RIUNIONE ALL’ARAN PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE SULLE SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DOCENTE

Si è tenuta, tra l’Aran e le organizzazioni sindacali, la prevista riunione di apertura delle trattative concernenti la sequenza contrattuale sulla responsabilità disciplinare, ai sensi dell’articolo 29 del CCNL vigente.La tematica   durante la trattativa per il rinnovo del Ccnl, era stata rinviata a sequenza contrattuale vista la difficoltà a trovare in quel momento una soluzione condivisa tra Aran e Organizzazioni sindacali, sulla base di norme   contraddittorie e di difficile interpretazione.

Per l’Aran è intervenuto il dott. Mastrogiuseppe e, in rappresentanza del Miur, il dott. Rocco Pinneri; per la delegazione Snals-Confsal erano presenti il Segretario Generale Elvira Serafini, il Vicesegretario Vicario Irene Tempera ed il Componente di Segreteria Antonio Albano

Il Segretario Serafini ha sottolineato che l’impegno dello Snals-Confsal è quello di riportare la materia disciplinare nella contrattazione, nel rispetto del codice civile e della legge n. 300/70, senza alcuna incursione legislativa che possa limitarla e depotenziarla. Per lo Snals-Confsal non è rassicurante la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, come è previsto dal D.lgs 165/2001.

Infatti, secondo lo Snals-Confsal, la maggior tutela per il lavoratore può realizzarsi unicamente con lo strumento contrattuale. Inoltre, il Segretario generale ha ribadito che è necessario fare chiarezza sulla normativa che negli ultimi anni ha subito un susseguirsi di modifiche.

Occorre, invece, riportare all’interno del CCNL, al fine di armonizzarla, tutta la materia disciplinare prevista dal D.lgs. 297/94, dal D.lgs. 165/2001, dal decreto Brunetta 150/09 dal D.lgs. 75/17, circ. Miur 88/10, circ. Funz. Pubblica 9/09.

Se dovesse rimanere  il vincolo della legge Madia, previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al Dirigente Scolastico la competenza a irrogare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari non sarà possibile raggiungere un accordo che non dia garanzia di libertà didattica a chi esercita la funzione docente .

L’amministrazione ha preso atto dei rilievi posti dallo Snals e dalle altre OO.SS. e ha concluso l’incontro rilevando che il tavolo negoziale non può cambiare il D.lgs. 165/01 e ricordando, altresì, che nelle materie relative alle sanzioni disciplinari la contrattazione collettiva è consentita nei limiti delle norme di legge. Ne consegue pertanto che per il momento per i docenti in materia di sanzioni disciplinari resta in vigore quanto previsto dal D. Lgs. n.297/1994 così come indicato all’art. 29 del CCNL/2018.

Anche le altre OO.SS. hanno manifestato molte perplessità e rilievi su questa materia.

 

 

 

 

 

 

 

consulenza legale

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma.Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.

In sintesi il Giudice  ha affermato  che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’OS che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.” e  ha  ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.

A breve saranno attivati gli Organismi statutari per la disamina della situazione politico sindacale attuale , le conseguenti decisioni da assumere e le azioni da intraprendere di cui daremo tempestiva comunicazione 

