Un atteggiamento critico e allo stesso tempo concretamente propositivo. E’ questa la posizione della Confsal sul decreto Dignità espressa dal segretario generale, Angelo Raffaele Margiotta, nella memoria inviata alla commissione Lavoro della Camera dei deputati. “La Confsal -spiega Margiotta- esprime un giudizio articolato e suggerisce una serie di modifiche costruttive per tutelare concretamente i lavoratori, mettendo la persona al centro di ogni proposta di modifica del mercato del lavoro”.

“La Confsal – prosegue – tiene a sottolineare che la stretta sui contratti a termine, attuata con la riduzione temporale della durata massima del contratto a tempo determinato da 36 a 24 mesi, il ripristino delle causali e l’incremento degli oneri connessi ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, rischia di non avere gli effetti auspicati dal governo”.

“Per promuovere fattivamente l’occupazione e la stabilizzazione del lavoro -spiega ancora il dirigente sindacale- la Confsal propone al governo di puntare con decisione su incentivi strutturali, netti e tangibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e su altre misure concrete di sostegno al sistema economico, tra cui la decontribuzione e il credito d’imposta”. E, ancora, continua Margiotta, “per ottenere la crescita e lo sviluppo auspicati dal governo Conte, la strada maestra da seguire è quella della riduzione del cuneo fiscale che grava in modo abnorme sui contratti di lavoro: una riduzione che dovrà essere portata avanti già in sede di conversione in legge del decreto Dignità e, successivamente, con la prossima legge di bilancio”.

La Confsal “ribadisce la necessità di riconoscere un ruolo attivo alla contrattazione collettiva, anche nella definizione delle causali che legittimano la stipula di contratti a tempo determinato”. E ricorda, inoltre, che “la crescita e lo sviluppo economico coinvolgono anche la pubblica amministrazione nella quale sussistono ampie sacche di precariato alle quali si potrebbe rispondere con misure adeguate, prima fra tutte lo sblocco del turn over”.

“Sulla modifica della disciplina della somministrazione del lavoro, in caso di assunzione a tempo determinato, la Confsal -si legge ancora nella nota- esprime una posizione netta: un fermo no alla precarizzazione permanente dei lavoratori e un sì convinto alla riforma dei centri per l’impiego pubblici, quale fulcro per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a cui raccordare altri soggetti di intermediazione”.

La Confsal conclude con la proposta di istituire una cabina di regia per il monitoraggio del decreto Dignità, “con la ferma convinzione che gli effetti del provvedimento potranno valutarsi in maniera appropriata solamente analizzando gli andamenti complessivi del mercato del lavoro, le scelte che verranno compiute dalle imprese e le relative ricadute sulla occupazione”. “La Confsal auspica, infine, l’apertura di un tavolo di confronto costruttivo tra governo e parti sociali -conclude la nota- per affrontare in maniera organica le sfide e i cambiamenti del mercato del lavoro”.

Concorso dirigenti scolastici-23 luglio prova preselettiva.

Dopo una lunga attesa e alcuni rinvii, si è svolta questa mattina con inizio alle ore 10 la prova preselettive per il concorso DS da cui dovranno uscire vincitori 2.425 nuovi dirigenti scolastici. Sono 34.580 i docenti che hanno presentato domanda di partecipazione e 2.425 i posti a disposizione di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia .

Il 71% dei partecipanti alla prova è donna (24.477 candidate). L’età media è di 49 anni. Il 55 % delle istanze proviene da regioni meridionali.

I candidati, distribuiti in 1.984 aule, hanno avuto  a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un banca dati   di 4.000 quesiti pubblicata dal Miur il 27 giugno

Dalla selezione di oggi usciranno soltanto 8.700 dei circa 28-29 mila candidati che sono stati presenti (si stima che circa il 20% dei 34.580  docenti che a dicembre hanno presentato domanda potrebbe aver rinunciato ).

Gli 8.700 candidati con i punteggi più elevati, conseguiti nei 100 quesiti proposti, accederanno alla prova scritta attesa per fine estate o inizio autunno.

Si tratta del primo concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici dopo sette anni: il precedente  risale al 2011. L’obiettivo è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il prossimo triennio, il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze.

Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali.

Il regolamento del concorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre, prevede tre fasi: una concorsuale vera e propria, una formativa di due mesi e una di tirocinio presso le scuole.

La   prova preselettiva  verifica le conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali.La prova  di oggi è stata computer-based: dopo i cento minuti il computer ha comunicato al candidato il punteggio ottenuto. Saranno ammessi alla successiva prova scritta  coloro che si piazzeranno, nella graduatoria nazionale, entro i primi 8.700 posti.   Una prova scritta che si comporrà di  domande a risposta aperta sulle aree indicate nel bando  e due domande a risposta chiusa nella lingua straniera prescelta dal candidato (livello B2), ed infine una prova orale. I primi 2900 candidati che supereranno le prove scritte e quella orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che terrà conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale  di due mesi e di tirocinio della durata di quattro mesi, finalizzato all’ arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati.

