FAQ

  1. D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”? R.No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.

 

  1. D. Nelle procedure relative al sostegno, l’abilitazione per posto comune è valutabile ai sensi del punto B.11 della tabella di valutazione titoli? R.No, in quanto il titolo deve essere riconducibile allo “specifico posto” per il quale si partecipa.

 

  1. D. Ho presentato istanza anche per la scuola secondaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale relativa a infanzia e primaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola secondaria? R.Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

 

  1. D. È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza? R.Si.

 

  1. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti? R.Sì.

 

  1. D. Ho intenzione di iscrivermi sia per il posto comune della scuola dell’infanzia sia per il posto comune della scuola primaria; devo presentare due domande? R.No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (posto comune infanzia; posto sostegno infanzia; posto comune primaria; posto sostegno primaria).

 

  1. D. Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di tipologie di posto diverso. Cosa posso fare? R.In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le tipologie di posto desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle tipologie di posto richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 8).

 

  1. D. Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso? R.Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.

La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

 

  1. D. Ho conseguito l’abilitazione all’estero attraverso percorsi selettivi di accesso. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione? R.Sì, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria. Ai fini del riconoscimento del punteggio, sarà onere del candidato produrre adeguata certificazione che attesti la selettività del percorso.

 

  1. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1? R.No.

 

  1. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1? R.Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

 

  1. D. Nel caso delle GPS, l’attività di ricerca scientifica sulla base di assegni è valutata rispetto al bando e non alla durata. Questo è valido anche per la valutazione nei concorsi (punto B.14 della tabella di valutazione)?R.Si.

 

  1. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero? R. Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

 

  1. D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.18 e B.19 dell’allegato B al DM n. 206 del 26 ottobre 2023? R.Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti.

Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

– certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;

– certificazione CeClil;

– certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;

– Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

 

Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e dConcorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, così come previsto dal D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939

 

La procedura concorsuale è indetta su base regionale, per la copertura di complessivi 30.759 posti comuni e di sostegno.

Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, una riserva dei posti pari al 30%, è prevista in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa. Il Concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

La prova scritta, computer-based, consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 100 minuti ed è volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; la prova comprende inoltre quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali. È prevista un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.

La prova orale è volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina per la quale partecipa, delle competenze didattiche generali, della capacità di progettazione didattica – ivi compreso l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova, si svolgerà altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.i secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205

Chi partecipa

I candidati che sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4 del bando di concorso:

Articolo 4

(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti

comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in

possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,

congiuntamente, dei seguenti titoli:

  1. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II

livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di

concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo

conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente;

  1. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi

della normativa vigente.

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di

insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine

per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la

specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in

materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

  1. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe

di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del

presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano

svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le

istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi,

di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati

come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di

sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o

secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa

vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

  1. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul

riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai

commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di

riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la

presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

  1. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei

Requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della

procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in

qualsiasi momento della procedura concorsuale.

  1. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della

tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione

iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2024/2025, possono partecipare

con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l’anno

accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora

l’abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di

avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore

9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita

istanza on-line. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra

indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della

riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

  1. Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 4 – in considerazione della

tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge

31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024,

  1. 106 – possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno

coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla

normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione

sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto

conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15

2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il

mancato conseguimento della specializzazione entro il termine sopra indicato

comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della

riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Come partecipare

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito del Ministero dell’istruzione e del merito, raggiungibile all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

 

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, raggiungibile dal seguente link:

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/pagamenti/view/.

 

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della piattaforma di presentazione dell’istanza. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.

Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rinvia all’articolo 10 del bando.

Dove sostenere l’esame

PROVE SCRITTE

La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

 

PROVE ORALI

Per alcune procedure concorsuali, come specificato nell’Allegato 2 del Bando, sono previste aggregazioni territoriali, in caso di esiguo numero di posti conferibili. In caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze, potranno essere previste ulteriori aggregazioni. L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione

Calendario prove

In via di definizione

Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta

La prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato

partecipa, ha la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui

all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’articolo 5 del decreto del Ministro per la

Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall’articolo 3 del

medesimo decreto.

