Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 324-Segr/ES/Com_ricorsi_FIT

 

Oggetto: Comunicazione appello: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT).

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione.

Quindi, ad oggi qualsiasi appello avverso le precedenti ordinanze di rigetto emesse dal TAR in data 7 agosto 2018 ed in data 1 agosto 2018 è privo di fondamento e potrebbe comportare la condanna alle spese giudiziarie.

Pertanto, l’Ufficio Legale si riserva di decidere le azioni opportune da intraprendere, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, a cui è stata sollevata la questione da parte del Consiglio di Stato.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL 

F.to Elvira Serafini

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

 

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 325-Segr/ES/Com_docenti_ITP_II_Fascia

 

Oggetto: DOCENTI ITP LEGITTIMATI A RIMANERE IN II FASCIA.

 

In merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR con la circolare n. 37856 del 28/08/2018 ha fornito le seguenti indicazioni:

Vanno inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP in possesso di titolo di abilitazione;
  • gli ITP che hanno beneficiato di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato.

Vanno depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
  • gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato sfavorevole;
  • gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni;

in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, ad oggi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Legale solo gli ITP che hanno proposto l’azione 100 atteso che c’è stata una sentenza positiva – anche se appellata – del TAR hanno diritto a permanere in II fascia. L’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato deve ancora essere fissata (RG 259/18).

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

Nota n. 41693 del 21-09-2018: chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT

Il MIUR ha inviato la nota prot. 41693 del 21-09-2018 avente per oggetto: “Percorso annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017” con la quale fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT, che era stata presentata alle OO.SS. nell’incontro del 20 settembre 2018.

Nel suddetto incontro, la parte pubblica, rappresentata dal dott. D’Amico, ha illustrato la bozza della predetta Circolare, di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017 che fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT.

Lo Snals e le altre OO.SS. presenti hanno chiesto all’amministrazione di specificare che le 24 ore attività di osservazione a cura del tutor non possono essere tutte in classe perché l’onere per il docente tutor diventerebbe troppo pesante.  Ha chiesto infatti di specificare che tali ore devono riguardare tutte le attività di osservazione del tutor.

Inoltre è stato chiesto di specificare meglio le tutele previste considerando anche i casi di gravi malattie anziché soltanto di “gravi patologie” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio (180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui 120 di attività didattica).

In data 24 settembre 2018 alle ore 16:30 si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA. Erano presenti per la parte pubblica la dott.ssa Maria Maddalena Novelli e il dott. Serra Filippo.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha ripresentato le bozze dei D.M. relativi alle prove d’esame, dei titoli e della commissione del concorso DSGA.

L’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Tuttavia ha fatto presente che per consentire l’accesso degli assistenti amministrativi senza laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa,  così come è stato per il concorso ordinario, il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di servizio.

A tal proposito l’Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di servizio occorreva prestare 12 mesi nell’anno solare per aver riconosciuto l’anno di servizio. Lo Snals e le altre sigle sindacali presenti non hanno ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell’anno intero, poiché l’incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario scolastico.

La dott.ssa Novelli per il concorso ordinario, rispetto alla proposta dell’Amministrazione del 10% della precedente riunione, ha comunicato la possibilità dell’aumento dell’aliquota dei posti riservati agli amministrativi facenti funzione DSGA anche fino al 30%. Ha sottolineato, allo stesso tempo, che abbiamo il problema di non poter superare il 50% di riserva dei posti in totale tra concorso ordinario e procedura di progressione di carriera. Quindi occorre fare bene attenzione per non compromettere gli esiti di entrambe le procedure.

Proprio per questo e per dare un segnale e maggiori garanzie al personale facente funzioni occorre che le procedure del concorso ordinario e della progressione di carriera abbiano inizio contestualmente.

L’amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario DSGA deve essere bandito obbligatoriamente entro il 2018.

Lo Snals e le altre sigle sindacali hanno manifestato la volontà di raggiungere un’intesa politica per avviare la procedura delle progressioni di carriera che possa portare alla soluzione del problema di detto personale.

Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le procedure vengano avviate entro il 2018. Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il funzionamento degli uffici di segreteria.

La parte pubblica ha chiesto di ricevere osservazioni sulle bozze del D.M. ma la parte sindacale ha sostenuto che prima occorre dare risposte politiche alle problematiche sollevate e poi passare all’esame delle bozze.

Occorre coinvolgere il Ministro affinchè possa dare le risposte necessarie per un’intesa politica da raggiungere in tempi brevi.

Dall’esame sommario del D.M. relativo alla tabella dei titoli si è constatato, fermo restando il punteggio totale dei titoli pari a 10, la variazione del punteggio dei titoli di servizio passati da 4 a 6 punti e dei titoli culturali passati da 6 a 4 punti ma non si è proceduto alla discussione di nessuna delle Bozze presentate in data odierna per volontà di tutta la parte sindacale.

Il MAECI in data 24 c.m. ha comunicato che sarà pubblicato sul suo sito internet il decreto di istituzione del gruppo di supporto per la selezione dei dirigenti scolastici, coordinato e presieduto dal Consigliere d’Ambasciata Giuseppe Pastorelli e dai seguenti membri: Consigliere D’Ambasciata Francesco Tafuri (lingua francese e spagnola), Consigliere di Legazione Simon Carta (lingua inglese), Dirigente tecnico Biancarosa Iovine, Segretario di Legazione Tommaso Claudi (lingua tedesca e membro supplente per la lingua inglese), Dirigente scolastico Marina Lenza e Prof.ssa Serena Bonito. Si ricorda, infine, che il calendario dei colloqui sarà visibile, la prossima settimana, sulla stessa pagina.

