pensioni

 

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.
I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.
I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.
L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.
I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.
Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età Coefficiente

di trasformazione

2016/2018

 Coefficiente

di trasformazione

2019/2021

61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159% 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:
Sistema interamente contributivo
– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo
– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo
Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

*********

Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.
Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .
Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.
La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.
A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.
Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

 

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa diramato dalla  Segreteria Generale per smentire quanto è stato erroneamente pubblicato nella  gazzetta ufficiale n.141 del 20.06.2018.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/20/141/so/33/sg/pdf

 

L’errore è da imputare ad una errata digitazione da parte della Gazzetta Ufficiale.

Lo Snals Confsal conferma che non ha firmato il Contratto Scuola, Università, Ricerca e AFAM 2016-2018 perché  offensivo  nei confronti delle aspettative di tutti i lavoratori del comparto scuola.

Comunicato stampa

GAZZETTA UFFICIALE SUPPLEMENTO 141 DEL 20 GIUGNO 2018 – SERIE GENERALE – PUBBLICAZIONE CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – RICHIESTA DI RETTIFICA

Roma, 21 giugno 2018– E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018 – serie generale – il CCNL del comparto istruzione e ricerca.

Nel frontespizio del contratto pubblicato – pag. 1 – si indica erroneamente che lo SNALS-CONFSAL e la CONF.S.A.L. avrebbero firmato il predetto contratto di comparto.

Tale circostanza non risponde a verità.

Infatti, come risulta dalla scansione del contratto collettivo in questione consultabile sul sito ARAN., nessuna sottoscrizione è presente sul frontespizio del predetto contratto in corrispondenza con l’indicazione delle sigle sindacali SNALS-CONFSAL e CONF.S.A.L..

Per completezza si rappresenta che lo SNALS-CONFSAL proprio in ragione della mancata sottoscrizione del predetto CCNL è stato escluso dalla contrattazione integrativa e che, allo stato, pende giudizio dinanzi al Tribunale di Roma R.G. 13976/2018, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dello SNALS-CONFSAL a contrattare in sede integrativa in quanto organizzazione sindacale rappresentativa del comparto, seppure non firmataria del CCNL.

Tanto premesso, si invita e diffida codesto istituto poligrafico a pubblicare le dovute rettifiche, precisando che né lo SNALS-CONFSAL, né la CONF.S.A.L. hanno sottoscritto il CCNL per il personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016-2018.

Ciò con espresso avviso che lo scrivente sindacato SNALS-CONFSAL e la scrivente confederazione CONF.S.A.L. si riservano di agire per il ristoro di tutti i pregiudizi patiti e patiendi in ragione della divulgazione di tale inveridica circostanza.

Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)

 

 

– D.M. 506/2018 – Scioglimento riserve e inserimento titoli di abilitazione e di sostegno

 

 

Il MIUR con  il D.M. n. 506 del 19/06/2018, ha comunicato le regole per  l’aggiornamento delle GaE per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019.

L’inserimento delle domande è possibile  per i seguenti casi :

conseguimento del titolo di abilitazione;

conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

inserimento titoli di riserva dei posti.

Scadenza presentazione delle domande 9 luglio.

Allegati al D.M. – (Modello 2- scioglimento riserve; Modello 3 – riserve; Modello 4 – sostegno).

 

Informativa per proroga dei contratti per supplenza del personale docente impegnato in scrutini ed esami.

Normativa di riferimento:

  1. Art. 37 CCNL 29 novembre 2007
  2. Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986
  3. Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038
  4. Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556
  5. Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di docente che rientra dopo il 30 aprile:

Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni per altre cause:

Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di stato:

Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. (Questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero).

Supplente temporaneo fino al termine delle lezioni nominato commissario interno agli esami di stato:

Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. (Anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone)

Posizioni da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione:

Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato.

consulenza legale

Il giorno 06 giugno 2018 alle ore 13,00, presso il Tribunale ordinario di Roma, la prevista udienza relativa al ricorso promosso dallo Snals-Confsal contro l’esclusione dalla contrattazione integrativa, ex art. 22 del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.