È composta da cinquanta quesiti predisposti da una o più università o consorzi universitari ovvero

enti pubblici di ricerca, nonché da Formez PA e validati dalla Commissione Nazionale di cui

all’articolo 9 del Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 e vertenti sui programmi contenuti

nella “Parte generale” dell’Allegato A di cui all’articolo 10 del citato Decreto ministeriale.

I cinquanta quesiti sono così ripartiti:

  1. a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del

candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e metodologico-didattico, così distribuiti:

  • dieci quesiti di ambito pedagogico;
  • quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
  • quindici quesiti di ambito metodologico-didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla

valutazione;

  1. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

  1. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle

tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità

dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;

l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui ai

punti a), b) e c).

A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è

ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei

posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione

che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova

orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo

degli ammessi.

Il MIM ha emanato il Decreto Ministeriale n. 144 del 18 luglio 2025, in corso di registrazione, avente per oggetto: “Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.

mpi-GABMI_DM_144_18-07-2025 Immiss in ruolo IRC.pdf 

Gli USR  hanno avviato le convocazioni (FASE 1 scelta della provincia); dal 17 luglio ore 10.00 inoltre sarà aperta l’istanza per la presentazione della domanda

per le max 150 preferenze da GaE e GPS per richiedere l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Per chiarire i dubbi più diffusi  …………

Quali sono le modalità di assunzione previste per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026?

Le immissioni in ruolo previste per il prossimo anno scolastico saranno circa 48.500. La ripartizione dei posti segue quanto stabilito nel decreto con le istruzioni operative: il 50% dei posti è destinato alle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e il restante 50% alle graduatorie di merito concorsuali.

Nel caso in cui le GAE siano esaurite, l’assunzione avviene direttamente dalle graduatorie concorsuali. nel seguente  ordine di priorità :

Vincitori del concorso ordinario 2016 (residuali).

Per infanzia e primaria: 25% dal concorso straordinario 2018 e 25% dal concorso ordinario 2020 (solo vincitori).

Per la secondaria: 40% dal concorso straordinario 2018, 30% dal concorso straordinario 2020 e 30% dall’ordinario 2020 (solo vincitori).

Dopo si passa ai vincitori dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2.  In caso di ulteriori disponibilità, si ricorre agli idonei:

Idonei PNRR 1 e 2, ciascuno nel limite del 30% dei posti banditi.

Dopo idonei dell’ordinario 2020 e dello straordinario 2020.

La possibilità di essere assunti dipende dalla disponibilità effettiva di cattedre libere e dai posti autorizzati per ciascuna classe di concorso. I vincitori non assunti mantengono comunque il diritto al ruolo negli anni successivi.

Concorsi PNRR

È vero che vengono valutati solo i concorsi superati per la stessa classe di concorso?

Sì, per le graduatorie di merito concorsuali è valutato solo il superamento di un concorso ordinario nella medesima classe di concorso. Il problema sorge  per le classi accorpate: alcuni USR hanno inizialmente attribuito punteggio anche per le classi accorpate, salvo poi rettificare le graduatorie. Manca un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.

I vincitori PNRR 1 assunti a tempo determinato devono compilare istanze online una volta ottenuta l’abilitazione?

Non ci sono indicazioni nazionali specifiche. Occorre seguire le istruzioni del proprio USR. In alcuni casi è sufficiente trasmettere l’autocertificazione del conseguimento dell’abilitazione all’USP e alla scuola. In ogni caso, è fondamentale attenersi alle indicazioni dell’ufficio territoriale di competenza.

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 2025/26

Un idoneo PNRR 1 escluso per un punteggio inferiore può essere reintegrato in caso di rinunce?

Sì. Se vi sono rinunce tra vincitori o idonei entro il 30% dei posti banditi, e se restano posti vacanti, la graduatoria può essere integrata. Questo può comportare una nuova fase 1 di nomina per quella stessa classe di concorso, in cui vengono convocati anche coloro che inizialmente non erano destinatari di nomina.

Cosa indicano le sigle come “N”, “M” o “RS” nei contingenti pubblicati?

