È in discussione nelle Commissioni parlamentari il disegno di Legge “Azzolina” (esame C. 877) che interviene sull’annosa questione del numero degli alunni per classe.

Un problema serio che determina non solo disagi dovuti al sovraffollamento ma soprattutto costituisce un pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della sicurezza.

Inoltre, l’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l’articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  – disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole  di ogni ordine e grado -) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti.

I disagi sono strutturali e marginali. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi – e non è una buona pratica! –  con possibile sforamento del limite di alunni per classe.

Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone; se aumenta, è a rischio l’incolumità di studenti e personale, anche in caso di emergenza.

Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato, che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.

In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l’innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente «… conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS –  sentenza n. 3512, del 9.6.2011).

Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda la vigenza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Quando gli alunni si iscrivono (in questo mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti, né dispongono – in massima parte – di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto.

 

Lo SNALS-Confsal condivide la previsione che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure destinati a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l’anno scolastico 2022/2023. Che si definiscano, inoltre, nuovi criteri per la formazione delle classi:

  • la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia a livello regionale dovrà tener conto della diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021. Si dovrà passare, quindi, dall’attuale 20,72 a 20,32 con attenzione alle caratteristiche geo-morfologiche e alle realtà socioeconomiche dei territori e agli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe;
  • le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, non potranno avere un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti. Oggi si arriva ai 27 dell’infanzia, ai 26 della primaria, ai 28 della scuola sec. di 1° grado, ai 27 della scuola sec. di 2° grado … ed oltre!
  • nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni. Oggi siamo al “di norma con non più di 20 alunni …”;
  • dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo), comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso;
  • dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo).

Lo SNALS-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi (con qualche ulteriore intervento migliorativo).

Secondo un diffuso luogo comune “fare il passo del gambero” richiama l’agire di quanti, nell’affrontare le scelte richieste dalla vita, collettive o personali usino fare (figurativamente) un passo avanti per farne poi alcuni all’indietro.

I “triennalisti” – i docenti con servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti – hanno fatto alcuni passi all’indietro. Ma per colpa della recente legge di bilancio 2019. Non è stata una loro scelta.

Per loro era prevista una procedura riservata, con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto. Ciascun soggetto avrebbe potuto partecipare alla procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali avessero maturato un servizio di almeno un anno.

Il primo concorso doveva essere bandito entro il 2018 (d.lgs. 59/2017 – art. 17).

Fin dall’estate scorsa le prospettive sembravano buone.

Era stata abrogata (con l’art. 4 bis della legge 12 luglio 2018, n. 87) la norma che impediva a chi avesse lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali (il comma 131 della legge 107/2015). Una norma che aggirava la normativa europea e poneva un limite ai contratti a termine e quindi la sua eliminazione era stata la giusta soluzione, condivisa ampiamente dallo SNALS-Confsal perché un contratto reiterato per più di tre annualità prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

Secondo la ratio del legislatore dell’epoca la formulazione del co. 131 non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si era rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come era, rischiava di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals, era stato un primo passo: il provvedimento doveva essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

Ma la nuova formulazione del comma all’esame del Parlamento sin dal novembre 2018 lasciava “per strada” numerosi docenti!

Lo SNALS-Confsal proponeva emendamenti per i docenti con tre anni di servizio sia su posti vacanti e disponibili (31 agosto) sia su posti solo disponibili (30 giugno e comunque con servizio di anno intero):

  • per i primi proponeva l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio europeo, del 28 giugno 1999;
  • per i secondi chiedeva il diritto di precedenza per i contratti a tempo determinato e la conferma del concorso riservato, perché risultava del tutto assente una fase transitoria prima della messa a regime di un nuovo sistema di reclutamento.

La questione, si è conclusa, per ora, con una sonora sberla a docenti che in questi anni hanno garantito con il loro lavoro il funzionamento delle scuole.

La legge di bilancio 2019 ha modificato il sistema di reclutamento nella scuola secondaria.

Ha azzerato la “fase transitoria” per i docenti con 36 mesi di servizio e il previsto concorso riservato. Dovranno partecipare al concorso ordinario selettivo per titoli ed esami.

Ha abolito gli ambiti disciplinari. Si concorre per una sola classe di concorso.

In prima applicazione ai “triennalisti” è riservato il 10% dei posti e possono partecipare alle procedure concorsuali senza il possesso dei 24 CFU, per una tra le classi di concorso (non ambiti, dunque) per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.

