Concorso dirigenti scolastici, Consiglio di Stato:  accolta richiesta di sospensiva presentata dal Miur

 

Il CdS nell’udienza di stamani che fa seguito all’appello presentato dal Miur alla sentenza del Tar del 2 luglio scorso ha accolto la richiesta di sospensiva sull’annullamento del concorso a dirigente scolastico decretato dal Tar Lazio la scorsa settimana. La notizia è stata data dallo Stesso Ministro Bussetti su Facebook

Ricordiamo che il TAR aveva annullato per incompatibilità di tre commissari:

  • due perché formatori coinvolti in corsi per i dirigenti scolastici
  • un terzo perché sindaco, carica non compatibile con quella di commissario

Il Ministero ha risposto ritenendo non fondate le motivazioni del Tar

Il CdS ha accolto la richiesta di sospensiva, il concorso, quindi, potrà proseguire in attesa della sentenza nel merito per la quale ci vorranno anni.

Se la tempistica sarà rispettata, la graduatoria dovrebbe  essere stilata entro il 15 di luglio. Entro il 25 luglio, il MEF dovrebbe dare il consenso per le assunzioni, in modo da avere i nuovi dirigenti nelle scuole  per il 1 settembre 2019.

Il messaggio di Bussetti

“Bene la sospensiva del Consiglio di Stato. Procederemo ora senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni. So quanto hanno studiato i vincitori. Ci sono passato: ho fatto anche io questo concorso anni fa. La scuola italiana non può aspettare, ha bisogno di nuovi dirigenti scolastici per guidare i nostri istituti e superare il fenomeno dannoso delle reggenze. Glieli daremo.”

 

Lo Snals Confsal continuerà ovviamente semprea battersi  per garantire i diritti dei vincitori e di tutti coloro che hanno lamentato situazioni di oggettiva difficoltà e disparità di trattamento

Riteniamo come sempre prioritaria la difesa della legalità e la tutela dei diritti di tutti i lavoratori.

 

 

 

Si è svolta oggi l’udienza del Consiglio di Stato sull’appello proposto dal MIUR per la riforma della sentenza Tar del 2 luglio scorso.

La pubblicazione della decisione è prevista per domani.

Durante l’udienza il Consiglio, che per la decisione finale si riunirà in plenaria con tutti i presidenti del CDS, ha mostrato grande e costante attenzione a tutti gli elementi forniti dalle parti. Non vi sono al momento elementi per fare ipotesi sugli orientamenti del superiore organo della giustizia amministrativa.

Confidiamo in un provvedimento cautelare che dia la possibilità di proseguire l’iter concorsuale poiche’ l’udienza di merito potrebbe arrivare fra anni e solo allora sarà decisa in via definitiva il destino del concorso.

In tal modo le prove orali potranno continuare a svolgersi regolarmente e le graduatorie potrebbero essere disponibili per fine luglio consentendo l’assegnazione delle sedi ai vincitori.

Lo Snals Confsal si batterà come sempre per il rispetto della legalità e per garantire i diritti dei vincitori e di tutti coloro che hanno lamentato situazioni di oggettiva difficoltà e disparità di trattamento

 

Elvira Serafini, Segretario Generale Snals Confsal, sull’autonomia differenziata – Comunicato stampa

 

 

 

Roma, 8 lug. 2019 –“Sul tema dell’autonomia differenziata nel settore dell’istruzione –ha dichiarato Elvira Serafini, Segretario Generale dello Snals Confsal- abbiamo già espresso più volte tutte le nostre riserve. Siamo contrari a ogni processo che metta a rischio l’unitarietà del Paese e del suo sistema scolastico, che sono espressione della sua identità culturale.

Per questo non accettiamo le dichiarazioni del ministro Bussetti che aprono improvvisamente a una regionalizzazione sul modello trentino o valdostano.

Sul tema dell’autonomia differenziata – ha proseguito Serafini- non c’è alcuna condivisione sul terreno politico, giuridico e sociale nel Paese. C’è bisogno di un dibattito parlamentare serio e approfondito.

Inoltre, si ascoltano dichiarazioni e battute inopportune verso i sindacati e i lavoratori della scuola. In gioco non ci sono scambi tra PAS e autonomia, come qualcuno ha voluto insinuare, mentre servono piuttosto stime finanziarie attendibili e documenti scritti da discutere e valutare

Il 2 luglio, ha avuto luogo l’audizione informale dello Snals-Confsal e degli altri sindacati, convocati presso la VII Commissione  del Senato per discutere in merito allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: “Norme per la promozione e l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107” ( Atto del Governo n. 86).

Il Senatore Mario Pittoni, ha dato la parola ai rappresentanti sindacali e ai deputati presenti, cominciando dallo Snals-Confsal.

Gli auditi hanno illustrato le rispettive memorie già consegnate in commissione.

 

La posizione dello Snals-Confsal

La delegazione Snals-Confsal ha illustrato la propria memoria, nella quale è contenuta la posizione del nostro sindacato. Ha focalizzato alcuni aspetti positivi e alcune criticità delle disposizioni integrative e correttive contenute nello schema di D.Lgs correttivo. Tra le criticità, ha evidenziato che il decreto inclusione non interviene sul principio in base al quale per realizzare le riforme bisogna favorire le occasioni per il cambiamento e creare condizioni di fattibilità. Viene invece ribadita la norma sull’ “invarianza di spesa e il rispetto del limite dell’organico docente e ATA”

La delegazione Snals ha proposto tre raccomandazioni che riportiamo in sintesi:

  • la continuità didattica, (13, co 3 del decreto correttivo) è un obiettivo condivisibile, ma ad avviso dello Snals, si garantisce con la stabilizzazione dei posti e le immissioni in ruolo.
  • Assegnazione dei posti di sostegno

(art. 10 decreto correttivo). Il dirigente invia all’USR la richiesta dei posti di sostegno e l’Ufficio assegna le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

Su tale richiesta il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT) nominato dall’Ufficio, può esprimere un parere difforme. Altra criticità, questa, che può confliggere con il principio del protagonismo delle scuole nella progettazione dei percorsi di inclusione.

  • Le prestazioni e le competenze

(art. 3 D.Lgs n. 66/2017 e art. 3 decreto correttivo).

Sono rimaste le stesse, mentre, per lo Snals-Confsal, cambiare le prospettive dell’inclusione, vuol dire intervenire sull’intero sistema, su tutti gli attori coinvolti. Gli organici dei docenti di sostegno e del personale ATA sono del tutto insufficienti per far fronte alle esigenze di quasi 250 mila alunni con disabilità e per garantire pienamente il diritto allo studio, la continuità didattica, la qualità dell’offerta formativa.

L’allarme lanciato dallo Snals  è in linea con quello  della Corte dei Conti che, nel 2018, ha rilevato “…la farraginosità dell’impianto, la genericità delle intese e un’estrema frammentarietà degli interventi”.

 “In conclusione, per lo Snals-Confsal – si legge nella memoria– una concreta integrazione passa attraverso la programmazione e attribuzione di organici sufficienti e stabili, l’assolvimento dei compiti e delle competenze da parte di ogni attore del sistema inclusione scuola, l’assegnazione di finanziamenti certi e continui, l’impiego di misure per accompagnare e supportare le scuole mettendo a disposizione molti strumenti, la formazione del personale”

Per gli approfondimenti si rinvia al testo integrale della memoria Snals-Confsal, pubblicato in area riservata.

Il TAR per il Lazio, con sentenza n.6233/2019, ha censurato l’operato della “Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale”.

La decisione di annullamento della prova scritta  si basa  sulla circostanza per cui alcuni commissari presenti alla seduta in cui si ratificavano i criteri di valutazione avrebbero tenuto dei corsi di preparazione al concorso e un commissario ricopre anche un ruolo politico.

Adesso il Miur deve adire il Consiglio di Stato affinchè si esprima  in via definitiva sulla questione.

Auspichiamo che qualsiasi ulteriore decisione sia  assunta con  tempestività per garantire la certezza del diritto, la tutela dei candidati nonché  il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

In allegato il testo della sentenza

sentenza Marone 2 luglio

Dare attuazione all’intesa sul reclutamento nella scuola

 

Il nulla di fatto su reclutamento e abilitazioni, di ieri sera, nel Consiglio dei ministri, gioca negativamente sul destino professionale di decine di migliaia di persone e sul regolare avvio del nuovo anno scolastico. Doveva essere utilizzato il primo veicolo normativo utile: queste le intese nell’accordo sottoscritto al MIUR.

Ci risulta che il Ministro dell’Istruzione abbia reso noti per tempo sia i testi da assumere come emendamento in un provvedimento di legge in corso d’esame, sia le ragioni d’urgenza di cui tenere conto per garantire tempestività ed efficacia alle misure individuate. Evidentemente non vi è stato in Consiglio dei Ministri un sufficiente coordinamento, il che chiama in causa direttamente le responsabilità del Presidente del Consiglio.

