Si comunica che terminata oggi 16 agosto la consulenza per la scelta delle scuole nelle GPS gli uffici Snals di Bari e delle sedi territoriali saranno chiusi a partire da domani 17 agosto fino a domenica 21 agosto compreso. Le attività riprenderanno lunedi 22 agosto dalle 15.30. Per urgenze si invita ad inviare una mail all’indirizzo: info@snalsbari.it. Sarà dato pronto riscontro. Grazie per la collaborazione e auguri di serene vacanze a tutti.

Si comunica che la centralina telefonica della sede provinciale di Bari non funziona per problemi tecnici.
Pertanto la sede è telefonicamente isolata.
Gli uffici sono aperti ed operativi.
Per contatti gli iscritti sono invitati ad inviare mail all’indirizzo:info@snalsbari.it
I tecnici ci hanno assicurato il ripristino del servizio telefonico per i prossimi giorni.
Appena la funzionalità delle linee telfoniche sarà rispristinata sarà pubblicato un nuovo avviso .
Ci scusiamo per il disagio e grazie per la collaborazione.

CCNL 19/21 – RISORSE INSUFFICIENTI. PER LO SNALS-CONFSAL NON CI SONO LE
CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Le risorse disponibili comunicate dall’Aran alle organizzazioni
sindacali nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL consentono un aumento
effettivo lordo delle retribuzioni dei docenti pari a circa 80 euro medi mensili. Per la
valorizzazione del personale docente sono previsti ulteriori 270 milioni di euro.
Per la revisione dei profili professionali del personale ata sono stati previsti circa 36
milioni di euro mentre per il salario accessorio sono previsti ulteriori 14 milioni di euro.
La mobilitazione dello Snals-Confsal e delle altre organizzazioni sindacali ha
sicuramente determinato un incremento delle risorse stanziate che comunque sono
ancora insufficienti per garantire un adeguato riconoscimento del lavoro di tutto il
personale della scuola.
Per lo Snals-Confsal resta imprescindibile l’adeguamento delle retribuzioni dei docenti
a quelle medie europee. Un punto di partenza accettabile potrebbe essere
l’allineamento degli stipendi del personale della scuola alla media retributiva degli altri
settori pubblici, per realizzare interventi in grado di valorizzare la professionalità
docente, assicurare una formazione di qualità per tutta la categoria, consentire un
innalzamento e qualificazione dei profili ATA.
Non va dimenticato che il DL 36 non ha rappresentato solo una violenta sottrazione di
materie alla contrattazione ma ha comportato anche una notevole riduzione delle
risorse contrattuali destinate al MOF e delle risorse destinate alla formazione del
personale gestita direttamente dalle scuole.
Per avviare le trattative per il rinnovo del CCNL verso la strada della sottoscrizione
occorrono nuove risorse ed un segnale concreto di una nuova attenzione per la
comunità scolastica.
Come già annunciato più volte, lo Snals-Confsal avvierà dalle prime settimane di
settembre una mobilitazione del personale della scuola. Siamo intenzionati a non
cedere alle vuote promesse ed agli impegni generici. Solo fatti concreti, nuove risorse
e il rispetto dei patti sottoscritti potranno determinare una svolta positive nelle relazioni
sindacali.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale delle istruzioni impartite dal ministero dell’istruzione per il conferimento delle supplenze ai docenti.personale educativo e al personale ATA per il prossimo anno scolastico

OGGETTO: Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. –
Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.

In relazione all’oggetto si trasmette in allegato il DM 21 luglio 2022, n. 188,
in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni e indicazioni operative in
materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2022/23.

1. PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
(procedure di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
e all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

L’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di
sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli
studenti con disabilità, che l’applicazione della procedura prevista
dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sia prorogata per le
assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti
iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno,
di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato
il D.M. 21 luglio 2022, n. 188, che ad ogni buon fine si allega in copia.
Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano
la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione
della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza
nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS
per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione
“Istanze on Line (POLIS)”.
Si rinvia all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico
in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui
all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 112
del 06 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La
mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione
alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia
per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni.
In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive
procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso
o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato
dall’ufficio territorialmente competente.
La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e
per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure
di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo
2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 112/2022
Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato
all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui al DM 21 luglio 2022,
n. 188, all’esito delle procedure di immissione in ruolo di cui al DM n.
184 del 19 luglio 2022, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari
di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499, qualora le relative procedure non siano ancora concluse.
L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al
DM n. 188 del 21 luglio 2022 è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:
– gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili
in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
– gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti
alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine
delle tipologie di posto di sostegno indicato e sulla base della posizione
rivestita nella prima fascia delle GPS e delle preferenze espresse. In caso di
indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche
all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico
crescente del codice meccanografico.
Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti
ed alle scuole interessate.
È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo,
può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL
del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.
Si richiama infine l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3-bis,
del T.U., nella parte in cui dispone che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo
del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata
alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie
di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella
di immissione in ruolo.”
Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate
alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella
di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22; dette istanze
potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.
Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5,
comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi
di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e
della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR),
dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies,
del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce).

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022,
qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento
della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente
competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa,
già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto
destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti
nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.
A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato
per l’anno scolastico 2022/23 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento,
su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare
con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura
di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti
ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino
al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a
costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il
giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine
delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti,
con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte
del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di
seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse,
con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento
delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite
in attuazione dell’OM 06 maggio 2022, n. 112.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono
a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 112/2022.
Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano
le Graduatorie di Istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente
dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione
delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di istituto.
Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze,
si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM 112/2022 e,
per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza.
Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto,
il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato
la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa
o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e
i docenti specializzati;
successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o,
in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande
di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per
consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici,
ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di
abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione
esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria
della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati
con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi
vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo
14 dell’OM 112/2022.
Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica
ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza
delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle
dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che
li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale
convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione
all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato
i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti
adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

2.1 – PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e
nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del
titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti
speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle
graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità
di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali
consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

2.2 – CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto
all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura
delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non
concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso,
ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione
per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con
contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e,
successivamente al personale con contratto ad orario completo –
prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con
contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato
possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici
provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le
graduatorie di istituto.

2.3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni
del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione
da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il
seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.
Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore
di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono
rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione
per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di
programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino
ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore
di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio
nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti
nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle
graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’OM 112/2022.
In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria
ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante
è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere
in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale.
Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi
di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori,
Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di
specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi
elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e,
in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie di istituto.

2.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO
Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente,
nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo
riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla
magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti
– per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante,
gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce
e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti
del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata,
ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia,
secondo quanto previsto dall’O.M. n. 112/2022, esclusivamente
per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o
in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante
sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa g
raduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita
clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio
in termini favorevoli all’Amministrazione.
2.5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema
di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al
D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l’altro,
il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento
della religione cattolica.
Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti
qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza,
stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si
potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione
previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi.
Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente
vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre
sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito
entro il 31 dicembre 2022, potrà darsi corso alla trasformazione
del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito
oltre tale data, quest’ultimo potrà
essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2023.

2.6 – LICEI MUSICALI
Nel caso di esaurimento delle GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità
strumentali della classe di concorso A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti
modalità operative.
1) Esaurimento delle GPS:
a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le
corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della
classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto;
b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:
– le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del
diploma dello specifico strumento
– le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del
diploma dello specifico strumento
– le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del
diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto:
a) i dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei licei viciniori della provincia;
b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o
di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici
procedono secondo quanto previsto dal punto 1)
(“Esaurimento delle GPS”).

3. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,
dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di
direttore dei servizi generali e amministrativi, che non
sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato,
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee
sino al termine dell’attività didattica.
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli
di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse,
gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del
D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti
dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e
degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti
ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali,
residue disponibilità sono assegnate,
dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche
non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo
professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche,
purché intervenga prima della presa di servizio.
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che,
per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto
intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse
disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento
può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
del citato DM, nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante
nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in
contemporaneità.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente,
i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri
e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti
dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note
DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui
al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo,
salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno
di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi
sette giorni di assenza.
Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205,
con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative
statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi
dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione
degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo
giorno di assenza.
E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato
in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000,
delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430),
in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti
in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’articolo 14 del
CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli
aa.ss. 2019/20-21/22.
All’esito della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5 septies,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento,
laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite specifiche e
separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze.

4. DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 41 del CCNL, i contratti a tempo
determinato devono recare in ogni caso il termine.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le
assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente
scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende
immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa
di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo
esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,
senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero,
ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60,
commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare
“…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno
sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni
e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni,
il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero
dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo,
sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario,
si ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

4.1 – CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato
con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25,
comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo
al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8,
51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto
conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L.
n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e
non di diritto, vanno coperte
mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale
del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento,
alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità
non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento,
gli elenchi e le graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate
dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

4.2 – PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine,
degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92,
si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le
posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina
su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza
economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che
permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono
ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano
stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li
precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per
la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente
le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo
sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede
deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale
di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92,
la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati,
nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti
in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio
risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica
da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza
della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

4.3 – ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI
Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010,
artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed
educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e
nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario
delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto
delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni
operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7:
“Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le
disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale
avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad
esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite,
n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007,
secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere
considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come
graduatoria unica…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati
riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero,
nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare
alle assunzioni del personale scolastico la
normativa di cui all’articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila,
ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa,
il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98.

4.4 – CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego
è stato abolito dall’articolo 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito,
con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano
gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

4.5 – PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni
riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate
sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

Il Direttore Generale
Filippo Serra

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del segretario regionale Snals
per la Puglia e per la provincia di Bari-Bat prof. Vito Masciale
sul prossimo anno scolastico:

L’anno scolastico che verrà
Si è vero è passato solo un mese o poco più dalla fine dell’attività didattica
e nell’immaginario collettivo del Paese, il mondo scuola è tutto al mare o
in montagna a godersi le vacanze. Certo per molti sarà così ma non per tutti:
ad es. non è così per i docenti che dovrebbero sostenere la prova orale
del concorso straordinario bis per i quali è prevista l’assunzione a
settembre previsione che in alcuni casi non si realizzerà perché ad
oggi non sono ancora state costituite le commissioni che dovranno esaminare.
Non sarà così per il mondo sindacale della scuola che porta avanti una
complessa trattativa sul rinnovo del contratto e che riflette sulle
nuove forme di protesta da attuare a settembre contro il DM 36 ora L. 79
e su aspetti pratici del prossimo anno scolastico che non trovano risposte
da parte del ministro.
Al ministero su alcuni argomenti hanno ormai esperienza biennale ma,
nonostante ciò, il protocollo di sicurezza ossia lo strumento che
riporta le linee guida per la ripresa dell’attività didattica risulta assente.
Nel 2020 il protocollo fu siglato il 6 agosto, nel 2021 il 14 agosto e per il 2022…?
Ma guardiamo nel dettaglio cosa dovrebbe regolamentare il protocollo.
Ovviamente norme di sicurezza sanitaria ma con il venir meno dello stato di emergenza
non esiste più un comitato tecnico scientifico di riferimento e quindi le decisioni
devono essere prese di concerto fra il ministero dell’istruzione e quello della
salute con un quadro epidemiologico in continua evoluzione.
Eppure, i temi sono sempre quelli: gli impianti di aerazione, gli spazi,
l’organico aggiuntivo, il trasporto scolastico e il numero delle aule.
Le aule: negli ultimi due anni per rispettare il distanziamento, obbligatorio
prima e volontario poi, nelle scuole sono stati sacrificati laboratori, palestre,
auditorium per dividere in due le classi. Ma in questo periodo non solo
non si è fatto nulla per realizzare nuove aule tantomeno è stato modificato
il decreto che indica i minimi e i massimi consentiti di presenze in aula,
al punto che le classi “pollaio” non scompariranno. Le 212 scuole nuove con
i fondi del PNRR sono una goccia nel mare delle 42mila scuole esistenti in Italia.
In questi tre anni sono state create soltanto 3 mila aule in più rispetto alle 100 mila
che necessitavano per garantire la sicurezza in ambiente chiusi.
Il ministero non ha fatto niente in questi anni per ventilare le aule o raddoppiare
gli spazi: il primo anno ha disposto la didattica in presenza al 50%,
il secondo anno ha messo l’obbligo vaccinale per il personale e discriminato gli studenti.