Due i mesi di lezione in aula previsti e quattro quelli di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di formazione a distanza. Al termine di questo periodo i candidati dovranno affrontare  una ulteriore  prova scritta e un colloquio orale e si arriverà alla graduatoria finale che individuerà i vincitori

Ma se la selezione seguirà tutti i passaggi e i tempi  previsti dal bando, il rischio che a fine percorso le sedi libere siano ancora più dei vincitori è alto.
Dallo Snals  un grande “in bocca al lupo”

 

 

Vito Masciale

 

L’anno scolastico appena concluso ha visto le cronache ricche come non mai di episodi di violenza fra le mura scolastiche. Una quarantina di questi tristi episodi si sono distribuiti dal nord al sud del paese nel corso di quest’ultimo anno scolastico. Una ventina hanno avuto per protagonisti negativi i genitori, altri episodi hanno visto attori principali alunni singoli o gruppi di alunni. Episodi  tutti tristemente accummunati da forme di violenza fisica che si sono abbattuti su docenti costretti a  ricorrere a cure mediche presso gli ospedali.

E’ purtroppo innegabile che negli ambienti scolastici  stia prendendo piede  il malcostume di offendere gratuitamente  il docente che in classe svolge un compito  delicatissimo e difficilissimo, che la società attuale non gli riconosce più; non ha più prestigio sociale come categoria ma spesso anzi viene deriso,oltraggiato,insultato.

Un tempo il docente  era considerato un trasmettitore delle nozioni da apprendere, fonte quasi unica del sapere, ora, invece sembra messo in un angolo schiacciato da tante altre pseudo forme di  apprendimento che soprattutto la nuova tecnologia diffonde e deve essere quasi un prestigiatore per  attirare  la mente degli alunni alle conoscenze. Ed invece oggi più che mai,in una società in perenne trasformazione strutturale e culturale e che vive una sorta di crollo dei fondamentali valori etici ed è alquanto afflitta dal facile consumismo e dal rischioso edonismo,la domanda di istruzione e di formazione si pone ancor più in maniera pressante ed urgente.

L’educazione pertanto si pone come assidua ricerca di azioni atte a risvegliare i valori emergenti della persona,favorendone lo sviluppo spontaneo della personalità e acquisizione di autonomia e coscienza sulla base di un nucleo di identità e di originalità per esprimere compiutamente se stesso. Per questo motivo il docente avverte un profondo senso di responsabilità nel processo di valorizzazione e formazione di ciascun alunno,che in fondo è portatore di un sostanziale diritto e dovere educativo che gli consente una partecipazione cosciente e responsabile alla vita  democratica e civile del proprio Paese. Non più il docente che dà semplici”informazioni”ma il docente che si fa formatore di cosci4enze e costruttore attivo di conoscenza.

In quanto educatore, egli è chiamato a promuovere “ la formazione integrale dell’uomo” che comprende lo sviluppo di tutte le facoltà dell’alunno,la sua preparazione alla vita professionale,la formazione del suo senso etico e sociale. Risulta chiaro,quindi,che un buon insegnante,oggi, è colui che sa coniugare attività di progettazione e motivazione, e che per conseguire dei buoni risultati di apprendimento non potrà mai derogare al compito di reggere il “ governo” della classe,come il buon timoniere regge il timone della nave nel solcare il mare specie se tempestoso.

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È necessario quindi  ricordare che il docente quando svolge il suo ruolo è un  pubblico ufficiale.

La definizione di “pubblico ufficiale” (cfr. art.357 del c.p. comma 1) che recita testualmente: “Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quindi tutti coloro che svolgono un lavoro nella Pubblica Amministrazione sono considerati “pubblici ufficiali” e l’offesa arrecata loro è perseguibile penalmente anche con la reclusione. Infatti l’art. 341 bis del c. p. precisa che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’ esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni”perché commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale .

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Il fatto che il docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sia pubblico ufficiale, è oramai concetto ben consolidato dal punto di vista della giurisprudenza e della magistratura , ma oggi spesso si tende a dimenticarlo, a non comprendere la gravità di alcuni comportamenti che vengono esercitati nei confronti dei docenti. Forse  questo è attribuibile al convincimento diffuso che alla scuola e agli operatori scolastici spetti il preminente ruolo di educazione  e formazione  di genitori ed alunni, i quali alla fine,in mancanza di una certezza della pena,si sentono quasi in diritto di offendere gratuitamente il docente, dal momento che  in lui prevale la nobiltà d’animo di chi svolge un compito fondamentale per le generazioni future con passione impegno costanza e nel silenzio..

Ma se il MIUR vuole accrescere il prestigio e l’onorabilità del docente non potrà derogare all’impegno e all’obbligo morale di  difenderlo e sostenerlo nei vari attacchi inconsulti alla sua persona . Sarebbe il caso, in vista del rinnovo della  del Contratto della Scuola, che venga  rimarcata  la funzione di “pubblico ufficiale” del docente facendolo diventare un assunto giurisprudenziale riconosciuto contrattualmente a livello nazionale.

 

Il corso concorso per diventare dirigente scolastico avrà inizio lunedi 23 luglio  con la prova pre-selettiva.

I candidati che supereranno la preselezione dovranno sostenere una prova scritta ed una orale . Dopo la selezione fatta con la prova scritta e la prova orale si accederà al corso dirigenziale di formazione e tirocinio.

