PRIME INDICAZIONE DEL MIUR CIRCA IL CCNI SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l’a.s. 2018/19, rispetto a quello dello scorso anno, prevede alcune novità che lo SNALS CONFSAL aveva rivendicato già in passato ed ora, finalmente, si sono concretizzate. Intanto diciamo che le operazioni di assunzione in ruolo, effettuate sulla base della L. 107/15, hanno creato una notevole mobilità di Docenti, soprattutto, come sempre avviene, da Sud a Nord. Il che vuol dire che Colleghi i quali assistevano o convivevano con i genitori sono stati costretti ad accettare un posto di lavoro stabile molto distante da casa. E’ implicito che, a questo punto, il requisito della convivenza effettiva è venuto meno. Questo fatto non può essere ulteriormente aggravato dall’impossibilità di assegnazione provvisoria, mancando il requisito della convivenza. L’aver cancellato dall’Art. 7, comma 1, del CCNI questa richiesta è quanto lo SNALS chiedeva, inascoltato, l’anno scorso e, per fortuna, quest’anno è stata soddisfatta. Un altro punto positivo, anch’esso fortemente richiesto l’anno scorso dallo SNALS, è quello in base al quale, sui posti di sostegno residuati dopo le operazioni relative ai Docenti con titolo e dopo l’accantonamento dei posti necessari per i supplenti con titolo, possono essere assegnati docenti anche senza titolo, sia pure a determinate condizioni. Le condizioni sono:

– Essere in procinto di concludere il percorso di specializzazione sul sostegno,

– Aver prestato, nel corso della carriera, almeno un anno di servizio su sostegno (evidentemente senza titolo).

Al seguente link il CCNI_utilizzazioni_e_assegnazioni_provvisorie_a.s.201819.

Il Miur ha emanato la nota 30691 del 4.7.2018 che non è ancora la consueta O.M. però contiene le date di apertura delle linee per l’inoltro delle domande. Di seguito ne riportiamo il contenuto a firma del Direttore Generale Maria Maddalena Novelli:

“Si anticipa, in attesa della certificazione prevista ai sensi dell’articolo 40bis del D.lgs. 165 del 2001, l’allegata ipotesi del CCNI in oggetto. Si comunica, altresì, che le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal 13 luglio al 23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Rispetto all’ipotesi contrattuale dell’anno 2017/18, il nuovo testo prevede alcune modifiche che si ritiene utile riportare di seguito:

All’articolo 2 – destinatari delle utilizzazioni – al comma 1 viene previsto, in via generale, che tutti i docenti che risultino, dopo le operazioni di trasferimento, a qualunque titolo senza sede definitiva debbano essere destinatari dei provvedimenti di utilizzazione. Vengono elencate poi le specifiche categorie dalla lettera a) alla lettera n).

All’articolo 6bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici viene aggiunto il comma 10: in cui si prevede che sulle eventuali disponibilità residue – all’esito delle operazioni previste nei commi precedenti al medesimo articolo – siano utilizzati, a domanda, in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto, i docenti di ruolo, in possesso del titolo richiesto al comma 2. Tale modifica comporta di conseguenza l’aggiunta dell’apposita ultima sequenza operativa nella corrispondente tabella “ordine delle operazioni di utilizzazione nei licei musicali”.

All’ articolo 7 – Assegnazioni provvisorie del personale docente – al comma 1 è previsto che la domanda di ricongiungimento possa essere presentata, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. Al medesimo comma viene ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.

Quest’ultima modifica riguarda anche il personale ATA, come previsto dall’articolo 17 dell’ipotesi in questione. Al comma 10 dello stesso articolo si prevede che ai fini del ricongiungimento al familiare per i motivi di cui al comma 1, sia sufficiente esprimere, come prima preferenza, una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni viciniori, anche di diverso ambito.

Si richiama l’attenzione sull’introduzione del comma 16 secondo cui, per questo anno scolastico, l’assegnazione provvisoria interprovinciale possa essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Nell’ambito della categoria sopra delineata, hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lett m) dell’articolo 8 dell’ipotesi contrattuale.

Tale tipo di assegnazione è disposta, in subordine al personale di ruolo fornito di titolo di specializzazione, e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive. Tale aggiunta del comma 16 all’articolo 7 ha comportato di conseguenza l’aggiornamento dell’Allegato 1 con esplicita previsione della fase n. 41.