Personale Covid – Sembra destinato a scomparire anche il cosiddetto contingente Covid
in servizio fino al 30 giugno scorso. Con la fine dello stato di emergenza non ci
sarebbe stata più alcuna possibilità di avere in più ventimila docenti e trentamila
fra collaboratori e addetti alla segreteria che perderanno il posto di lavoro.
Personale che è stato l’unico strumento utilizzato per tornare alla didattica in presenza.

Impianti di aerazione. Entro il 20 marzo 2022 uno specifico decreto del presidente
del Consiglio dei ministri (su proposta del ministro della Salute e di concerto
con il ministro dell’Istruzione) avrebbe dovuto definire da un lato le linee guida
sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili
di purificazione e impianti fissi di aerazione, dall’altro gli standard
minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici.
Ma non se n’è fatto nulla.
Dove sono stati installati, gli impianti in alcuni casi sono serviti,
anche se – dice l’immunologa Antonella Viola, “bisognerebbe aggiornare gli studi
sulla base dell’attuale variante” di Sars-CoV-2. l’Istituto superiore di sanità
ha tutto pronto e attende il via libera dai ministeri”. In assenza di questo nullaosta
e dei fondi, enti locali e scuole non possono adeguarsi. L’ultima variante si diffonde,
sebbene con sintomatologia meno virulenta, 16 volte di più di quelle precedenti.
In classi con più di 15 alunni non ben areate farebbe una mattanza…
Neanche il tempo di riaprirle con questo numero di contagi che si sarebbe
costretti a chiuderle subito.

Ultimo aspetto dolente, i dispositivi di protezione: se saranno ancora obbligatori
servirà acquistarli in tempo per fornirli a maestri e professori, e sapere
se negli istituti arriveranno ancora dallo Stato le mascherine chirurgiche o le Ffp2,
se dovessimo tornare a indossare i dispositivi di prevenzione a scuola (e non solo),
dovranno essere Ffp2 e non chirurgiche dicono i virologi.
Concludendo:
E’ il momento di pensare a dotarsi di un piano di interventi e di risorse
per far partire il nuovo anno scolastico.
Il sistema scolastico ha già dato prova di flessibilità e resilienza, ha fatto
sempre il proprio dovere ma è stremato e ciò impone di pensare agli interventi
a supporto, opportuni, oggi e non domani.

Segretario Regionale SNALS-Puglia
Vito Masciale

Di seguito il testo completo dell’avviso di pubblicazione

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento definite valide per il
triennio 2022/25, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale
educativo.
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTA

la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della
legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27/05/2000,
registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605,
lettera C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO

il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con cui
sono state pubblicate della provincia di Bari – triennio 2019/21, come ripubblicate
il 9 luglio 2021 con prot. n. 17161;
VISTO

il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da
una provincia all’altra e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per
non aver prodotto domanda di aggiornamento negli anni precedenti;
VISTO il decreto AOODRPU prot. n. 19247 del 16/05/2022 con cui è stato delegato agli
Uffici Scolastici Territoriali l’espletamento delle procedure e degli adempimenti di
cui al richiamato DM 60/2022 per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali;
TENUTO CONTO

che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente,
contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei
giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;
VISTE

le GAE provvisorie di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2022/25
pubblicate da quest’Ufficio con provvedimento prot. n. 10153 del 16/05/2022;
VISTI i diversi decreti di depennamento nelle more intervenuti sia a seguito di istanza
volontaria sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le dovute rettifiche;

DECRETA

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive per le assunzioni
a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia,
primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado per il triennio 2022/2025.

