Il giorno 30 novembre 2018 si è svolto un incontro presso il MAECI alla presenza del Consigliere Nocella, delle altre OO.SS., della Preside Moggi, della Dott.ssa Lorandi e di alcune colleghe collocate fuori ruolo, per la definizione dei criteri per la presentazione dei progetti per l’anno scolastico 2018/2019.

All’inizio della riunione il Consigliere Nocella ha comunicato che, pur essendo state effettuate ulteriori nomine per la destinazione all’estero, alcuni posti sono rimasti ancora vacanti o perché in attesa dei visti da parte dei paesi di destinazione o, per i Lettorati, per l’assenza dei gradimenti da parte delle Università o a causa di rinunce comunicate.

Successivamente si è nuovamente discusso dei criteri per la presentazione dei progetti soffermandosi specificatamente su tre punti tra cui quello più importante riguardante il divieto di cumulo di incarico.

L’Amministrazione si è dimostrata disponibile nel recepire questo criterio (divieto di cumulo) sottolineando la necessità di una chiara distribuzione degli incarichi.

Infine, lo Snals-Confsal ha chiesto notizie sul bando per l’estero sollecitando nuovamente l’Amministrazione per la sua emissione.

La prossima riunione è stata fissata per il giorno 12 c.m.

personale ata

Il concorso DSGA dovrebbe essere bandito molto presto.

Il Miur ha già comunicato ai sindacati che il MEF ha provveduto a registrare il bando il che significa che ha inserito gli oneri derivanti dalla realizzazione del concorso fra le spese da sostenere e ha dato così il suo ok

Nel mese di ottobre è stata resa nota una prima bozza del bando che in quanto tale potrà essere   modificata e rivista.

Si auspica che  la versione finale, possa essere  quella che sarà presentata ai sindacati nell’informativa fissata per il 6 dicembre.

Per quello che si conosce al momento possono partecipare al concorso coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
  • diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
  • lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Possono inoltre partecipare, in deroga ai succitati titoli, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205,abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi.

La situazione sarà più chiara il 6 dicembre, giornata in cui appunto come già detto è prevista  una informativa ai sindacati.

Quel giorno si saprà come  il concorso sarà articolato  e il contestuale percorso riservato per gli Assistenti Amministrativi facenti funzione che potrebbero transitare  nel ruolo tramite una misura di mobilità professionale.

Continueremo a tenervi informati

 

pensioni

Al contrario dei salari e degli stipendi, che a seguito di contrattazioni sono rivalutati periodicamente, le pensioni sono perequate annualmente nel mese di gennaio in base ad un indice Istat legato ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’inflazione media rilevata nell’anno precedente.

Praticamente nel mese di gennaio viene applicato in via provvisoria il rilevamento calcolato dopo il 30 settembre dell’anno precedente.

Infine, entro il 31 dicembre l’indice viene calcolato in via definitiva.

Se differisce da quello provvisorio sarà oggetto di conguaglio di cui si avranno gli effetti un anno dopo, cioè a gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato applicato l’indice provvisorio.

Il D.M. 16.11.2018 del MEF ha disposto:

–    la conferma dell’aumento percentuale, dell’1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017, a partire dall’1 gennaio 2018;

–    la nuova percentuale di variazione dell’1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018, a partire quindi dall’1 gennaio 2019 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo).

L’indice definitivo dall’1/1/2018 non ha subito variazione rispetto a quello provvisorio dell’1,10% e pertanto non ci sarà alcun conguaglio e per il nuovo anno la perequazione comporterà un aumento di +1.10%.

Dal 2019 si tornerà alla procedura del calcolo in vigore fino al 2011 e quindi i pensionati avranno la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in misura totale senza riduzioni o penalizzazioni.

Negli anni dal 2012 al 2018 per varie disposizioni (Fornero, Letta e Renzi) tale procedura era stata applicata solo per le pensioni che non superavano tre volte il trattamento minimo dell’INPS.

