Il prossimo aprile nei giorni   14-15-16  i lavoratori del mondo scuola saranno i protagonisti di un grande rito della democrazia : eserciteranno il diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nelle rappresentanze  sindacali d’istituto. Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto

collettivo nazionale 1998/2001. Nei contratti precedenti al 1995, l’attività sindacale nelle

scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il

Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) che esercitava i diritti sindacali nell’ambito

della propria istituzione scolastica: usare la bacheca sindacale, fare assemblee, informare i

colleghi. Fino al 14  marzo  i sindacati hanno la possibilità di presentare le liste dei candidati per il prossimo triennio . Ma a questo grande esercizio di democrazia si può partecipare anche con un impegno di tempo più breve accettando di far parte della commissione elettorale o ricoprendo il ruolo di scrutatore. Come fare ? Contattare la segreteria provinciale o la segreteria territoriale di riferimento o direttamente il segretario provinciale Vito Masciale per dichiarare la propria volontà a far parte della commissione elettorale o del seggio elettorale come scrutatore per conto dello SNALS-CONFSAL. Durante le attività della commissione elettorale e degli scrutatori il personale coinvolto è esonerato dal servizio.

Mobilità 2025/26  docenti, ATA, personale educativo e di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/26

Date mobilità 2025/26

Docenti

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattoliCA

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo disponibile sulla pagina del MIM, alla voce Modulistica – Mobilità.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

 

Come  presentare la domanda

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del MiM, su Istanze on line.

RCORDIAMO CHE  : Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.

 

AI Docenti soggetti ai vincoli  : per preferenza, neoassunti in ruolo,  assunti da  GPS  è data  comunque la possibilità di  presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

 

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

 

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

 

  1. e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 

Come  fruire delle deroghe

 

I docenti vincolati ma rientranti in una delle  categorie previste nelle deroghe , per  poterne fruire  :

dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;

nei casi di cui alle lettere b), c) e d) su citate , oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno :

allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni  fornite nell’OM ;

indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

ATTENZIONE !!!!!

E’  possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM , vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;

in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio,  si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;

PER i docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI  potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  1. se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  2. se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  3. senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  4. senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

 

i  docenti neoassunti a.s. 2024/25;

i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;

i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

Passaggio ruolo su posto di sostegno senza abilitazione

 

Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda e specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

IL MIM HA PUBBLICATO L’ORDINANZA PER I TRASFERIMENTI PER L’A.S. 2025/2026

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL MINISTERO AL LINK

Mobilità 2025-2026 – MIM

 

Ieri si è tenuta una audizione presso la VI Commissione consiliare regionale competente in politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale sul tema: Formatori presso i Centri per l’impiego, dipendenti dagli enti di formazione professionale .Hanno partecipato e animato il confronto :Sebastiano Leo  assessore all’Istruzione, formazione, lavoro,  Leo Caroli  presidente del SEPAC, Beniamino Di Cagno   presidente del CdA Arpal, Gianluca Budano direttore generale  di  Arpal. Era  presente anche Silvia Pellegrino  direttore del Dipartimento politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. Leo Caroli ha presentato due possibili soluzioni che devono ora essere esaminate  dagli avvocati  della Regione Puglia. Entrambe le soluzioni  valorizzano  l’anzianità di servizio dei formatori nell’ambito di un  concorso Arpal da bandire nel prossimo futuro. Proprio i tempi di attuazione delle proposte fanno scaturire le perplessità del prof. Vito Masciale segretario regionale SnalsConfsal che segue la tormentata vicenda dei dipendenti  storici dei due enti di formazione dall’inizio e si è sempre impegnato in tutti questi mesi  per la ricerca di una soluzione a tutela di questi lavoratori. “ Il bando ponte “ afferma il prof Masciale “ frutto dell’intesa fra Sepac e OOSS il cui scopo era impegnare i lavoratori in attesa del concorso  termina a giugno e non si prevedono proroghe. La complessa macchina burocratica riuscirà nei prossimi mesi a bandire il concorso ,espletarlo , proclamare i vincitori e procedere alle assunzioni mettendo fine alla situazione di incertezza e precarietà che dura da troppo tempo ? L’esperienza di vita mi fa sorgere molti dubbi ma voglio essere fiducioso e dare per il momento credito alla fattibilità delle proposte presentate oggi al tavolo dell’audizione.”