L’espressione “in prima applicazione” potrebbe riferirsi al fatto che la riserva del 10% di posti è prevista soltanto per la prima applicazione della legge, ossia per il primo concorso bandito con le nuove norme. Concorreranno comunque anche per il rimanente 90% di posti messi a concorso per tutti gli altri concorrenti.

Sempre in prima applicazione saranno esonerati dal conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti a chi partecipa con la sola laurea. Però devono comunque sostenere e superare – anche in prima applicazione – la seconda prova scritta, che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

La norma così concepita significa, in definitiva, che se i triennalisti non entrano nella graduatoria dei vincitori del primo concorso, già nell’eventuale concorso successivo devono conseguire i 24 CFU e non hanno il 10% dei posti riservati.

Nell’ultima tornata di immissioni in ruolo un numero enorme di cattedre  (più del 50% del contingente assegnato) non è stato attribuito. Ci sono ancora circa 100 mila cattedre da coprire e necessitano norme urgenti in materia di reclutamento, che consentano l’assegnazione di tutti i posti a chi ne ha diritto. I supplenti che da anni lavorano con contratti a termine dopo 36 mesi di rinnovi contrattuali a tempo determinato hanno diritto a essere assunti a tempo indeterminato, secondo la direttiva europea 1999/70/CE. Ad essi va garantito un percorso riservato e semplificato con la totale disponibilità dei posti messi a concorso, al netto di quelli da assegnare alle GM e alle GAE.

E’ stato pubblicato in data 18 gennaio 2019 dal MIUR il Decreto Esami di Stato 2019 composto da 5 articoli di cui il 3, 4 e 5 sono dedicati rispettivamente all’Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.

L’art. 2 del decreto disciplina le modalità del colloquio che comprenderà le seguenti sezioni:

  • Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)
  • Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
  • Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».

Sarà dato ampio spazio al commento delle prove scritte.

La preparazione del materiale è affidata alla commissione di esame a partire da una attenta lettura del documento del consiglio di classe.

Nel corso della sessione di preparazione al colloquio la commissione dovrà provvedere, per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due.

Gli spunti da proporre agli studenti potranno essere:

  • analisi di testi
  • documenti
  • esperienze
  • progetti
  • problemi

Con queste modalità la Commissione verificherà l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera.

Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

Alternanza Scuola Lavoro, Cittadinanza e Costituzione, Clil

Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro).

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.

N.B. Conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (CLIL) possono essere accertate in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione.

E’ in discussione alla VII Commissione cultura della Camera dei Deputati, in sede referente, la proposta di legge presentata il 5 luglio 2018 su iniziativa dei deputati AZZOLINA, NITTI, LATTANZIO, GALLO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, ACUNZO, MELICCHIO, BELLA, CASA, CARBONARO, FRATE relativa alla riqualificazione del rapporto alunni/docenti per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado della scuola pubblica italiana.

E’ un tema delicato che tocca molti aspetti della vita della scuola e specifiche problematiche nei confronti delle quali lo Snals ha sempre manifestato preoccupazione ed interesse.

La normativa attuale è rappresentata da una norma del 2008 a firma di Giulio Tremonti, allora Ministro dell’economia e delle finanze: si tratta dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

La disposizione ha incrementato di un punto, nel triennio 2009-2011, il rapporto alunni/docente per classe (dall’8,94 del 2008 al 9,94 del 2012). Precisamente, la norma ha previsto l’adozione, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e ai fini di una fantomatica « migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente », di «interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili» come è dettagliatamente precisato nella relazione dell’onorevole Casa.

Le criticità emerse dall’applicazione di tale norma sono molteplici.

Prima di tutto c’è stato il drastico taglio delle cattedre che ha avuto un impatto devastante sotto il profilo occupazionale e l’inevitabile aumento del numero degli studenti per classe (a volte fino a 40) ha causato il verificarsi di episodi assurdi in deroga ad ogni norma sulla sicurezza.

Il caso più eclatante riguarda le scuole secondarie di secondo grado, in cui è attualmente possibile comporre classi di 33 alunni. Se si tiene conto della possibilità di derogare fino al 10 per cento al numero massimo degli alunni per classe, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (che ha tradotto in legge le drammatiche ed inevitabili conseguenze del piano di razionalizzazione), è facile comprendere come ad oggi sia legittimo e pienamente conforme alla legge comporre sezioni con ben 36 alunni.

