personale ata

 

 

Con la circolare n^0117808 del 30-07-2024 il MIM ha dato alcune indicazioni   in seguito alle perplessità operative segnalate dalle scuole sull’aggiornamento delle graduatorie ata 3 fascia in relazione al profilo di operatore scolastico .Di seguito il testo della circolare

Circolare_MIM_0117808_30-07-2024 ata 3 fascia operatore scolastico

Vito Masciale

DIMENSIONAMENTO, MASCIALE (SNALS/CONFSAL PUGLIA): “CONTRARI AI TAGLI SULLE AUTONOMIE. REGIONE NON CEDA A RICATTI.”

 

Nell’anno scolastico 2025/26 la provincia di Bari e quella di Foggia perderanno quattro autonomie scolastiche ciascuna, tre Lecce e Taranto, due Brindisi e BAT. Al momento, non vi è alcuna rassicurazione tangibile da parte della Regione Puglia sulla volontà di risparmiare da nuovi tagli il primo ciclo di istruzione, già pesantemente provato dal Piano di dimensionamento scolastico 2024/25. Sarò ripetitivo, forse, ma voglio ricordare all’assessore Leo che lo scorso anno abbiamo tollerato soluzioni indigeste, che secondo Snals mettevano a repentaglio persino la sicurezza delle scuole, a fronte di un preciso impegno per il futuro: bilanciare gli interventi sulla rete scolastica pugliese per gli anni a venire. L’ obiettivo è   garantire equilibrio tra ordini di scuole e parità di trattamento per i territori. Non ci sembra si vada in questa direzione.” È il commento del segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, alle novità emerse nell’incontro di ieri pomeriggio tra organizzazioni sindacali e assessore all’istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulle linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico 2025/26.

“Snals chiede maggiore chiarezza sulle Linee di indirizzo e di ricevere il 21 settembre, non un giorno dopo, le risultanze dei tavoli tecnici provinciali. – ribadisce il sindacalista – Questa volta non accetteremo un “no” da parte della Città Metropolitana di Bari, che l’anno scorso si rifiutò persino di presentare proposte di dimensionamento per il secondo ciclo (di cui è competente, ndr). Il consigliere Bronzini minacciò le dimissioni, se fosse stato costretto a piegarsi alle richieste dei sindacati. Leo, questo lo comprendo, allora agì da mediatore, chiedendoci un sacrificio. Questa volta, però, Regione non ceda a ricatti. Gli enti territoriali devono limitarsi a fare proposte, non a dettare legge.”

Sono molti gli aspetti del dimensionamento che preoccupano lo Snals. In primis, c’è la salvaguardia dei posti di lavoro perché “è vero che non chiudono plessi, ma questo non vuol dire niente. I tagli alle autonomie sono tagli occupazionali e qualunque considerazione ministeriale su risparmi veri o presunti non li giustifica. Dietro i numeri ci sono persone, scuole.” C’è poi la difficoltà di gestire, anche da un punto di vista amministrativo, mega-istituti da 1600 o 1800 alunni. Infine, ma non ultima, la questione sicurezza perché agli istituti nati dagli accorpamenti non viene garantito un numero adeguato di collaboratori scolastici e sono proprio questi i responsabili della vigilanza. Sono loro, cioè, che filtrano ingressi ed uscite nelle scuole.

 

 

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO con sentenza n. 16715/2024 pubblicata il 17/06/2024 ha riconosciuto ai docenti SUPPLENTI fino al 30 giugno il diritto al pagamento delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica. Si possono  recuperare  le ferie non godute a partire d all’a.s. 2013/14 non essendo ancora intervenuta la prescrizione decennale. Quindi si può chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dall’anno scol.2013/14 al 2023/24. Sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria

Cosa ha stabilito la sentenza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione

  1. a) Nessuna collocazione in ferie d’ufficio. I docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;
  2. b) Obblighi di informazione del Dirigente Scolastico: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dallo stesso Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con “apposito” avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva.
  3. c) Hanno diritto all’indennità tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
  4. d) Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni.