Decreto di rigetto n. cronol. 70407/2018 del 17/07/2018

RG n. 13976/2018 -1

                                                          TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice Dott.ssa Francesca Romana Pucci, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto,
unitamente al merito,al n. 13976/2018  e promosso da  SNALS, nei confronti di
ARAN-MIUR-CISL–FERERAZIONE CISL, SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA–CGIL–
FLC CGIL–UIL e UIL SCUOLA NAZIONALE, con l’intervento di CONFSAL;
sciogliendo la riserva assunta all’esito della camera di consiglio del 3.7.2018,osserva
quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto unitamente al “merito”, lo SNALS–CONFSAL, ha
chiesto accertarsi il diritto del sindacato ricorrente, maggiormente rappresentative ex art. 43
Dlvo 165/2001 ed ammesso alle trattative di comparto ma che non ha sottoscritto il CCNL,
a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione
scolastica; con conseguente condanna dell’Aran e del Ministero dell’Istruzione, ad
ammetterlo–con riserva in via d’urgenza-alla contrattazione integrativa,previa
declaratoria della nullità e/o inefficacia e comunque la disapplicazione dell’art. 22 comma 2
CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2016/2018, sezione
Scuola, sottoscritto in data 19.4.2018, nella parte in cui prevede che possono partecipare alla
contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica, solamente
le ooss firmataria del CCNL e non anche le ooss maggiormente rappresentative ex art. 43
Dlvo 165/2001 che, quali lo SNALS, sono state ammesse alle trattative di comparto ma non
hanno sottoscritto il ccnl; previo, ove occorra, deferimento della questione di
costituzionalità degli artt. 40 comma 3 bis e l’art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, per contrasto
con gli artt. 3 e 39 Cost..
A sostegno del fumus bonis iuris, l’organizzazione ricorrente, premesso il possesso dei
requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 43 D.lvo 165/01 ai fini dell’ammissione alla
contrattazione collettiva per il comparto Istruzione e Ricerca, e rilevato di essere stato
ammesso alle trattative per la sottoscrizione del CCNL del predetto comparto per il periodo
2016/2018, che tuttavia riteneva di non sottoscrivere; ha dedotto che, con nota del
20.4.2018, il Miur lo escludeva dalle trattative per la stipula del CCNI in tema di
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utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’anno 2018/2019,
sulla scorta del disposto di cui al citato art. 22 CCNL che individua,quali titolari del potere
di contrattazione integrativa,le sole ooss firmatarie del CCNL.
In punto di diritto ha assunto l’illegittimità di tale norma contrattuale per violazione dell’art.
43 che attribuisce il potere di contrattazione alle ooss che abbiano, nel comparto o nell’area,
una rappresentatività non inferiore al 5% della media tra il dato associativo e quello
elettorale.
Richiamato inoltre l’art. 40 comma 3 bis e l’art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, ha dedotto che
un’interpretazione coerente con il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego ed
un’interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbero indurre a ritenere che tali
disposizioni, nella misura in cui attribuiscono alla contrattazione collettiva nazionale il
compito di individuare i soggetti della contrattazione integrativa, debbano interpretarsi nel
senso di individuare le articolazioni delle ooss limitatamente al criterio territoriale della
prossimità, ma non già di escludere il sindacato dotato di rappresentatività, posto che,
nell’ambito del pubblico impiego l’amministrazione ha l’obbligo di contrattare con i
sindacati maggiormente rappresentativi.
Ha inoltre dedotto che la presunta necessità di sottoscrivere il contratto nazionale per
accedere alla contrattazione integrativa si risolverebbe in una illegittima limitazione della
libertà di autodeterminazione del sindacato che, per non essere escluso dalla contratta
zione integrativa si vedrebbe costretto a sottoscrivere contratti nazionali ritenuti contrastanti con
gli interessi collettivi di cui è portatore; sicchè le norme sopra indicate, laddove interpretate
in senso difforme da quello prospettato, sarebbero in contrasto con l’art. 39 Cost.,
traducendosi in una sanzione impropria del dissenso che incide, condizionandola, sulla
libertà sindacale.
Le norme suddette sarebbero altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto le ooss
sarebbero privilegiate o discriminate sulla base, non già del rapporto con i lavoratori e
dunque della rappresentatività, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante
di aver prestato o meno il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.
Richiamando al riguardo i principi affermati da Corte Cost. n. 231/2013,l’o.s. ricorrente
ha chiesto, in subordine, che previo deferimento della questione di costituzionalità delle norme
su indicate,lo SNALS venisse ammesso con riserva, sino all’esito della decisione della
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Consulta, alle trattative per la stipula del contratto integrativo in tema di utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2018/2019.
In punto periculum in mora ha dedotto l’urgenza dell’accertamento, posto che la
contrattazione in tema di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico
2018/2019, dalla quale la ricorrente era stata esclusa, avrebbe avuto luogo in data 3.5.2018.
Nel giudizio cautelare è intervenuta la CONFSAL ad adiuvandum, sostenendo le ragioni
dell’ooss ricorrente ed aderendo alle conclusioni spiegate.
Si sono costituite l’ARAN ed il MIUR che hanno contestato l’avversa domanda eccependo,
da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell’ooss ricorrente e dell’intervenuta ad
impugnare l’art. 22 del CCNL in quanto non firmatarie e, quanto al fumus bonis iuris,
l’infondatezza della pretesa stante il chiaro tenore degli artt. 40 comma 3 bis e l’art. 43
comma 5 D.lvo 165/01 e la manifesta infondatezza della prospettata questione di
costituzionalità, attesa la ragionevolezza del rapporto fra contrattazione nazionale ed
integrativa.
Si sono altresì costituite le ooss CISL–FERERAZIONE CISL, SCUOLA UNIVERSITA’
E RICERCA–CGIL–FLC CGIL–UIL e UIL SCUOLA NAZIONALE che, del pari,
hanno contestato la domanda attorea con varie argomentazioni.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. non può essere accolto, in difetto dell’imprescindibile requisito
del fumus bonis iuris.
L’associazione ricorrente, sindacato pacificamente dotato di maggiore rappresentatività,
che ha partecipato alla contrattazione del ccnl comparto scuola del 19.4.2018, rifiutandone la
sottoscrizione,lamenta di essere stata esclusa dalle trattative integrative in tema di
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2018/2019 e, più in
generale,dalla contrattazione integrativa e decentrata,per effetto dell’art. 22 del CCNL che
riserva alle sole ooss firmatarie del ccnl la partecipazione alla contrattazione integrativa
nazionale, regionale e di istituzione.
Richiamando la sentenza della consulta 231/13, assume  l’illegittimità della norma contrattuale