Questo iter concorsuale  determina la necessità di costituire due commissioni:

  1. commissione per il concorso di ammissione al corso di formazione;
  2. commissione per il corso di formazione e tirocinio.

Il Miur ha pubblicato il Decreto del Direttore del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, con il quale è stata nominata la Commissione per il concorso finalizzato all’ammissione al corso di formazione e tirocinio.

Presidente: dott. Daniele Bertuzzi, Consigliere della Corte dei Conti.
Componente: dott.ssa Marisa Oglio, dirigente scolastica.
Componente: dott. Mario Carmelo Maviglia, dirigente tecnico in quiescenza
dall’1/1/2018.
Componente aggregato esperto di lingua inglese: dott.ssa Silvana Albani, docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Inglese).
Componente aggregato esperto di lingua francese: dott.ssa Patrizia De Monte, docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Francese).
Componente aggregato esperto di lingua spagnola: dott.ssa Antonia Paldera, docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Spagnolo).
Componente aggregato esperto di lingua tedesca: dott.ssa Assunta Mattei,
docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di IIgrado (Tedesco).
news

Mof 2018/19, accordo potrebbe essere firmato prima della pausa estiva

Si è tenuto oggi presso il Miur un incontro con i sindacati sul MOF 20018/19.
Focus del confronto è stata  la definizione del fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019, secondo quanto previsto  dall’art. 40 del CCNL 2016-2018.

I sindacati hanno proposto:

  • una semplificazione delle voci  del fondo e dei criteri di ripartizione delle risorse alle scuole;
  • il riutilizzo delle economie  derivanti degli anni precedenti anche per finalità differenti da quelle per cui le somme erano state stanziate.

L’Amministrazione ha condiviso entrambe le  proposte avanzate dalla parte sindacale e dovrebbe predisporre una proposta di accordo che potrebbe anche portare alla firma  prima della imminente pausa estiva.

PREMESSA

“Dubium sapientiae initium”.

Con questa citazione Cartesio ci impone, oggi come ieri, di assumere un atteggiamento critico e propositivo rispetto a quella che vuole essere il primo intervento innovativo di politica economica attuato dal nuovo Governo.

Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, in vigore dal 14 luglio 2018 reca Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (GU n.161 del 13-7-2018).

Il Capo primo del decreto legge contiene misure urgenti per il contrasto al precariato.

Il ricorso sempre più frequente a tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato ha creato incertezza e reso precari i progetti di vita di numerosi lavoratori.

La Confsal ritiene che la stretta sui contratti a termine – attuata con la riduzione temporale della durata massima del contratto a tempo determinato, la reintroduzione delle causali e l’incremento degli oneri connessi ai rinnovi dei contratti a tempo determinato – rischia di non avere gli effetti sperati, se non accompagnata da un netto incentivo alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e da altre misure di sostegno alle imprese, tra cui la decontribuzione e il credito d’imposta.

Le priorità sono la crescita e lo sviluppo economico, per cui la riduzione del cuneo fiscale che aggrava i contratti di lavoro – come già annunciato dal Governo – dovrà essere privilegiata già in sede di conversione in legge del Decreto Dignità e, successivamente, della prossima Legge di Bilancio.

Non senza dimenticare che la crescita e lo sviluppo economico coinvolgono anche la Pubblica Amministrazione, nella quale permangono a tutt’oggi ampie sacche di precariato che potrebbero essere colmate con misure adeguate, tra cui lo sblocco del turn over.

 

Art. 1 – Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato

L’art. 1 del decreto, novellando l’art. 19 del D.lgs. 81/2015, reintroduce le causali per il contratto a termine di durata superiore a 12 mesi e riduce la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato da 36 a 24 mesi.

In particolare l’ art. 1, comma 1, prevede che il contratto a termine possa avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori”.
Se già i primi dubbi interpretativi si pongono nella definizione delle “esigenze oggettive”, non è assolutamente chiaro, a nostro avviso, il significato del termine “estranee” rispetto all’attività ordinaria.

Al riguardo, si propone di sostituire il termine “estranee” con il termine “complementari”.

Si propone altresì di eliminare la parola “ovvero” e di suddividere la lettera a) in due distinti punti.

b) “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”.
Anche questa lettera, per come formulata, può dare adito a dubbi interpretativi e applicativi, in particolare per quanto attiene ai termini “significativi e non programmabili”. La significatività, unitamente alla non programmabilità (è infatti utilizzata la congiunzione “e”) si presta a interpretazioni estremamente soggettive, ingenerando un irrigidimento eccessivo della possibilità del ricorso al contratto a termine.

Si propone pertanto di espungere dal testo le parole “significativi e non programmabili”.

Ingiusta limitazione della contrattazione collettiva

La reintroduzione tassativa delle causali limita ingiustamente gli ambiti di determinazione della contrattazione collettiva. Circostanza questa di non poco conto, attesa la possibilità del contratto collettivo di contestualizzare e meglio determinare, avuto riguardo allo specifico settore, la possibilità di far ricorso al contratto a tempo determinato.

E’ d’obbligo, quindi, riconoscere al CCNL un ruolo attivo nel definire le causali che legittimano la stipula di contratti a tempo determinato.