Verrà quindi ripristinato il sistema che prevede la rivalutazione su fasce di importo che si riassumono nella tabella che segue (elaborata secondo i dati pubblicati dal prof. Renzo Boninsegna della Segreteria Provinciale dello SNALS di Verona del 19.10.2018):

Fascia Importo

Indice perequazione

Rivalutazione provvisoria

Fino a tre volte il trattamento minimo

€ 1.522,26 (507,42×3)

100%

1,10 %

Fino 5 volte il trattamento minimo € 2.537

90%

0,990%

Oltre 5 volte il trattamento minimo

75%

0,825%

 

Aumento perequazione pensioni dall’1 gennaio 2019

            Importo mensile lordo 2018             (euro) Aumento lordo mensile 2019 (euro)

Importo mensile lordo con perequazione (euro)

1.000

11,00 1.011,00

1.100

12,10 1.112,10
1.200 13,20

1.213,20

1.300

14,30

1.314,30

1.400

15,40

1.415,40

1.500

16,50

1.516,50

1.600

17,51

1.617,51

1.700

18,50

1.718,50

1.800

19,49

1.819,49

1.900

20,48

1.920,48

2.000

21,47

2.021,47

2.100

22,46

2.122,46

2.200

23,45

2.223,45

2.300

24,44

2.324,44

2.400

25,43

2.425,43

2.500

26,42 2.526,42
2.600 27,31

2.627,31

2.700

28,14 2.728,14
2.800 28,96

2.828,96

2.900

29,79 2.929,79

3.000

30,61

3.030,61

3.100 31,44

3.131,44

3.200

32,26 3.232,26
3.300 33,09

3.333,09

3.400

33,91 3.433,91
3.500 34,74

3.534,74

3.600

35,56

3.635,56

3.700

36,39

3.736,39

3.800

37,21 3.837,21
3.900 38,04

3.938,04

4.000 38,86

4.038,86

La proposta della Commissione Europea per il bilancio pluriennale 2021-2017 dell’UE è uno stanziamento di 100 miliardi di euro per ricerca ed innovazione nel nuovo programma europeo ribattezzato “Orizzonte Europa”.

L’attuale programma in scadenza Orizzonte 2020 ha rappresentato un successo per l’Europa ma l’Italia non ha saputo utilizzare i fondi assegnati e la spesa , a livello nazionale, è stata di gran lunga al di sotto in termini percentuali, delle risorse finanziarie messe a disposizione, nonostante la presenza dell’’Agenzia per la coesione territoriale, agenzia pubblica italiana, vigilata direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione territoriale.

L’Agenzia è stata istituita ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 101/2013, acquisendo parte delle funzioni del soppresso Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ed ha il compito di fornire supporto all’attuazione della programmazione comunitaria e nazionale (cicli 2007-2013 e 2014-2020), attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi operativi e agli enti beneficiari degli stessi, oltre ad attività di monitoraggio e verifica degli investimenti e di supporto alla promozione e al miglioramento della progettualità e della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.

Essa promuove lo sviluppo economico e la coesione al fine di eliminare il divario territoriale all’interno del Paese e rafforzare la capacità amministrativa della PA e deve rispondere ai fabbisogni di sviluppo dei territori per creare condizioni strutturali utili al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La sua funzione principale , in sintesi, è quella di declinare con chiarezza attraverso bandi i programmi operativi (PO).

Per la programmazione 2014 – 2020 l’Unione Europea ha assegnato all’Italia oltre 46,4 miliardi distribuiti in 75 programmi tra nazionali e regionali attraverso tre fondi: fondo sviluppo regionale, fondo sociale, fondo di coesione. La spesa effettuata a ridosso della penultimo anno della programmazione Europa 2020 si attesta intorno all’8% dell ‘ammontare complessivo. Quindi è decisamente inadeguata ed insufficiente.

Tra le principali novità del nuovo programma “Orizzonte Europa”, c’è la creazione di un Consiglio europeo dell’innovazione (CEI), che dovrebbe servire da referente unico per portare dal laboratorio al mercato le più promettenti tecnologie ad alto potenziale e rivoluzionarie e aiutare le start-up e le imprese più innovative a sviluppare le loro idee. Il nuovo CEI contribuirà a individuare e finanziare le innovazioni ad alto rischio e in rapida evoluzione che hanno forti potenzialità di creare nuovi mercati.