Al fine di fruire di tale istituto giuridico, il personale docente tramite istanza on line POLIS dovrà allegare specifiche autodichiarazioni da cui risultino i requisiti richiesti secondo i modelli che verranno resi disponibili in apposita sezione http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018.

All’articolo 8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – al punto VI, in materia della specifica precedenza (personale coniuge di militare) si chiarisce che in caso di mancata assegnazione provvisoria per indisponibilità di posti, possa essere disposto, a favore del docente, l’impiego anche per attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, avuto riguardo al disposto della nota sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994.

All’ articolo 9 – Sequenza operativa – comma 1. Viene esplicitato che tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale, anche per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione, saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2018/19, nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all’art.17 comma 5 D.Igs. 59 del 2017.

Con l’occasione si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art 8, comma 5, dell’O.M. 207/18, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nell’ambito assegnato dal provvedimento del giudice.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’art 9 dell’ipotesi contrattuale dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2018, giorno di chiusura delle funzioni SIDI”.

LO SNALS CHIEDE UNA SOLUZIONE POLITICA PER LE PROBLEMATICHE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2001/02, DEI LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI TUTTI COLORO INSERITI A PIENO TITOLO IN GAE

Da un comunicato stampa del MIUR si apprende che nell’ambito del “Decreto Dignità” sarebbe inserita una norma tendente a rinviare di quattro mesi gli effetti delle sentenze di merito in materia. Questa soluzione porterebbe a mantenere in ruolo o in GAE gli interessati confermando eventualmente le supplenze annuali dal mese di settembre.
Evidentemente il problema si porrà alla scadenza dei quattro mesi anche se circolano ipotesi di ulteriori deroghe.
Lo SNALS-CONFSAL ritiene inaccettabile il metodo e cioè che la materia non sia stata oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e assolutamente inadeguata l’ipotesi prospettata tendente a prendere tempo e a differire la soluzione di un grave problema che ormai si trascina da molto tempo tra illusioni e speranze deluse, anche in riferimento a tre pronunciamenti favorevoli del Consiglio di Stato smentiti successivamente dalle sezioni riunite in seduta plenaria.
La situazione già caotica rischia di aggravarsi ulteriormente perché i 120 giorni per ottemperare alle sentenze del TAR avranno decorrenze diverse a seconda delle date dei provvedimenti giurisdizionali.
Abbiamo notizie che nelle Marche l’Ufficio Scolastico Regionale ha dato disposizioni fin dal 5 giugno di depennare dalle GAE i diplomati magistrali in applicazione delle sentenze di merito.
Sulle problematiche del presente comunicato lo SNALS CONFSAL ha già chiesto un incontro al Ministro dell’Istruzione e della Ricerca e alle Commissioni Parlamentari competenti nell’intento di trovare una soluzione politica tale da poter contemperare le aspettative dei diplomati non prevaricando i legittimi diritti dei laureati in scienze della Formazione Primaria e di coloro già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie permanenti.
Ecco perché chiediamo una soluzione politica del problema.

Lo Snals-Confsal, sulla base di quanto previsto dall’art.2 comma 5 del CCNL 2016/18, presenta, con riguardo al triennio 2019/2021, la piattaforma contrattuale per il comparto “Istruzione e Ricerca“, comprese le Scuole italiane all’estero. Detta piattaforma consta di due capitoli: nel primo sono trattate problematiche comuni alle aree di comparto, nel secondo sono affrontate questioni afferenti la specificità delle singole aree, entrambe sviluppate nell’ottica di una progettualità dal respiro politico. Anche la segreteria provinciale di Bari, per il suo tramite segretario provinciale Prof. Vito Masciale, ha dato il suo contributo alla stesura della suddetta piattaforma.

L’accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ricalca per gran parte il C.C.N.I. dell’anno scorso:

possono partecipare all’assegnazione provvisoria ,per i soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19 i docenti,compresi quelli della provincia di Trento,assunti con decorrenza giuridica nell’a.s. 2017/2018.

I motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria sono:

-ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario di minore età

-ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile

-ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini ) purché la stabilità della convivenza      risulti da certificazione anagrafica

-gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria

-ricongiungimento al genitore

Poche le novità per le assegnazioni provvisorie:

-cade il requisito della convivenza per il ricongiungimento ai genitori

-vengono riconosciuti come conviventi anche parenti ed affini

-E’ prevista una mobilità annuale straordinaria sul sostegno

I dettagli di questa ultima novità:

Le assegnazioni sui posti di sostegno saranno date prioritariamente ,come di consueto ,agli insegnanti specializzati.