Per lo Snals-Confsal ha partecipato il Segretario generale Elvira Serafini e per la Confsal il Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, entrambi alla guida di una folta delegazione.

Presenti, altresì, i legali delle rispettive parti: per lo Snals-Confsal e per la Confsal gli Avvocati Michele Mirenghi e Stefano Viti.

Il Giudice Pucci, ritenendo, evidentemente, la causa dello Snals meritevole di approfondimento, ha rinviato l’udienza al 3 luglio p.v. per la decisione sull’ammissione con riserva.

Ricordiamo ancora una volta a tutti gli interessati che, per tutelarsi, è consigliabile, entro il 31.12.2018, si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI, segnalando le eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione evitando anche sgradite sorprese al momento del pensionamento.
La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.
Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).
La procedura della R.V.P.A. va fatta solo on-line allegando la documentazione richiesta dall’INPS e indicata nella funzione stessa.
Non sono accettate altre tipologie di domande per la richiesta di variazione.
Terminata la procedura on-line, che si ricorda può essere fatta direttamente dall’interessato, verrà rilasciata una ricevuta telematica con gli estremi della presentazione e il relativo numero di protocollo.
Come già ricordato, sia l’interessato che il patronato, possono inviare la richiesta di variazione, per segnalare le incongruenze, ma non possono né sono in grado di modificare l’estratto conto INPS.
Molte scuole, erroneamente, invitano, il personale a rivolgersi al patronato per ottenere la correzione dell’estratto conto.
Sono le scuole o gli U.S.R. che sono in possesso del fascicolo personale dell’interessato e quindi potenzialmente unici soggetti, oltre l’INPS, ad eseguire la variazione della posizione assicurativa.
L’INPS, secondo la variazione richiesta, provvederà, contattando la scuola o l’U.S.R. a richiedere la documentazione relativa ai periodi mancanti, decreti di computo, riscatto, ricongiunzione definiti e non ancora “presenti” nell’estratto contributivo.
Si consiglia che l’interessato, presentata la R.V.P.A., ne dia comunicazione alla scuola, allegando la relativa ricevuta e facendosi protocollare l’atto.
Con questa procedura la scuola e di conseguenza U.S.R. verranno avvertiti che l’INPS potrà contattarli per una richiesta di documentazione.

In mancanza del pin dispositivo o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere previo appuntamento alla Segreteria Provinciale Snals in Bari, Via De Romita n 8, o anche presso le sedi decentrate distrettuali che restano a vostra completa disposizione per le necessità del caso.

Dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679) con il quale la Commissione europea intende rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea, dentro e fuori i suoi confini. Le scuole, pur essendo qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sono costituite da un’unica Unità Organizzativa (cfr. D.M. 190/1995). Tale struttura amministrativa è tenuta per legge ad osservare le stesse disposizioni ordinamentali di tutte le altre. Le scuole, inoltre, pur essendo dotate di autonomia ai sensi dell’articolo 21 della legge 59/1997 e del corrispondente regolamento attuativo di cui al D.P.R. 275/1999, svolgono quasi tutta la loro attività in un rapporto di azione organica con il MIUR e quindi, operano di fatto quali articolazioni territoriali dello stesso. Con specifico riferimento al Regolamento di cui in oggetto, l’unica presa di posizione del MIUR è rappresentata dalla nota 563 del 22 maggio 2018 (a soli tre giorni dalla scadenza del 25). Nota, peraltro, generica e priva di pratiche indicazioni operative. Quindi, le scuole sono state lasciate ancora una volta sole ad occuparsi di una materia che presenta complessità e difficoltà tecnico-giuridica.  Le attività di controllo che il Garante pianificherà per verificare l’attuazione del GDPR terranno conto della oggettiva situazione di difficoltà in cui si trovano le scuole, che prive di indicazioni organizzative puntuali e di risorse aggiuntive, dovranno rispondere di eventuali carenze senza aver avuto adeguati strumenti di intervento?

consulenza legale

Si comunicano i numeri di ruolo dei ricorsi presentati al TAR del Lazio avverso il D.D.G. n.85/2018. Si precisa che per l’azione 1 (ITP) è stata effettuata una ripartizione dei ricorrenti in tre Azioni trattandosi di posizioni non omogenee tra loro:

Azione n.1-A (ITP iscritti in II fascia dopo il 31 maggio 2017) NRG 5996/2018;
Azione n.1-B (ITP iscritti in III fascia prima del 31 maggio 2017) NRG 6016/2018;
Azione n.1-C (ITP senza alcuna iscrizione, solo diploma ITP) NRG 6025/2018;
Azione n.2 (Laureati non abilitati) NRG 6024/2018.

Premesso che la segreteria provinciale è a disposizione per fornire ulteriori informazioni, si ricorda agli interessati che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del TAR del Lazio all’indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it

La circolare n. 94 del 31/05/2017 ha difatti esteso la prescrizione quinquennale dei contributi, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, L’INPS ha emanato la circolare n. 169 del 15.11.2017 che ha di fatto annullato la precedente circolare n. 94.

La nuova circolare n. 169, nei punti riportati di seguito, ha precisato:

  1. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Omissis

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

     4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Omissis

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Quindi, dovrebbe essere l’INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestati dal dipendente statale, periodi che in ogni caso sono utili nel calcolo della pensione maturata, senza che il dipendente debba fare nulla.

Al personale scolastico, per tutelarsi, è consigliabile che entro il 31.12.2018 si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI e si segnalino eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione quinquennale e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.

La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.

Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).

In mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere alla Segreteria Provinciale Snals in Bari alla Via De Romita n 8, che rimane a vostra completa disposizione.

news

Riapertura e aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia di istituto 2018. Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha pubblicato il Decreto del direttore generale 784/18 che indica le scadenze e le procedure per l’aggiornamento /integrazione delle graduatorie d’istituto di II fascia,la dichiarazione della specializzazione per il sostegno e la regolamentazione  della priorità in III fascia per gli abilitati come previsto dal DM 326/15. Il decreto prevede anche, in base al DM 335/18 l’aggiornamento del punteggio per la scuola primaria e dell’infanzia per i docenti inseriti in II fascia che abbiano  prestato servizio nelle sezioni primavera(DD 784-18 Modello A1S). Al decreto sono allegati i modelli di domanda.

Possono richiedere l’aggiornamento della graduatoria tutti i docenti precari che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 1^ febbraio 2018 (DD 784-18 Modello A3) e anche la sostituzione delle sedi sempre all’interno della stessa provincia con l’invio del modello telematico B disponibile sul portale Polis nel periodo tra il 7 ed il 27 giugno ore 14.00; chi ha conseguito il titolo di specializzazione delle attività per il sostegno può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi (Modello A5 fac-simile – disponibile on line)

Nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, i docenti che conseguono il titolo di abilitazione possono presentare richiesta di priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia compilando l’apposito modello (Modello A4 fac-simile) sul portale POLIS del sito internet del Ministero. L’istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all’atto di inclusione in III fascia.

Chi non è inserito in alcuna graduatoria ed è nelle condizioni di poter chiedere l’inserimento in seconda fascia potrà scegliere liberamente la scuola alla quale indirizzarla che fungerà da scuola capofila e l’acquisirà a sistema. L’istanza potrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a.r. oppure tramite pec.

Presso la segreteria provinciale di Bari e le sedi locali del sindacato sarà possibile avere specifico servizio di consulenza.

Nota Miur 22975 del 14 maggio 2018

DDG n. 784  dell’11/05/2018