NoiPA con un comunicato del 31 luglio ricorda che nel 2025 il cosiddetto bonus mamme assume una nuova forma. Con il decreto-legge n. 95 del 30 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149, vengono introdotte modifiche sia nei criteri di accesso che nelle modalità di erogazione.

L’importo stabilito è di 40 euro per ogni mese – o frazione di mese – in cui si è svolta attività lavorativa.

HANNO DIRITTO A RICEVERLO:

le lavoratrici con due figli, con contratto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato), autonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo;

le lavoratrici con almeno tre figli, con contratto di lavoro a tempo determinato, autonome o libere professioniste, fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo.

In entrambi i casi, è richiesto un reddito annuo da lavoro che non superi i 40.000 euro.

Come richiedere il bonus mamme

Per ottenere il contributo sarà necessario presentare domanda all’INPS. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione nel mese di dicembre. Il bonus non sarà soggetto a tassazione e non contribuirà alla formazione del reddito.

Le modalità operative per l’invio della richiesta verranno rese note dall’INPS.

 

 

Dal 1° settembre 2025 entrerà in vigore una nuova procedura di allineamento degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata degli istituti principali statali, come già avvenuto negli anni precedenti.

L’intervento, predisposto dalla Direzione Generale del MIM, aggiorna le informazioni presenti in anagrafe relativamente alle sedi principali delle istituzioni scolastiche.

La procedura coinvolgerà:

gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) [codice meccanografico]@istruzione.it;

gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) [codice meccanografico]@pec.istruzione.it.

Tutti i dettagli relativi all’operazione sono disponibili nella sezione “Documenti e Manuali” del portale SIDI, all’indirizzo https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidiweb/dettaglio-documento/gestione-indirizzi-e-mail-istituzioni-scolastiche. Gli elenchi delle nuove caselle PEO e PEC sono allegati alla circolare.

Modalità operative per la PEO

Dal 1° settembre 2025, il dirigente scolastico e il DSGA potranno accedere al portale SIDI per visualizzare la nuova casella associata al codice meccanografico e impostarne la password. Le funzioni dedicate sono disponibili nel percorso: Gestione utenze portale > Gestione posta scuola. Dopo la ricerca della casella, è possibile utilizzare la funzione “Modifica password”.

Attivazione della PEC

Per la posta certificata, a partire dalla stessa data, le credenziali verranno fornite tramite un messaggio inviato alla casella di posta ordinaria della scuola. L’e-mail conterrà le istruzioni dettagliate per l’accesso e l’impostazione.

Gestione delle caselle associate a codici meccanografici dismessi

Le caselle PEO e PEC collegate a codici meccanografici non più validi dal 1° settembre 2025 resteranno accessibili fino al 14 novembre 2025, esclusivamente per la consultazione e per permettere il salvataggio dei contenuti. Dal 15 novembre 2025, le caselle verranno disattivate e riceveranno un messaggio informativo con le indicazioni conclusive.

Obblighi connessi all’IPA

La normativa prevede che le istituzioni scolastiche, come tutti gli enti pubblici di nuova istituzione, effettuino autonomamente l’accreditamento presso l’IPA, in conformità all’art. 12 del DPCM 3 dicembre 2013 e all’art. 6-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Le istruzioni operative per completare questa procedura sono allegate alla nota.

Il sito per effettuare l’operazione è disponibile al link: https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/servizi-enti/accreditamento-ente.

 

Per gli istituti scolastici oggetto di dimensionamento, è previsto l’obbligo di cancellazione dell’identità precedente in IPA, da effettuare solo una volta conclusi gli adempimenti gestionali. La procedura prevede l’accesso all’area riservata dell’istituto cessato, nella sezione Aggiornamento Dati > Ente, selezionando l’icona “cestino” con la dicitura “Richiesta Cancellazione Ente da IPA”.

 

Il MIM ha emanato il Decreto Ministeriale n. 144 del 18 luglio 2025, in corso di registrazione, avente per oggetto: “Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.

mpi-GABMI_DM_144_18-07-2025 Immiss in ruolo IRC.pdf 

 

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole statali/paritarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto.