in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione sindacale,sostenendo
che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40 comma 3 bis e 43
comma 5 D.lvo 165/01, debbano indurre a ritenere che una ooss che possieda il requisito
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della rappresentatività,non possa essere esclusa dalla contrattazione integrativa,
quand’anche non abbia sottoscritto il contratto nazionale.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedono accertarsi il diritto a partecipare alla contrattazione
integrativa con condanna dell’Aran e del Ministero ad ammettere lo Snals, per il periodo
2016/18,alla contrattazione integrativa del comparto scuola.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 “l’Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale”.
Il successivo 5 comma prevede poi che “I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati,in conformità all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti,
dai contratti collettivi nazionali,fermo restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 7,
per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
A sua volta l’art. 40 comma 3 bis stabilisce che“Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma
5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la
qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti
economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta
quota e’ collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono”.
E’ chiaro dunque che il legislatore ha sancito positivamente il diritto dell’os che possiede il
requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla
sola contrattazione collettiva nazionale. Mentre ha rimesso alle parte sociali che
sottoscrivono il contratto collettivo nazionale l’individuazione dei soggetti della
contrattazione integrativa,prevedendo espressamente che l’unico ambito sottratto al potere
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normativo della contrattazione nazionale è quello degli organismi di rappresentanza unitaria del personale (art. 43 comma 5 che fa salvo quanto previsto dall’art. 42 comma 7).
Il chiaro tenore letterale non consente dubbi interpretativi della normativa richiamata,
rispetto alla quale risulta del tutto conforme, l’impugnato art. 22 comma 2 CCNL comparto
Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.4.2018, laddove appunto individua nelle sole
ooss firmatarie del CCNL quelle che possono partecipare alla contrattazione integrativa a
livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica.
La ricorrente sostiene,in subordine,l’incostituzionalità del complesso normativo sopra
richiamato nella parte in cui consente di escludere dalla contrattazione collettiva integrativa
il sindacato dotato dei requisiti di rappresentatività che ha rifiutato la sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost.; chiede pertanto di
essere ammesso con riserva alle trattative “integrative”sino all’esito dell’incidente di
costituzionalità.
Ebbene, questo giudice dubita innanzitutto del potere di anticipare, seppure
temporaneamente e con riserva di riesame, gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità
riservata alla Consulta, attribuendo la cautela invocata proprio e solo in ragione del dubbio
di costituzionalità, risolvendosi una tale operazione in una sostanziale disapplicazione della
legge.
I principi affermati dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
dai ricorrenti appaiono invero volti a superare la questione della legittimazione del giudice della
cautela a sollevare la questione di costituzionalità–e dunque dell’esaurimento della
potestas iudicandi  del giudice della cautela-, piuttosto che quella
relativa all’abnormità del provvedimento cautelare concesso.
Ad ogni buon conto, la questione di costituzionalità non appare fondata.
Il sistema delineato dal legislatore nell’ambito del pubblico impiego in merito al rapporto
fra la contrattazione nazionale ed integrativa,che è congeniato in modo tale che la
contrattazione decentrata sia del tutto vincolata a quella nazionale,tanto che le clausole
difformi sono nulle (Cass. 9146/2009);unitamente all’attribuzione delle prerogative
sindacali sul presupposto oggettivo della rappresentatività, appare del tutto coerente e
ragionevole.
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Infatti, in un contesto in cui le prerogative sindacali di cui all’art. 19 Stat. Lav. sono
attribuite all’o.s. sul presupposto del dato oggettivo della rappresentatività e dunque
indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto collettivo (art. 42 T.U.), come già
ritenuto dal Tribunale di Milano in identica fattispecie,“è proprio il carattere di specificità
della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire “di
derivazione” dalla contrattazione nazionale a far viceversa apparire ragionevole e conforme
al dettato dall’art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al CCNL
l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Una volta garantito alla associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di
partecipare alle trattative in sede nazionale; una volta che la medesima associazione abbia
legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL
che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della
contrattazione integrativa),non può poi ritenersi contraria agli art. 3 e 39 Cost. l’esclusione
di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL
non sottoscritto, garantendosi in ogni caso agli organismi di rappresentanza unitaria del
personale la partecipazione alla contrattazione integrativa, ed alle ooss dotate di
rappresentatività, quale appunto il sindacato ricorrente, le prerogative sindacali di cui all’art.
19 Stat. Lav..
E proprio sotto tale profilo non può che rilevarsi la diversità della fattispecie esaminata da
Corte Cost. 231/2013, da cui pertanto non sembrano potersi trarre elementi sufficienti per
inficiare gli argomenti sopra esposti.
Il ricorso cautelare deve pertanto essere respinto.
Spese al merito.
                                                                  PQM
rigetta il ricorso;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Roma
17.7.2018
                                                                                                                                           Il Giudice
                                                                                                                                        F. R. Pucci
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Concorso DSGA! Durante un’informativa sugli organici è stato comunicato alle organizzazioni sindacali che il ministro Bussetti sta per inviare,  al Ministero per la Pubblica Amministrazione la richiesta a bandire il concorso da 2.004 posti per DSGA, Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, atteso da ormai troppo tempo.  Posti che potranno essere incrementati qualora quelli accantonati per mobilità non risultino del tutto utilizzati. Sembra che questa sia la volta buona si spera in un bando  imminente e  che le prove   possano  svolgersi già in autunno.