Le predette graduatorie sono consultabili sul sito dell’Ufficio III – USR PUGLIA – Ambito territoriale
per la provincia di Bari all’indirizzo: https://www.uspbari.it/.
Per effetto della legge sulla privacy, ex D. l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie
non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati
possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line.

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Giuseppina Lotito (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

news

Il Ministero dell’istruzione ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, esperienze professionali e colloquio finalizzata a individuare un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali. Unità di missione del PNRR – Prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 – Scadenza domande: 4 luglio 2022, ore 12,00.
Di seguito il teso integrale dell’avviso
Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienz
Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi
per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR
ART. 1 – OGGETTO
1. L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di
conversione, prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione
per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici
consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un
numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso
l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di
supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati
presso le rispettive articolazioni del Ministero dell’istruzione, secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative
territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli
investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il
coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
4. Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli
assistenti amministrativi presso gli Uffici scolastici regionali. Parimenti, sono definite due
graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti
amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di
prova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione
esclusivamente attraverso il portale “Istanze on-line”, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in
considerazione.
3. Il personale candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola sede, a
pena di esclusione.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e
il codice fiscale;
c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della
sede – Ministero dell’istruzione o Ufficio scolastico regionale – per il quale si candida, di

cui alla tabella A, allegata al presente avviso);
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
g) l’indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il
candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale
“Istanze on-line”;
h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per
l’identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in
videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario e le eventuali misure di
privacy in relazione alla propria disabilità;
j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le
modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
5. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli
posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabella B per i
docenti e alla tabella C per gli assistenti amministrativi, allegate al presente avviso.
6. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso non è incompatibile con
la presentazione di analoghe istanze per posizioni di comando presso altro Ufficio
dell’Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di
semiesonero quale componente delle équipe formative territoriali. Resta fermo che, in caso di
collocamento in posizione utile, ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la
posizione prescelta.
7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai
partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni
devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione
il giorno dell’eventuale colloquio in videoconferenza.
10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell’istruzione
dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva,
anche a seguito dell’eventuale posizionamento utile in graduatoria. L’esclusione è disposta con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
11. L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di
decadenza.
12. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta
elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire
dalle ore 12.00 del giorno 22 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 luglio
2022, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello
previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI
1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore
dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di
riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine
di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore
dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni
appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
– titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
– esperienze professionali: max 30 punti;
– colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione ovvero le commissioni di valutazione attribuiranno un
punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto
rispettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C per gli assistenti amministrativi,
allegate al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. La commissione ovvero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascuna
articolazione del Ministero dell’istruzione di cui alla tabella A.