“Orizzonte Europa” prevede inoltre nuove missioni Ue per la ricerca e l’innovazione incentrate sulle sfide per la società e la competitività industriale (dalla lotta contro il cancro ai trasporti puliti o alla rimozione della plastica dagli oceani). Il programma intende anche massimizzare il potenziale di innovazione in tutta l’Ue, raddoppiando il sostegno fornito agli Stati membri in ritardo con gli sforzi per mettere a frutto il loro potenziale nazionale di ricerca e innovazione.

Dinanzi al nuovo scenario prospettato è auspicabile per l’Italia che l’Agenzia preposta per la gestione e la fruizione dei fondi messi a disposizioni cambi la governance per ottenere migliori e più efficaci risultati in termini di fruizione e spesa dei finanziamenti ricevuti dall’UE su tutto il territorio nazionale.

Si è svolto  il previsto incontro sul contratto della mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019-20 fra il Miur e le rappresentanze sindacali.

Lo Snals ha chiesto ed ottenuto di analizzare la bozza del contratto condivisa con i sindacati,articolo per articolo, in incontri calendarizzati con l’Amministrazione, ribadendo la assoluta necessità che il lavoro di stesura finale del contratto triennale sia ampiamente concordato.

L’Amministrazione, in apertura di incontro, ha espresso riserve sulla possibilità dei docenti di presentare annualmente la domanda di mobilità, quando non accontentati con l’assegnazione su scuola da loro esplicitamente richiesta, incontrando l’immediata opposizione dello  Snals su questo punto che ha ribadito il diritto del docente non accontentato su scuola di avere annualmente la possibilità di partecipare alla mobilità.

Lo Snals ha poi contestato l’introduzione dell’aliquota del 50% dei posti disponibili per i trasferimenti all’interno della provincia da posto di sostegno a posto comune, chiedendo, invece, che l’Amministrazione si faccia carico della formazione dei docenti di ruolo interessati al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

Lo Snals ha infine ottenuto che l’assegnazione dei docenti ai posti situati in sedi ubicate in comuni diversi, rispetto a quello sede di organico, siano assegnati salvaguardando la continuità didattica ed il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità ed i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

 

Si è tenuta  nei giorni scorsi presso il Miur  la riunione con le rappresentanze sindacali  sulla ricognizione delle risorse disponibili destinate al personale Ata.

Per la parte pubblica erano presenti la dott.ssa Novelli e il dott. D’amico.

Ad inizio seduta l’amministrazione ha fatto presente che al momento non ha a disposizione  dati certi per le risorse destinate all’anno finanziario 2019, perché la legge di bilancio non è ancora stata approvata.

Pertanto occorre aspettarne l’approvazione da parte del Parlamento, la firma del capo dello Stato,la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore   per avere i dati certi riguardanti le risorse della formazione.

Lo Snals ha chiesto di conoscere quante risorse sono state destinate alla formazione delle posizioni economiche e di queste risorse quante ne sono state impegnate.

L’amministrazione ha risposto che attualmente sono ancora disponibili per le posizioni economiche circa €172000, cifra che avrebbe potuto formare circa 3400 unità di personale.

Inoltre l’Amministrazione ha comunicato di aver attivato una ricognizione delle risorse  presso le scuole, dando loro tempo per la comunicazione fino al 10 gennaio 2019, per conoscere  l’esito dell’utilizzo dei fondi per le posizioni economiche.

Al fine di migliorare il funzionamento delle segreterie delle scuole, le rappresentanze sindacali hanno chiesto che siano investite le risorse anche per le figure professionali che provengono da altro profilo.

E’ stato ribadito da parte di tutte le OO.SS la necessità di avere un contratto integrativo unico contenente ogni tipo di risorsa  destinata alla formazione (fondi PON, posizioni economiche, formazione dei neo assunti ecc..).