Le scuole prive di Dsga quest’anno hanno sfiorato quota 2000 e da settembre, per via dei pensionamenti, ovviamente aumenteranno.

Per quanto riguarda i requisiti per presentare domanda i titoli d’accesso al concorso  allo stato attuale sono quelli indicati nella tabella B allegata al CCNL: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009;  oltre al personale in possesso dei suddetti titoli, possono partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (01/01/2018) avevano  maturato almeno tre anni interi  di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi”

Vedremo se il bando confermerà l’esclusione di tutti quelli assistenti amministrativi che hanno  svolto la funzione superiore di Direttore dei servizi generali e amministrativi in precedenza .Far valere solo il servizio svolto dal 2010  discriminerebbe tutti coloro che in precedenza hanno svolto la stessa mansione, con le medesime funzioni e titoli d’accesso ovvero:  la maggiore anzianità di servizio previa domanda volontaria.

La scuola autonoma ha avuto bisogno della figura  del Dsga che  prese il posto dei ‘vecchi’ segretari, portando a sé un’enormità di mansioni ;  la figura professionale  istituita dall’articolo 34 del CCNL nel lontano 1999, al comma 2 stabilì anche le modalità di accesso a tale profilo professionale.

 

 

 

 

news
Il Ministro ha chiesto al MEF le risorse per le assunzioni per l’a.s. 2018/2019:

57 mila assunzioni docenti di cui circa 13 assunzioni sul sostegno e 9838 ATA

Ai sindacati è stato confermato che le assunzioni avverranno  per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% da concorso 2016.