I docenti che hanno i requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria sulla propria tipologia di posto o classe di concorso pur essendo sprovvisti di titolo di specializzazione potranno esprimere in aggiunta l’opzione di essere assegnati,in via residuale, su eventuali posti di sostegno rimasti liberi ed accedere anche ad una mobilità annuale straordinaria in subordine ed in via derogatoria sui posti di sostegno in deroga che rimangono disponibili al termine delle operazioni riguardanti sia i docenti di ruolo con il titolo,sia i supplenti sempre in possesso del titolo di specializzazione.

Potranno richiederla purché in possesso di pregressa esperienza di insegnamento su sostegno almeno di un anno realizzata anche con un contratto a tempo determinato o purché stiano per acquisire il titolo concludendo un corso di specializzazione.

L’operazione avverrà in via residuale sui posti disponibili autorizzati in deroga in organico di fatto e dopo i necessari accantonamenti di posti pari al numero dei docenti precari in possesso del titolo di specializzazione e presenti nelle GAE e nelle II fasce di istituto compresi gli elenchi aggiuntivi per garantire il contingente delle nomine annuali dei precari con titolo di sostegno(sia nelle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d’istituto) e il contingente delle immissioni in ruolo.

Tra tutti i docenti che esprimeranno questa opzione, e fermo restando il possesso dei requisiti su enunciati,avranno la priorità, in ordine :

  • docenti che hanno figli con disabilità
  • docenti con figli fino a 6 anni
  • docenti con figli superiori a 6 anni e fino a 12  anni

Le date presunte dovrebbero essere:

  • 13 luglio – 23 luglio per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria;
  • 16 luglio – 25 luglio per i docenti delle medie e delle superiori, cioè per i docenti della scuola secondaria.

Le operazioni si prevede vengano chiuse il 31 agosto prossimo per consentire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico.

 

 

 

news

 

Il tassello che ancora manca per determinare il numero di immissioni in ruolo da richiedere per l’a.s. 2018/19 riguarda i trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di II grado,la cui pubblicazione è previsti per il 13 luglio. Poi si metterà  in moto la macchina per stabilire i contingenti ripartiti per classe di concorso, tipo posto  e provincia destinati alle nomine in ruolo

Il contingente sarà trasmesso agli Uffici Scolastici, unitamente al decreto ministeriale relativo alle immissioni in ruolo del personale docente, dopo aver ricevuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell’Economia e Finanze e della Funzione Pubblica.

L’avvio delle operazioni per le assunzioni dal 1^ settembre 2018 è previsto per i primi di agosto

L’ufficio scolastico seguirà il punteggio di graduatoria. I vincitori di concorso ordinario precederanno i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento.

Le immissioni in ruolo continueranno ad essere svolte al 50% dalle Graduatorie ad esaurimento e al 50% da concorso 2016. Laddove le graduatorie del concorso dovessero essere esaurite e le graduatorie definitive del concorso 2018 già pronte, si potrà assumere da queste ultime per l’accesso al 3° anno FIT..

Per le assunzioni dei docenti di infanzia e primaria inseriti nelle graduatorie del concorso 2016 da quest’anno c’è la novità prevista dalla legge di Bilancio 2018, ossia come per la secondaria, in presenza di posti liberi nel periodo di vigenza delle graduatorie le stesse possono essere scorse anche oltre il 10% degli idonei inizialmente previsto dal bando di concorso. Gli uffici Scolastici devono quindi pubblicare gli elenchi completi degli idonei. Naturalmente prima di procedere alle assunzioni per infanzia e primaria bisognerà decidere come trattare i docenti inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento, ancora non destinatari delle sentenze di merito.

Un’altra delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 è la proroga di un anno della validità delle graduatorie del concorso 2016 (successivo al triennio).

 

Pubblichiamo il testo dell’ipotesi di accordo siglato oggi 26 giugno al Miur

Un accordo con il quale si elimina quella parte  della legge 107/2015, che attribuiva  al Dirigente Scolastico il “potere” di chiamare nella propria scuola gli insegnanti.

Il passaggio da ambito territoriale a scuola avverrà per punteggio

 

Si tratta di una procedura  che per il primo ciclo, partirà già dal 28 giugno. Per la scuola secondaria bisognerà attendere invece la pubblicazione dei trasferimenti, programmata per il 13 luglio.