Il percorso, relativo al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, è rivolto ai docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

 

FAQ del Ministero

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025? No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

E’ prevista però l’attivazione di un secondo ciclo per docenti triennalisti

PUGLIA

Università di Bari – Il BANDO -art. 6  scadenza ore 23:59 del giorno 24 luglio 2025.

Università di Foggia –  IL BANDO –art 6 scadenza entro le ore 12:00 del 30 luglio 2025

Università LUM Giuseppe DeGennaro –  Il BANDO art. 6 – scadenza entro mercoledì 30 luglio 2025, ore 12

 

 

La Corte Costituzionale è intervenuta per valutare se alcune norme della legge conosciuta come Buona Scuola siano compatibili con la Costituzione. Il punto centrale riguarda la Carta docente, un bonus annuale da 500 euro previsto per gli insegnanti di ruolo assunti per acquistare libri, software, corsi di formazione o entrare a eventi culturali.
Negli ultimi anni, molti insegnanti con contratto a tempo determinato hanno chiesto di ricevere anche loro questo bonus, sostenendo che svolgono lo stesso lavoro degli insegnanti di ruolo e che quindi devono avere gli stessi diritti.
L’antefatto
Il Tribunale di Torino ha sollevato il problema “se spettasse agli insegnanti con contratto a tempo determinato” alla Corte Costituzionale, dopo che :
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha detto che è ingiusto escludere i supplenti da questo bonus;
la Corte di Cassazione ha confermato che anche i supplenti hanno diritto alla Carta docente, se hanno ricevuto incarichi annuali o fino alla fine delle attività scolastiche.
Il Tribunale di Torino ha però sollevato un dubbio: la legge prevede una certa somma di denaro per coprire il bonus (circa 381 milioni di euro all’anno), calcolata solo sugli insegnanti di ruolo. Ora che anche i supplenti devono riceverlo, i fondi non sarebbero più sufficienti. Questo, secondo il Tribunale, potrebbe violare l’articolo 81 della Costituzione, che dice che ogni spesa dello Stato deve essere coperta da fondi precisi.
La risposta del Governo :
anche se mancano fondi, questo non rende automaticamente incostituzionale la norma;
se lo Stato deve pagare più del previsto, si attivano strumenti previsti dalla legge per trovare le risorse necessarie.
nel 2025 è stata aumentata la copertura economica per tenere conto dei nuovi insegnanti aventi diritto.
La Corte Costituzionale ha sentenziato e ha stabilito che:
i supplenti hanno diritto alla Carta docente, come già deciso dalle corti europee e italiane;
la legge non è incostituzionale anche se i fondi inizialmente previsti non sono più sufficienti;
trovare nuove risorse è compito del Parlamento, non dei giudici.
La Corte ha anche spiegato che esistono strumenti già previsti per affrontare questi casi, come nuove leggi o interventi straordinari del Ministero dell’Economia.
Chi ha svolto incarichi di supplenza ha diritto alla Carta docente, anche per gli anni passati, secondo quanto stabilito dalla Cassazione. Se non l’ha ricevuta, può rivolgersi al giudice per ottenerla.
La sentenza della Corte Costituzionale conferma che il problema dei fondi non blocca questo diritto: sarà il Governo a doversi occupare della copertura economica.

Gli USR  hanno avviato le convocazioni (FASE 1 scelta della provincia); dal 17 luglio ore 10.00 inoltre sarà aperta l’istanza per la presentazione della domanda

per le max 150 preferenze da GaE e GPS per richiedere l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Per chiarire i dubbi più diffusi  …………

Quali sono le modalità di assunzione previste per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026?

Le immissioni in ruolo previste per il prossimo anno scolastico saranno circa 48.500. La ripartizione dei posti segue quanto stabilito nel decreto con le istruzioni operative: il 50% dei posti è destinato alle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e il restante 50% alle graduatorie di merito concorsuali.

Nel caso in cui le GAE siano esaurite, l’assunzione avviene direttamente dalle graduatorie concorsuali. nel seguente  ordine di priorità :

Vincitori del concorso ordinario 2016 (residuali).

Per infanzia e primaria: 25% dal concorso straordinario 2018 e 25% dal concorso ordinario 2020 (solo vincitori).