Per realizzare ciò occorre fare una richiesta al Capo dipartimento riguardante i diversi fondi destinati alla formazione,chiedendo l’apertura di un tavolo congiunto con tutti i dipartimenti del Miur che erogano i fondi per la formazione.

 

È in discussione , per la sua approvazione, alla VII Commissione del Senato, la proposta di legge relativa alla modifica del comma 131 della legge detta” Buona Scuola” in materia di contratti a tempo determinato del personale docente sulla scia di quanto stabilito nel Decreto Dignità.

Eliminare questa clausola che impedisce a chi ha lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali e che aggira la normativa europea che pone un limite ai contratti a termine è assolutamente la giusta direzione, condivisa ampiamente dallo Snals. Infatti se un contratto è reiterato per più di tre annualità questa è la prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

La norma in oggetto, secondo la ratio del legislatore dell’epoca, non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si è rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come è rischia di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

La relazione dell’on. Barbaro espone con chiarezza le innumerevoli criticità di tale norma evidenziando la profonda ingiustizia di trattamento in essa contenuta perché costituisce l’esatto contrario di quanto indicato da tempo dall’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo e non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto.

Come riportato nella relazione, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/ 70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Su questi temi sono state discusse petizioni presso il Parlamento europeo e presentato un reclamo al Consiglio d’Europa; di recente è stata assunta la decisione di rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente scolastico con più di trentasei mesi di servizio svolto. La sentenza della Corte di giustizia europea assume importanza decisiva in quanto certifica che l’Italia ha abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori. Va precisato però che i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati esclusivamente in una scuola statale; sono escluse le paritarie.

La proposta di legge del DDL 355 contiene due articoli. L’art. 1 si declina in tre commi: 131, 131 bis e 131 ter:

Nel comma 131 viene espressamente stabilito che se i docenti, il personale educativo e ATA hanno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili hanno diritto ad essere stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al capoverso 131-bis si stabilisce che alla scadenza del terzo anno di servizio, ai docenti, al personale educativo e ATA è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell’ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.

Il capoverso 131-ter inserisce una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti, quel personale educativo e ATA che, allo scadere dei tre anni di servizio, si trovino nell’impossibilità di conseguire la stabilizzazione a causa di carenza di posti.

Viene precisato nel disegno di legge che la norma tutela esclusivamente coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su posto vacante e disponibile (destinatari della disposizione recata dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della citata direttiva 1999/70/CE) e non anche coloro che hanno prestato servizio per lo stesso periodo di tempo su posti meramente disponibili (non vacanti nell’organico di diritto, disposto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concertato con il Ministro dell’economia e delle finanze e approvato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri) o in supplenze temporanee. In tali ultime due ipotesi infatti, pur verificandosi di fatto la stessa evenienza («servizio prestato per 36 mesi anche non continuativi»), diversa ne è la causale.

Nel caso dei posti vacanti e disponibili ricorre infatti la fattispecie prevista analiticamente dalla direttiva 1999/70/CE, nel caso dei posti disponibili in via di mero fatto o delle supplenze temporanee su posti di titolari assenti lo strumento del contratto a tempo determinato è invece utilizzato nel modo corretto (sono posti la cui esistenza è limitata all’anno scolastico o a un termine ancora più breve, legato al ritorno in servizio del titolare) e quindi non ricorrono gli estremi della tutela della direttiva europea.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals è un primo passo: è un provvedimento che deve essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

L’articolo 13 della Legge di bilancio 2019 attualmente in corso d’esame parlamentare contiene modifiche alla disciplina dell’attribuzione del credito d’imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo.

Pur riguardando essenzialmente l’ambito della ricerca industriale, la materia interessa anche gli Enti pubblici di ricerca e le Università, utilizzabili come partner aziendali nelle attività di ricerca e sviluppo, e, in ultima analisi, è una questione che investe le relazioni pubblico/privato nella ricerca.

Ricordiamo che il credito d’imposta è un’agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte delle spese sostenute per attività riconducibili alla ricerca e allo sviluppo (spese per il personale interno dell’azienda addetto alla ricerca, sviluppo di prototipi, spese per contratti di ricerca “extra muros” con enti di ricerca, atenei, spin off, quote di ammortamento per macchinari).

