ha bloccato le graduatorie ATA e impedisce che queste professionalità già formate ed esperte possano essere reclutate.
E’ una presa di posizione ufficiale che non può che farci piacere come sindacato in generale e come Snals Confsal in particolare .Come sindacato perché insieme con gli altri da mesi stiamo evidenziando in tutte le sedi opportune a livello nazionale e locale la situazione difficilissima a volte drammatica che stanno vivendo le scuole senza la presenza preziosa e necessaria soprattutto dei collaboratori scolastici assunti col cosi detto organico covid ma licenziati al 31 agosto e anche per il personale amministrativo carente e necessario per svolgere il lavoro puntuale e certosino che le segreterie stanno affrontando onde poter accedere alle risorse del Pnrr. Come Snals confsal in particolare poi proprio pochi giorni fa avevamo denunciato il pericolo che le risorse aggiuntive di personale potessero arrivare alle scuole con l’utilizzo improprio dei PUC (progetti di utilità sociale) che prevedono l’inserimento lavorativo dei percettori di reddito di cittadinanza a scapito delle assunzioni legittime dalle graduatorie. Ancora una volta si conferma la linea di lavoro dello Snals confsal: dialogo con le istituzioni e gioco di squadra perché il buon funzionamento della scuola e i diritti dei lavoratori della scuola sono un problema di tutti. Si ringrazia il promotore dell’iniziativa, i capigruppi e tutto il consiglio regionale per l’attenzione a questo problema sicuri che l’assessore LEO ed il presidente Emiliano sapranno ben onorare il mandato ricevuto dal consiglio al tavolo della conferenza stato-regioni perché si arrivi al più presto alla soluzione legittima della carenza di organico ATA.

Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico
del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 20192021



Il giorno 11 Novembre 2022 alle ore 14:00 ha avuto luogo l’incontro tra l’A.Ra.N. e le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di CCNL sui principali aspetti del
trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019
2021.





Ipotesi di

CCNL sui principali aspetti del trattamento
economico del personale del

comparto Istruzione e ricerca


Triennio 20192021


INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI …………………………..…………………………..……………….. 2

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni …………………………..………………………….... 2

Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto …………………………..…………………………..…………………………..………. 3

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………... 5

Art. 3 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 5

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 5

Art. 5 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..……… 6

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ …………………………..………….. 7

Art. 6 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 7

Art. 7 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 7

Art. 8 Incrementi dell’indennità di Ateneo …………………………..………………………….... 8

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA …………………………..…. 9

Art. 9 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 9

Art. 10 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………… 9

Art. 11 Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione
professionale…………………………..…………………………..…………………………... 10

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM…………………………..……………………… 11

Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..………………………….... 11

Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………. 11

Art. 14 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..….. 12

TABELLE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…. 13

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 …………………………..…………………………..………………………… 37

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto
indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva nazionale del 3 agosto 2021.

2. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro
tipo di scuola statale.

3. Con il termine “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per
le industrie artistiche ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi
musicali.

4. Con il termine “università” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma
1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

5. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5,
comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.

6. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche
amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

7. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio
normativo 19941997, biennio economico 19941995” sottoscritto il 7 ottobre
1996;

b) CCNL 21/02/2002, biennio 20002001, con cui si intende il “CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
per il biennio economico 20002001” sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il quadriennio normativo 2002 2005 e il biennio economico 2002
2003” sottoscritto il 16 febbraio 2005;

d) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il biennio economico 20042005” sottoscritto il 28
marzo 2006;

e) CCNL 11/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il biennio economico 2004 2005” sottoscritto l’11 aprile 2006;

f) CCNL 29/11/2007, con cui si intente il “CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20062009 e biennio economico
20062007” sottoscritto il 29 novembre 2007;

g) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il quadriennio normativo 20062009 e il biennio
economico 20062007” sottoscritto il 16 ottobre 2008;

h) CCNL 19/04/2018, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto Istruzione e ricerca triennio 20162018” sottoscritto il 19 aprile
2018.

8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi
24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.

9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165/2001.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali del CCNL
19/04/2018 e dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione nonché le specifiche
norme di settore, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e
dalle norme legislative.

Art. 2
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente
contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio
20192021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo
agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della
trattativa.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 31 dicembre 2021.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza

delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta a mezzo pec entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.


TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE

Art. 3
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 35 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B1.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 37 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 3 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 3 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 5
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come
rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è incrementata con
la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata
Tabella D1.1;

b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del
CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL
19/04/2018, è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato
nell’allegata Tabella D1.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL
29/11/2007, come rideterminato dall’art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19/04/2018,
è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità
indicati nell’allegata Tabella D1.3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede
come segue:

a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022) in
misura pari a 89,4 milioni di Euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la
restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del
presente rinnovo contrattuale;

b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022), in
misura pari a 14,8 milioni di Euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta
dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ

Art. 6
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B2.