Le graduatorie del concorso 2018 saranno utilizzate nel caso in cui quelle del concorso 2016 dovessero essere esaurite e le graduatorie definitive del nuovo concorso 2018 già pronte, si potrà assumere da queste ultime, sempre nel rispetto dell’aliquota del 50%.

Sarà nostra cura seguire tutto l’iter e tenervi costantemente aggiornati .

 

 

pensioni

Incontro Certificazione Contributi Previdenziali

In data 17 luglio 2018, alle ore 10, presso la sede del Ministero di Viale Trastevere si è svolto l’incontro sulla certificazione contributi previdenziali con il Capo di Gabinetto Cons. Giuseppe Chinè e i responsabili dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Scopo dell’incontro è stato quello di fare il punto sulla situazione delle richieste di pensionamento per l’anno in corso e le relative certificazioni dei contributi previdenziali da parte dell’INPS. Ad inizio seduta il dott. Chinè ha comunicato  che le domande di pensione presentate quest’anno,  a livello nazionale, ammontano a circa 42.000, mentre lo scorso anno sono state circa 28.000 con un incremento attuale del 30% delle verifiche di certificazione dei contributi previdenziali. Ad oggi sono state evase 36.000 certificazioni positive. Ha ribadito, inoltre, che le pratiche ancora da verificare da parte dell’Ente si aggirano intorno al 10,99%, mentre lo scorso anno, nello stesso periodo di riferimento, la  percentuale era pari al 15,72 del totale. Pertanto, ha rassicurato che non esiste nessuna situazione emergenziale e il lavoro compiuto sino ad oggi dall’Amministrazione unitamente a quello dell’INPS va sicuramente apprezzato. Gli stessi funzionari dell’INPS, presenti all’incontro, hanno affermato che dato il numero cospicuo di pratiche è stato fatto un lavoro quantitativamente migliore rispetto allo scorso anno. Allo stato attuale rimangono 4.580 richieste di pensione respinte e si arriverà a certificarne ancora 500/600. Permangono grosse problematiche di certificazione soprattutto nelle città di Roma e Milano dove rispettivamente ne rimangono da effettuare 500 e 400. Per risolvere tale problematica lo Snals e le altre OO.SS. hanno proposto di dar vita a tavoli provinciali costituiti da OO.SS., Patronati, INPS e AT al fine di valutare le singole situazioni che dovessero presentare criticità non ascrivibili al lavoratore. In particolare lo Snals ha proposto di prendere in considerazione l’ipotesi di una certificazione con riserva con possibilità di recupero di quanto accreditato indebitamente a seguito di successive e complete verifiche. Lo Snals e le altre OO.SS. presenti hanno espresso forti perplessità sui 4.580 dinieghi pervenuti dall’INPS ai diretti interessati per mancanza di requisiti, facendo rilevare che detta cifra verrebbe sottratta alle immissioni in ruolo e al tempo stesso precluderebbe la strada della pensione a molti colleghi. Infine lo  Snals ha chiesto, con forza, al Capo di Gabinetto dott. Chinè il differimento della prescrizione per l’allineamento dei contributi previdenziali che tanta preoccupazione e ansia sta creando nei dipendenti. Il dott. Chinè si è impegnato, personalmente, a sottoporre al Ministro tutte le problematiche emerse  e ha preso in considerazione l’eventualità di convocare quanto prima un ulteriore incontro per meglio analizzare la questione.

 

pensioni

 

Nota di chiarimenti MIUR n. 32478 del 17-07-2018

E’ stata pubblicata la nota MIUR  n. 32478 del 17/7/2018  relativa alla presentazione della domanda di cessazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti previsti per l’Ape Volontaria prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Si potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2018.

La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di riferimento, rispettivamente, del personale docente o ATA e Dirigente Scolastico.

Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti e che gli stessi sono stati perfezionati.