L’introduzione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stata pensata dal legislatore come uno strumento di stimolo della ricerca privata che, in Italia, soffre tradizionalmente rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa. L’innovazione di processi e prodotti dovrebbe, infatti, far crescere la competitività delle industrie nazionali.

Sulla reale efficacia di questo strumento il dibattito è aperto, c’è però da dire che esso è stato introdotto da pochi anni e che avrebbe bisogno di un più attento monitoraggio.

Il credito d’imposta è disciplinato nell’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013, come successivamente modificato (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal “decreto dignità”, D.L. n. 87 del 2018).

La legge di bilancio attualmente in parlamento conferma la misura, ma per certi versi la depotenzia.

Le novità principali introdotte nell’articolo 13 riguardano il dimezzamento della quota di spese agevolabile, che passa in alcuni casi dal 50% al 25%, e dell’importo annuo massimo concedibile che scende da 20 a 10 milioni di euro.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le spese per il personale sono ammissibili al credito solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Invece il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, è una spesa agevolabile al 25%.

Relativamente a quali spese per contratti di ricerca sono ammissibili, l’articolo 13 distingue tra quelle per le quali continua a valere il credito d’imposta al 50% e quelle per le quali viene introdotto il credito al 25%.

Restano al 50%:

  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, a condizione che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. A tale scopo verrà effettuato il controllo a fini civilistici (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Passano al 25%:

  • contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate precedentemente. Restano valide le precisazioni fatte sopra circa la non appartenenza al medesimo gruppo dell’impresa committente ed i relativi controlli.

Le misure sopra esposte intendono orientare una relazione tra imprese, enti di ricerca e università, nonché tra imprese e start-up e PMI innovative. In questo senso sembrano essere dirette a favorire l’innovazione e la ricerca. Resta però dimezzato il tetto di spesa agevolabile e questo depotenzia di fatto la misura in questione.

Per concludere, l’articolo 13 introduce tra le spese agevolabili quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Infine, vengono introdotti alcuni adempimenti certificativi per il riconoscimento e per l’utilizzabilità del credito d’imposta.

Si è svolto oggi 28 novembre, all’ARAN, l’ottavo incontro dedicato alle trattative per il rinnovo del CCNL Dirigenza Area Istruzione e Ricerca.

Per l’Aran era presente il presidente Gasparrini ed il dott. Mastrogiuseppe. Il presidente ha subito chiarito che l’Aran non è ancora in grado di fornire assicurazioni circa l’entità delle risorse disponibili per gli incrementi stipendiali in grado di garantire l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze.

La discussione poi si è aperta con l’intervento del dott. Mastrogiuseppe che ha illustrato la nuova proposta in tema di responsabilità disciplinare, chiarendo che il testo è stato rielaborato recependo alcune delle proposte emerse al tavolo. In particolare sono state accolte alcune richieste dello SNALS Confsal in ordine alla possibilità di tutelare maggiormente i dirigenti scolastici in caso di procedimento disciplinare ed in particolare sul meccanismo automatico del licenziamento in caso di recidiva.

È stata recepita l’indicazione di limitare gli obblighi relativi alla sicurezza ed agli infortuni alla responsabilità gestionale ed organizzativa.

La discussione è proseguita sull’articolato dedicato agli aspetti economici, sui quali gravano ancora le incertezze sulle risorse disponibili e sulla loro esigibilità nel periodo di vigenza del prossimo contratto. Lo Snals ha proposto di rinviare alla contrattazione integrativa nazionale la determinazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato, escludendo l’obbligo del richiamo assoluto alla differenziazione sostanziale ed alla graduazione della prestazione dirigenziale. A tal proposito lo Snals Confsal ha già inviato all’ARAN una nota formale con la richiesta di riscrittura delle disposizioni comuni in materia di trattamento economico ed in particolare di quelle relative alla retribuzione di risultato.