3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n.
319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle
decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.

4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 62 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 6 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 6 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e

dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.










 
































1





















 

 







Lo SnalsConfsal firma l’ipotesi di contratto collettivo nazionale del Comparto

Istruzione e Ricerca per la parte economica.

Serafini: “È un primo, importante traguardo. Ma noi non
molliamo Ora avanti con le trattative”.


Roma, 11 novembre 2022 A seguito dell’accordo politico raggiunto nella serata di ieri

tra il
Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e lo SnalsConfsal,

le trattative per
il rinnovo contrattuale del Comparto Istruzione e Ricerca hanno avuto

oggi un primo epilogo
con la firma all’ARAN di una ipotesi di contratto collettivo nazionale

riguardante i principali aspetti della parte economica dell’articolato.
Soddisfazione dello SnalsConfsal, che, con perseveranza e tenacia, ha perseguito
l’obiettivo di non chiudere la parte economica del contratto con le “solite briciole”, ma ha
preteso aumenti dignitosi e rispettosi del lavoro svolto dal personale del Comparto
Istruzione e Ricerca. Con l’accordo odierno la maggior parte delle risorse contrattuali (95%
del totale) potranno essere attribuite al personale delle istituzioni scolastiche, delle
università, degli enti pubblici di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale fin dal
mese di dicembre, compresi gli arretrati relativi al triennio contrattuale 20192021.

“Si tratta di un primo, importante risultato concreto ha dichiarato Elvira Serafini, Segretario
Generale dello SnalsConfsal che viene incontro alle difficoltà economiche sperimentate
in questo frangente anche dai lavoratori del nostro comparto. Inoltre, il Ministro Valditara ha
accolto le nostre richieste di reperire ulteriori risorse. È significativo che nel Consiglio dei
Ministri di ieri sera siano stati stanziati, come promesso, altri 100 milioni per la scuola e che
ci sia l’impegno a trovare una soluzione concreta, in un prossimo provvedimento normativo,
per sopperire alla grave mancanza di risorse per la valorizzazione del personale degli enti
di ricerca non vigilati dal MUR, sancita dalla scorsa legge di bilancio”.

Il riferimento ai 100 milioni una tantum accordati per il 2022 nel Consiglio dei Ministri nella
serata di ieri è inserito anche nel testo della dichiarazione congiunta che chiude l’accordo
firmato oggi.

L’ipotesi di contratto sottoscritta contiene le tabelle degli incrementi stipendiali che
permettono di individuare gli aumenti per ogni lavoratore del Comparto.

La parte economica del contratto sarà completata attraverso la prosecuzione del confronto
e con l’approvazione della manovra di bilancio (legge di bilancio e decreti collegati) che
dovrà garantire al personale della scuola la disponibilità di ulteriori 300 milioni nella
retribuzione fissa dei docenti oltre al reperimento di risorse aggiuntive per gli altri Settori del
Comparto.

La trattativa sul contratto proseguirà senza ritardi anche sulla parte normativa (mobilità e
superamento dei vincoli, nuove e migliori condizioni sui permessi, revisione delle norme
disciplinari e riconoscimento ai precari degli stessi diritti dei colleghi a tempo indeterminato,
relazioni sindacali e lavoro agile ), sulla riforma di vari ordinamenti professionali (Ata,
Università, Enti di ricerca, Afam) e sull’allocazione delle risorse residue. A questo scopo
l’Aran ha già convocato le OO.SS. per il 15 novembre (Ata), il 21 novembre (Afam) e il 23
novembre (Università e Enti di ricerca).

“Siamo pronti a proseguire con l’analisi di tutto ciò che ancora manca conclude Serafini.
La soddisfazione per la firma di oggi non ci fa dimenticare che si tratta solo di una prima
tappa, seppur significativa, di un percorso articolato.”


Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

Pubblicata dall’Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III, U.S.R. per la Puglia, la nota n.32144 del 10/11/2022, relativa ai permessi per il diritto allo studio 150 ore per docenti e ATA anno 2023.
La domanda dovrà essere presentata per via gerarchica al Dirigente scolastico dell’attuale sede di servizio entro e non oltre martedì 15 novembre 2022.
Ai sensi del C.I.R. (Contratto Integrativo Regionale) del 3 novembre 2022 sottoscritto dal segretario regionale Vito Masciale, per conto dello SNALS/CONFSAL, può presentare istanza anche il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni.
Novità, questa, fortemente caldeggiata dallo SNALS/CONFSAL.
Si raccomanda a tutti gli interessati di leggere attentamente la circolare di riferimento e prestare massima attenzione alla compilazione del modello allegato, pubblicati sul sito dell’USP Bari.
L’incompleta compilazione dell’unito schema di domanda non sarà presa in considerazione.
La stesura delle graduatorie, da parte dell’ufficio territoriale competente, seguirà l’ordine di priorità stabilito nell’art.5 del C.I.R. del 3 novembre 2022, permessi per il diritto allo studio 2022-2025.
personale ata

 

Sono ormai tanti mesi che lo Snals con gli altri sindacati denuncia la grave situazione di insufficienza di personale ATA nelle scuole soprattutto dopo l’eliminazione del cosi detto organico Covid che aveva messo a disposizione delle scuole personale oltre quello previsto in organico normale  soprattutto nella figura  dei collaboratori scolastici. Purtroppo le proteste dei sindacati sono rimaste finora inascoltate e le scuole vivono  in grande difficoltà per assicurare la sorveglianza e la sicurezza ordinaria all’interno degli edifici. Quella appena descritta possiamo definirla una patologia di cui soffre in questo periodo la scuola. La cura : aumentare il personale e fin qui siamo tutti d’accordo. Ma è sul come reclutare il personale in più che se voci di corridoio dovessero concretizzarsi non saremo sicuramente più d’accordo o certamente non sarà d’accordo lo Snals che già da ora grida a gran voce il suo NO.

Qual è la cura su cui non saremo mai d’accordo? Reclutare il personale mancante nel caso in questione i collaboratori scolastici con sistemi e metodi diversi dall’assunzione dalle graduatorie esistenti .E se vi state chiedendo come sarebbe possibile vi illustro il meccanismo che parte da lontano e su cui non si esprime alcuna valutazione politica chiariamo subito. Qualche anno fa è stato introdotto in Italia l’istituto del reddito di cittadinanza. La normativa prevede che i comuni da soli o in associazione con altri enti possono impegnare  i titolari di reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività (PUC).Cosa sono i PUC?  La normativa così recita:

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

  • per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
  • per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Le attività messe in campo nell’ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro comune di residenza. I Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.

È auspicabile il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore mediante una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune. I progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti:

culturale sociale artistico ambientale formativo tutela beni comuni
Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale. La concreta declinazione delle procedure, fermo restando il rispetto dei principi in materia di trasparenza e sul procedimento amministrativo, indicati nell’Allegato I al DM 22 ottobre 2019 (II. Chi organizza i PUC – Possibile coinvolgimento di altri Soggetti), è rimessa alla discrezionalità degli enti titolari di Progetto, tenuto conto anche dell’eventuale disciplina regionale, generale e settoriale, applicabile ai PUC e delle eventuali previsioni di interesse, contenute nei regolamenti degli enti medesimi.

Tutto chiaro vero? Però siamo italiani popolo di santi  poeti navigatori artisti e gli artisti si sa sono creativi per definizione perciò rumors dicono che qualche amministrazione comunale stia esercitando questa creatività e  stia contattando le scuole offrendo loro personale aggiuntivo messo a disposizione con progetti PUC quando la normativa precisa che le attività previste dai PUC devono ESSERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE ATTIVITA’  ORDINARIE  E SOPRATTUTTO “  non  POSSONO prevedere il coinvolgimento dei beneficiari in lavori e/o servizi in sostituzione di personale dipendente, assente a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro o per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro

Di solito dopo il tuono arriva la pioggia e se i rumors di cui stiamo parlando sono i tuoni non vogliamo e non possiamo come sindacato aspettare che arrivi la pioggia perciò da subito diciamo  NO a questo utilizzo dei PUC  , vigileremo attentamente sul fenomeno se dovesse concretizzarsi e abbiamo già chiesto all’ufficio legale di esaminare tutta la questione. Perché se dovesse piovere il sindacato offrirà l’ombrello a tutti gli aspiranti lavoratori della scuola che hanno rispettato le regole, si sono inseriti nelle graduatorie  e sono in paziente attesa di una convocazione. Perché questo è quello che fa da sempre lo Snals : difende i diritti dei lavoratori della scuola. La collaboratrice scolastica che a Brindisi è stata chiamata in servizio dopo 37 anni in graduatoria se come regola di vita può insegnare che tutto arriva per chi sa aspettare per lo Snals  è solo l’ennesima prova che il sistema di reclutamento và cambiato al più presto non è più procrastinabile , non si possono gestire gli organici ata con regole vecchie di 20 anni . Il ministro dica solo dove e quando e lo Snals ci sarà .

Si comunica che  gli uffici Snals di Bari e delle sedi territoriali saranno chiusi  lunedì 31 ottobre 2022 .

Le attività riprenderanno mercoledì  2 novembre dalle 15.30.

Per urgenze si invita ad inviare una mail all’indirizzo: info@snalsbari.it.

Sarà dato pronto riscontro.

Grazie per la collaborazione e auguri di sereno ponte di Ognissanti