Per la secondaria: 40% dal concorso straordinario 2018, 30% dal concorso straordinario 2020 e 30% dall’ordinario 2020 (solo vincitori).

Dopo si passa ai vincitori dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2.  In caso di ulteriori disponibilità, si ricorre agli idonei:

Idonei PNRR 1 e 2, ciascuno nel limite del 30% dei posti banditi.

Dopo idonei dell’ordinario 2020 e dello straordinario 2020.

La possibilità di essere assunti dipende dalla disponibilità effettiva di cattedre libere e dai posti autorizzati per ciascuna classe di concorso. I vincitori non assunti mantengono comunque il diritto al ruolo negli anni successivi.

Concorsi PNRR

È vero che vengono valutati solo i concorsi superati per la stessa classe di concorso?

Sì, per le graduatorie di merito concorsuali è valutato solo il superamento di un concorso ordinario nella medesima classe di concorso. Il problema sorge  per le classi accorpate: alcuni USR hanno inizialmente attribuito punteggio anche per le classi accorpate, salvo poi rettificare le graduatorie. Manca un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.

I vincitori PNRR 1 assunti a tempo determinato devono compilare istanze online una volta ottenuta l’abilitazione?

Non ci sono indicazioni nazionali specifiche. Occorre seguire le istruzioni del proprio USR. In alcuni casi è sufficiente trasmettere l’autocertificazione del conseguimento dell’abilitazione all’USP e alla scuola. In ogni caso, è fondamentale attenersi alle indicazioni dell’ufficio territoriale di competenza.

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 2025/26

Un idoneo PNRR 1 escluso per un punteggio inferiore può essere reintegrato in caso di rinunce?

Sì. Se vi sono rinunce tra vincitori o idonei entro il 30% dei posti banditi, e se restano posti vacanti, la graduatoria può essere integrata. Questo può comportare una nuova fase 1 di nomina per quella stessa classe di concorso, in cui vengono convocati anche coloro che inizialmente non erano destinatari di nomina.

Cosa indicano le sigle come “N”, “M” o “RS” nei contingenti pubblicati?

Queste sigle si riferiscono alle riserve di posti previste dalla legge 68/1999. Ad esempio:

“N” indica i posti riservati agli invalidi civili. “M”, “R”, “S” identificano altre tipologie di riserva (es. orfani, profughi, ecc.). I numeri accanto alle lettere specificano la quantità di posti riservati per ciascuna categoria.

Se le GAE sono esaurite e vi sono posti per una classe di concorso, si attinge subito da PNRR 1 o anche da PNRR 2?

L’ordine di assunzione prevede che prima si attinga dai vincitori dell’ordinario 2016 (se presenti), poi da quelli del 2018 e 2020, quindi da PNRR 1, e solo successivamente da PNRR 2. Tuttavia, anche se la graduatoria PNRR 2 non è ancora pubblicata, è possibile assumere fino al 31 dicembre, in continuità con le modalità adottate negli anni precedenti.

È previsto un criterio di riserva per gli idonei PNRR 1 con almeno 36 mesi di servizio?No. Lo scorrimento del 30% per gli idonei PNRR 1 non prevede ulteriori riserve per anzianità di servizio. Le percentuali e i criteri di accesso sono stabiliti per legge.

La graduatoria degli idonei nel concorso straordinario triennale potrà scorrere?

Sì, la graduatoria potrà scorrere in alcuni casi, ma non è garantito che ciò avvenga ovunque. Tutto dipende dal numero effettivo di cattedre libere e vacanti e dai posti autorizzati per le immissioni in ruolo, suddivisi per classe di concorso e regione.

Perché gli idonei dello straordinario 2021 non seguono l’ordine cronologico nelle immissioni in ruolo?

Gli idonei dello straordinario 2021 inizialmente non avevano diritto all’assunzione, riservata ai soli vincitori. Successivamente, una modifica normativa ha esteso la possibilità anche agli idonei, ma sempre nel rispetto del vincolo triennale di validità della graduatoria. Tuttavia, le assunzioni seguono un ordine stabilito dalla normativa, che dà priorità ai concorsi ordinari rispetto allo straordinario, indipendentemente dalla cronologia.