In secondo luogo (come precisato dalla relazione dell’on. Casa) la puntualità nel tradurre in legge il piano programmatico di razionalizzazione contenuto nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e la conseguente modifica dei parametri per la composizione delle classi non sono state purtroppo accompagnate da altrettanta solerzia nel concretizzare a livello normativo la realizzazione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e a tutt’oggi mai realizzato.

In fase di redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non si è tenuto conto di norme già esistenti in materia di prevenzione di incendi che indicano il parametro massimo di 26 persone per classe al fine di evitare il sovraffollamento;  in materia di edilizia scolastica in cui le norme stabiliscono che, per poter essere sicuro, ogni alunno deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e di 1,96 metri quadri nella scuola secondaria di secondo grado. Il superamento di questi limiti mette chiaramente a repentaglio la sicurezza degli studenti.

Ridurre il numero massimo di alunni per classe (come richiesto dal DDL 877 all’esame alla Commissione cultura) è dunque, in primis, una questione di sicurezza, di incolumità fisica, di igiene e di vivibilità.

Ma rivedere il rapporto alunni/docente è necessario perché inciderebbe molto positivamente soprattutto sulla qualità della didattica: avere meno studenti da seguire permetterebbe al docente di dedicarsi individualmente con maggiori attenzione e sollecitudine ai suoi allievi.

Inoltre si realizzerebbe la piena integrazione degli alunni con disabilità con certificazioni specifiche e degli alunni BES.

Sul tema della disabilità interviene espressamente l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilendo che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili al loro interno non possono superare « di norma » il numero di 20 alunni. Eppure, nonostante le ripetute circolari emesse dal MIUR, tutte volte a raccomandare il rispetto della normativa, la realtà dei fatti risulta ben diversa, con aule che superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e che costringono le famiglie con figli disabili a rivolgersi ai tribunali per vedere applicate le normative.

Si ricorda nella relazione dell’on. Casa che , a supporto della proposta di legge, oltre al buon senso e alla volontà di difendere la sicurezza degli alunni e la qualità della didattica, ci sono le pronunce del tribunale amministrativo regionale (TAR) Molise, che già nel 2012 con le sentenze nn. 144 e 145 hanno annullato alcuni provvedimenti di accorpamento di più classi composte da pochi alunni finalizzati a costituirne un minor numero ma con moltissimi studenti. Le norme richiamate dai giudici e poste a fondamento delle decisioni del TAR sono particolarmente interessanti e tra queste si ricordano le citate norme di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 26 agosto 1992.

E’ oltremodo  significativo che,  a seguito del tentativo da parte delle amministrazioni scolastiche regionali di eccepire che tali norme fossero in realtà state automaticamente abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il TAR abbia chiaramente affermato che le norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica sono a carattere generale, mentre quelle contenute in un decreto ministeriale sono speciali e dunque, per legge, non possono essere abrogate da norme generali poiché riguardano specificamente la “ tutela al diritto alla salute e alla sicurezza”.

Lo Snals confida nel buon esito della discussione in Parlamento della proposta in oggetto e nella veloce esecutività della modifica dell’art. 64 del Decreto legge n. 112 del 2008.

Si allega il testo della proposta di legge contenente la formulazione di due articoli in sostituzione alla norma contenuta nell’art. 64.

Allegato: proposta di legge

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Il giorno 18 gennaio, presso il MAECI, si è tenuto l’incontro tra il Consigliere Nocella, la Preside Maggi, le dott.sse Clerici, Ricci, il Rappresentante del MIUR dott.ssa Busceti e le OO.SS. presenti.

All’apertura dei lavori, il Consigliere Nocella ha evidenziato alcuni punti sulla Ipotesi d’Intesa per l’a.s. 2018/2019 e sui criteri per l’attivazione dei progetti per l’a.s. 2018/2019.

Ipotesi d’Intesa: dall’importo disponibile di euro 964.841,00 sono detratti gli importi corrispondenti fino ad un massimo di 60 funzioni strumentali (ognuna delle quali di importo lordo dipendente pari ad euro 1.549,37 per un totale lordo Stato di euro 115.459,05) da distribuire a tutte le sedi in cui opera un collegio dei docenti.

La parte restante, pari ad euro 849.381,95, è così ripartita:

  • un terzo, corrispondente ad euro 283.127,32, per i progetti finalizzati all’integrazione di alunni diversamente abili iscritti con certificazione e all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole statali nonché a quelli programmati nell’ambito di formali accordi con le autorità locali. Per ciascuno di questi la quota è di euro 1.500,00.
  • i due terzi di euro 566.254,63, lordo stato, sono ripartiti sulla base del numero di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso i posti di cui all’art. 1 dell’Ipotesi d’Intesa.