Queste sigle si riferiscono alle riserve di posti previste dalla legge 68/1999. Ad esempio:

“N” indica i posti riservati agli invalidi civili. “M”, “R”, “S” identificano altre tipologie di riserva (es. orfani, profughi, ecc.). I numeri accanto alle lettere specificano la quantità di posti riservati per ciascuna categoria.

Se le GAE sono esaurite e vi sono posti per una classe di concorso, si attinge subito da PNRR 1 o anche da PNRR 2?

L’ordine di assunzione prevede che prima si attinga dai vincitori dell’ordinario 2016 (se presenti), poi da quelli del 2018 e 2020, quindi da PNRR 1, e solo successivamente da PNRR 2. Tuttavia, anche se la graduatoria PNRR 2 non è ancora pubblicata, è possibile assumere fino al 31 dicembre, in continuità con le modalità adottate negli anni precedenti.

È previsto un criterio di riserva per gli idonei PNRR 1 con almeno 36 mesi di servizio?No. Lo scorrimento del 30% per gli idonei PNRR 1 non prevede ulteriori riserve per anzianità di servizio. Le percentuali e i criteri di accesso sono stabiliti per legge.

La graduatoria degli idonei nel concorso straordinario triennale potrà scorrere?

Sì, la graduatoria potrà scorrere in alcuni casi, ma non è garantito che ciò avvenga ovunque. Tutto dipende dal numero effettivo di cattedre libere e vacanti e dai posti autorizzati per le immissioni in ruolo, suddivisi per classe di concorso e regione.

Perché gli idonei dello straordinario 2021 non seguono l’ordine cronologico nelle immissioni in ruolo?

Gli idonei dello straordinario 2021 inizialmente non avevano diritto all’assunzione, riservata ai soli vincitori. Successivamente, una modifica normativa ha esteso la possibilità anche agli idonei, ma sempre nel rispetto del vincolo triennale di validità della graduatoria. Tuttavia, le assunzioni seguono un ordine stabilito dalla normativa, che dà priorità ai concorsi ordinari rispetto allo straordinario, indipendentemente dalla cronologia.

È possibile congelare l’anno di prova per una classe di concorso se si è vincitori di due concorsi PNRR in gradi diversi?

Se si è destinatari di due nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo (es. PNRR 1 e 2), non è possibile scegliere tra le due. Tuttavia, se si riceve la nomina solo per uno dei due concorsi quest’anno e per l’altro non vi è disponibilità di posti, l’eventuale anno di prova per il secondo potrà essere svolto l’anno successivo, dopo l’assegnazione della nomina.

I posti autorizzati per le assunzioni possono aumentare durante le fasi?

No. I posti autorizzati per le immissioni in ruolo sono fissi e stabiliti dal MEF con decreto interministeriale. Anche se si liberassero cattedre (es. per dimissioni o pensionamenti tardivi), si potrebbe procedere a nuove nomine solo se già comprese nel contingente autorizzato.

Se un docente già in ruolo riceve una nuova nomina da concorso PNRR 2, cosa succede al contratto attuale?

Il docente ha cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare la nuova sede. Accettando la nuova nomina, si rinuncia automaticamente al ruolo già in essere. Rifiutando, si mantiene il ruolo attuale.

È possibile chiedere trasferimento dopo il primo anno di ruolo?

No. La normativa impone un vincolo triennale di permanenza nella sede ottenuta con l’assunzione, anche se vi sono disponibilità nella stessa provincia. Il trasferimento è consentito solo dopo tre anni, salvo specifiche deroghe.

Chi è vincitore su due regioni può partecipare alla scelta della provincia per entrambe e poi scegliere?

Sì. È possibile partecipare alla fase 1 e 2 di entrambe le regioni. Tuttavia, una volta assegnata la sede (anche d’ufficio) in fase 2, non è possibile rinunciare in quella fase. Si può però decidere di rifiutare la sede entro cinque giorni dall’assegnazione. Le tempistiche potrebbero consentire di attendere l’esito della seconda regione prima di prendere una decisione definitiva.

Se il riparto contingente supera il numero di vincitori e idonei del 30%, ci sono possibilità per altri idonei PNRR 1?