A questo punto non possiamo non ricordare al Premier gli impegni assunti, a nome del Governo da lui presieduto, con la sottoscrizione dell’intesa del 24 aprile a Palazzo Chigi: in particolare quello di riconoscere e valorizzare l’esperienza di lavoro del personale precario, individuando modalità che agevolino l’immissione in ruolo di chi lavora nella scuola da più di 36 mesi.

L’intesa tra sindacati e MIUR nasce da questi presupposti portandoli a sviluppo coerente. Non è possibile che il positivo confronto al tavolo tematico sul reclutamento sia messo in discussione e vanificato da dialettiche interne alla maggioranza che spetta al Presidente del Consiglio gestire e risolvere.

Decine di migliaia di precari attendono giuste risposte alle proprie attese, ma è la scuola come sistema ad aver bisogno in tempi brevi di stabilità e certezze per quanto riguarda la gestione del personale, condizione indispensabile per poter funzionare al meglio.

Roma, 27 giugno 2019

FLC CGIL

CISL FSUR

UIL Scuola RUA

SNALS Confsal

GILDA Unams

Francesco Sinopoli

Maddalena Gissi

Giuseppe Turi

Elvira Serafini

Rino Di Meglio

personale ata

Il MIUR informa che l’uscita dei movimenti relativi al personale ATA per l’anno scolastico 2019-20 sono posticipati dall’1 al 5  luglio 2019.

I risultati dei movimenti ATA saranno comunicati tramite la email indicata su Istanze Online.

Inoltre, tali movimenti saranno visibili sempre su Istanze On Line.

Gli Uffici scolastici provinciali pubblicheranno, comunque, i prospetti ufficiali con tutti i movimenti.

Schede sintetiche sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020 elaborate dalla segreteria provinciale di Vicenza

personale docente

Normativa di riferimento
  • Ipotesi CCNI 12 giugno 2019
  • C.M. 20 giugno 2019 prot. n. 28978
Le domande
  • Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate :
    • personale docente (infanzia, primaria e secondaria): dal 9 luglio al 20 luglio 2019 su Istanze On Line
    • personale docente dei licei musicali e coreutici: dal 9 luglio al 20 luglio 2019 in modalità cartacea
    • personale docente assunto ex DDG 85/2018 le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 agosto 2018: domande di assegnazione provvisoria in modalità cartacea dal 9 luglio al 20 luglio 2019
Destinatari delle utilizzazioni
  • In linea generale tutti i docenti, che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva.
  • In particolare:
    • I docenti in esubero su provincia
    • I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità
    • I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo o su posti di sostegno anche se privi di specializzazione
    • I docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso della specializzazione, che chiedono di essere utilizzati sul sostegno
    • I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
L’assegnazione provvisoria
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
    1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    2. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    4. ricongiungimento al genitore.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.
  • L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti al 3° anno del FIT, assunti con DDG 85/2018 dal 1° settembre 2018 a seguito di graduatoria di merito pubblicata entro il 31 agosto 2018.
Immessi in ruolo dal 2019/20
  • Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2019/20.
Preferenze
  • L’assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
  • Le preferenze sono esprimibili tramite i codici di scuola, comune, distretto, provincia.
Le precedenze di cui all’art. 8, valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie
  • Punto I – personale con gravi motivi di salute:
    • personale docente non vedente;
    • personale docente emodializzato.
  • Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  • Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
    • disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
    • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
    • disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
  • Punto IV – assistenza:
    • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
      • genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
      • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
  • Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.
  • Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
  • Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
  • Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni:
  • aver superato il periodo di prova;
  • essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta.
  • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

personale ATA

Normativa di riferimento
  • Ipotesi CCNI 12 giugno 2019
  • C.M. 20 giugno 2019 prot. n. 28978
Le domande
  • Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate dal 9 luglio al 20 luglio 2019in modalità cartacea.
Destinatari delle utilizzazioni
  • In linea generale presenta domanda di utilizzazione il personale ATA che risulti a qualunque titolo senza sede definitiva.
  • In particolare:
    • Il personale in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità.
    • Il personale trasferito a domanda condizionata o d’ufficio quale soprannumerario che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione di precedente titolarità o, in subordine, nel comune di precedente titolarità.
    • Il personale che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.
L’assegnazione provvisoria
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per un massimo di 15 sedi.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
    1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    2. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    4. ricongiungimento al genitore.
  • Nella domanda occorre indicare, tra le preferenze, il comune di ricongiungimento, che deve precedere la preferenza per ogni altro comune
  • L’indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti altri comuni.
  • L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
Personale part time Per il personale part time l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole.
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
  • Punto I – personale con gravi motivi di salute:
    • personale ATA non vedente;
    • personale ATA emodializzato.
  • Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  • Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
    • disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
    • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
    • disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
  • Punto IV – assistenza:
    • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
      • genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
      • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
  • Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.
  • Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
  • Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
  • Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