Sì definitivo al Senato del DL Milleproroghe

Nella seduta del 20 settembre, l’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 717-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe); i voti favorevoli sono stati 151, 93 i contrari e due le astensioni.

Tra le misure per la scuola:

–    Confermata la soppressione della norma che prevede l’inserimento «nella fascia aggiuntiva» delle graduatorie a esaurimento per gli insegnanti abilitati entro l’anno scolastico 2017/2018 e per coloro che hanno diplomi magistrali ante 2001/2002 o diploma tecnico.

Pertanto le GAE non sono suscettibili di modifica con ulteriori fasce e la loro validità rimane fino al loro esaurimento.

 

 

 

L’incontro Miur-sindacati sul concorso per DSGA del 12 settembre u.s. si era

interrotto con un nulla di fatto:   l’Amministrazione che  aveva posto un netto rifiuto

alla richiesta dei sindacati di svolgere una procedura riservata ai soli amministrativi

facenti funzione  e le OO. SS. avevano ritenute insufficiente  la proposta di riserva

di posti del 10% del concorso ordinario

Il Miur  ha convocato nuovamente i sindacati per il pomeriggio del 24 settembre 2018.

Il prossimo incontro  dovrebbero provare a trovare un punto di incontro fra le parti

che per es. potrebbe essere l’aumento della succitata percentuale di posti riservati

del 10%.

Le assunzioni chieste al Mef dal Miur sono pari a 2004 posti.

Continueremo a tenervi aggiornati sul prosieguo della trattativa.

Riguardo all’elemento perequativo introdotto con gli ultimi contratti del pubblico impiego, l’INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”.
Dal punto di vista retributivo, come chiarisce il messaggio INPS, l’elemento perequativo è assimilabile all’assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.
Praticamente:
a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR
b) quindi non è utile per determinare l’importo della buonuscita o del TFR;
c) non è utile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
d) è utile però a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l’importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.

Va, inoltre, ricordata l’anomalia di questo elemento della retribuzione di cui il contratto ne prevede la corresponsione da marzo a dicembre 2018.

INPS: Messaggio numero 3224 del 30-08-2018

pensioni

Molti lavoratori appartenenti al personale della scuola, avendo presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici relativi ai servizi prestati in passato e agli anni di laurea, non avendo ancora avuto notizie in merito, si sono allarmati alla lettura del messaggio n. 3190 del 22.08.2018 e, precisamente, al punto 9 che si trascrive:

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per i riscatti che devono,
dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nella ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo di riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in un’unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

Dalla lettura è chiaro che tale procedura riguarda solo le pensioni liquidate in regime di Totalizzazione e Cumulo contributivo.
Per il personale della scuola, invece, la cui pensione non viene liquidata in regime di Totalizzazione o Cumulo, resta valida la procedura in base alla quale i periodi riscattati, per essere valutabili ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari richiesti per il collocamento in pensione e per il calcolo del suo ammontare, non necessitano del pagamento dell’onere richiesto ma è sufficiente l’accettazione dell’importo relativo dovuto e le modalità del pagamento.

Ricordiamo che è attualmente in vigore la prassi, speriamo ancora per poco, che le domande di riscatto, pur presentate negli anni 80/90, vengono lavorate dall’Amministrazione al momento della domanda di pensionamento dell’interessato. Viene
poi comunicato al pensionando il decreto di riscatto e l’eventuale importo dovuto sia in unica soluzione che rateizzato. L’interessato, qualora ritiene favorevole il riscatto, potrà accettare quanto comunicato e quindi da quel momento i periodi oggetto del riscatto concorrono sia al raggiungimento dei requisiti pensionistici che all’importo della pensione.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poiché nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

Si è svolto oggi 20 settembre 2018 alle ore 10.00, presso il Miur, l’incontro concernente la bozza del D.M. per la procedura concorsuale straordinaria per l’infanzia e la primaria prevista dell’art.4 della legge n.96/18.

Ha introdotto i lavori la dott.ssa Maria maddalena Novelli coadiuvata dal dott. Giuseppe Mignosi illustrando la bozza del D.M. nel suo articolato e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poichè nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

L’amministrazione ha preso atto della posizione dello Snals e si è riservata di consultare l’ufficio legislativo.

Per il servizio è stato dibattuto il termine “specifico” intendendosi quello prestato rispettivamente nell’ordine dell’infanzia e primaria.

Per il servizio di sostegno è stato concordato che esso sarà considerato valido come servizio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai posti di sostegno anche senza la specializzazione purchè essa sia stata conseguita successivamente e attualmente in possesso dal richiedente.

E’ stato precisato, altresì, che per concorrere alla procedura dei posti comuni il servizio specifico (nella scuola dell’infanzia e primaria) prestato sui posti di sostegno è valido ai fini dell’ammissione al concorso per i posti comuni.

Inoltre l’Amministrazione è stata favorevole a riconoscere una maggior valutazione al servizio prestato sul sostegno al fine di favorire una maggiore copertura sui posti di sostegno.

L’Amministrazione ha comunicato che le griglie di valutazione per la prova orale saranno uniche su tutto il territorio nazionale. Per tutti i punti, in ogni caso, l’Amministrazione ha precisato che si sarebbe consultata con l’Ufficio Legislativo.

Infine, è stato chiesto se si conoscono già dei tempi per l’uscita del bando. L’Amministrazione non ha dato risposte precise riferendo che occorre fare tutti i passaggi compreso quello del parere CSPI.