L’interessato potrà allegare copia della documentazione attestante quanto dichiarato. Di seguito testo integrale della su citata nota ministeriale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Oggetto: ape volontaria – cessazioni dal servizio – chiarimenti.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 50436 del 23 novembre 2017 e
seguenti, avente ad oggetto “DM. 919 del 23 novembre 2017. Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1 settembre 2018. Trattamento di quiescenza. Indicazioni Operative”, per chiarire
che coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei requisiti previsti per
l’ape volontaria, di cui all’art. 1 , commi da 166 a 178, della Legge n. 232/16 (legge di bilancio
2017), come modificata dall’art. 1, comma 162, lettera a), della legge n. 205/17 (legge di bilancio
2018), e per i quali risultino perfezionati i requisiti previsti prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2018/19, potranno presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con decorrenza
1 settembre 2018.
La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di
riferimento, rispettivamente, del persone docente o ATA e Dirigente scolastico.
Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei
requisiti previsti e che gli stessi si sono perfezionati e potrà allegare copia della documentazione
attestante quanto dichiarato.
Sarà possibile inserire e convalidare le dimissioni nel sistema informativo SIDI senza
inserire la data della domanda di cessazione utilizzando il codice CS10.
Si prega di dare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche e
si ringrazia per consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Minichiello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Si comunica che  la sede provinciale di Bari dello SNALS  a partire dal lunedi 16 luglio 2018 fino al 31 agosto 2018 osserverà il seguente orario di apertura : dal lunedi al giovedi compreso dalle 15.30 alle 18.30.  Per le urgenze  vi invitiamo ad inviare una mail all’indirizzo:  snalsbari@gmail.com  descrivendo il motivo del contatto e indicando recapiti telefonici (fisso o cell) a cui volete essere ricontattati.Sarà nostra  cura rispondervi in tempi brevi. Grazie per la collaborazione e  auguri di serena estate a tutti i lavoratori della scuola.

news

Stipendio, le date per l’emissione speciale luglio e ordinaria agosto

Martedì 17 luglio – Emissione pagamenti urgenti.
L’emissione urgente riguarda le competenze stipendiali non comunicate sulla rata ordinaria.

Mercoledì 18 luglio – Emissione speciale compensi personale MIUR e volontari VV.F.
L’emissione interessa i contratti che alla data del 18 luglio siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

Venerdì 27 luglio – Emissione ordinaria delle competenze relative alla rata di agosto 2018.
L’emissione ordinaria è relativa alle competenze fisse e continuative (stipendi) e le competenze variabili (accessorie) per le quali è stato completato l’iter di autorizzazione, per tutto il personale delle amministrazioni gestite nel sistema NoiPA.

 

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 (revisione dei percorsi dell’istruzione professionale), gli indirizzi articolazioni /opzioni dell’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 87/2010, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 a partire dalle classi prime, confluiscono nei nuovi indirizzi di studio ai sensi dell’allegato C art. 3 comma 1 D.L.vo 61/2017.

Le linee guida regionali devono prevedere la confluenza delle attuali articolazioni e opzioni nei nuovi indirizzi di studio. In mancanza di tale previsione ci saranno tra l’altro notevoli ripercussioni nel sistema dei passaggi tra i percorsi di studio realizzati in regime complementare e quelli in regime integrativo.  Le linee guida dovrebbero pertanto prevedere l’istituzione di commissioni d’ambito attraverso le quali determinare la tabella di confluenza degli attuali percorsi in quelli dei nuovi indirizzi di studio del citato decreto.

Con il citato decreto poi, a partire dalle classi prime, le ore dedicate alle attività di laboratorio vengono raddoppiate (da 3 a 6 ore settimanali su 32) e gli insegnamenti di materie teoriche devono utilizzare  metodologie didattiche rivolte alle applicazioni pratiche. Per tale scopo, sono state assegnate ad ogni classe sei ore settimanali di docenza tecnico pratica abbinate ad alcune materie teoriche.

Tale inversione di tendenza rispetto al passato sollecita finalmente i percorsi professionali ad adottare una didattica  laboratoriale ma fa emergere tutte le criticità riconducibili ai mancati investimenti nell’innovazione dei laboratori, oggi nella maggior parte dei casi  insufficienti, obsoleti e con strumenti ed attrezzature non più a norma. È evidente che tali condizioni, unite a classi con elevato numero di alunni, aumenta enormemente il livello di rischio per la sicurezza e l’incolumità di alunni e personale.

Occorre con urgenza una deroga all’attuale rapporto alunni classe (almeno per le classi prime dove si ha a che fare con ragazzini inesperti) prevista dalle norme attuali, in attesa che siano rinnovati e messi in sicurezza i laboratori degli istituti Tecnici e in particolare quelli degli istituti Professionali.