Chi ha interesse ad attivare la procedura  e  quali sono i vantaggi

Sono interessati i docenti precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

La procedura si attiva per gli anni pregressi  con l’invio della diffida per interrompere la prescrizione decennale da inviare al

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

A mezzo PEC personale: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e urp@postacert.istruzione.it   oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.

I vantaggi : Hanno diritto al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali. Ricordiamo a tutti che un  giorno di ferie vale NETTI IRPEF circa € 50 (come media) quindi recupere in 1 anno scol. esempio 20 gg di ferie VALE CIRCA € 1.000 per 10 anni si può arrivare a € 10.000

Col dovuto rinvio alla lettura del testo completo dell’Ordinanza, si può sintetizzare che la stessa ha precisato in particolare che:

  • “diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”;

 

  • “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.

Ne deriva , quindi, in maniera inequivocabile, che il periodo di ferie deve essere richiesto dietro volontà del docente, escludendosi quindi la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il docente.

Alla luce di quanto sopra, il personale che ha maturato ferie senza fruirne per motivi di carattere oggettivo, conserva il diritto alla relativa indennità sostitutiva, anche per i periodi precedenti all’ultimo rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per assistenza legale gratuita  gli iscritti al sindacato devono inviare una mail a info@snalsbari.it indicando nell’oggetto il motivo della richiesta . Grz per la collaborazione

 

 

 

 

 

Con avviso n. 115399 del 25 luglio 2204 il Ministero ha comunicato l’apertura delle funzioni relative sia alle supplenze come da OM n. 88/2024 sia per le supplenze finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia come da DM n. 111 del 6 giugno 2024

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica nel periodo compreso tra il 26 luglio ore 9:00 e il 7 agosto ore 14:00

Visti i tempi ristretti previsti dal ministero  al fine di poter assicurare la consulenza  a quanti più iscritti possibili  oltre alla richiesta di appuntamento fissato tramite mail all’indirizzo info@snals bari.it  vi invitiamo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito , e che continueremo a pubblicare nei vari dettagli,  e diffuse in chat a   compilare la domanda  in autonomia , salvarla in bozza e recarsi presso la sede provinciale e le sedi  territoriali soltanto  per la verifica  della esatta compilazione  della stessa.

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione che sicuramente vorrete fornire  .

Di seguito la comunicazione pubblicata all’ufficio scolastico provinciale

 

 

ELENCO PROVINCIALE PROVVISORIO

ESCLUSIONI BARI

ESCLUSIONI BAT

GRADUATORIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE BARI

GRADUATORIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE BAT

La presentazione della domanda per esprime le 150 preferenze è su istanze online.
Di seguito il link : https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
La Funzione si chiama “informatizzazione nomine supplenze”.
Data inizio 26 luglio data scadenza 7 agosto ore 14.00.
Chi deve compilare le 150 preferenze?
Tutti coloro che hanno fatto la domanda GAE a marzo e tutti coloro che hanno fatto la
domanda GPS a giugno.
A cosa servono le 150 preferenze?
Servono a candidarsi per avere un incarico al 30 giugno o 31 agosto.