Solo in caso di rinuncia da parte di vincitori o idonei entro il 30%, si può procedere allo scorrimento con ulteriori idonei. In assenza di rinunce, il contingente non può essere redistribuito ad altri idonei.

Cosa succede se un vincitore rinuncia? Un idoneo può diventare vincitore?

Sì. In caso di rinuncia da parte di un vincitore, la graduatoria scorre e un idoneo può subentrare, fino alla copertura dei posti messi a bando per quella classe di concorso. Lo stesso vale per gli idonei inclusi nel limite del 30%.

Se restano posti disponibili dopo PNRR 1 e 2, saranno banditi per PNRR 3?

Sì. I posti per PNRR 3 saranno determinati per raggiungere l’obiettivo complessivo di 70.000 assunzioni tra i tre concorsi. Tuttavia, se una classe di concorso ha ancora graduatorie attive (es. PNRR 1 non esaurita), potrebbero essere banditi pochissimi posti o nessuno per il PNRR 3 in quella disciplina.

Come si dichiara l’abilitazione durante la procedura?

Nella fase 2 della procedura, è presente una sezione dedicata in cui si deve dichiarare se si possiede l’abilitazione per la classe di concorso di riferimento. Questa dichiarazione è obbligatoria per proseguire.

 

Chi riceve una nomina in ruolo deve annullare la domanda delle 150 preferenze?

Sì. Se si riceve una nomina in ruolo, è importante annullare l’inoltro della domanda per le 150 preferenze, almeno entro il 30 luglio. In caso contrario, il sistema potrebbe assegnare una supplenza anche a chi ha già un ruolo,  penalizzando altri candidati. Annullare l’istanza è un passaggio fondamentale.

 

Quanto tempo ha un vincitore per conseguire l’abilitazione se le università non sono in tempo con i percorsi?

Chi ottiene una nomina finalizzata al ruolo deve conseguire l’abilitazione entro una data stabilita annualmente dal Ministero. Nel 2024, la scadenza era inizialmente fissata al 18 luglio, poi prorogata ad agosto. Per il 2025, la data non è ancora stata comunicata. Inoltre, è stata prevista una scadenza al 19 novembre per la conclusione del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, utile sia per l’inserimento al PNRR 3 sia per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per gli attuali vincitori.

Supplenze

Per evitare di essere considerati rinunciatari nelle 150 preferenze, è sufficiente inserire ogni scuola una sola volta?

No, è importante dare disponibilità per tutte le tipologie di contratto (31 agosto, 30 giugno e spezzoni) per ciascuna preferenza. L’ordine è personale: si può scegliere di inserire prima tutte le scuole per i contratti al 31 agosto, poi le stesse per il 30 giugno, e infine per gli spezzoni. Un utile accorgimento è inserire alla fine una preferenza sintetica “provincia” con tutte le tipologie di contratto, per garantire la massima disponibilità.

Per partecipare alla mini call veloce, è obbligatorio inserire tutte le scuole, compresi spezzoni, ospedali, carceri e CPIA?

No, perché la mini call veloce riguarda esclusivamente le nomine finalizzate al ruolo, che avvengono su cattedre intere in organico di diritto, e non su spezzoni. Tuttavia, per essere ammessi alla mini call in altre province, occorre non risultare rinunciatari nella propria provincia: bisogna quindi dare disponibilità a qualsiasi cattedra completa offerta nella propria provincia attraverso l’apposita istanza, separata dalle 150 preferenze per le supplenze.

Le nomine da GPS prima fascia sul sostegno saranno disponibili anche per il 2025/2026?

Al momento, la normativa prevede la possibilità solo per il 2024/2025, sulla base del decreto-legge n. 19/2024. Non vi è alcuna proroga automatica prevista per l’anno successivo.

È corretto compilare le 150 preferenze senza conoscere le disponibilità?

Sì, ed è anzi consigliabile. Le disponibilità per le supplenze cambiano di frequente e non corrispondono necessariamente alla situazione reale a settembre. Pubblicarle con troppo anticipo potrebbe indurre i candidati a non considerare cattedre che si renderanno disponibili successivamente (ad esempio per aspettative o dimissioni). Conviene quindi indicare tutte le preferenze per cui si è realmente disponibili, senza basarsi esclusivamente sui dati pubblicati.

Cosa succede se si indicano preferenze per classi di concorso di fasce diverse?

Il sistema analizza tutte le graduatorie (prima e seconda fascia) contemporaneamente e per ogni classe di concorso. Valuta le preferenze indicate in ordine: se trova una disponibilità per una classe di concorso di seconda fascia prima di esaminare quelle di prima fascia, assegna quella. È quindi fondamentale ordinare bene le preferenze.

Ci sarà la mini call veloce per la classe di concorso ADSS?

È possibile, ma molto improbabile. La mini call veloce si attiva solo se restano posti vacanti dopo aver esaurito tutte le graduatorie di merito concorsuali e la prima fascia GPS nella provincia interessata. Per ADSS, l’esperienza degli anni precedenti indica che raramente si verificano queste condizioni.

In caso di rinuncia di un riservista, viene chiamato un altro riservista?

La normativa specifica in merito non è stata confermata  In genere, le graduatorie di riserva seguono regole specifiche previste dalla legge 68/1999.

Le 150 preferenze devono includere obbligatoriamente 150 scuole?

No. Le preferenze possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (comuni, distretti, intera provincia). Il limite massimo è di 150, ma non è obbligatorio raggiungerlo.

È possibile scegliere solo le supplenze annuali nella domanda per il sostegno?

Sì, è possibile selezionare solo le supplenze annuali (al 31 agosto). Tuttavia, se non si dà disponibilità anche per le cattedre al 30 giugno, e solo queste sono disponibili nella scuola in cui si potrebbe ottenere la conferma, non sarà possibile essere assegnati. Chi desidera rinunciare alla conferma deve farlo espressamente durante la compilazione.

Nella piattaforma per le 150 preferenze bisogna dichiarare in quale fascia si è inseriti?

No, la piattaforma riconosce automaticamente la fascia (prima o seconda) in cui si è presenti. Non è necessario spuntare alcuna casella.

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo da GPS sostegno saranno pubblicate?

Sì. Gli USR stanno già pubblicando le sedi disponibili per ciascuna classe di concorso. Dopo le immissioni in ruolo, verrà pubblicato l’elenco delle sedi residue per le nomine da GPS.

Conferma su posto sostegno

Nella domanda per la continuità sul sostegno si può scegliere anche la tipologia di contratto?

Sì. Si può indicare se si desidera una supplenza annuale (al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o uno spezzone. In caso di spezzoni, si può specificare anche il numero di ore.

Se si conferma la continuità sul sostegno, si è automaticamente esclusi dal ruolo?

No. Se un docente è già di ruolo (ad esempio tramite articolo 47) e chiede la conferma su una supplenza, resta comunque in ruolo.

Se partecipa anche alle immissioni in ruolo, e riceve una nomina, questa ha la priorità: in tal caso la continuità sul sostegno decade. In teoria le immissioni in ruolo dovrebbero precedere le supplenze e quindi anche la fase di conferma su sostegno, ma potranno esserci anche nomine in ruolo tardive e anche dopo il 31 agosto (surroghe e accantonamenti PNRR2).

Cosa succede se si accetta la continuità sul sostegno ma il posto è assegnato a ruolo?

Se il posto su cui si è chiesta la conferma viene coperto da una nomina in ruolo, la conferma non potrà avvenire. In tal caso, si procederà all’assegnazione secondo le altre preferenze espresse per le supplenze.

Come funziona la conferma su sostegno (cosiddetto “bollettino zero”)?

Chi ha ricevuto richiesta di conferma da parte della famiglia, del GLO o del dirigente, potrà esprimere la propria disponibilità alla conferma sul posto di sostegno tramite una voce specifica nell’istanza. Se confermata, la precedenza sarà riconosciuta solo se si rientra nel contingente delle nomine. Una volta accettata la conferma, non si può più tornare indietro.

Per la conferma sul sostegno, è sufficiente rientrare nel primo bollettino anche su materia?

No. Per ottenere la conferma sul sostegno, bisogna essere nominati su una cattedra di sostegno entro il 31 agosto. Se si viene nominati su materia in un bollettino precedente, si rischia di perdere la conferma sul sostegno. Gli USR dovrebbero però gestire le assegnazioni in modo da evitare questi conflitti.

Con Decreto prot. n. 35346 del giorno 15 luglio 2025 Indire ha approvato le graduatorie di cui all’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni (articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025) pubblicato con Decreto prot. n. 31134 del 25.06.2025

Sono  ammessi ai corsi di formazione INDIRE tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria nel limite dei posti messi a disposizione secondo l’art. 1 dell’avviso di selezione, ovvero:

  • Scuola dell’Infanzia: n. posti disponibili: n. 1350;
  • Scuola primaria n. posti disponibili: n. 2250;
  • Scuola secondaria di primo grado n. posti disponibili: n. 1350;
  • Scuola secondaria di secondo grado n. posti disponibili: n. 900.

Per tutti i candidati ammessi con riserva sono in corso i controlli amministrativi per verificare la corretta procedura di iscrizione. In caso di esito negativo sarà disposta la decadenza dalla graduatoria medesima.

Tutti i candidati ammessi a sostenere i corsi INDIRE, nei limiti dei posti sopra indicati, devono provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione al versamento della quota di euro 600,00 (seicento/00) pena la decadenza dalla graduatoria di merito

 

È terminata dopo oltre tre ore  l’informativa dell’8 luglio 2025 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali in merito alle immissioni in ruolo e alle nomine finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 2025/2026.  In attesa del testo ufficiale c’è l’ufficialità delle date per la presentazione dell’istanza per la scelta delle 150 preferenze per chi è inserito in GaE, GPS ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS:  da giovedì 17 luglio con scadenza mercoledì 30 luglio.

I docenti inseriti in GaE e in GPS, oltre quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS, saranno obbligati, per potere aspirare alle imissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno o da elenco aggiuntivo sostegno oppure per aspirare alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ad accedere alla piattaforma POLIS – Istanze Online e compilare l’istanza informatizzata, indicando fino a 150 preferenze per incarichi a tempo determinato al 30 giugno 2026, 31 agosto 2026 e/o finalizzati al ruolo.

Fase 1 e fase 2 per immissioni in ruolo

La procedura straordinaria per le immissioni in ruolo dalla prima fascia sostegno o dagli elenchi aggiuntivi, che  prevede l’assunzione in ruolo con contratto a tempo determinato, prevede due fasi procedurali che si svolgono digitalmente:

Fase 1: Si tratta della fase provinciale dalle graduatorie provinciali di prima fascia sostegno e dagli elenchi aggiuntivi la cui istanza si presenta a partire dal 17 luglio 2025 fino al 30 luglio 2025, ma la definizione dell’assegnazione della scuola è prevista dal 1° agosto, concludendo gli scorrimenti entro il 13 agosto a fronte di eventuali rinunce.

Fase 2: La cosiddetta mini call veloce dal 14 agosto 2025 al 18 agosto 2025 con assegnazione della provincia e della sede che deve concludersi entro il 21 agosto.

 

Per le Immissioni in ruolo 2025/2026: sono 52 mila posti liberi,ma una parte sarà accantonata per il concorso PNRR3.

Durante l’incontro è stato precisato che la quota definitiva delle assunzioni per l’anno scolastico 2025/2026 non è ancora stata approvata. Il numero dei posti vacanti al termine della mobilità risulta pari a poco più di 52mila. Tuttavia, parte di queste cattedre verrà accantonata in previsione del terzo concorso PNRR, che dovrà essere avviato entro dicembre 2025, e quindi non sarà inclusa nel contingente destinato alle immissioni immediate.

 

Criteri di assegnazione per infanzia e primaria

Le disponibilità per le scuole dell’infanzia e primaria sono ripartite in modo paritario tra le graduatorie a esaurimento (GAE) e le graduatorie di merito (GM).

All’interno delle GM, la distribuzione dei posti segue il seguente ordine:

100% dei posti assegnati ai vincitori del concorso 2016;

per i posti residui:

50% al concorso straordinario 2018, inclusa la fascia aggiuntiva;

50% ai vincitori dei concorsi ordinari, con la seguente sequenza:

vincitori ordinario 2020;

vincitori PNRR 1;

vincitori PNRR 2.

In seconda istanza, le nomine riguarderanno:

idonei PNRR 1 (fino al 30% del bando);

idonei PNRR 2 (fino al 30% del bando);

idonei ordinario 2020.

Scuola secondaria: modalità di ripartizione

Per la secondaria, la distribuzione dei posti segue lo stesso criterio: metà delle disponibilità alle GAE, l’altra metà alle GM.

All’interno delle GM, le nomine sono attribuite secondo questa logica:

100% dei posti destinati ai vincitori del concorso 2016;

per le disponibilità rimanenti:

40% al concorso straordinario 2018, inclusa la fascia aggiuntiva;

60% ai vincitori dei concorsi ordinari, nell’ordine:

vincitori ordinario 2020;

vincitori PNRR 1;

vincitori PNRR 2.

Successivamente, si procederà con:

idonei PNRR 1 (30%);

idonei PNRR 2 (30%);

idonei ordinario 2020;

idonei straordinario 2020.

 

 

Costituita la commissione relativa all’Avviso prot. AOODRPU n. 38203 del 11.06.2025, «Procedura di selezione dei dirigenti scolastici e

dei docenti da assegnare in posizione di comando presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per

lo svolgimento dei compiti connessi all’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, L. 23.12.1998, n. 448) nel triennio aa.ss. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028»

La Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute con riguardo all’Avviso citato è così composta:

– Giuseppina LOTITO, Dirigente dell’Ufficio III dell’U.S.R. per la Puglia – Presidente

– Giuseppe Vito CLARIZIO, Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l’U.S.R. per la Puglia – Componente

– Chiara d’ALOJA, Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l’U.S.R. per la Puglia – Componente

– Vito ALFONSO, Dirigente dell’Ufficio V dell’U.S.R. per la Puglia – Componente supplente

– Vitantonio MASTRANGELO, Funzionario presso l’U.S.R. per la Puglia – Segretario

– Giuseppe Francesco Maurizio CARELLI, Assistente presso l’U.S.R. per la Puglia – Segretario supplente

La Commissione è convocata per il giorno 03.07.2025 alle ore 9.00, per l’insediamento e l’avvio dei lavori relativi alla procedura di selezione in parola.

 

UNIBARI  PUBBLICATO IL BANDO PER IL X CORSO TFA SOSTEGNO

DETTAGLI .

I posti a disposizione

Scuola dell’infanzia :100 posti

Scuola primaria :550 posti

Scuola secondaria di primo grado :200 posti

Scuola secondaria di secondo grado : 100 posti

La piattaforma sarà attiva dalle ore 12.00 del 2 luglio 2025 fino alle 23.59 del 10 luglio 2025

La sede provinciale di Bari e le sedi territoriali Snals sono a disposizione degli iscritti

per consulenza e supporto nell’inoltro della domanda .

Come sempre per poter gestire al meglio il tempo ed essere utili a tutti i richiedenti ed evitare sgradevoli dinieghi è necessario inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it per prenotare un appuntamento indicando la motivazione : iscrizione tfa e un recapito telefonico. Si assicura pronto riscontro per fissare orario e giorno dell’appuntamento per la consulenza . Si ringrazia par la collaborazione.

A QUESTO LINK IL TESTO DEL BANDO  https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno24-25/corsi-di-formazione-per-il-sostegno-x-ciclo-a-a-2024-2025

 

Il MIM ha trasmesso il prospetto del numero dei candidati – suddivisi per regione – che risultano aver superato la prova scritta per la scuola dell’Infanzia e Primaria e che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100, specificando che non si tratta di ammissioni alla prova orale che, come noto, sono determinate nel numero massimo del triplo dei posti messi a bando, con tutti i pari punti dell’ultimo.

Le ammissioni all’orale (in termini numerici) saranno pubblicate dai singoli UUSSRR responsabili della singola procedura, distintamente per tipologia di posto/regione gestita; ogni candidato ammesso all’orale avrà anche la comunicazione sulla propria area riservata della piattaforma concorsi..

Complessivamente:  32.077 aspiranti docenti hanno superato la soglia minima di 70/100, rappresentando una percentuale alta rispetto alle domande presentate.Nel dettaglio : per la scuola dell’infanzia su posto comune hanno ottenuto il punteggio minimo 10.286 candidati (56,7% delle domande) a fronte di 802 posti disponibili, mentre per il sostegno sono 1.031 gli aspiranti promossi (47,8%) per 302 cattedre. Nella scuola primaria, i numeri mostrano 17.209 candidati idonei su posto comune (61,8%) per 3.140 posti, e 3.551 sul sostegno (55,1%) per coprire 4.111 posizioni.

Ammissione alla prova orale

Il superamento della prova scritta non equivale automaticamente all’ammissione all’orale. La procedura concorsuale prevede, infatti, che accedano alla fase successiva un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso in ciascuna regione. Il meccanismo garantisce, comunque, che tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo classificato tra gli ammissibili possano partecipare alla prova orale.

Infanzia posto comune

Per la scuola dell’infanzia su posto comune, 10.286 candidati hanno superato la prova scritta (56,7% delle 18.139 domande) per 802 posti disponibili.

Nel dettaglio i dati regionali per la scuola dell’infanzia su posto comune:

La Lombardia presenta il maggior numero di posti disponibili (274) con 1.603 candidati che hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di circa 5,8 aspiranti per ogni cattedra. Particolarmente critica la situazione nel Lazio, dove a fronte di soli 26 posti si registrano ben 1.486 candidati idonei, con un rapporto di 57 aspiranti per posto.  In Puglia la competizione è elevata: 1.202 candidati per 100 posti (12 candidati per posto). Le regioni con il minor numero di posti sono Sardegna (2) e Molise (6), mentre l’Emilia Romagna mostra un’alta percentuale di superamento della prova (65,5%) con 983 candidati idonei su 1.500 domande presentate.

Primaria posto comune

Nel settore della primaria su posto comune, 17.209 candidati hanno superato la prova scritta (61,8% delle 27.846 domande) per 3.140 posti disponibili

Nel dettaglio: la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di posti disponibili (945), seguita dal Veneto (593). Nonostante l’elevata disponibilità, la competizione rimane significativa con 2.488 candidati idonei in Lombardia (2,6 per posto) e 1.425 nel Veneto (2,4 per posto). Il Lazio presenta  una situazione critica con 2.696 candidati che hanno superato la prova a fronte di 282 posti (9,5 candidati per posto). L’Emilia Romagna registra la più alta percentuale di superamento della prova (69,9%) con 1.639 candidati idonei su 2.345 domande. Il Molise si conferma la regione con il minor numero di posti disponibili (2), mentre la Basilicata mostra la percentuale più bassa di superamento della prova (50,9%).

Sostegno infanzia

Su 302 posti disponibili a livello nazionale per sostegno per scuola dell’infanzia, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta (47,8% delle 2.158 domande presentate).

Nel dettaglio:  il Piemonte presenta la situazione più critica con 108 posti disponibili ma solo 4 candidati idonei (3,7% di copertura). Anche la Lombardia mostra una forte carenza con 142 posti e 35 candidati idonei (24,6% di copertura). La Sicilia, pur gestendo le procedure per altre regioni, registra il maggior numero di candidati idonei (267) a fronte di soli 4 posti. La Calabria è la regione con la più alta percentuale di superamento della prova (54,5%) con 84 idonei su 154 domande. In totale, per 302 posti disponibili, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di 3,4 aspiranti per posto, ma con una distribuzione estremamente disomogenea tra le regioni.

Sostegno primaria

A fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta (55,1% delle 6.439 domande).

La Lombardia offre il maggior numero di posti (2.036) ma ha solo 87 candidati idonei, coprendo appena il 4,3% del fabbisogno. Situazione analoga in Veneto (675 posti e 27 idonei), Piemonte (689 posti e 26 idonei) e Liguria (215 posti e 10 idonei). L’unica regione con un numero di candidati superiore ai posti disponibili è il Lazio (538 idonei per 44 posti). La Puglia mostra la percentuale più alta di candidati che hanno superato la prova (57%) con 603 idonei su 1.057 domande. Complessivamente, a fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta. Forse è da rivedere il sistema di reclutamento