In tal senso lo Snals ha inviato richiesta formale alla dott.ssa Novelli Direttore Generale Personale della scuola il 10 luglio 2018

 

CCNL DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA:TUTTO TACE

  

A circa due mesi dall’avvio delle trattative presso l’Aran per il rinnovo del CCNL dei dirigenti scolastici non ci sono segnali di  ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto dell’area V dirigenza scolastica . Lo Snals è preoccupato per il protrarsi dell’interruzione,  nutre forti preoccupazioni per le condizioni lavorative dei dirigenti scolastici, privi ormai da 10 anni di un contratto e compensati con livelli retributivi progressivamente diminuiti a fronte di sempre più impegni e responsabilità e chiede al Governo di fornire al più presto   indicazioni al Comitato di settore affinché siano riprese le trattative nel solco di quelle già avviate.

Nell’elaborazione della piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici, anche alla luce dell’intesa del 30 novembre 2016 sul ripristino del valore imprescindibile dei contratti, lo Snals Confsal è partito dalla considerazione che la funzione dirigenziale si sostanzia nella gestione unitaria delle scuole e nella condivisione delle scelte con tutta la comunità L’obiettivo è quello di una valorizzazione della professionalità dirigente in un contesto di sostegno e valorizzazione della libertà d’insegnamento dei docenti.

Lo Snals-Confsal propone che il conferimento ed il mutamento di incarico, la formazione e la valutazione, nonché i criteri per il conferimento delle reggenze  trovino un fertile contesto di migliore attuazione a vantaggio di tutte le parti in causa, anche in riferimento all’accordo del 30 novembre 2016, in un equilibrato e sereno sistema di relazioni sindacali attraverso istituti contrattuali specifici.

Riguardo alla valutazione la posizione dello Snals Confsal è che essa debba essere centrata sui processi e le azioni di miglioramento del sistema di governo delle istituzioni scolastiche e non sulla premialità conseguente all’esito della valutazione, assegnando al dirigente un ruolo fondamentale nella procedura valutativa.

In sintesi lo Snals chiede di:
– riportare la  valutazione dei dirigenti scolastici  nell’alveo contrattuale anche alla luce dei contributi dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici già costituito ed operante ai sensi della Direttiva 36/2016;
– definire contrattualmente la correlazione tra esiti della valutazione e  la retribuzione di risultato ed in particolare di individuare due principali livelli di valutazione.

Lo Snals Confsal chiede poi che nel nuovo CCNL dei dirigenti scolastici si ponga con chiarezza la questione della rivalutazione della loro retribuzione.
Da più di un decennio lo Snals-Confsal ha posto all’attenzione dei governi e delle forze parlamentari la necessità della perequazione retributiva con le altre dirigenze pubbliche e della perequazione interna alla stessa categoria tra le retribuzioni dei dirigenti provenienti dalla carriera direttiva, quelle dei vincitori del concorso riservato agli ex presidi incaricati e quelle dei vincitori dei concorsi ordinari.

Fino ad oggi la categoria non ha avuto nessuna risposta concreta. Anzi c’è stato un ulteriore attacco alle retribuzioni con la riduzione di quella di posizione conseguente ad una illogica applicazione della legge di finanza del 2010, aggravata da una interpretazione della legge 150 del 2009 che vuole sottrarre alla retribuzione di posizione parte fissa le risorse da destinare alla valutazione. Per lo Snals Confsal queste posizioni sono inaccettabili.

Innanzitutto bisogna sollecitare il MEF e la Funzione pubblica a reperire le risorse necessarie all” armonizzazione” delle retribuzioni dei dirigenti della nuova area del Comparto istruzione e Ricerca;

Occorre quindi :
• elevare l’importo del FUN per compensare gli effetti delle riduzioni delle retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti scolastici;
• rivedere i criteri di erogazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi obbligatori, attualmente particolarmente penalizzanti per i dirigenti scolastici;
• rivalutare i compensi per le reggenze;
• escludere qualsiasi tentativo di sottrarre alla retribuzione di posizione le risorse occorrenti per alimentare la retribuzione premiale.

Lo Snals è pronto a proclamare lo stato di agitazione degli iscritti e di tutta la categoria nel caso non ci siano risposte concrete e tempestive da parte del MIUR e del governo.