ART. 6 – COLLOQUIO
1. Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è
ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a cinque volte i posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale
e presso il Ministero dell’istruzione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente
avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano
conseguito punteggi pari merito.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici scolastici regionali,
la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, potranno verificare, dopo
l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l’esito della fase di valutazione dei titoli
e delle esperienze, accedendo al portale “Istanze on line”, inserendo le proprie credenziali di
accesso e selezionando l’istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il
punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la
data e l’orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale “Istanze on line” ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso uno degli Uffici scolastici regionali, riceveranno apposita comunicazione
sull’indirizzo di posta istituzionale circa l’esito della fase di valutazione dei titoli e delle
esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l’orario
di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza, predisposto per l’Ufficio scolastico regionale di riferimento, o altra modalità
di svolgimento del colloquio. L’invio di tali dati sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale
del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. L’avviso relativo alla data e all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque
giorni prima dell’inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e degli
Uffici scolastici regionali a seconda della posizione di comando per la quale si concorre. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i
candidati alla selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, le modalità
tecniche di svolgimento dell’esame saranno rese visibili ai candidati sul portale “Istanze on line”,
secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla
data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezione presso gli Uffici scolastici regionali, le
modalità tecniche di svolgimento dell’esame saranno comunicate tramite l’indirizzo di posta
elettronica del candidato.
6. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l’accettazione delle
modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
7. Ogni candidato nella data e nell’ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi
in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature
digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e
dell’adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il
medesimo documento allegato in sede di candidatura.
8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di
sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari,
telefono fisso o mobile.
9. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di
connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
10. I candidati per la selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, ammessi al
colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare
il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati in sede di candidatura sul portale “Istanze on line”, riaccedendo all’istanza di
candidatura, almeno 3 giorni prima dell’inizio del colloquio stesso.
11. I candidati per la selezione presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono inviare il curriculum
vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede
di candidatura all’indirizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionali.
12. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata
rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
13. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti
normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la
stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
14. L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di
accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditore ad altri candidati al
colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di
richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. Gli Uffici scolastici regionali
possono disporre l’ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre
modalità.
15. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata
della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di
comportamento non conforme dell’uditore, la commissione può procedere ad espellere
l’uditore dalla sessione.
16. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o
informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto
prescritto saranno perseguiti in termini di legge.
17. Gli Uffici scolastici regionali possono stabilire altre tipologie di svolgimento del colloquio, che
saranno previamente comunicate ai rispettivi candidati ammessi.
ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL’INCARICO
DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE
1. È costituita una o più commissioni di valutazione per le candidature alle posizioni di comando
presso il Ministero dell’istruzione e una commissione di valutazione per le candidature alle
posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale. In caso di vacanza del posto
da Direttore generale presso uno o più Uffici scolastici regionali, la selezione verrà effettuata
dalla commissione ovvero dalle commissioni di valutazione nazionale istituite presso il
Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR.
2. Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto
del direttore dell’Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui posizione da Direttore
generale risulta allo stato vacante, e con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio. I componenti delle
commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel
presente articolo.
3. Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da
dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell’istruzione ovvero da professori o
ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. Le commissioni, sulla base delle valutazioni di cui all’art. 5, procedono a redigere le graduatorie
di cui all’art. 8.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti,
scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. Le commissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le
modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi,
gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla
nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i
dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
(per i professori e i ricercatori universitari);
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei
rispettivi ordinamenti;
d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il
settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere
componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire carriere o
incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze
sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con
uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni è pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’istruzione per le posizioni presso l’Amministrazione centrale o dell’Ufficio scolastico
regionale competente per le posizioni presso gli USR.
ART. 8 – GRADUATORIE
1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti
amministrativi e per Ufficio di assegnazione di cui all’allegata tabella A, sono approvate per le
posizioni relative al Ministero dell’istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, la cui posizione
da Direttore generale risulta allo stato vacante, con apposito decreto del direttore dell’Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per le posizioni relative agli Uffici
scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale
competente.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025 e 2025-2026.
3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei
titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma dei punti per la
valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno
35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.
5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio e per ciascuna posizione di cui all’allegata
tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a
quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la
decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in
caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all’Unità di missione del PNRR gli esiti della
procedura selettiva e le relative graduatorie per le posizioni di comando.
8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibile coprire uno o
più posti previsti per ciascuna figura (docente o assistente amministrativo), così come indicati
nella tabella A allegata al presente avviso, il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico
regionale competente possono attingere per il conferimento del comando alla graduatoria
dell’altra figura in cui vi siano altri candidati idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano
comunque esaurite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell’istruzione o
l’Ufficio scolastico regionale competente possono espletare una nuova e autonoma procedura
selettiva.
ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE
1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all’allegata
tabella A, che provvedono alla gestione giuridico-amministrativa del personale loro assegnato
in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di
azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR per la durata di 4
anni scolastici, dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026.
2. L’attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3,
del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Il personale docente e amministrativo in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di
cui all’allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell’Amministrazione centrale o
presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio
ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell’incarico continuerà ad essere
corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di
riferimento.