Termine per impugnativa

Il decreto reintroduce il termine di 180 giorni – rispetto ai 120 – per l’impugnativa dei contratti a termine. Apprezziamo la modifica di favore per il lavoratore. Trattandosi di un periodo più lungo ma comunque ragionevole (6 mesi), esso offre al lavoratore la possibilità di valutare con maggiore attenzione le misure a propria tutela.

Applicazione delle nuove disposizioni

Il comma 2 dell’art. 1 prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”.

Il decreto non prevede dunque un regime transitorio.

Al riguardo, la Confsal propone di eliminare l’ultimo periodo della norma in commento “nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”, escludendo dunque dal campo di applicazione del decreto i rinnovi o le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Ciò in quanto l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai rinnovi e alle proroghe creerebbe sicuramente incertezze applicative e non sembra tutelare né i lavoratori già assunti a termine e in attesa di proroga né la libertà di iniziativa economica privata dell’imprenditore che aveva assunto quei lavoratori sulla base di una determinata pianificazione della propria attività.

 

Art. 2 – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

L’art. 2, novellando l’art. 34, comma 2, del D.lgs. 81/2015 prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24”.

Al riguardo, riteniamo che sia innanzitutto da ribadire la necessità di una inderogabile e urgente riforma dei centri per l’impiego pubblici, quale fulcro per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a cui raccordare altri soggetti di intermediazione.

Non si può sottacere che la somministrazione di lavoro ha non di rado comportato uno status di precarietà permanente di tanti lavoratori.

Concordiamo, dunque, sulla necessità di misure tese a prevenire il suo uso distorto.

Auspichiamo una più organica revisione della somministrazione al fine di evitarne gli abusi che incentivano invece la precarizzazione permanente.

Ove, tuttavia, il dibattito dovesse portare al mantenimento del loro status quo, si propone che i limiti e le condizioni della nuova disciplina del contratto a termine possano riferirsi ad ogni singola azienda che si avvale del lavoro in somministrazione (ad esempio non è possibile applicare lo stesso lavoratore presso la stessa azienda oltre i limiti e le condizioni previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato), estendendo a tale nuovo contesto tutti i sistemi di monitoraggio, di controllo e sanzionatori già in essere.

 

Art. 3, comma 1 – Indennità di licenziamento ingiustificato

L’art. 3 del D.L. in esame, novellando l’art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015 dispone che, in caso di licenziamento ingiustificato, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’ indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

La norma in esame non affronta, se non in minima parte, la più ampia tematica dei licenziamenti ingiustificati. Al riguardo, riteniamo che la determinazione dell’indennità, in caso di licenziamento ingiustificato, debba essere rimessa al prudente apprezzamento del Giudice e non fissata in rigidi parametri predeterminati.

Inoltre, nell’ottica della tutela dei lavoratori che si trovano a dover subire un licenziamento, nell’ ipotesi di licenziamento preceduto da preavviso, la Confsal propone l’introduzione di un nuovo istituto giuridico denominato preavviso attivo. Scopo di tale nuova procedura è la ricollocazione del lavoratore in uscita in altri contesti lavorativi, coinvolgendo e rendendo il datore di lavoro parte attiva di tale processo.

A tal fine, la proposta è quella di accompagnare il lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, riqualificandolo, anche valorizzando gli strumenti della bilateralità che, come noto, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò avrebbe evidenti ripercussioni in termini deflattivi del contenzioso e di risparmi di spesa nelle politiche passive per il lavoro.

 

Art. 3, comma 2 – Incremento contribuzione contratto a tempo determinato

Il comma 2 dell’art. 3 prevede –  in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a tempo determinato, anche nei casi di somministrazione – un incremento contributivo di 0,5 punti percentuali, che si somma all’1,4% già normato nel 2012 dalla legge Fornero.

Non si comprende il perché restino escluse dal citato aggravio contributivo le proroghe dei contratti a tempo determinato. Questa omissione sarà probabilmente motivo di ulteriore difficoltà applicativa ed interpretativa, generando contenziosi.

 

Art. 4 – Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

Come risposta all’annoso problema dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002 e che abbiano dei giudizi pendenti, il decreto legge prevede il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Ciò al fine di assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni.

Occorre osservare che, con molta probabilità, tanti ricorrenti dovranno attendere tempi diversi e maggiori perché, tramite i loro legali, hanno ottenuto rinvii delle sentenze di merito. Come da più parti segnalato, una possibile soluzione alla questione potrebbe essere quella di prevedere per i possessori di diploma magistrale un corso-concorso finalizzato al ruolo.  h

 

Art. 5 – Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

La norma in commento sancisce obblighi di localizzazione nel territorio italiano per un termine di cinque anni per le imprese, sia italiane che straniere, che siano state beneficiarie di aiuti di Stato per l’implementazione di investimenti in attività produttive.

La Confsal condivide l’introduzione di una normativa volta a disciplinare la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.

Desta tuttavia qualche perplessità interpretativa la previsione secondo cui è vietato il trasferimento dell’attività economica dell’impresa – in aree geografiche diverse da quella per cui la stessa abbia avuto accesso al beneficio – anche per una singola parte, peraltro senza stabilire la dimensione di quest’ultima.

