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CONTRIBUTO DELLA CONFSAL SULLE PROPOSTE DI LEGGE C.373 BARZOTTI E C.630 RIZZETTO, RECANTI “INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO, DEL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE SCUOLE SECONDARIE”.

Egregio Presidente,
nel ringraziare la Commissione da Lei presieduta per la possibilità di esprimere il nostro punto di vista premettiamo che come Confsal siamo assolutamente d’accordo sull’aspetto comune ad entrambe le proposte A.C.373 e A.C. 630 circa l’introduzione all’interno della scuola secondaria dell’insegnamento in materia di sicurezza sul lavoro.
Tanto è vero che questo aspetto è uno dei punti più significativi delle proposte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che la nostra Confederazione, ha reso pubbliche da tempo tramite il proprio “Decalogo per la prevenzione partecipata” che alleghiamo alla presente memoria, unitamente alle nostre ipotesi di modifica normativa per poterle attuare.
Ciò premesso, rispetto alle differenziazioni delle proposte di legge di cui trattiamo sottolineiamo, innanzitutto, che la ratio dell’AC 630 appare a nostro avviso, quale sindacato dei lavoratori, maggiormente condivisibile, vista l’impostazione più ampia “per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Per quanto bisognerebbe parlare di sicurezza “sul lavoro” e non più di sicurezza “nei luoghi di lavoro” vista l’evoluzione tumultuosa delle nuove forme di lavoro, ci sembra giusto inserire la salute e sicurezza sul lavoro in un ambito più ampio, quale appunto il diritto del lavoro che guardi allo status del lavoratore a tutto tondo…
Non per questo è disprezzabile la ratio dell’AC. 373 di insegnare la “cultura della sicurezza” in senso ampio, compreso quindi anche l’ambito domestico e scolastico, non solo quello lavorativo, ma ci permettiamo di sottolineare quanto a volte gli aspetti culturali in ambiti specifici che si nutrono di grandi tecnicismi, quali quello della salute e sicurezza sul lavoro, rischiano di essere poco efficaci se declinati con troppa genericità.
Per quanto riguarda le ipotesi divergenti fra i due progetti di legge in esame di inserire l’insegnamento della materia nelle scuole di primo e secondo grado ovvero solo in quelle di secondo grado, coerentemente con le nostre proposte richiamate all’inizio, riteniamo che debba essere introdotto l’insegnamento della materia in questione nei curricoli degli istituti di secondo grado.
Così come, per quanto riguarda il monte orario, riteniamo che venga calcolato nella misura non inferiore a un’ora per ciascuna settimana di lezione.
Circa, infine, la questione se i docenti debbano essere scelti tra quelli delle discipline scientifiche ovvero quelli afferenti alle discipline giuridiche ed economiche è di tutta evidenza quanto tale differenza sia legata alla ratio di fondo dell’una o dell’altra proposta, come già accennato sopra.
Per quanto ci riguarda quest’ultimo aspetto ha un’importanza relativa rispetto, invece, alla necessità di buona formazione dei docenti, così come alla possibilità di poter coinvolgere anche figure specialistiche della materia in ausilio ai docenti stessi, laddove ritenuto utile.
A completamento delle osservazioni esposte, alleghiamo la declinazione delle ipotesi di modifiche normative, presenti nel nostro Decalogo Sicurezza, a corredo del punto 2 che parla della fattispecie.
Fatto salvo, tutto quanto finora espresso, come Confsal pensiamo che il Parlamento non possa perdere l’occasione di portare a conclusione positiva un iter legislativo che comporti l’introduzione strutturale nei programmi didattici dell’insegnamento del lavoro salubre e sicuro e di come questo possa essere e rimanere tale nel rispetto dei fondamentali concetti legati al pericolo, al rischio e al danno potenziale ai quali si è esposti durante il lavoro.
A onor del vero il quadro normativo, com’è noto, prevede da tempo iniziative in materia di promozione della cultura della prevenzione da svolgere nel mondo scolastico.
Riferimenti espliciti vi sono negli articoli 9 e 11 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) così come in altre leggi (107/215 – 92/2019) e/o in accordi specifici tra Inail e le varie Istituzioni scolastiche ma qui parliamo di rendere strutturale l’insegnamento.
Questo obiettivo è fondamentale per porre le basi di un futuro migliore rispetto ai dati drammatici che oggi leggiamo nei “Dati Inail” che rendono note le statistiche di infortuni e malattie professionali, con una drammatica costanza degli accadimenti mortali che non scendono sotto gli oltre mille morti ogni anno.
Il Paese ha bisogno di uscire da questo dramma perenne e lo deve fare investendo molto in azioni di prevenzione e non solo di repressione in un percorso strategico di ampio respiro che veda anche l’investimento nell’educazione dei suoi cittadini, fin dalla scuola, su questa materia.
Nelle scuole passano i lavoratori e gli imprenditori del domani, è essenziale che siano educati alla prevenzione e al rispetto della salute e della vita.
Roma, 7 luglio 2023
ALLEGATO
Punto 2 “Decalogo della Prevenzione Partecipata” Confsal.
2. Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria “La salute e sicurezza sul lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria
INSERIMENTO STRUTTURALE DELLA MATERIA NEI PROGRAMMI DIDATTICI
Modifica Art.11 del D.lgs 81/2008
All’art 11 inserire il comma 1 bis:
“Viene introdotto nei curricoli degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado l’insegnamento della materia “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” per promuovere negli alunni la consapevolezza dei rischi legati a errati comportamenti nei luoghi di lavoro e la conoscenza delle misure di prevenzione e di contenimento dei rischi con le seguenti modalità:
a) A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell’Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l’insegnamento della materia “Salute e sicurezza sul lavoro” negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado stabilendo il monte ore di insegnamento della materia, calcolato nella misura non inferiore ad un’ora per ciascuna settimana di lezione, le discipline alle quali affidare tale insegnamento e le linee guida per l’insegnamento della materia con l’indicazione delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali. Gli organi collegiali competenti, nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione dell’offerta formativa, stabiliscono le modalità di inserimento dell’insegnamento della materia nel monte ore scolastico.
b) Il Ministro dell’istruzione, e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto stabilisce le linee guida per l’insegnamento della materia con l’indicazione delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali”.
Al primo periodo del comma 2 dell’art 11 aggiungere dopo “comma 1” le parole “e comma 1 bis”