È possibile congelare l’anno di prova per una classe di concorso se si è vincitori di due concorsi PNRR in gradi diversi?

Se si è destinatari di due nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo (es. PNRR 1 e 2), non è possibile scegliere tra le due. Tuttavia, se si riceve la nomina solo per uno dei due concorsi quest’anno e per l’altro non vi è disponibilità di posti, l’eventuale anno di prova per il secondo potrà essere svolto l’anno successivo, dopo l’assegnazione della nomina.

I posti autorizzati per le assunzioni possono aumentare durante le fasi?

No. I posti autorizzati per le immissioni in ruolo sono fissi e stabiliti dal MEF con decreto interministeriale. Anche se si liberassero cattedre (es. per dimissioni o pensionamenti tardivi), si potrebbe procedere a nuove nomine solo se già comprese nel contingente autorizzato.

Se un docente già in ruolo riceve una nuova nomina da concorso PNRR 2, cosa succede al contratto attuale?

Il docente ha cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare la nuova sede. Accettando la nuova nomina, si rinuncia automaticamente al ruolo già in essere. Rifiutando, si mantiene il ruolo attuale.

È possibile chiedere trasferimento dopo il primo anno di ruolo?

No. La normativa impone un vincolo triennale di permanenza nella sede ottenuta con l’assunzione, anche se vi sono disponibilità nella stessa provincia. Il trasferimento è consentito solo dopo tre anni, salvo specifiche deroghe.

Chi è vincitore su due regioni può partecipare alla scelta della provincia per entrambe e poi scegliere?

Sì. È possibile partecipare alla fase 1 e 2 di entrambe le regioni. Tuttavia, una volta assegnata la sede (anche d’ufficio) in fase 2, non è possibile rinunciare in quella fase. Si può però decidere di rifiutare la sede entro cinque giorni dall’assegnazione. Le tempistiche potrebbero consentire di attendere l’esito della seconda regione prima di prendere una decisione definitiva.

Se il riparto contingente supera il numero di vincitori e idonei del 30%, ci sono possibilità per altri idonei PNRR 1?

Solo in caso di rinuncia da parte di vincitori o idonei entro il 30%, si può procedere allo scorrimento con ulteriori idonei. In assenza di rinunce, il contingente non può essere redistribuito ad altri idonei.

Cosa succede se un vincitore rinuncia? Un idoneo può diventare vincitore?

Sì. In caso di rinuncia da parte di un vincitore, la graduatoria scorre e un idoneo può subentrare, fino alla copertura dei posti messi a bando per quella classe di concorso. Lo stesso vale per gli idonei inclusi nel limite del 30%.

Se restano posti disponibili dopo PNRR 1 e 2, saranno banditi per PNRR 3?

Sì. I posti per PNRR 3 saranno determinati per raggiungere l’obiettivo complessivo di 70.000 assunzioni tra i tre concorsi. Tuttavia, se una classe di concorso ha ancora graduatorie attive (es. PNRR 1 non esaurita), potrebbero essere banditi pochissimi posti o nessuno per il PNRR 3 in quella disciplina.

Come si dichiara l’abilitazione durante la procedura?

Nella fase 2 della procedura, è presente una sezione dedicata in cui si deve dichiarare se si possiede l’abilitazione per la classe di concorso di riferimento. Questa dichiarazione è obbligatoria per proseguire.

 

Chi riceve una nomina in ruolo deve annullare la domanda delle 150 preferenze?

Sì. Se si riceve una nomina in ruolo, è importante annullare l’inoltro della domanda per le 150 preferenze, almeno entro il 30 luglio. In caso contrario, il sistema potrebbe assegnare una supplenza anche a chi ha già un ruolo,  penalizzando altri candidati. Annullare l’istanza è un passaggio fondamentale.

 

Quanto tempo ha un vincitore per conseguire l’abilitazione se le università non sono in tempo con i percorsi?

Chi ottiene una nomina finalizzata al ruolo deve conseguire l’abilitazione entro una data stabilita annualmente dal Ministero. Nel 2024, la scadenza era inizialmente fissata al 18 luglio, poi prorogata ad agosto. Per il 2025, la data non è ancora stata comunicata. Inoltre, è stata prevista una scadenza al 19 novembre per la conclusione del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, utile sia per l’inserimento al PNRR 3 sia per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per gli attuali vincitori.