Lo Snals Confsal ha chiesto infine la fissazione di un termine per la definizione della questione economica. Decorso tale termine si avvierà la proclamazione dello stato di agitazione della categoria non escludendo ulteriori azioni più incisive di lotta.

Il prossimo incontro ci sarà il 13 dicembre.

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione delle trattative.

Al termine dell’incontro tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo delle trattative hanno condiviso e sottoscritto il seguente comunicato:

“Al termine dell’incontro del 28/11/2018 per il rinnovo del CCNL dell’area dirigenziale istruzione e ricerca la parte sindacale esprime unanimemente il più profondo disappunto per la mancata certificazione delle risorse relative al FUN 2017/2018, indispensabili per la chiusura positiva della trattativa. Chiede pertanto che tale incertezza sia rimossa entro la data della prossima riunione fissata per il 13 dicembre”.

Sono state pubblicate dal MIUR le prime FAQ sul Concorso straordinario infanzia e primaria.

E’ probabile che le stesse vengano arricchite da altre FAQ, per cui riportiamo l’indirizzo ufficiale del MIUR ove reperire le informazioni in tempo reale:  http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-infanzia-primaria/faq

Di seguito elenchiamo le attuali FAQ disponibili:

1) D: Sono una docente in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002, a seguito di provvedimento giurisdizionale, sono stata nominata in ruolo con clausola risolutiva. Usufruisco della riserva di posti di cui alla legge 68 del 1999. Sulla domanda di partecipazione al concorso straordinario posso dichiarare, ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera q), del bando, al pari dei docenti a tempo determinato, il certificato di iscrizione ai centri per l’impiego? R: Sì, in quanto nei casi in cui l’aspirante non possa produrre il certificato di disoccupazione, poichè occupato al momento della presentazione della domanda, potrà comunque dichiarare nella domanda polis, al pari del personale a tempo determinato, la data e la procedura nella quale ha presentato in precedenza, il certificato di disoccupazione.

2) D: Posso partecipare sia per i posti comuni che di sostegno? R: Sì. Fermo restando il possesso dei requisiti (diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o laurea in scienze della formazione primaria, servizio prestato in una scuola statale per due annualità anche non continuative negli ultimi otto anni e ove si concorra per il posto di sostegno, anche diploma di specializzazione), il bando offre un ventaglio di quattro possibili candidature:

  1. posto comune scuola primaria;
  2. posto comune scuola dell’infanzia;
  3. posto sostegno infanzia;
  4. posto sostegno primaria.

Il candidato può presentare domanda per uno o più dei posti su indicati.

3) D: Il Bando prevede il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Io vorrei partecipare per diverse tipologie di posto o per la stessa tipologia di posto nei due gradi di scuola considerati. Come devo effettuare il pagamento? R: Il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più tipologie di posto o ordini di scuola, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna tipologia di posto / ordine di scuola per cui si concorre. È possibile effettuare più pagamenti in un’unica soluzione.

4) D: Il servizio che ho prestato in una scuola dell’infanzia paritaria integra le due annualità, anche non continuative, previste dal bando come requisito di partecipazione? R. No. Il servizio utile ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione è esclusivamente quello svolto presso scuole primarie o dell’infanzia statali, come docente di posto comune o di sostegno, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2010/11 e l’anno scolastico 2017/18.

5) D: Come calcolo l’annualità utile ai fini della partecipazione al concorso? R. L’annualità è tale se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico o se ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia. Si considera valido ai fini del possesso dei requisiti concorsuali anche il servizio prestato in parte su posto di sostegno, in parte su posto comune, purché nello stesso ordine di scuola.

6) D: Che cosa s’intende con l’espressione ‘servizio specifico’? R. Per servizio specifico s’intende il servizio prestato nello stesso ordine di scuola. Pertanto, il candidato che abbia prestato i due anni di servizio su posto comune o su posto di sostegno, ovvero abbia prestato un anno scolastico di servizio su posto comune della scuola primaria e un altro anno scolastico su posto di sostegno sempre della scuola primaria, potrà presentare domanda di partecipazione al concorso in quanto risulta soddisfatto il requisito delle due annualità di servizio specifico. Viceversa, non assolve al requisito richiesto il candidato che abbia maturato le due annualità di servizio parte nella scuola dell’infanzia, parte nella scuola primaria.