Per la cronaca e volendo entrare nel dettaglio   sono 82 i dipendenti degli enti che compongono la RTI EPCPEP-AgeForM di cui 74 sono impegnati   per Arpal nei CPI della regione .Diciassette dei 74 sono i “formatori storici” ossia  lavoratori con anzianità di servizio dal 2015 nei CPI e ante 2015 nella Formazione professionale e hanno un’età anagrafica che ostacola  il reinserimento nel mondo del lavoro  .Tra “ i formatori storici” ci sono  (come da elenco SEPAC)  anche i tredici lavoratori ex EnAIP . Licenziati da EnAIP in liquidazione nel 2012,  sono stati assunti negli anni da altri enti, tra cui AgeForM, e ora rischiano di affrontare un nuovo licenziamento senza  prospettiva  di riassunzione.

Infine il prof. Masciale esprime ringraziamenti alla consigliera Parchitelli e alla consigliera Barone che hanno voluto conoscere e approfondire gli sviluppi ultimi della annosa e tormentata risoluzione della vertenza .” È  ancora aperto un tavolo di crisi “ribadisce il prof. Masciale  e ci sono ancora lavoratori, residuali rispetto alle operazioni di scivolo pensionistico promosse dalla Regione Puglia e agli esodi volontari, che non sanno quale sarà il loro futuro questa è la triste realtà.” E ribadisce :  “Una vertenza ha termine  solo quando tutti i lavoratori che corrono il rischio di restare disoccupati  trovano lavoro.”

 

Il MIM ha trasmesso il prospetto del numero dei candidati – suddivisi per regione – che risultano aver superato la prova scritta per la scuola dell’Infanzia e Primaria e che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100, specificando che non si tratta di ammissioni alla prova orale che, come noto, sono determinate nel numero massimo del triplo dei posti messi a bando, con tutti i pari punti dell’ultimo.

Le ammissioni all’orale (in termini numerici) saranno pubblicate dai singoli UUSSRR responsabili della singola procedura, distintamente per tipologia di posto/regione gestita; ogni candidato ammesso all’orale avrà anche la comunicazione sulla propria area riservata della piattaforma concorsi..

Complessivamente:  32.077 aspiranti docenti hanno superato la soglia minima di 70/100, rappresentando una percentuale alta rispetto alle domande presentate.Nel dettaglio : per la scuola dell’infanzia su posto comune hanno ottenuto il punteggio minimo 10.286 candidati (56,7% delle domande) a fronte di 802 posti disponibili, mentre per il sostegno sono 1.031 gli aspiranti promossi (47,8%) per 302 cattedre. Nella scuola primaria, i numeri mostrano 17.209 candidati idonei su posto comune (61,8%) per 3.140 posti, e 3.551 sul sostegno (55,1%) per coprire 4.111 posizioni.

Ammissione alla prova orale

Il superamento della prova scritta non equivale automaticamente all’ammissione all’orale. La procedura concorsuale prevede, infatti, che accedano alla fase successiva un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso in ciascuna regione. Il meccanismo garantisce, comunque, che tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo classificato tra gli ammissibili possano partecipare alla prova orale.

Infanzia posto comune

Per la scuola dell’infanzia su posto comune, 10.286 candidati hanno superato la prova scritta (56,7% delle 18.139 domande) per 802 posti disponibili.

Nel dettaglio i dati regionali per la scuola dell’infanzia su posto comune:

La Lombardia presenta il maggior numero di posti disponibili (274) con 1.603 candidati che hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di circa 5,8 aspiranti per ogni cattedra. Particolarmente critica la situazione nel Lazio, dove a fronte di soli 26 posti si registrano ben 1.486 candidati idonei, con un rapporto di 57 aspiranti per posto.  In Puglia la competizione è elevata: 1.202 candidati per 100 posti (12 candidati per posto). Le regioni con il minor numero di posti sono Sardegna (2) e Molise (6), mentre l’Emilia Romagna mostra un’alta percentuale di superamento della prova (65,5%) con 983 candidati idonei su 1.500 domande presentate.

Primaria posto comune

Nel settore della primaria su posto comune, 17.209 candidati hanno superato la prova scritta (61,8% delle 27.846 domande) per 3.140 posti disponibili

Nel dettaglio: la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di posti disponibili (945), seguita dal Veneto (593). Nonostante l’elevata disponibilità, la competizione rimane significativa con 2.488 candidati idonei in Lombardia (2,6 per posto) e 1.425 nel Veneto (2,4 per posto). Il Lazio presenta  una situazione critica con 2.696 candidati che hanno superato la prova a fronte di 282 posti (9,5 candidati per posto). L’Emilia Romagna registra la più alta percentuale di superamento della prova (69,9%) con 1.639 candidati idonei su 2.345 domande. Il Molise si conferma la regione con il minor numero di posti disponibili (2), mentre la Basilicata mostra la percentuale più bassa di superamento della prova (50,9%).

Sostegno infanzia

Su 302 posti disponibili a livello nazionale per sostegno per scuola dell’infanzia, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta (47,8% delle 2.158 domande presentate).

Nel dettaglio:  il Piemonte presenta la situazione più critica con 108 posti disponibili ma solo 4 candidati idonei (3,7% di copertura). Anche la Lombardia mostra una forte carenza con 142 posti e 35 candidati idonei (24,6% di copertura). La Sicilia, pur gestendo le procedure per altre regioni, registra il maggior numero di candidati idonei (267) a fronte di soli 4 posti. La Calabria è la regione con la più alta percentuale di superamento della prova (54,5%) con 84 idonei su 154 domande. In totale, per 302 posti disponibili, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di 3,4 aspiranti per posto, ma con una distribuzione estremamente disomogenea tra le regioni.

Sostegno primaria

A fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta (55,1% delle 6.439 domande).

La Lombardia offre il maggior numero di posti (2.036) ma ha solo 87 candidati idonei, coprendo appena il 4,3% del fabbisogno. Situazione analoga in Veneto (675 posti e 27 idonei), Piemonte (689 posti e 26 idonei) e Liguria (215 posti e 10 idonei). L’unica regione con un numero di candidati superiore ai posti disponibili è il Lazio (538 idonei per 44 posti). La Puglia mostra la percentuale più alta di candidati che hanno superato la prova (57%) con 603 idonei su 1.057 domande. Complessivamente, a fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta. Forse è da rivedere il sistema di reclutamento

Il MAECI ha comunicato che, in data 4 marzo 2025, saranno pubblicate sulla G.U. le
procedure di selezione del personale scolastico da destinare all’estero nel 2025. Sarà nostra
cura, rendere reperibile, nel sito Snalsbari  la succitata
pubblicazione.

 

Attenzione: le date dovranno essere confermate dall’ordinanza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attesa della pubblicazione dell’OM che disciplinerà le operazioni, ha pubblicato sul sito ufficiale, le tempistiche relative alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

Personale docente

La domanda va presentata dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

 

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

 

Il  20 febbraio 2025, si è chiuso il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 5, c.3, lett. h), CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021).

Il Direttore generale per il personale scolastico, Dott.ssa Maria Assunta Palermo  ha infatti inviato alle organizzazioni sindacali una comunicazione nella quale ritiene chiuso il confronto, allegando, inoltre, la versione definitiva dei Criteri i generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici.

Purtroppo, permangono delle criticità ma  il ministero , nel verbale conclusivo , pur ribadendo l’importanza del dialogo con le OO.SS  riafferma l’esigenza di mantenere fermi alcuni punti di distanza dalle medesime.

La versione definitiva contiene pochi elementi di novità. Purtroppo  i dirigenti scolastici non hanno le stesse favorevoli condizioni di accesso degli altri dirigenti dell’area “Istruzione e Ricerca”.

Nel dettaglio:

1.L’accesso al lavoro agile risulta precluso a coloro che non hanno terminato il periodo di formazione e prova. Il fondamento dell’accesso al lavoro agile deriva dalla necessità di conciliare le esigenze lavorative con quelle di vita e viene  negata tale conciliazione ai dirigenti neo immessi in ruolo che, anzi, potrebbero averne più bisogno proprio durante l’inizio del loro incarico a causa  del distacco dai loro cari quando hanno sedi lontane

  1. Attività che possono svolgersi da remoto Il testo finale contiene un improprio elenco di attività che potrebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi e a contenziosi.
  2. Durata dell’accordo e modalità di svolgimento

Si potrà accedere alla modalità agile per sole quattro giornate al mese, con la concessione della quinta giornata nei mesi con cinque settimane; definizione poco chiara poiché  nessun mese contiene cinque settimane.  Inoltre  almeno tre giorni alla settimana devono essere svolti in presenza, esclusi i – periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali la fruizione potrà essere cumulativa.

E’ prevista una  deroga per cui le giornate mensili potranno essere innalzate a sette su specifica richiesta del dirigente scolastico, se accolta  dal direttore dell’USR. Inoltre, le giornate mensili potranno essere ulteriormente incrementate a favore dei dirigenti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute o anche per quelli che si trovassero in condizione di particolare necessità, non coperte da altre misure. Tali  modalità sono  distanti dalla definizione di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e dal CCNL di Area “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro”. Queste regole fanno si che questo diritto  viene  ridotto a possibilità  destinata  soprattutto ai lavoratori che versano in circostanze di grave difficoltà. Questa interpretazione  dell’istituto del lavoro agile è confermato dalla scelta di impedire il cumulo delle giornate mensili concesse, se non durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in cui la presenza fisica del dirigente è ritenuta meno importante. Si finisce così per confondere la modalità del lavoro agile – introdotta per ben altre finalità – con la fruizione di un periodo di permesso retribuito o delle ferie.

 

  1. Fasce di contattabilità e tempi di riposo

La definizione della fascia di contattabilità è stata migliorata nel testo definitivo, ma resta comunque estesa all’intera durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità. Nelle scuole aperte fino alle 23 – evenienza che si verifica in quelle con corsi serali – il dirigente dovrebbe dunque essere contattabile fino a quell’ora, introducendo così elementi di grave disparità all’interno della categoria. Nel caso  dei convitti si annulla  del tutto il diritto alla disconnessione e le naturali esigenze di riposo dei dirigenti scolastici, in contrasto con quanto previsto dallo Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della Funzione Pubblica del 12 novembre 2021. Nulla, inoltre, viene precisato sulle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Il decreto-legge sulle pubbliche amministrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri Il 19 febbraio, prevede un’importante novità: l’assicurazione sanitaria integrativa per tutto il personale della scuola . Con  un comunicato stampa il Ministro Valditara ha diffuso questo importante passo in avanti sulla strada del welfare aziendale.

Il Ministro ha ottenuto uno specifico stanziamento di 220 milioni di euro in cinque anni sulla base del quale si stimano prestazioni e servizi sanitari per un controvalore di oltre 3 mila euro all’anno per ogni beneficiario. La contrattazione collettiva definirà le modalità di fruizione delle prestazioni e dei servizi sanitari coperti.

 

Concorso annullato e prove da rifare per 20mila docenti di laboratorio nelle scuole secondarie di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Lo ha deciso il Tar di Ancona, accogliendo il ricorso di un gruppo di concorrenti. Secondo il tribunale è stato violato l’anonimato durante la prova pratica: ai candidati era stato chiesto di apporre nome e cognome sui fogli usati per la soluzione dei quesiti.

Il concorso  Pnrr, bandito a livello nazionale per assumere circa 20mila insegnanti, è stato strutturato a livello interregionale e le procedure sono state gestite dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, che ha nominato la commissione d’esame. Le prove si sono svolte a maggio scorso a Porto Sant’Elpidio.

Nello scegliere il tipo di prove, la commissione ha deciso di far svolgere quella pratica ai candidati della classe B022 (“Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”) in forma scritta e in quel caso – ha rilevato il Tar – non c’era motivo per non osservare il principio di anonimato.

“Quando una prova pratica viene strutturata in forma scritta – ha commentato l’avvocato dei ricorrenti – occorre rispettare la regola generale del suo svolgimento in forma anonima, non essendoci alcun valido motivo per cui chi corregge la prova debba conoscere il nome del suo autore, così da mettere a rischio la credibilità e la trasparenza del concorso”.

Il Tar ha applicato questo principio giurisprudenziale, rilevando che si trattava di una prova pratica, da portare a termine in un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una dimostrazione tecnica per gli studenti di un istituto tecnico o professionale, quindi non era “ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della commissione”.

Ora il Ministero dell’Istruzione dovrà far ripetere la prova pratica a tutti i candidati e, poi, ripetere anche le prove orali e approvare una nuova graduatoria di vincitori, valida a partire dal prossimo anno scolastico.