Supplenze

Per evitare di essere considerati rinunciatari nelle 150 preferenze, è sufficiente inserire ogni scuola una sola volta?

No, è importante dare disponibilità per tutte le tipologie di contratto (31 agosto, 30 giugno e spezzoni) per ciascuna preferenza. L’ordine è personale: si può scegliere di inserire prima tutte le scuole per i contratti al 31 agosto, poi le stesse per il 30 giugno, e infine per gli spezzoni. Un utile accorgimento è inserire alla fine una preferenza sintetica “provincia” con tutte le tipologie di contratto, per garantire la massima disponibilità.

Per partecipare alla mini call veloce, è obbligatorio inserire tutte le scuole, compresi spezzoni, ospedali, carceri e CPIA?

No, perché la mini call veloce riguarda esclusivamente le nomine finalizzate al ruolo, che avvengono su cattedre intere in organico di diritto, e non su spezzoni. Tuttavia, per essere ammessi alla mini call in altre province, occorre non risultare rinunciatari nella propria provincia: bisogna quindi dare disponibilità a qualsiasi cattedra completa offerta nella propria provincia attraverso l’apposita istanza, separata dalle 150 preferenze per le supplenze.

Le nomine da GPS prima fascia sul sostegno saranno disponibili anche per il 2025/2026?

Al momento, la normativa prevede la possibilità solo per il 2024/2025, sulla base del decreto-legge n. 19/2024. Non vi è alcuna proroga automatica prevista per l’anno successivo.

È corretto compilare le 150 preferenze senza conoscere le disponibilità?

Sì, ed è anzi consigliabile. Le disponibilità per le supplenze cambiano di frequente e non corrispondono necessariamente alla situazione reale a settembre. Pubblicarle con troppo anticipo potrebbe indurre i candidati a non considerare cattedre che si renderanno disponibili successivamente (ad esempio per aspettative o dimissioni). Conviene quindi indicare tutte le preferenze per cui si è realmente disponibili, senza basarsi esclusivamente sui dati pubblicati.

Cosa succede se si indicano preferenze per classi di concorso di fasce diverse?

Il sistema analizza tutte le graduatorie (prima e seconda fascia) contemporaneamente e per ogni classe di concorso. Valuta le preferenze indicate in ordine: se trova una disponibilità per una classe di concorso di seconda fascia prima di esaminare quelle di prima fascia, assegna quella. È quindi fondamentale ordinare bene le preferenze.

Ci sarà la mini call veloce per la classe di concorso ADSS?

È possibile, ma molto improbabile. La mini call veloce si attiva solo se restano posti vacanti dopo aver esaurito tutte le graduatorie di merito concorsuali e la prima fascia GPS nella provincia interessata. Per ADSS, l’esperienza degli anni precedenti indica che raramente si verificano queste condizioni.

In caso di rinuncia di un riservista, viene chiamato un altro riservista?

La normativa specifica in merito non è stata confermata  In genere, le graduatorie di riserva seguono regole specifiche previste dalla legge 68/1999.

Le 150 preferenze devono includere obbligatoriamente 150 scuole?

No. Le preferenze possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (comuni, distretti, intera provincia). Il limite massimo è di 150, ma non è obbligatorio raggiungerlo.

È possibile scegliere solo le supplenze annuali nella domanda per il sostegno?

Sì, è possibile selezionare solo le supplenze annuali (al 31 agosto). Tuttavia, se non si dà disponibilità anche per le cattedre al 30 giugno, e solo queste sono disponibili nella scuola in cui si potrebbe ottenere la conferma, non sarà possibile essere assegnati. Chi desidera rinunciare alla conferma deve farlo espressamente durante la compilazione.

Nella piattaforma per le 150 preferenze bisogna dichiarare in quale fascia si è inseriti?

No, la piattaforma riconosce automaticamente la fascia (prima o seconda) in cui si è presenti. Non è necessario spuntare alcuna casella.

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo da GPS sostegno saranno pubblicate?

Sì. Gli USR stanno già pubblicando le sedi disponibili per ciascuna classe di concorso. Dopo le immissioni in ruolo, verrà pubblicato l’elenco delle sedi residue per le nomine da GPS.

Conferma su posto sostegno

Nella domanda per la continuità sul sostegno si può scegliere anche la tipologia di contratto?

Sì. Si può indicare se si desidera una supplenza annuale (al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o uno spezzone. In caso di spezzoni, si può specificare anche il numero di ore.

Se si conferma la continuità sul sostegno, si è automaticamente esclusi dal ruolo?

No. Se un docente è già di ruolo (ad esempio tramite articolo 47) e chiede la conferma su una supplenza, resta comunque in ruolo.

Se partecipa anche alle immissioni in ruolo, e riceve una nomina, questa ha la priorità: in tal caso la continuità sul sostegno decade. In teoria le immissioni in ruolo dovrebbero precedere le supplenze e quindi anche la fase di conferma su sostegno, ma potranno esserci anche nomine in ruolo tardive e anche dopo il 31 agosto (surroghe e accantonamenti PNRR2).

Cosa succede se si accetta la continuità sul sostegno ma il posto è assegnato a ruolo?

Se il posto su cui si è chiesta la conferma viene coperto da una nomina in ruolo, la conferma non potrà avvenire. In tal caso, si procederà all’assegnazione secondo le altre preferenze espresse per le supplenze.

Come funziona la conferma su sostegno (cosiddetto “bollettino zero”)?

Chi ha ricevuto richiesta di conferma da parte della famiglia, del GLO o del dirigente, potrà esprimere la propria disponibilità alla conferma sul posto di sostegno tramite una voce specifica nell’istanza. Se confermata, la precedenza sarà riconosciuta solo se si rientra nel contingente delle nomine. Una volta accettata la conferma, non si può più tornare indietro.

Per la conferma sul sostegno, è sufficiente rientrare nel primo bollettino anche su materia?

No. Per ottenere la conferma sul sostegno, bisogna essere nominati su una cattedra di sostegno entro il 31 agosto. Se si viene nominati su materia in un bollettino precedente, si rischia di perdere la conferma sul sostegno. Gli USR dovrebbero però gestire le assegnazioni in modo da evitare questi conflitti.

Con Decreto prot. n. 35346 del giorno 15 luglio 2025 Indire ha approvato le graduatorie di cui all’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni (articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025) pubblicato con Decreto prot. n. 31134 del 25.06.2025

Sono  ammessi ai corsi di formazione INDIRE tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria nel limite dei posti messi a disposizione secondo l’art. 1 dell’avviso di selezione, ovvero:

  • Scuola dell’Infanzia: n. posti disponibili: n. 1350;
  • Scuola primaria n. posti disponibili: n. 2250;
  • Scuola secondaria di primo grado n. posti disponibili: n. 1350;
  • Scuola secondaria di secondo grado n. posti disponibili: n. 900.

Per tutti i candidati ammessi con riserva sono in corso i controlli amministrativi per verificare la corretta procedura di iscrizione. In caso di esito negativo sarà disposta la decadenza dalla graduatoria medesima.

Tutti i candidati ammessi a sostenere i corsi INDIRE, nei limiti dei posti sopra indicati, devono provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione al versamento della quota di euro 600,00 (seicento/00) pena la decadenza dalla graduatoria di merito

L’USR PUGLIA ha reso noti i mutamenti di incarico e le conferme dei dirigenti scolastici per il prossimo anno compresi i movimenti interregionali

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/dirigenti-scolastici/gestione/26559-44320-2025

 

 

“Questa è ovviamente una buona notizia” è il commento del segretario regionale Snals Vito Masciale “  elimina dal dialogo con la Regione Puglia il principale punto di confronto/scontro.”

