Si informa che il MAECI, in data 3 c.m., ha comunicato, con l’avviso n. prot. 5198 la lista dei candidati ammessi (70) e ammessi con riserva (4) alla procedura di selezione per i dirigenti scolastici da destinare all’estero per l’anno scolastico 2018/19.

La prima sessione dei colloqui si terrà il 10 ottobre 2018 dalle ore 14,30 presso il Maeci per i seguenti candidati: Basilicata Maria Pia, Bonacasata Angelo, Palcich Antonio, Parolari Carla.

Con comunicazioni successive, il MAECI avviserà della pubblicazione completa del calendario dei colloqui.

Incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.
Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.
Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.
La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.
Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.
Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.
Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.
Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.
Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–    la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–    la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–    i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–    gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–    individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–    autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–    verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Riportiamo una scheda sintetica e un riepilogo sul percorso annuale FIT (Formazione iniziale e Tirocinio)

Normativa di riferimento

Cosa si fa durante il FIT

  • I docenti ammessi al percorso annuale FIT svolgono un progetto ricerca-azione.
  • Il progetto è proposto dal docente e dal tutor al dirigente scolastico e il contenuto deve essere coerente con l’assegnazione del docente alle classi, con le attività didattiche e con il PTOF della scuola, oltre che con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i Licei, alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali.

Le verifiche in itinere

  • Le verifiche in itinere consistono in attività di osservazione in classe a cura del tutor; le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente partecipante al percorso annuale.
  • Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 24 ore.

Il portfolio professionale

  • Il docente inserito nel percorso annuale FIT cura la predisposizione di un portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
  • il curriculum formativo e professionale;
  • il bilancio delle competenze, da redigersi all’inizio e al termine del percorso;
  • la progettazione didattica annuale;
  • il progetto di ricerca-azione;
  • il piano di sviluppo professionale.
  • Entro il mese di novembre 2018, sul sito dell’Indire sarà disponibile una specifica sezione dedicata.

La valutazione finale

  • L’esame di valutazione consiste in un colloquio sulle attività svolte nel percorso annuale.
  • La commissione si avvale anche della documentazione contenuta nel portfolio professionale, trasmesso alla commissione stessa almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
  • Per essere ammesso alla valutazione finale il docente deve aver svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 di attività didattica.
  • I 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
  • In caso di valutazione finale positiva, il docente è assunto a tempo indeterminato.
  • In caso di valutazione finale negativa, il contratto è risolto alla scadenza e il percorso annuale FIT non è ripetibile.

La commissione

  • La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola ove il docente ha svolto il percorso annuale, da tre docenti dell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio docenti e uno dal consiglio di istituto e dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor scolastico.

Assegnazione del tutor

  • Il docente tutor è designato dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti.
  • Un docente tutor segue, di norma, al massimo tre docenti neo-assunti.
  • Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria, alla medesima classe di concorso dei docenti neoassunti a lui affidati.

 

A scopo informativo, alleghiamo di seguito, quanto emerso in data 03 novembre 2018 dal confronto tra le OO.SS. del Lazio e l’Amministrazione per agevolare gli addetti ai lavori sulle problematiche relative all’applicazione art.41 circa la clausola risolutiva ai contratti di supplenza del personale docente in occasione della II finestra temporale di integrazione delle graduatorie di istituto, di cui al DDG 784 dell’11/5/2018, valide per il triennio 2017/2019.

Allegato: confronto applicazione art.41 CCNL 2016-2018

Si tratta di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto.

Con riferimento alle perplessità ed alle critiche avanzate dallo Snals per gli irrisori aumenti retributivi per i docenti previsti nel CCNL 2018, aumenti che sono molto inferiori rispetto alla perdita del potere di acquisto registrata dal 2011, pari al 15%, calcolata nei nove anni di mancato rinnovo contrattuale, si delinea in futuro una ulteriore preoccupazione circa l’elemento perequativo, strumento introdotto nel CCNL 2018 all’art. 37 comma 1 per consentire una tantum ai docenti con retribuzioni più basse un adeguamento dello stipendio, che varia da € 7,00 ad € 28,00 per le posizioni economiche da B1 a D2 .