Tenere fuori la scuola da ogni ipotesi di regionalizzazione

Il 26 giugno 2019 flash mob dei sindacati scuola davanti alla Camera dei Deputati

 

“Siamo fermamente convinti che la scuola vada lasciata fuori da ogni ipotesi di autonomia differenziata, operazione a nostro avviso in contrasto per molti aspetti col dettato costituzionale ed estremamente pericolosa – dichiarano Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi, Giuseppe Turi, Elvira Serafini e Rino Di Meglio– perché destinata ad accentuare squilibri e disuguaglianze già oggi presenti, situazioni che andrebbero affrontate e risolte proprio con un deciso investimento in istruzione e formazione. Il carattere unitario e nazionale del sistema scolastico è per questo una risorsa preziosa di cui il Paese non può essere privato”.

L’esame dei testi da parte del Consiglio dei Ministri, previsto per oggi, sembra sia stato rinviato, ma i sindacati scuola non abbassano la guardia, forti anche del vasto consenso espresso dalla categoria in numerose iniziative svolte in tutte le regioni italiane e dell’altissimo numero di adesioni alla raccolta di firme contro la regionalizzazione.

Le ragioni del no ai progetti di autonomia differenziata che contemplano anche una regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione sono state ribadite questa mattina con un flash mob, organizzato dalle segreterie regionali del Lazio, davanti alla Camera dei Deputati dai maggiori sindacati del comparto istruzione e ricerca (Flc CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams).

“Ricordiamo al Governo – affermano i segretari generali– che nell’intesa sottoscritta a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio vi sono impegni espliciti e chiari in questo senso, laddove si riconosce il ruolo assegnato alla scuola per garantire identità e unità culturale del Paese, anche attraverso l’unitarietà dello stato giuridico del personale, il valore nazionale dei contratti, un sistema nazionale di reclutamento del personale e le regole per il governo delle scuole autonome”.

L’impegno dei sindacati prosegue, non solo in relazione al procedere dell’iter delle intese, sulle quali peraltro hanno chiesto ai Presidenti delle Camere di farsi garanti di un pieno coinvolgimento del Parlamento su questioni che non possono essere gestite in un rapporto esclusivo tra Governo e singole regioni: per contrastare quello che ritengono un disegno disgregatore dell’unità nazionale le organizzazioni sindacali non trascureranno alcuna iniziativa.

Roma, 26 giugno 2019

Si è svolto, il 26 giugno 2019, presso la Direzione Generale per il Personale Scolastico – alla presenza del Capo Dipartimento, dott.ssa Carmela Palumbo, e del Direttore Centrale dell’INPS, dott. Luca Sabatini, – l’atteso incontro sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico.
In apertura l’Amministrazione ha fornito i dati dell’INPS sulle domande di pensionamento di cui alla prima platea (domande presentate entro il 12 dicembre 2018) ed alla seconda platea (domande presentate entro il 28 febbraio 2019). Alla data del 24 giugno la percentuale delle domande di pensionamento già certificate è del 99,12% per la prima platea e del 79,77% per la seconda platea.
L’Amministrazione ha poi reso noto che presumibilmente tutte le certificazioni si completeranno entro la metà del mese di agosto, salvo poche eccezioni.
In merito alla richiesta avanzata dallo Snals di risolvere tutte quelle criticità legate a soggetti che, privi dei requisiti di cui alla legge Fornero, possano, però, ora per allora, essere comunque inseriti, avendone i requisiti, tra gli aventi diritto a pensione di cui alla seconda platea, l’Amministrazione si è impegnata a risolvere solo quei casi di coloro che si son visti respinta la domanda di pensionamento di cui al sistema Fornero, non possedendone i requisiti, ma abbiano presentato, entro il 28 febbraio 2019, in modalità cartacea la domanda di pensionamento di cui al sistema quota 100 al di fuori della procedura polis.
Le OO.SS. si incontreranno nuovamente con l’INPS e con il MIUR il prossimo 20 luglio per un’ulteriore valutazione dell’intera procedura e per fare il punto della situazione.
Inseriamo in area riservata il prospetto dell’INPS sulle certificazioni del diritto a pensione del personale della scuola per il 2019.