Chi ha presentato le domande GAE o GPS ha 2 possibilità di essere chiamato a lavorare a scuola per una supplenza:
1. dall’ambito territoriale attraverso domanda delle 150 preferenze;
2. dalle graduatorie di istituto delle 20 scuole (le 20 scuole che sono state  inserite per ogni classe di concorso nella domanda GPS o modello GAE).
Si precisa che le 150 preferenze sono 150 “spazi” e non 150 scuole.
In questi 150 spazi  si possono  inserire a scelta  personale  individuale o singole scuole o comuni o distretti o intera provincia (novità di quest’anno).
Cosa sono i distretti?
Ogni provincia è divisa in un numero di distretti individuati dal MIM.
Province piccole sono composte da pochi distretti, le province grandi anche da 25 distretti.
Se nella domanda, per ogni mia classe di concorso, indico tutti i distretti ho la certezza di aver coperto tutte le scuole presenti nella mia provincia.
Altra cosa importante da sapere è che si hanno  a disposizione 150 spazi in tutto complessivamente  e per tutte le classi di concorso per cui è stata presentata la domanda.
Es .: se è stata presentata domanda per 4 classi di concorso i 150 spazi devono bastare per tutte le 4 classi di concorso; per detta ragione per coprire tutta la provincia non posso indicare  scuole singole ma vanno indicati  i distretti.
Non è importante l’ordine con cui sono inseriti  i distretti ma è importante l’inserimento di tutti i distretti; deve esserci comunque per ogni  classe di concorso per cui è stata presentata la domanda  la preferenza “ intera provincia”.
Sia se si inseriscono  le preferenze con i distretti sia se  si inserisce la preferenza intera provincia non è sufficiente  inserire solo posti interi ma, per avere la certezza di non essere saltati dall’algoritmo, si deve  indicare anche la  disponibilità ad accettare ad avere anche spezzoni.
Ricapitolando  nella  domanda conviene:   prima indicare  tutti i distretti posto intero (mettendo la spunta su annuale / termine delle attività didattiche) e poi  conviene ripetere tutti i distretti indicando spezzone.
Nella compilazione della domanda non è importante indicare il numero delle ore dello spezzone (il sistema assegna in automatico uno spezzone di qualsiasi durata  disponibile nel mio turno di nomina).
Poichè  sono state indicate  prima tutte le preferenze posto intero
(flaggando annuale / termine attività didattiche) e poi spezzone se ci fossero disponibilità su posto intero ne consegue che  non  assegneranno lo spezzone.
E’ possibile  anche mischiare distretti di CDC diverse e prima dei distretti è  possibile  anche aggiungere delle singole scuole.
Alla fine della domanda anche se sono stati  inseriti tutti i distretti  conviene sempre  indicare la preferenza “intera provincia” per ogni classe di concorso richiesta ; in questo modo, anche se fosse stato
saltato qualche distretto per distrazione, saranno comunque  coperte tutte le scuole.
Chi non ha il titolo di sostegno può candidarsi anche per i posti sostegno (  ovviamente daranno un incarico ad una persona senza il titolo sostegno solo se in quella provincia non ci sono abbastanza docenti candidati  con titolo sostegno o con 3 anni di servizio su sostegno).
Cosa significa che l’algoritmo può saltarmi se non copro tutte le scuole della provincia  scelta per ogni classe di concorso per cui è stata fatta domanda di supplenza/incarico?
Ogni provincia ha una quantità indicata dal ministero  di disponibilità di posti  da assegnare per ogni classe di concorso e se
nella  domanda individuale  inserisco tutte le scuole (comprendo tutta la provincia).  Utilizzando le regole  sopra consigliate, c’è la  certezza che  qualunque sia la disponibilità che ha l’algoritmo quando entro in turno di nomina con il mio punteggio, troverà una corrispondenza nella mia domanda.
Se invece , nella  domanda inoltrata , non sono indicate  tutte le scuole e tutti i tipi di posto per ogni mia classe di concorso  sarebbe  come se io stessi dicendo al Ministero voglio una supplenza solo se c’è’ posto in queste poche scuole; se c’è’ in scuole che non ho inserito non voglio un incarico!
Cosa accade se decido di fare questa scelta e l’algoritmo mi salta?
L’algoritmo in quel turno di nomina scorre  la graduatoria dopo di me  e va a cercare candidati che seguono ma  che hanno inserito le scuole delle quali ha disponibilità (e che io non ho scelto) saltando me. Con la conseguenza che  per un anno scolastico, essendo stato saltato, non riceverò altri incarichi da GPS ma dovrò attendere solo convocazioni dalle 20 scuole espresse delle graduatorie istituto.
In questa domanda si inseriscono solo le 150 preferenze NON i titoli culturali (quelli sono stati già inseriti a giugno).
In questa domanda si inseriscono soltanto le seguenti    precedenze per le 104:
1. le 104 personali (se io ho almeno il 67% di invalidità);
2. 104 coniuge, figlio, genitore o fratello / sorella;
Se ho 104 di altri parenti non posso inserirla.
ATTENZIONE  potrò inserire la 104 solo se la provincia che ho scelto è la stessa provincia in cui risiede il disabile.
Prima di compilare la domanda è consigliato prepararsi la scansione in un unico file pdf di tutti i documenti da inserire nella domanda.
Esempio :se ho una 104 personale farò la scansione del decreto 104, del decreto invalidità e del modulo per fruire della precedenza.
Se assisto un parente con 104 art 3 comma 3, mi preparerò in un unico file pdf la scansione del decreto 104, dell’invalidità ,della carta di identità del disabile, del modello in cui il disabile acconsente ad essere assistito da me e del modello di fruizione della
precedenza (referente unico o referente prevalente).
Attenzione in caso di inserimento di 104 di un familiare nelle preferenze al primo posto va indicato il comune o il distretto dove risiede il disabile!
Se si è in possesso  sia una 104 personale sia una 104 di un genitore va inserita solo la  104 personale.
I titoli di riserva NON si dichiarano in questa domanda perché sono già stati dichiarati nella domanda GPS fatta a giugno.