7) D: Se invio la domanda in formato cartaceo con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico Regionale della regione dove intendo sostenere la prova o presso la sede centrale del Ministero, la domanda ha lo stesso valore di quella inviata tramite Polis? R. No. L’inoltro telematico della domanda di partecipazione attraverso il sistema informativo POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale. Come chiarito nel bando, le istanze presentate con modalità diverse non saranno procedibili.

8) D: È valido il servizio prestato in scuole diverse nello stesso anno scolastico? R. Sì, purché il servizio sia stato prestato nello stesso ordine di scuola (solo infanzia / solo primaria).

9) D:È valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08? R. Sì, certo.

10) D: Ho diversi periodi di servizio prestato nello stesso anno scolastico come docente a tempo determinato nella scuola primaria / dell’infanzia. Come devo dichiarare i servizi? R. Nel caso di servizi non di ruolo che si sovrappongono si possono presentare 3 situazioni: – i due servizi coincidono completamente: in questo caso deve essere dichiarato solo uno dei servizi; – un servizio è completamente incluso in un altro: in questo caso deve essere dichiarato il periodo di servizio più ampio; – i due servizi si sovrappongono solo per un periodo: in questo caso deve essere dichiarato un unico periodo di servizio indicando come data di inizio quella del servizio che inizia prima e come data finale quella del servizio che termina dopo.

11) D: Perché nella mail pervenuta da Istanze on line si parla di domanda “inoltrata per convalida”? R. Ferma restando la possibilità di controllo e verifica sul contenuto della domanda prodotta dal candidato da parte dell’USR responsabile della procedura (art. 3 comma 4 del bando), il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l’aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR. Se ‘sconosciuto’ al sistema, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di abilitazione/specializzazione e di servizio richiesti per partecipare al concorso. Tali dichiarazioni dovranno essere successivamente verificate per la convalida dall’USR responsabile della procedura concorsuale. Le domande trasmesse tramite le Istanze on line del MIUR, pertanto, possono avere i seguenti due stati della domanda:

  • domanda “inoltrata”, se quanto dichiarato dal candidato nell’istanza di partecipazione (titoli di abilitazione / specializzazione/ servizio) già inoltrata, coincidono con i dati del docente già acquisiti al sistema informativo e presenti nella banca dati del Miur (validazione tecnica della domanda, suscettibile di controllo successivo da parte dell’USR responsabile della procedura);
  • domanda “inoltrata per convalida”, qualora questa corrispondenza ‘tecnica’ tra quanto dichiarato dal candidato e i dati presenti a sistema non vi sia. In tal caso, il controllo sarà a cura dell’USR responsabile della procedura (validazione amministrativa da parte dell’USR)

L’ulteriore verifica e validazione da parte dell’USR competente avviene per esempio nei seguenti casi:

  • candidati per il posto di sostegno che conseguano la specializzazione entro il primo dicembre 2018 (candidati inclusi con riserva);
  • candidati per posto comune o di sostegno i cui titoli di accesso non risultano, in tutto o in parte, già acquisiti al sistema informativo e ai quali il sistema abbia chiesto di autocertificarne il possesso tramite la compilazione di sezioni dedicate sul modello di istanza presente su POLIS;
  • candidati per posto comune o di sostegno che siano in attesa del documento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero e per il quale, entro la data termine per l’inoltro della domanda, abbiano prodotto domanda alla Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (candidati inclusi con riserva).

12) D:Ho il diploma del liceo socio psicopedagogico conseguito entro l’A.S. 2001/2002. Se posseggo le due annualità di servizio specifico richieste nel bando, posso partecipare al concorso? R. Sì.

13) D:Sono un docente di ruolo in possesso dei requisiti di servizio richiesti. Posso dichiarare il servizio prestato con un’unica data di inizio e di fine? R. No, i sevizi devono essere dichiarati per singolo anno scolastico anche se il servizio di ruolo non si è interrotto.