4. L’incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con
la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell’ambito delle linee di investimento per l’istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si
provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del
comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
6. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del comando
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
7. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni
di formazione.
ART. 10 – ATTIVITÀ
1. I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando
operano presso le sedi di servizio dell’Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici
regionali di assegnazione.
2. Le attività e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR saranno coordinate e
monitorate dall’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva
diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una attività di
supporto e di accompagnamento alle scuole.
3. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione coordinerà a livello nazionale
le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Gruppo di supporto al PNRR.
4. Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono
essere affidati i compiti di:
a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti
finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale
delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di
investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per
l’istruzione e del relativo stato di avanzamento;
c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di
intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l’informazione
e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l’animazione
territoriale e la partecipazione della comunità;
d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione
delle azioni del PNRR per l’istruzione.
5. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione definisce, con successivi atti,
le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l’Amministrazione può disporre il
differimento dell’accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle
commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.
ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
della selezione medesima e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e
il possesso dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli
stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio di coordinamento
della gestione dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione.
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di
selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse
attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli
assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di
sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.
ART. 14 – ONERI
1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo
costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione dove è possibile trovare anche tutti gli allegati .

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato l’Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli Esami per l’anno scolastico 2022/2023.

L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di II grado,
compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti, inizierà
con la prima prova scritta alle ore 8.30 del 21 giugno 2023.
L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado
si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e
il 30 giugno 2023, secondo i calendari definiti dalle commissioni
d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L’Esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi
di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti
i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua,
in via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico,
secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
Di seguito il teso completo dell’ordinanza:

Il Ministro dell’Istruzione
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l’art. 74,
commi 2 e 5 e l’art. 184, commi 2 e 3;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare,
l’art. 1, comma 24, contenente disposizioni sulle celebrazioni nazionali e
le festività, riguardanti anche la determinazione annuale delle date delle
festività dei Santi Patroni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente
a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133” ed in particolare l’articolo 6, commi 2 e
seguenti, disciplinante l’esame di Stato presso i Centri di istruzione per
gli adulti e le modalità di ammissione allo stesso;
VISTO

il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti”;
VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli articoli 8, 17 e 18
disciplinanti lo svolgimento e gli esiti dell’esame di Stato del primo e del
secondo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, riguardante le modalità di
articolazione e svolgimento delle prove dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l’articolo 5 che stabilisce
che l’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle
lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e l’articolo 17
secondo il quale, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all’esame
di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello
– primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di
attribuzione del voto finale;
PRESO ATTO che il citato decreto del Ministro dell’istruzione, previsto dall’articolo 17
del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, non è stato adottato;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3
ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per
il primo ciclo di istruzione;

VISTA

l’ordinanza ministeriale prot. 191 del 23 giugno 2021, recante
“Calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico
2021/2022”;
CONSIDERATA la competenza del Ministero dell’istruzione relativa alla determinazione:
– per l’intero territorio nazionale, dell’arco temporale di svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
– per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova)
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività,
di cui al citato articolo 1, comma 24, del decreto legge n. 138 del 2011 convertito
dalla legge n. 148 del 2011 sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
ATTESO che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è
stato emanato;
RITENUTO che, fino alla adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, le date delle festività dei Santi Patroni sono quelle determinate
secondo la normativa previgente;
CONSIDERATO

che la determinazione del calendario delle festività e degli esami non
attiene all’organizzazione generale dell’istruzione poiché non incide sugli
ordinamenti bensì definisce la scansione temporale delle prove d’esame;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni sulle specifiche misure sullo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,
contenute nelle ordinanze ministeriali 14 marzo 2022 nn. 64 e 65,
emanate ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riguardano l’anno scolastico 2021/2022

O R D I N A

Articolo 1
Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico
2022/2023, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, secondo i
calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche
statali e paritarie.

Articolo 2
Calendario dell’esame di Stato conclusivo
dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado per l’anno scolastico 2022/2023 – ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli
adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale,
con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30.

2. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2023 alle ore 8:30.

Articolo 3
Calendario dell’esame di Stato conclusivo
del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello

1. L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per
gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in
via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da
concludersi entro il mese di febbraio 2023, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di

Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti. A tal fine, la comunicazione di attivazione della
sessione straordinaria è trasmessa all’Ufficio scolastico regionale competente. Entro il 31
marzo 2023 possono altresì sostenere l’esame di stato gli adulti che si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 7, comma 8, dell’ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n.
64.

Articolo 4

Calendario delle festività

1. Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2022/2023 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

personale ata

Si è tenuto un incontro la ministero dell’istruzione su
“DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE
ALL’AREA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA) -CONCORSO RISERVATO
In apertura il Dott. Serra, per l’Amministrazione, ha illustrato brevemente
lo schema di Decreto evidenziando che, rispetto alla prima bozza illustrata
lo scorso anno, è stato adeguato alla normativa attualmente in vigore.
Ribadisce che sono state accolte le proposte formulate dallo Snals-Confsal
per quanto riguarda i programmi di esame, ma che non è possibile,
con questo decreto, risolvere il problema degli Assistenti Amministrativi
facenti Funzione, privi del titolo di studio richiesto ossia la laurea.
Si impegna, comunque, a continuare a segnalare nelle sedi competenti
il problema di tale personale.
Anticipa infine che è intenzione dell’Amministrazione attivare il bando
nel prossimo mese di settembre.
Sulla base dei dati forniti dall’ Amministrazione, con tale concorso,
si coprirebbe soltanto il 15% dei posti attualmente disponibili.
Lo Snals-Confsal ha ribadito ancora una volta che è necessario trovare
una soluzione in via definitiva per gli AA facenti funzioni, privi del titolo di accesso.
Penalizzare questi lavoratori che ormai, da parecchi anni, svolgono questa funzione
significa per l’Amministrazione privarsi di professionalità ritenute dalla stessa
indispensabili per il funzionamento delle scuole.
Lo Snals-Confsal ha chiesto chiede con forza all’Amministrazione, che, in analogia
a quanto già avviene nel resto della PA, anche nella scuola siano previste
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, al fine di valorizzare le professionalità interne.

In data 24 giugno 2022 è uscita la nuova circolare INPS n.73 avente ad oggetto:
”Articoli 31 e 32 del decreto legge del 17 maggio 2022 n.50 –
Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili.
Variazione al piano dei conti”
Niente di nuovo.Viene semplicemente riconfermato quanto già noto:
L’indennità di euro 200 viene erogata automaticamente senza bisogno
di alcuna istanza.
Per i lavoratori del pubblico impiego (compresa la scuola) non è
necessaria l’autocertificazione di cui all’art.31 co.1 del
DL 17.05.2022 n.50 in quanto i servizi di pagamento
sono gestiti dal sistema informatico MEF.
Per i lavoratori del settore privato (comprese le scuole paritarie)
si ribadisce invece la necessità di una dichiarazione del lavoratore,
secondo il modello allegato al Messaggio INPS n.2559 del 24.06.2022
Beneficeranno della misura, nella mensilità di luglio 2022,
anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che
risultino titolari di pensione, a carico di qualunque forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale,
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi sordomuti,
nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione
(purché abbiano un reddito personale IRPEF al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.)
Infine, tra i beneficiari, anche coloro che, nel mese di giugno,
risultino titolari di NASPI e DIS-COLL.
Il beneficio sarà erogato automaticamente dall’INPS, presumibilmente nel mese di ottobre.
Confermata quindi purtroppo l’esclusione dal beneficio dei supplenti con contratto al 30 giugno.