Ancora qualche precisazione :
Fare la domanda 150 preferenze mi dà la certezza di avere un incarico annuale 31 agosto o 30 giugno?
No è solo una candidatura.
A partire più o meno dal 25/26 agosto (non ci sono date precise), chi rientra in turno di nomina, riceverà una mail di convocazione ed il giorno dopo dovrà recarsi per fare la presa di servizio alla scuola che è stata  assegnata nella convocazione.
Se non si viene convocati nel primo bollettino è possibile comunque essere convocati nei bollettini successivi. Gli ufficio scolastici provinciali non pubblicano un solo turno di nomina a causa
delle disponibilità sopravvenienti e delle rinunce di chi viene convocato e non effettua  la presa di servizio il giorno dopo.
Chi non si  presenta il giorno l’arrivo della  mail presso la scuola indicata  per effettuare la presa di servizio per un anno scolastico
non potrò più stipulare contratti al 30 giugno o 31 agosto per nessuna delle classi di concorso .
Nel caso in cui si effettua  la presa di servizio e poi ci si dimette  la sanzione durerà 2 anni scolastici.
Per chi ha il titolo sostegno.
Le sezioni da compilare nella stessa domanda sono 2:
– una è quella per candidarsi per le supplenze sopra esplicata;
– un’altra serve a candidarsi per un eventuale nomina finalizzata al ruolo da GPS (chi ha il titolo sostegno estero non ancora  riconosciuto non può compilare la sezione per il ruolo).
Le indicazioni date  per la sezione delle supplenze valgono  anche per la sezione destinata a candidarsi per il ruolo ossia : inserire tutti i distretti e al termine della domanda inserire la preferenza intera provincia.
Cronoprogramma domande per chi ha il titolo sostegno:
– domanda 150 preferenze dal 26 luglio al 7 agosto ore 14.00;
– esiti assunzioni a tempo indeterminato sostegno da GPS ognuno nella sua provincia (sul sito USP Bari) orientativamente dal 10 agosto al 21 agosto (compresi scorrimenti e scelta sedi da parte degli individuati al ruolo su sostegno da GPS);
– dal 23 agosto circa pubblicazione disponibilità mini call veloce e presentazione domande (date non ancora stabilite).
Partecipare alla mini call veloce non sarà obbligatorio.
Chi deciderà di candidarsi deve sapere che nel caso fosse destinatario non può rinunciare o se rinuncia avrà sanzione e non potrà lavorare con le supplenze per un anno scolastico (neanche su supplenze brevi).
Tutto quanto scritto fin qui riguarda i colleghi precari che sono inseriti in GAE o in GPS.

DOCENTI DI RUOLO 
Anche i docenti a tempo indeterminato, se vogliono, possono presentare la domanda per candidarsi per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche su sensi dell’art 47 ccni scuola.
I docenti di ruolo che decidono di candidarsi per fare i supplenti
annuali è importante sappiano:
1. Possono  candidarsi  per fare le supplenze solo per classi di concorso diverse da quella su cui sono di ruolo;
2) Possono  candidarsi  solo per posti full time non per part time (spezzoni);
3) Possono accettare supplenza al 30 giugno o 31 agosto su classe concorso diversa rispetto a quella su cui sono di ruolo chiedendo aspettativa ai sensi dell’art 47  il che comporta la perdita
del punteggio di continuità;
4) la fascia stipendiale di retribuzione cambia;
5) NOVITA’: se sono titolare su posto comune infanzia o primaria posso candidarmi per i posti di sostegno del medesimo ordine di scuola e viceversa.

 

In data 24 luglio 2024 presso il MIM è avvenuto l’incontro per l’Informativa su:

–              decreto ministeriale disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 con istruzioni operative;

–              istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25.

Per l’Amministrazione erano presenti il Direttore generale del Personale dott. Filippo Serra e il Dott. Luca Volontè.

Decreto ministeriale disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 con istruzioni operative

Il decreto dispone il contingente di assunzioni per il personale docente, definito in coerenza con l’effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente  nazionale autorizzato di n. 45.124 posti così ripartito tra le regioni.

Distribuzione regionale dei contingenti

Regione               Contingente assegnato

Abruzzo               577

Basilicata             342

Calabria               1.415

Campania           3.106

Emilia Romagna               3.286

Friuli Venezia Giulia        1.004

Lazio      5.192

Liguria   1.299

Lombardia          11.287

Marche                735

Molise  175

Piemonte           3.890

Puglia    2.181

Sardegna            1.549

Sicilia     1.846

Toscana               2.367

Umbria 459

Veneto 4.414

Lo Snals-Confsal ha chiesto  quale sia stato il criterio di ripartizione dei posti tra le regioni. L’Amministrazione ha risposto che è stato calcolato sulle previsioni della DGSIS con proiezioni che tengono conto degli aspiranti nelle graduatorie (per i posti di sostegno anche delle GPS 1fascia) e della loro effettiva possibilità di assunzione. A tal fine sono stati chiesti i dati comprovanti tali proiezioni.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia la norma ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto con DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016. Qualora, a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti, il 50% dei posti così residuati è destinato all’immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensiva della fascia aggiuntiva). L’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con dd del 21 aprile 2020, n. 498, e, a seguire, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre2023.

Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, la norma ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette con DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, e successivamente – a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie – delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva, per l’anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui. Completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. Pertanto, gli Uffici Scolastici regionali attingeranno, per il 50%, dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, e succ. modificazioni.  Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, e succ. modificazioni e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, all’assunzione dei vincitori del concorso bandito con dd n. 826 del 2021 segue l’assunzione dei vincitori del concorso bandito con DDG n. 252 del 2022.

Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali.

Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del MlM.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Lo Snals-Confsal ha chiesto:

–              una maggior chiarezza nell’attribuzione dei posti a seguito di tutte le riserve;

–              di attenzionare la destinazione dei posti di sostegno qualora non ci siano aspiranti nella graduatoria dei concorsi;

–              i criteri per l’accantonamento nel numero dei posti a bando per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto;

–              di attenzionare le compensazioni delle disponibilità presenti in altra classe di concorso.

A tal fine ha chiesto di inserire nel testo le acquisizioni delle informazioni previa informativa sindacale.

L’Amministrazione ha comunicato che a breve si apriranno le funzioni INR per le immissioni in ruolo.

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25.

Per quanto riguarda il secondo punto, la nota recante le istruzioni operative ha evidenziato le procedure per la presentazione delle istanze per il conferimento degli incarichi a T. D. finalizzati al ruolo per i posti di sostegno e in seconda battuta per le istanze della Call veloce e, per queste ultime,  lo Snals-Confsal ha chiesto la pubblicazione di un unico file con le disponibilità in tutte le province d’Italia al fine di avere per l’aspirante il quadro generale delle disponibilità su scala nazionale.

Nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 5 agosto 2024 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per le attribuzioni delle supplenze annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.  L’Amministrazione ha anticipato che nella scelta delle preferenze, la cui procedura informatizzata sarà illustrata in apposito incontro nella mattinata di domani, sarà possibile inserire anche il codice sintetico dell’intera PROVINCIA.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno chiesto tempi più distesi visto che tale periodo comprende due sabati e due domeniche. L’Amministrazione si è mostrata disponibile a posticipare di qualche giorno la data di scadenza e la renderà nota nella giornata del 25 luglio.

La nota prevede, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale, il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso dovrà contenere specifici elementi essenziali.

Infine

In relazione alla coincidenza della data inizio dell’anno scolastico con la giornata domenicale, la nota prevede che la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1°settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025; la circostanza che tale data coincida con la domenica e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali

 

Il Decreto Sport e Scuola (dl 71/2024) è diventato Legge : manca solo  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fra le varie novità ne annovera una molto importante per chi volesse acquisire il titolo di docente di sostegno e sia in possesso di determinati requisiti.

Percorso ordinario:

TFA Sostegno IX Ciclo: 60 CFU e un anno di impegno

Si sono svolte da maggio le prove di accesso al IX ciclo del TFA sostegno finalizzate all’ottenimento della specializzazione per insegnare sui posti di sostegno. Un percorso impegnativo di 60 CFU che dura non meno di 8 mesi (conclusione prevista entro giugno 2025). Il prossimo ciclo sarà il X, per il quale il Ministero dovrà stabilire l’apposito finanziamento.

La novità dell’anno accademico 2023/24 è stata la riserva del 35% dei posti autorizzati ai soggetti “individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59”, ossia docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.”

 

I requisiti di accesso al TFA

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 oppure

laurea in scienze della formazione primaria

Scuola secondaria

laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso)

diploma per ITP

Per l’accesso al percorso relativo all’anno accademico 2023/24, in totale i posti banditi con Decreto n.583 del 29 marzo 2024 sono stati  32.317, con varia distribuzione tra le regioni e i gradi di scuola.

Il DM 30 settembre 2011 prevede che i percorsi di specializzazione si articolino in:

insegnamenti; attività laboratoriali; attività di tirocinio diretto e indiretto; esame finale.

Ciascuna delle attività, compresi i singoli insegnamenti seguiti, è oggetto di valutazione, espressa in trentesimi.

Nuovo percorso sostegno INDIRE da 30 CFU (introdotto dal DL Scuola)

Nel corso delle selezioni per l’accesso al TFA sostegno IX ciclo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 71 del 31 maggio 2024 (DL Scuola) che all’art. 6 prevede speciali percorsi di specializzazione da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno.

Perché  in contemporanea possano svolgersi due percorsi, uno da 60 CFU e uno da 30?

Il testo del Decreto Legge recita :

“1. Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’ art. 19 comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno 30 crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.

 

  1. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.”

Il percorso INDIRE da 30 CFU dunque, a differenza dei requisiti richiesti per l’accesso alla riserva del 35% del TFA sostegno IX ciclo include ESCLUSIVAMENTE  i docenti con tre annualità di servizio specifiche su posto di sostegno.

INDIRE ha già comunicato di essere al lavoro per l’avvio dei percorsi, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.  Le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di partecipazione verranno fornite nelle prossime settimane attraverso il sito www.indire.it e comunicate attraverso i canali ufficiali dell’Istituto.

Da questo doppio canale nasce una domanda :

I docenti con tre anni di servizio specifico ammessi al  TFA sostegno IX ciclo da 60 CFU potranno passare  al percorso da 30 CFU?  E se si come ? E’ il quesito che si pongono i docenti che avrebbero, in base al Decreto Legge i requisiti per l’accesso ai percorsi abilitanti da 30 CFU . Così si libererebbero posti nei corsi tfa sostegno IX ciclo e potrebbero scorrere le graduatorie consentendo a più docenti di acquisire il titolo

 

Percorso straordinario per docenti con titolo acquisito all’estero (introdotto da DL Scuola)

L’articolo 7 introduce dei percorsi straordinari per docenti con titoli per il sostegno acquisiti all’estero. Saranno attivati da INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con INDIRE, e vi si potranno iscrivere i docenti che hanno superato un percorso formativo sul sostegno presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso. Chi si iscrive dovrà contestualmente presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul titolo del sostegno acquisito all’estero.

Tutti i corsi garantiranno iscrizione in prima fascia GPS e partecipazione ai concorsi

 

Concorso docenti per la scuola secondaria dell’autunno 2024: è già previsto nel dm n. 205 del 26 ottobre 2023 ma il DL Scuola & Sport approvato anche dal Senato ieri 23 luglio ha apportato delle novità. Nessuna preselettiva, MA QUALCOSA CAMBIA  nei requisiti  e negli esiti delle prove:ecco come si svolgerà la seconda procedura della fase straordinaria PNRR.

I requisiti di accesso richiesti per il secondo concorso fase straordinaria PNRR: è sufficiente possederne uno

posti comuni:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Come si legge nell’articolo 3/8 del DM n. 205/23,   l’accesso è previsto non solo a chi avrà già conseguito i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro i quali siano iscritti al percorso: in tal caso, la partecipazione al concorso è con riserva, e quest’ultima è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell’a.s. antecedente a quello della nomina a tempo determinato (come detto, tali docenti saranno assunti in ruolo dopo il conseguimento dell’abilitazione). Il mancato scioglimento della riserva entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla nomina a tempo determinato in vista dell’assunzione a tempo indeterminato.

posti di ITP (tabella B del DPR 19/2016):

abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

posti di sostegno:

titolo di accesso alla classe di concorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato anche la domanda di riconoscimento).

Niente preselettiva

Anche per il secondo concorso della fase straordinaria non è prevista la prova preselettiva.

Si comincia con la prova scritta + prova orale (eventuale  prova pratica per le classi di concorso che la prevedono).

Cosa  cambia nella prova scritta

Sarà sempre composta da 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti così suddivisi:

quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico

quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più  efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Rimane invariato il punteggio minimo richiesto per superare la prova, ossia 70/100

Cambierà il numero di candidati ammessi alla prova orale

Il Decreto Scuola ha posto un limite al numero di candidati che può accedere alla prova orale: ossia per ogni classe di concorso e regione, può accedere alla prova orale  un numero max di candidati pari a tre volte quello dei posti a bando. Sono ammessi all’orale anche i candidati che alla prova scritta conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Quindi per accedere alla prova orale  bisognerà:

conseguire almeno 70/100 alla prova scritta

rientrare nel numero degli ammessi alla prova orale

Questo significa che, di per sè, raggiungere 70/100 alla prova scritta non assicura il superamento della prova perché bisogna anche collocarsi nel numero dei posti a disposizione.  A determinare il punteggio di accesso sarà quindi “il più bravo”, il candidato che otterrà il punteggio più alto e che determinerà la graduatoria di accesso. Da cui deriva l’importanza di superare la prova scritta con un punteggio alto

Invariata prova orale e valutazione titoli

Il DL Scuola n. 71/2024 non è intervenuto su prova orale e valutazione titoli, che rimangono invariate.