 

Art. 6 – Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

L’articolo 6 del D.L. sanziona le imprese beneficiarie di aiuti di Stato connessi alla valutazione dell’impatto sull’occupazione.

Con l’espressione “fuori dai casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo” sembra che il legislatore voglia includere tra le cause che comportano la decadenza dal beneficio anche i motivi disciplinari.

Inoltre, assunto che la delocalizzazione costituisca a prescindere una ragione oggettiva che giustifica un licenziamento, non è chiaro quali saranno i licenziamenti di natura oggettiva rilevanti.

Infine, se il trasferimento parziale dell’attività si riferisce esclusivamente o principalmente a beni immateriali (es. software), la questione si complica ancora di più, dato che gli stessi lavoratori potrebbero continuare a lavorare dalla sede di originaria assunzione.

 

Art. 7- Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Come noto, l’iper ammortamento riguarda la possibilità di incrementare del 150%, e solo per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, il costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia dettagliati nella legge di bilancio 2017.

L’iper ammortamento 2018 si applica con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero al 30 giugno 2019, purché l’ordine relativo sia stato formalmente accettato dal fornitore e sia stato eseguito il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2018).

L’art. 7 del D.L. in commento prevede la sanzione del recupero dell’iper ammortamento nei casi di delocalizzazione e di alienazione del bene oggetto dell’agevolazione.

Al riguardo, si osserva che il principio di competenza economica sancito dall’art. 2423 bis del codice civile e dai principi contabili nazionali in materia di determinazione del reddito, prevede che si imputino all’esercizio esclusivamente i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio medesimo.

E’ evidente che ciò non accadrebbe sanzionando l’impresa nell’anno della violazione, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento dedotte in anni precedenti.

E’ altresì evidente che le conseguenti minori risorse finanziarie a disposizione dell’impresa genererebbero effetti negativi in termini occupazionali.

 

Art. 9 – Divieto di pubblicità giochi e scommesse

Per essere realmente efficace, la previsione normativa volta a bandire la pubblicità di giochi e scommesse dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo.

Paradossalmente, mentre da un lato l’intento di contrastare la ludopatia è apparentemente molto forte nel decreto, lo Stato continua a basarsi sul gioco d’azzardo per introitare risorse finanziarie.

 

Art. 12 – Split payment

L’ultima parte del Decreto riguarda le misure fiscali, di cui quella principale è l’eliminazione dello split payment (in base al quale, la P.A. trattiene direttamente l’IVA sulla fattura che paga al suo fornitore), ma solo con riferimento ai professionisti.

Al riguardo, si osserva che è opportuno introdurre, anche e soprattutto, misure volte a velocizzare i rimborsi e le compensazioni di imposte, con effetti positivi in termini di liquidità dei professionisti e, quindi, dei loro dipendenti.

CONCLUSIONI

La Confsal propone la costituzione di una Cabina di regia e di monitoraggio.

I reali effetti del decreto potranno apprezzarsi solamente monitorando in maniera costante gli andamenti complessivi del mercato del lavoro, per comprendere le reazioni delle imprese in termini occupazionali.

Infine, la Confsal auspica l’apertura di un tavolo di confronto costruttivo con i corpi intermedi per affrontare le sfide e i cambiamenti del mercato del lavoro.

RIUNIONE ALL’ARAN PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE SULLE SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DOCENTE

Si è tenuta, tra l’Aran e le organizzazioni sindacali, la prevista riunione di apertura delle trattative concernenti la sequenza contrattuale sulla responsabilità disciplinare, ai sensi dell’articolo 29 del CCNL vigente.La tematica   durante la trattativa per il rinnovo del Ccnl, era stata rinviata a sequenza contrattuale vista la difficoltà a trovare in quel momento una soluzione condivisa tra Aran e Organizzazioni sindacali, sulla base di norme   contraddittorie e di difficile interpretazione.

Per l’Aran è intervenuto il dott. Mastrogiuseppe e, in rappresentanza del Miur, il dott. Rocco Pinneri; per la delegazione Snals-Confsal erano presenti il Segretario Generale Elvira Serafini, il Vicesegretario Vicario Irene Tempera ed il Componente di Segreteria Antonio Albano

Il Segretario Serafini ha sottolineato che l’impegno dello Snals-Confsal è quello di riportare la materia disciplinare nella contrattazione, nel rispetto del codice civile e della legge n. 300/70, senza alcuna incursione legislativa che possa limitarla e depotenziarla. Per lo Snals-Confsal non è rassicurante la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, come è previsto dal D.lgs 165/2001.

Infatti, secondo lo Snals-Confsal, la maggior tutela per il lavoratore può realizzarsi unicamente con lo strumento contrattuale. Inoltre, il Segretario generale ha ribadito che è necessario fare chiarezza sulla normativa che negli ultimi anni ha subito un susseguirsi di modifiche.

Occorre, invece, riportare all’interno del CCNL, al fine di armonizzarla, tutta la materia disciplinare prevista dal D.lgs. 297/94, dal D.lgs. 165/2001, dal decreto Brunetta 150/09 dal D.lgs. 75/17, circ. Miur 88/10, circ. Funz. Pubblica 9/09.

Se dovesse rimanere  il vincolo della legge Madia, previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al Dirigente Scolastico la competenza a irrogare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari non sarà possibile raggiungere un accordo che non dia garanzia di libertà didattica a chi esercita la funzione docente .

L’amministrazione ha preso atto dei rilievi posti dallo Snals e dalle altre OO.SS. e ha concluso l’incontro rilevando che il tavolo negoziale non può cambiare il D.lgs. 165/01 e ricordando, altresì, che nelle materie relative alle sanzioni disciplinari la contrattazione collettiva è consentita nei limiti delle norme di legge. Ne consegue pertanto che per il momento per i docenti in materia di sanzioni disciplinari resta in vigore quanto previsto dal D. Lgs. n.297/1994 così come indicato all’art. 29 del CCNL/2018.

Anche le altre OO.SS. hanno manifestato molte perplessità e rilievi su questa materia.

 

 

 

 

 

 

 

consulenza legale

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma.Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.

In sintesi il Giudice  ha affermato  che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’OS che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.” e  ha  ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.

A breve saranno attivati gli Organismi statutari per la disamina della situazione politico sindacale attuale , le conseguenti decisioni da assumere e le azioni da intraprendere di cui daremo tempestiva comunicazione 

Decreto di rigetto n. cronol. 70407/2018 del 17/07/2018

RG n. 13976/2018 -1

                                                          TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice Dott.ssa Francesca Romana Pucci, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto,
unitamente al merito,al n. 13976/2018  e promosso da  SNALS, nei confronti di
ARAN-MIUR-CISL–FERERAZIONE CISL, SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA–CGIL–
FLC CGIL–UIL e UIL SCUOLA NAZIONALE, con l’intervento di CONFSAL;
sciogliendo la riserva assunta all’esito della camera di consiglio del 3.7.2018,osserva
quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto unitamente al “merito”, lo SNALS–CONFSAL, ha
chiesto accertarsi il diritto del sindacato ricorrente, maggiormente rappresentative ex art. 43
Dlvo 165/2001 ed ammesso alle trattative di comparto ma che non ha sottoscritto il CCNL,
a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione
scolastica; con conseguente condanna dell’Aran e del Ministero dell’Istruzione, ad
ammetterlo–con riserva in via d’urgenza-alla contrattazione integrativa,previa
declaratoria della nullità e/o inefficacia e comunque la disapplicazione dell’art. 22 comma 2
CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2016/2018, sezione
Scuola, sottoscritto in data 19.4.2018, nella parte in cui prevede che possono partecipare alla
contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica, solamente
le ooss firmataria del CCNL e non anche le ooss maggiormente rappresentative ex art. 43
Dlvo 165/2001 che, quali lo SNALS, sono state ammesse alle trattative di comparto ma non
hanno sottoscritto il ccnl; previo, ove occorra, deferimento della questione di
costituzionalità degli artt. 40 comma 3 bis e l’art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, per contrasto
con gli artt. 3 e 39 Cost..
A sostegno del fumus bonis iuris, l’organizzazione ricorrente, premesso il possesso dei
requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 43 D.lvo 165/01 ai fini dell’ammissione alla
contrattazione collettiva per il comparto Istruzione e Ricerca, e rilevato di essere stato
ammesso alle trattative per la sottoscrizione del CCNL del predetto comparto per il periodo
2016/2018, che tuttavia riteneva di non sottoscrivere; ha dedotto che, con nota del
20.4.2018, il Miur lo escludeva dalle trattative per la stipula del CCNI in tema di
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utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’anno 2018/2019,
sulla scorta del disposto di cui al citato art. 22 CCNL che individua,quali titolari del potere
di contrattazione integrativa,le sole ooss firmatarie del CCNL.
In punto di diritto ha assunto l’illegittimità di tale norma contrattuale per violazione dell’art.
43 che attribuisce il potere di contrattazione alle ooss che abbiano, nel comparto o nell’area,
una rappresentatività non inferiore al 5% della media tra il dato associativo e quello
elettorale.
Richiamato inoltre l’art. 40 comma 3 bis e l’art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, ha dedotto che
un’interpretazione coerente con il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego ed
un’interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbero indurre a ritenere che tali
disposizioni, nella misura in cui attribuiscono alla contrattazione collettiva nazionale il
compito di individuare i soggetti della contrattazione integrativa, debbano interpretarsi nel
senso di individuare le articolazioni delle ooss limitatamente al criterio territoriale della
prossimità, ma non già di escludere il sindacato dotato di rappresentatività, posto che,
nell’ambito del pubblico impiego l’amministrazione ha l’obbligo di contrattare con i
sindacati maggiormente rappresentativi.
Ha inoltre dedotto che la presunta necessità di sottoscrivere il contratto nazionale per
accedere alla contrattazione integrativa si risolverebbe in una illegittima limitazione della
libertà di autodeterminazione del sindacato che, per non essere escluso dalla contratta
zione integrativa si vedrebbe costretto a sottoscrivere contratti nazionali ritenuti contrastanti con
gli interessi collettivi di cui è portatore; sicchè le norme sopra indicate, laddove interpretate
in senso difforme da quello prospettato, sarebbero in contrasto con l’art. 39 Cost.,
traducendosi in una sanzione impropria del dissenso che incide, condizionandola, sulla
libertà sindacale.
Le norme suddette sarebbero altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto le ooss
sarebbero privilegiate o discriminate sulla base, non già del rapporto con i lavoratori e
dunque della rappresentatività, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante
di aver prestato o meno il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.
Richiamando al riguardo i principi affermati da Corte Cost. n. 231/2013,l’o.s. ricorrente
ha chiesto, in subordine, che previo deferimento della questione di costituzionalità delle norme
su indicate,lo SNALS venisse ammesso con riserva, sino all’esito della decisione della
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Consulta, alle trattative per la stipula del contratto integrativo in tema di utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2018/2019.
In punto periculum in mora ha dedotto l’urgenza dell’accertamento, posto che la
contrattazione in tema di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico
2018/2019, dalla quale la ricorrente era stata esclusa, avrebbe avuto luogo in data 3.5.2018.
Nel giudizio cautelare è intervenuta la CONFSAL ad adiuvandum, sostenendo le ragioni
dell’ooss ricorrente ed aderendo alle conclusioni spiegate.
Si sono costituite l’ARAN ed il MIUR che hanno contestato l’avversa domanda eccependo,
da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell’ooss ricorrente e dell’intervenuta ad
impugnare l’art. 22 del CCNL in quanto non firmatarie e, quanto al fumus bonis iuris,
l’infondatezza della pretesa stante il chiaro tenore degli artt. 40 comma 3 bis e l’art. 43
comma 5 D.lvo 165/01 e la manifesta infondatezza della prospettata questione di
costituzionalità, attesa la ragionevolezza del rapporto fra contrattazione nazionale ed
integrativa.
Si sono altresì costituite le ooss CISL–FERERAZIONE CISL, SCUOLA UNIVERSITA’
E RICERCA–CGIL–FLC CGIL–UIL e UIL SCUOLA NAZIONALE che, del pari,
hanno contestato la domanda attorea con varie argomentazioni.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. non può essere accolto, in difetto dell’imprescindibile requisito
del fumus bonis iuris.
L’associazione ricorrente, sindacato pacificamente dotato di maggiore rappresentatività,
che ha partecipato alla contrattazione del ccnl comparto scuola del 19.4.2018, rifiutandone la
sottoscrizione,lamenta di essere stata esclusa dalle trattative integrative in tema di
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2018/2019 e, più in
generale,dalla contrattazione integrativa e decentrata,per effetto dell’art. 22 del CCNL che
riserva alle sole ooss firmatarie del ccnl la partecipazione alla contrattazione integrativa
nazionale, regionale e di istituzione.
Richiamando la sentenza della consulta 231/13, assume  l’illegittimità della norma contrattuale
in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione sindacale,sostenendo
che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40 comma 3 bis e 43
comma 5 D.lvo 165/01, debbano indurre a ritenere che una ooss che possieda il requisito
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della rappresentatività,non possa essere esclusa dalla contrattazione integrativa,
quand’anche non abbia sottoscritto il contratto nazionale.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedono accertarsi il diritto a partecipare alla contrattazione
integrativa con condanna dell’Aran e del Ministero ad ammettere lo Snals, per il periodo
2016/18,alla contrattazione integrativa del comparto scuola.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 “l’Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale”.
Il successivo 5 comma prevede poi che “I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati,in conformità all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti,
dai contratti collettivi nazionali,fermo restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 7,
per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
A sua volta l’art. 40 comma 3 bis stabilisce che“Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma
5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la
qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti
economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta
quota e’ collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono”.
E’ chiaro dunque che il legislatore ha sancito positivamente il diritto dell’os che possiede il
requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla
sola contrattazione collettiva nazionale. Mentre ha rimesso alle parte sociali che
sottoscrivono il contratto collettivo nazionale l’individuazione dei soggetti della
contrattazione integrativa,prevedendo espressamente che l’unico ambito sottratto al potere
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normativo della contrattazione nazionale è quello degli organismi di rappresentanza unitaria del personale (art. 43 comma 5 che fa salvo quanto previsto dall’art. 42 comma 7).
Il chiaro tenore letterale non consente dubbi interpretativi della normativa richiamata,
rispetto alla quale risulta del tutto conforme, l’impugnato art. 22 comma 2 CCNL comparto
Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.4.2018, laddove appunto individua nelle sole
ooss firmatarie del CCNL quelle che possono partecipare alla contrattazione integrativa a
livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica.
La ricorrente sostiene,in subordine,l’incostituzionalità del complesso normativo sopra
richiamato nella parte in cui consente di escludere dalla contrattazione collettiva integrativa
il sindacato dotato dei requisiti di rappresentatività che ha rifiutato la sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost.; chiede pertanto di
essere ammesso con riserva alle trattative “integrative”sino all’esito dell’incidente di
costituzionalità.
Ebbene, questo giudice dubita innanzitutto del potere di anticipare, seppure
temporaneamente e con riserva di riesame, gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità
riservata alla Consulta, attribuendo la cautela invocata proprio e solo in ragione del dubbio
di costituzionalità, risolvendosi una tale operazione in una sostanziale disapplicazione della
legge.
I principi affermati dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
dai ricorrenti appaiono invero volti a superare la questione della legittimazione del giudice della
cautela a sollevare la questione di costituzionalità–e dunque dell’esaurimento della
potestas iudicandi  del giudice della cautela-, piuttosto che quella
relativa all’abnormità del provvedimento cautelare concesso.
Ad ogni buon conto, la questione di costituzionalità non appare fondata.
Il sistema delineato dal legislatore nell’ambito del pubblico impiego in merito al rapporto
fra la contrattazione nazionale ed integrativa,che è congeniato in modo tale che la
contrattazione decentrata sia del tutto vincolata a quella nazionale,tanto che le clausole
difformi sono nulle (Cass. 9146/2009);unitamente all’attribuzione delle prerogative
sindacali sul presupposto oggettivo della rappresentatività, appare del tutto coerente e
ragionevole.
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Infatti, in un contesto in cui le prerogative sindacali di cui all’art. 19 Stat. Lav. sono
attribuite all’o.s. sul presupposto del dato oggettivo della rappresentatività e dunque
indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto collettivo (art. 42 T.U.), come già
ritenuto dal Tribunale di Milano in identica fattispecie,“è proprio il carattere di specificità
della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire “di
derivazione” dalla contrattazione nazionale a far viceversa apparire ragionevole e conforme
al dettato dall’art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al CCNL
l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Una volta garantito alla associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di
partecipare alle trattative in sede nazionale; una volta che la medesima associazione abbia
legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL
che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della
contrattazione integrativa),non può poi ritenersi contraria agli art. 3 e 39 Cost. l’esclusione
di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL
non sottoscritto, garantendosi in ogni caso agli organismi di rappresentanza unitaria del
personale la partecipazione alla contrattazione integrativa, ed alle ooss dotate di
rappresentatività, quale appunto il sindacato ricorrente, le prerogative sindacali di cui all’art.
19 Stat. Lav..
E proprio sotto tale profilo non può che rilevarsi la diversità della fattispecie esaminata da
Corte Cost. 231/2013, da cui pertanto non sembrano potersi trarre elementi sufficienti per
inficiare gli argomenti sopra esposti.
Il ricorso cautelare deve pertanto essere respinto.
Spese al merito.
                                                                  PQM
rigetta il ricorso;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Roma
17.7.2018
                                                                                                                                           Il Giudice
                                                                                                                                        F. R. Pucci
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Concorso DSGA! Durante un’informativa sugli organici è stato comunicato alle organizzazioni sindacali che il ministro Bussetti sta per inviare,  al Ministero per la Pubblica Amministrazione la richiesta a bandire il concorso da 2.004 posti per DSGA, Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, atteso da ormai troppo tempo.  Posti che potranno essere incrementati qualora quelli accantonati per mobilità non risultino del tutto utilizzati. Sembra che questa sia la volta buona si spera in un bando  imminente e  che le prove   possano  svolgersi già in autunno.

Le scuole prive di Dsga quest’anno hanno sfiorato quota 2000 e da settembre, per via dei pensionamenti, ovviamente aumenteranno.

Per quanto riguarda i requisiti per presentare domanda i titoli d’accesso al concorso  allo stato attuale sono quelli indicati nella tabella B allegata al CCNL: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009;  oltre al personale in possesso dei suddetti titoli, possono partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (01/01/2018) avevano  maturato almeno tre anni interi  di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi”

Vedremo se il bando confermerà l’esclusione di tutti quelli assistenti amministrativi che hanno  svolto la funzione superiore di Direttore dei servizi generali e amministrativi in precedenza .Far valere solo il servizio svolto dal 2010  discriminerebbe tutti coloro che in precedenza hanno svolto la stessa mansione, con le medesime funzioni e titoli d’accesso ovvero:  la maggiore anzianità di servizio previa domanda volontaria.

La scuola autonoma ha avuto bisogno della figura  del Dsga che  prese il posto dei ‘vecchi’ segretari, portando a sé un’enormità di mansioni ;  la figura professionale  istituita dall’articolo 34 del CCNL nel lontano 1999, al comma 2 stabilì anche le modalità di accesso a tale profilo professionale.

 

 

 

 

 Il Miur ha richiesto l’assunzione di 212 dirigenti  scolastici dalle liste dei concorsi precedenti.Queste unità non saranno sufficiente a colmare i posti vacanti.
La carenza di dirigenti scolastici sul territorio nazionale  è stata risolta finora affidando a uno stesso dirigente oltre a quella in cui risulta titolare altre scuole in reggenza. Dal 1° settembre 2018 ci saranno ancora 1.700 dirigenti reggenti di una o più scuole su tutto il territorio nazionale .
Si auspica che con i vincitori del  corso concorso che vedrà l’avvio lunedi 23 luglio si possa al più presto sanare la situazione portando in tutte quelle istituzioni scolastiche che hanno i corretti parametri un dirigente titolare. Resterà poi sempre la problematica legata alle scuole sottodimensionate.