“E’ una opportunità che mi auguro la Regione voglia utilizzare per dare mano ad un progetto che proietti davvero la scuola di Puglia nel futuro per il bene dei nostri ragazzi, delle loro famiglie ed uno sviluppo del benessere di tutto il territorio” continua il prof Vito Masciale. “ Cosa andremo a proporre nei prossimi incontri con i rappresentanti della regione ?” si chiede il prof. Masciale  “Presto detto : proporremo innanzi tutto una massiccia e articolata lotta alla dispersione scolastica che in puglia ora si attesta intorno al 13%. Indubbiamente sono stati fatti dei progressi basi pensare che nel 2021 si attestava intorno al 17% ma rimane sempre un dato alto che non ci permette di dormire sugli allori per la decisione presa dal Ministero . Nel 2024 ben 38.000 ragazzi pugliesi hanno abbandonato la scuola. L’abbandono e la dispersione sono due aspetti molto concatenati. In pratica l’abbandono è l’ultimo atto della dispersione. Quando parliamo di dispersione inoltre dobbiamo distinguere fra dispersione esplicita e quella implicita come gli addetti ai lavori sanno. La dispersione esplicita è quella che deriva dal non proseguimento degli studi quella implicita è quella che deriva dal conseguimento di un titolo ma senza aver acquisito le conoscenze e competenze minime legate al titolo conseguito che ogni anno i test INVALSI attestano. Le difficoltà che vive il sistema scuola vanno comunque inquadrate in una politica regionale più ampia e non solo di settore. C’è un problema di denatalità su cui le politiche sociali a favore delle famiglie con una politica attiva sulla stabilità del lavoro potranno intervenire. Senza di queste i giovani pugliesi continueranno ad abbandonare questa bellissima regione. Ma ritornando alla scuola, in tempi più brevi ,si può migliorare ed incrementare il  numero dei ragazzi iscritti e frequentanti mettendo a disposizione delle scuole risorse per progetti didattici sempre più personalizzati e a favore delle famiglie risorse che consentano loro di poter mantenere i figli a scuola e servizi aumentando ad es. gli asili nido nei posti di lavoro.  Le aziende pugliesi sono nella maggior parte a carattere medio-piccolo familiare e servono incentivi per incrementare e migliorare il dialogo con le scuole affinchè offrano possibilità di esperienze lavorative anche durante il periodo scolastico.

Anni fa c’era un progetto “ Diritti a scuola “ che aveva riscosso anche il plauso dell’unione europea ma col cambio di amministrazione regionale l’iniziativa validissima è stata abbandonata.

Aumentare l’offerta formativa non è indispensabile. Diminuire il numero di alunni per classe per eliminare “ le classi pollaio “ consentirebbe ai docenti di poter meglio curare l’inserimento in classe del singolo allievo ed ogni alunno curato è un alunno salvato dalla dispersione. Ed infine” conclude il segretario Vito Masciale” la regione potrebbe far sentire tutto il suo peso nell’ambito della conferenza stato regioni per ridurre la piaga più grande della scuola italiana: il precariato dei docenti. La continuità del dialogo didattico educativo alunni-docente è sempre stata una garanzia di successo scolastico. “

 

 

 

 

Tempistiche delle domande

Sia per quel che riguarda le nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo, che per le nomine da GAE e GPS per contratti al 31 agosto e 30 giugno, le domande dovranno essere presentate dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) su POLIS Istanze on-line. Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza per le conferme su posto di sostegno.

 

Nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo – fase provinciale

Gli aspiranti possono partecipare compilando l’apposita sezione della piattaforma. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva in I fascia e i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.

L’assegnazione della nomina finalizzata al ruolo comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dal 28 agosto. La mancata accettazione è considerata come rinuncia e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Chi ottiene l’assegnazione di una sede, anche se dopo con conferma entro 5 giorni, è escluso dall’attribuzione di supplenze, di qualsiasi tipologia, compresi interpelli.

Chi non ottiene la nomina finalizzata al ruolo, se ha compilato le apposite sezioni della domanda, potrà partecipare alle procedure di attribuzione delle supplenze e di conferma su posto di sostegno.

I docenti assunti con nomina da GPS sostegno finalizzata al ruolo possono accedere agli incarichi a TD su altro grado o classe di concorso solo dopo 3 anni di effettivo servizio nella scuola dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

 

Mini call veloce GPS – fase interprovinciale

Se residuano posti dopo la fase provinciale sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in 1 fascia e elenchi aggiuntivi di sostegno di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un’altra regione.

Attenzione! Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla call veloce.