Conseguentemente viene definito un parametro fisso pari ad euro 1.008,67, lordo dipendente, determinato sulla base del numero totale dei posti suddetti per un totale di 452 unità.

Criteri per l’attivazione dei progetti:

  • i progetti potranno caratterizzarsi sia come attività di miglioramento sia come attività di ampliamento dell’offerta formativa;
  • le scuole statali potranno ricorrere ai progetti MOF per le attività di recupero degli apprendimenti;
  • le ore di insegnamento e/o di non insegnamento necessarie alla realizzazione di ciascun progetto dovranno svolgersi in aggiunta all’orario di servizio del docente e oltre l’ordinario orario scolastico degli studenti;
  • nel caso di progetti specifici, rivolti all’integrazione di alunni disabili, le ore di insegnamento potranno svolgersi nell’ordinario orario scolastico degli studenti e in aggiunta al regolare orario di servizio dei docenti coinvolti nel progetto;
  • non è possibile retribuire frazioni di ore di insegnamento e/o di non insegnamento con riferimento al totale delle ore effettuate;
  • il coordinamento necessario alla realizzazione dei progetti sarà considerato come orario aggiuntivo di non insegnamento;
  • i docenti dovranno garantire la presenza in servizio nella sede fino a completamento del progetto;
  • il supporto degli assistenti amministrativi, in rapporto alla complessità e al numero dei progetti, dovrà espletarsi oltre il regolare orario di servizio e dovrà essere dettagliatamente documentato;
  • l’importo totale corrispondente alle ore (di insegnamento e/o di non insegnamento) del singolo progetto non potrà superare a consuntivo, quanto comunicato e autorizzato in fase di preventivo.

Al termine della riunione sono stati siglati sia l’Ipotesi d’Intesa sia i criteri per l’attivazione dei progetti dei rappresentanti del MAECI, del MIUR e delle OO.SS. presenti.

Alleghiamo l’Ipotesi d’Intesa e il verbale finale di confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 18/1/19 sui criteri per l’attivazione dei progetti.

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Durante il Congresso Confsal, tenutosi dal 14 al 16 gennaio scorsi, Elvira Serafini, Segretario Generale dello SNALS-Confsal, è stata intervistata da Radio Radicale:

Intervista ad Elvira Serafini sulla manovra del Governo, sul ruolo del sindacato negli ultimi anni e sugli interventi su scuola e pubblico impiego

di Valeria Manieri,  Radio Radicale  – INTERVISTA RADIO – 15 GEN 2019  18:13 – Durata: 7 min 5 sec

Elvira Serafini, Segretario generale SNALS Confsal (autonomi della scuola), presente al nono congresso di CONFSAL, sindacato confederale dei lavoratori autonomi, è stata intervistata da Radio Radicale sui temi: “manovra del governo Lega-Cinque stelle, il ruolo del sindacato negli ultimi anni, gli interventi su scuola e pubblico impiego”.

L’intervista può essere ascoltata al link: https://goo.gl/iuEZHL

L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti del governo.

Come già commentato lo scorso 8 gennaio, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II dall’art. 14 in poi.

Art. 14

“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”

Note

1) Durata e requisiti

– In via sperimentale triennio 2019/2021

– 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita

2) Cumulo contributivo

-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.

3) Non cumulabilità

con altri redditi

Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

4) Decorrenza diritto pensione

  • Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
 

 

Solo per i dipendenti privati

5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione

Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).

Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.

Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:

-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.

-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.

Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)

Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.

Personale scolastico

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda il testo del su detto articolo:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019

Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.

Norme di salvaguardia -Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.

– Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.

 

 

 

Art. 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

Note
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati.

Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia:

– 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia,invece, viene comunque innalzata dal 2019 a

67 anni.

(66 anni e 7 mesi + 5 mesi)

Ripristino finestre

 

-I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

– In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola:

-di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(unica uscita dall’1.09)

 

Art. 16

(Opzione Donna)

Note
Proroga opzione donna

 

Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo:

– alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959;

-alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958.

-Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore.

Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995.

Nella bozza del decreto non viene specificato:

– se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100;

-se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali.

Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010)

Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

 

Art. 18

(Ape sociale)

Note

Norma speculare a quella della legge 232 del 2016

 

Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento. Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019

 

Art. 23

(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione)

Note

Pagamento per chi usufruirà di quota 100

La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti.

La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.

Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme.

Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.

Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.

Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.

Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.

www.snals.it

Bonus 500 Carta docente, modifiche per insegnanti che utilizzano Spid Poste

 La carta docente, ossia il bonus 500 euro, di cui usufruiscono i docenti di ruolo della scuola statale, è utilizzabile attraverso la piattaforma http://cartadeldocente.istruzione.it nuovamente operativa dal 4 gennaio 2019.

Per accedere è necessaria l’identità digitale (SPID).

Ciascun insegnante in possesso di una utenza SPID può accedere al bonus dei 500 euro previsti per l’anno scolastico 2018-2019 e alle somme rimanenti dell’a.s. 2017/18.e può consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la  funzione  “storico portafoglio”.

I docenti che utilizzano SPID Poste hanno ricevuto un avviso per la modifica delle modalità di accesso.

Con  una apposita pagina Poste spiega la modifica “Non saranno più inviate password temporanee attraverso l’utilizzo di sms ma potrai accedere direttamente dall’App.

L’accesso tramite password temporanea inviata via SMS sarà disabilitato progressivamente.

Chi  possiede quindi l’Identità Digitale PosteID e fino ad oggi hai preferito utilizzare gli SMS per accedere, d’ora in poi potrà tranquillamente continuare ad accedere utilizzando l’App PosteID.”

E’ necessario  quindi scaricare l’APP Poste ID per poter generare il buono occorrente

Al IX congresso confederale Confsal il segretario provinciale  di Bari

prof. Vito Masciale, la dottssa Annamaria Mastrovito e l’ins.

Maria Rosaria Valentino segretaria provinciale di Lecce  sono stati

eletti  nella segreteria generale della Confsal e nel consiglio nazionale della Confsal.

Nel consiglio nazionale della Confsal sono anche  stati eletti la prof.ssa

Elvira Serafini Segretaria Generale Snals, la dott.ssa Angiuli Teresa,

l’ins. Colelli Concetta  segretaria  provinciale di Foggia,

la dott.ssa De Bernardo Chiara segretaria regionale  Snals  della Puglia ,

il prof. Lozito Vito del consiglio provinciale di Bari, il prof. Schirone Luigi del consiglio

provinciale di Taranto e il prof. Valentino Salvatore del consiglio provinciale di Lecce.

Il cav. Cataldo Roselli del consiglio provinciale di Bari  nel collegio dei sindaci

e la prof.ssa Nunzia Berloco del consiglio provinciale di Bari nel collegio

dei Probiviri, completano la rosa degli eletti  pugliesi.

A tutti loro complimenti e auguri di buon lavoro da tutta la grande famiglia

dello Snals di terra di Puglia.

In attesa della  pubblicazione della guida operativa per l’applicazione del Nuovo regolamento di contabilità, la competente direzione generale (DGRUF) ha provveduto  ad adottare un  nuovo piano dei conti in cui l’articolazione degli aggregati di spesa prevista nel programma annuale è stata modificata per permettere  una rappresentazione omogenea delle finalità di utilizzo delle risorse da parte delle singole scuole  e una possibile lettura integrata da parte dell’Amministrazione.
Nel dettaglio, rispetto ai progetti, è stato aggiunto, come già per gli aggregati “A” e “G”, un ulteriore livello di classificazione, non modificabile, mentre sono state modificate/aggiunte voci all’aggregato “A”.

Ogni  scuola potrà definire e descrivere i singoli progetti/attività come ritiene opportuno ma dovrà classificarli in funzione delle opzioni disponibili previste; è infatti permesso alle scuole di inserire un terzo livello di classificazione.

Non vi sono, quindi, cambiamenti rispetto ai precedenti schemi in relazione alla descrizione dei singoli progetti/attività, ma soltanto  rispetto alla classificazione degli stessi.

Per quel che concerne  le progettualità riferite ai PON, la classificazione delle stesse all’interno del programma annuale dovrà avvenire in funzione della finalità, e non  della fonte di finanziamento. In questa ottica, per individuare la giusta imputazione dei progetti riportati, è necessario conoscere la finalità degli stessi.

Le diverse operazioni gestionali che la scuola effettuerà nel corso dell’esercizio finanziario faranno pertanto riferimento al progetto definito dalla scuola, garantendo una riproduzione dei fatti contabili puntuale con riferimento ad ogni singolo progetto attivato dalla scuola, in continuità rispetto a quanto accade attualmente.
Concludendo, per ogni progetto, fermo restando la necessità di una classificazione di esso, le scuole avranno un apposito schema per la programmazione e la rendicontazione delle risorse  utilizzate, garantendo la trasparenza delle fonti di finanziamento usate.