Si tratta inoltre di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto. QUINDI L’INCREMENTO REALE DI QUESTO RINNOVO CONTRATTUALE non è la somma tra l’incremento retributivo e l’elemento perequativo, come alcuni sindacati firmatari hanno cercato di far intendere ai lavoratori.

I cosiddetti incrementi contrattuali, inoltre, spalmati in percentuali sui livelli economici, hanno prodotto come risultato l’aumento della forbice retributiva tra i livelli più bassi e quelli apicali.

Con il CCNL 2016-18, infatti, i dipendenti pubblici hanno ottenuto un incremento stipendiale pari al 3,48%, percentuale questa generalizzata che, di per sé, avrebbe garantito l’aumento di 85 euro medi lordi mensili soltanto a coloro i quali percepiscono stipendi alti.

La preoccupazione dello Snals nasce dal fatto che le risorse “mancanti”, ai fini del raggiungimento dell’aumento di 85 euro, sono state stanziate solo per il 2018 e pare non siano previste per il 2019.

L’elemento perequativo inoltre non è utile ai fini previdenziali, dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso. E’ una sorta di “fuori busta”.

E’ chiaro quindi che l’elemento perequativo deve essere rifinanziato, nella legge di Bilancio 2019, per non far perdere gli aumenti ottenuti ed è chiaro che in sede di rinnovo del CCNL dovrà essere stabilizzato e portato a regime .

Riportiamo di seguito il Comunicato del nostro ufficio legale circa le ordinanze di rigetto del TAR Lazio dei ricorsi per l’inserimento in II fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Roma, lì 01 ottobre 2018
Prot. 332-SEGR/ES/UL/Az_12-13-14-15_ricorsi_TAR_II_fascia

 

Oggetto: ordinanze di rigetto TAR Lazio dei ricorsi per inserimento in II fascia delle G.I.: azioni n. 12, 13, 14 e 15 del 2018.

 

Si comunica in merito alle azioni in oggetto, che il TAR Lazio ha emesso le seguenti ordinanze (pubblicate il 28.09.2018) di rigetto:

  • Ordinanza n. 9151/2018 (abilitati estero – azione 15); 
  • Ordinanza n. 9174/2018 (afam – azione 14);
  • Ordinanza n. 9175/2018 (dottori di ricerca – azione 13);
  • Ordinanza n. 9263/2018 (itp – azione 12).

Pertanto, l’Ufficio Legale si riserva di decidere tutte le azioni giudiziarie opportune da intraprendere.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

Riportiamo di seguito il comunicato dell’Ufficio Legale diramato in data odierna circa i ricorsi al TAR per partecipare al  concorso in forma semplificata (CD. FIT):

Roma, lì 2 ottobre 2018
Prot. 337-SEGR/ES/UL/Azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5/2018_ricorsi_TAR_Fit_Appello

 

Oggetto: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – Ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT) – Appello.

 

Si comunica, in merito alle azioni in oggetto, che l’Ufficio Legale ha predisposto gli atti di appello dinanzi al Consiglio di Stato, avverso le ordinanze di rigetto del TAR Lazio comunicate il 28.08.18.
Quindi, per tutti i ricorrenti non occorre il mandato; per coloro che non volessero aderire è necessario acquisire espressa dichiarazione scritta di volontà.
Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.
Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

news

Il personale prossimo al pensionamento, ma anche il restante personale, al fine di percepire uno stipendio, una pensione e una indennità di buonuscita, corrispondente allo stipendio spettante, deve verificare che il passaggio alla classe stipendiale 21 sia avvenuto tenendo conto del periodo utile ai soli fini economici, cristallizzato al momento del riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera.

Interessati a tale verifica sono i docenti immessi in ruolo dall’1.09.1995 e il personale A.T.A. in ruolo dall’1.09.1996 che abbiano avuto un servizio pre-ruolo superiore a 4 anni.

Nel decreto di ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo superiore a 4 anni del personale rientrante nelle due categorie è stato suddiviso in:

  • Utile ai fini giuridici ed economici
  • Utile ai soli fini economici

e calcolato secondo la seguente tabella:

Quindi andrà verificato, per tutti, che il conseguimento della classe stipendiale 21 sia avvenuto o avverrà tenendo conto dei periodi utili ai soli fini economici temporaneamente cristallizzati e del blocco stipendiale del 2013.

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.

Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.

Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.

Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.

La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.

Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.

Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.

Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.

Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.

Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.