 

I posti disponibili per la mini call veloce sostegno saranno pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici territoriali entro il 13 agosto 2025.

 

 

 

 

 

Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 18 agosto (ore 10.00).

Una volta assegnata la provincia, l’ Ufficio territoriale procede all’assegnazione delle sedi con procedura informatizzata.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione è considerata come rinuncia e determina la decadenza dall’incarico conferito.

 

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

La procedura opera dopo le assunzioni a TI, le nomine finalizzate al ruolo e le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Sono confermabili i docenti che nell’a.s. 2024/25 abbiano ottenuto una supplenza al 31/08 o al 30/06 anche su spezzone orario. Escluse le supplenze temporanee.

I docenti esprimono la volontà di accettare o non accettare la conferma sulla piattaforma POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”.

Gli aspiranti interessati alla conferma dovranno indicare la tipologia di contratto: 31 agosto 2026/30 giugno 2026; posto intero/ spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento.

L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è vincolante: se il docente viene confermato, sarà escluso dalle altre supplenze o interpelli, salvo diritto al completamento (se richiesto).

Il docente che nell’istanza non accetta la conferma partecipa al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

Attenzione! La verifica della nominabilità del docente da confermare è effettuata sulla base delle preferenze espresse nella sezione dell’istanza relativa alle supplenze.

 

Supplenze da GPS e graduatorie d’istituto

Posti a tempo determinato assegnati con la procedura informatizzata

supplenze annuali al 31 agosto su posti disponibili entro il 31 dicembre

supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, 30 giugno,

per posti disponibili entro il 31 dicembre

Posti assegnati con nomina da graduatoria d’istituto

 

Supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

 

Posti accantonati destinati ai vincitori dei concorsi sono coperti mediante contratti a TD sino alla nomina dell’avente diritto e assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

Questi contratti hanno termine fissato al 31/12/2025 e contengono la clausola di risoluzione espressa. I docenti nominati su tale tipologia di posto rimangono convocabili dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto.

Se entro il 31 dicembre 2025 non viene individuato il vincitore di concorso, i docenti già in servizio saranno confermati sul medesimo posto con contratto che decorre dal 1° gennaio.

 

Interpello

L’avviso di interpello può essere pubblicato solo in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e delle scuole viciniori. È pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica ed è finalizzato al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o della specializzazione per i posti di sostegno o, in subordine, del titolo di studio.

Copia degli avvisi viene inviata all’Ufficio scolastico territoriale che li pubblica in un’apposita sezione.

Per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell’infanzia l’interpello può essere attivato in maniera preventiva, senza bisogni di indicare i dati di inizio, durata e orario della supplenza.

Docenti di ruolo accesso all’art. 47 e 70 del CCNL

È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l’accesso agli altri incarichi di supplenza. Chi è tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

 

Scuola primaria

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time devono essere integrati con le ore di programmazione: da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Questo criterio vale anche posti e spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria.

Inglese

Nella scuola primaria, le ore di inglese da assegnare da graduatorie di istituto richiedono il possesso di idoneità all’insegnamento della lingua inglese.

 

Metodi differenziati

Per gli incarichi nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

Educazione motoria

Per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, si attinge alla I fascia GPS e, in caso di esaurimento, dalle classi di concorso A-48 e A-49.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali

Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

 

Personale educativo dei convitti

In caso di incapienza o esaurimento delle GAE e delle GPS del personale educativo e delle graduatorie delle singole istituzioni educative, tutte le disponibilità sono assegnate contestualmente in base alle GAE e alle GPS della provincia, consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

 

Priorità di scelta della sede

Spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:

articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/1950);

articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);

articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);

articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Per il personale che assiste parenti con disabilità grave, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.”

Si ricorda che la precedenza di cui alla legge 104/92 viene applicata solamente rispetto agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina per lo stesso insegnamento, graduatoria e fascia. Ai sensi del DL 105/22 non sussiste il requisito del referente unico per beneficiare della priorità.

 

Richiesta del part time

È prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale nei limiti stabiliti dall’articolo 73 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08 (limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno. Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso).

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

 

Pubblicazione degli esiti delle procedure

È previsto che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun ufficio competente.