Gli insegnanti sceglieranno la scuola dalla quale partire per l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale. Se il posto scelto non sarà libero, si scorreranno i posti per vicinanza.  Nel caso di mancata indicazione sarà considerata la scuola capofila dell’ambito

La procedura riguarderà anche i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2018/19.

 

Le date

  • Inserimento scuola nel sistema Polis dal 28 giugno al 5 luglio per infanzia, primaria e secondaria di I grado, dal 13 luglio  al 23  per la secondaria di II grado.
  • Pubblicazione assegnazioni da parte degli Uffici Scolastici  dal 9 al 13 luglio primo ciclo, dal 24 luglio al 27  secondaria II grado.

accordo eliminazione chiamata diretta

pensioni

 

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.
I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.
I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.
L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.
I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.
Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età Coefficiente

di trasformazione

2016/2018

 Coefficiente

di trasformazione

2019/2021

61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159% 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:
Sistema interamente contributivo
– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo
– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo
Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

*********

Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.
Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .
Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.
La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.
A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.
Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

A seguito di segnalazioni ricevute in merito all’anno di prova e di formazione per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo, si rammenta che quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova non bisogna ripetere l’anno e la formazione.  È per esempio il caso del docente che è stato per anni nella scuola dell’infanzia, poi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria e nel 2016/17 ottiene un nuovo passaggio di ruolo nell’infanzia (ruolo precedente).

In questo caso, ha risposto il Ministero per le vie brevi, dal momento che l’anno di prova e di formazione si svolge una sola volta in un determinato grado o ruolo, il docente che ha già svolto l’anno di prova nell’infanzia e ritorna in detto ruolo non deve fare nulla (né prova, né formazione).

Fonte USR Marche – Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno

 

E’ con vero piacere e stupore che lo Snals prende atto della richiesta, di un incontro urgente sulle procedure di assunzione dei docenti precari di religione, inoltrata dalla Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e Gilda Unams/Snadir al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e alla Direzione Generale del Personale MIUR, dove si legge 2 che “la bozza di bando non prevede alcun beneficio per coloro che pur avendo superato il concorso del 2004 non sono stati assunti in ruolo e che per tali ragioni si richiede una procedura semplificata di assunzione”. A tal proposito è utile ricordare che solo qualche mese fa, alcune OO.SS., contrariamente alla posizione dello Snals che ha sempre proposto un concorso semplificato e riservato, caldeggiavano, invece, un concorso ordinario. Lo Snals, sin dai primi incontri al MIUR su tale problematica, ha sempre sostenuto la discussione per ottenere una procedura di assunzione più rispettosa delle legittime aspettative dei docenti di religione. Vale la pena ricordare che a tale nostra richiesta il Gabinetto della Ministra Fedeli, il 28 settembre 2017, precisava che l’iter per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione sarebbe stato possibile solo attraverso un concorso ordinario, appellandosi alla legge 186/2003 che ha stabilito che soltanto il primo concorso deve essere riservato e tutti gli altri dovranno seguire la procedura ordinaria. Contro tali prese di posizione da parte dell’Amministrazione, lo Snals ha continuamente ribadito che la Legge 107/2015 nella parte dedicata al reclutamento e formazione prevede una fase transitoria atta a dare risposta alle aspettative di chi ha già acquisito una abilitazione all’insegnamento o ha lavorato per tanti anni nella scuola. Al tempo stesso ha fatto rilevare che siffatta procedura andrebbe a sanare la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul precariato che obbliga l’amministrazione ad assumere con contratto a tempo indeterminato coloro che hanno un servizio di almeno 36 mesi su cattedre libere. In conclusione, ribadiamo il nostro compiacimento per quanti vogliano adoperarsi alla soluzione di tale problematica, rimane, comunque, nostra intenzione continuare a sostenere le legittime rivendicazioni dei docenti di religione mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti utili per conseguire i risultati a cui legittimamente aspirano.

Informativa per proroga dei contratti per supplenza del personale docente impegnato in scrutini ed esami.

Normativa di riferimento:

  1. Art. 37 CCNL 29 novembre 2007
  2. Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986
  3. Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038
  4. Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556
  5. Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di docente che rientra dopo il 30 aprile:

Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni per altre cause:

Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di stato:

Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. (Questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero).

Supplente temporaneo fino al termine delle lezioni nominato commissario interno agli esami di stato:

Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. (Anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone)

Posizioni da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione:

Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato.