Quando si svolgerà

infanzia e primaria posto comune e sostegno

27 novembre 2025 turno mattutino e pomeridiano

secondaria  posto comune  e sostegno

dal 1° al 5 dicembre secondo il seguente calendario

Lunedì 1° dicembre 2025 Pomeridiano

Martedì 2 dicembre 2025 Mattutino  Martedì 2 dicembre 2025 Pomeridiano

Giovedì 4 dicembre 2025 Mattutino   Giovedì 4 dicembre 2025 Pomeridiano

Venerdì 5 dicembre Mattutino  Venerdì 5 dicembre Pomeridiano

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

Saranno convocati tutti i candidati che hanno presentato domanda entro i termini di scadenza.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Dove sostenere la prova

La prova scritta si svolge nella stessa regione per la quale il candidato ha inviato la domanda di partecipazione. Questo vale sia per chi partecipa alle classi di concorso della tabella A, sia come ITP (tabella B, insegnante tecnico-pratico), sia nel caso del sostegno.

Le sedi di svolgimento della prova saranno comunicate almeno 15 giorni prima rispetto la data in cui ciascun candidato sarà convocato.

 

 

Domanda per ausili e tempi aggiuntivi

Il bando prevede, su richiesta, specifici ausili come:

assistenza nell’espletamento della prova per candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia;

richiesta di sostituzione della prova scritta con un colloquio orale o utilizzo strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e richiesta tempi aggiuntivi;

richiesta di appositi spazi per l’allattamento.

Per impedimenti dovuti a gravidanza o allattamento è previsto un differimento della prova;

 

 

 

La prova scritta è unica

Ciascun candidato svolge una sola prova scritta per tutte le classi di concorso e i posti di sostegno per i quali partecipa.

Solo nel caso in cui il candidato sia interessato ad entrambi i concorsi (infanzia /primaria e secondaria), le prove scritte sono due e saranno previste delle giornate diverse per sostenerle entrambe

 

Convocazione alla prova scritta

L’avviso generale della convocazione viene pubblicato soltanto sul sito dell’USR di riferimento.La convocazione alla prova verrà inviata nell’area riservata della piattaforma Concorsi e procedure selettive e conterrà il giorno in cui si è convocati, l’ora (inizio operazioni identificazione) e la sede (o specifico laboratorio).

Attenzione a eventuali spostamenti di sede.

Per visualizzare la lettera di convocazione occorre:

collegarsi alla piattaforma Concorsi e procedure selettive;

accedere con le proprie credenziali;

recarsi nella sezione Graduatorie e scegliere il concorso di riferimento;

cliccare sul file Allegati (è uno zip); all’interno è presente la lettera di convocazione.

Inoltre, con almeno 2 giorni di anticipo sull’inizio delle prove, il responsabile tecnico d’aula comincerà a provvedere a tutte le operazioni preliminari necessarie finalizzate allo svolgimento della prova, come predisporre le postazioni dei singoli candidati e scaricare il file con il registro cartaceo dell’aula.

 

Come si svolge la prova scritta

La prova scritta si svolge in modalità computer-based. Ogni prova avrà una durata di 100 minuti e consisterà in 50 quesiti a risposta multipla con unica risposta corretta.

Le domande saranno suddivise in:

40 quesiti riguardanti il campo pedagogico, psicopedagogico e metodologico-didattico;

5 domande di inglese, con livello di competenza richiesto pari al B2 (del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);

5 domande sulle competenze digitali, focalizzate sull’uso delle tecnologie e dispositivi multimediali.

I 40 quesiti saranno così suddivisi:

10 domande su aspetti pedagogici;

15 domande riguardanti la psicopedagogia, inclusi i temi dell’inclusione scolastica;

15 domande sugli aspetti metodologico-didattici, comprese le modalità di valutazione degli studenti.

 

I programmi relativi sono contenuti nella “Parte generale” dell’Allegato A al dm n. 205/2023 per la scuola secondaria e Allegato A al dm n. 206/2023 per infanzia e primaria. Gli allegati vanno letti e integrati alla luce di eventuali nuove normative intervenute dopo la programmazione.

La prova scritta rimane, tuttavia, comune alle altre classi di concorso, non essendo legata alla disciplina.

Le istruzioni

Il Ministero ha pubblicato apposite istruzioni per ricordare che bisognerà portare:

documento di riconoscimento in corso di validità e

codice fiscale da esibire al momento delle operazioni di identificazione.

Telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati se in possesso dovrà essere consegnato ai docenti incaricati della vigilanza.

Chi supera la prova scritta

Per accedere alla prova orale, sarà selezionato chi avrà raggiunto almeno 70/100 punti e che si sarà collocato, per ciascuna classe o posto per cui partecipa, nel triplo dei posti banditi.

Il punteggio è calcolato attribuendo 2 punti per ogni risposta corretta e 0 punti per quelle errate o non date (il punteggio deve ancora essere confermato dalla griglia di valutazione che sarà elaborata dalla Commissione nazionale ma a fronte di prova scritta invariata riteniamo non dovrebbero esserci modifiche. In caso le segnaleremo.

Per accedere alla prova orale è necessario:

Esempio: candidato partecipa per B017 e ADSS. Ottiene 80/100 alla prova scritta. Sarà convocato per la prova orale solo se con il suo punteggio rientra nel triplo dei posti a bando o comunque ha lo stesso punteggio dell’ultimo dei candidati ammessi.

Più alto sarà il punteggio conseguito, maggiori le possibilità di superare la prova.

Il punteggio conseguito inoltre farà parte della graduatoria e quindi un punteggio alto alla prova scritta potrebbe aprire anche la porta alla graduatoria finale.

 

Quando si conoscerà l’esito

Il punteggio conseguito dal singolo candidato sarà visibile sul proprio schermo appena conclusa la prova per tutti i candidati dell’aula. Infatti, completata la prova scritta, il candidato è tenuto a rimanere presso la propria postazione attendendo lo sblocco da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione.

A questo punto, il Responsabile tecnico d’aula si recherà su ogni singola postazione e procederà a visualizzare il punteggio ottenuto sui monitor.

Una volta visualizzato il punteggio, il candidato sarà tenuto a inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione, alla presenza del responsabile tecnico d’aula. Prima dell’inserimento del codice fiscale del candidato, pertanto, la prova svolta è corretta nel completo anonimato.

Chi avrà raggiunto almeno 70/100 dovrà poi conoscere l’esito in base al punteggio minimo utile, che sarà comunicato dall’Ufficio Scolastico.

 

Nel concorso PNRR2 gli Uffici scolastici hanno atteso la conclusione di tutte le prove.

Quest’anno si pone il problema dello scioglimento della riserva. I candidati che hanno presentato domanda con riserva hanno infatti tempo fino al 31 gennaio 2026 per il conseguimento del titolo e fino al 2 febbraio per comunicare lo scioglimento della riserva.

 

Naturalmente i candidati potranno svolgere la prova scritta con riserva.  Il conteggio dei candidati che hanno superato la prova potrà essere svolto includendo anche i candidati con riserva, salvo procedere ad uno scorrimento nel caso in cui non provvedano allo scioglimento della riserva nei tempi utili.

 

 

 

Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in base alla funzione espletata.

Dove e come presentare la domanda

Pubblicati gli avvisi del 14 novembre con indicazioni e scadenze per la presentazione delle domande.

Le istanze si presentano attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, nel periodo compreso tra il 17 novembre 2025 (ore 9,00) ed il 24 novembre 2025 (ore 23,59).

Il servizio è raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive” www.mim.gov.it  “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”

Bisognerà dichiarare

  • l’USR responsabile della procedura concorsuale per la quale intendono candidarsi;
  • dati anagrafici, di recapito e residenza;
  • il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi (presidente, commissario, componente aggregato di lingua inglese);
  • la qualifica ricoperta (professore universitario, dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente);
  • lo stato di servizio o di quiescenza;
  • il possesso di eventuali criteri di precedenza indicati nel decreto;
  • di non trovarsi in alcuna condizione ostativa indicata nel decreto;
  • il curriculum vitae.

N.B. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, nella regione di servizio; per il personale in quiescenza la regione deve essere quella di residenza.

Qualora le domande presentate con questa procedura fossero insufficienti per la costituzione delle commissioni con relativi supplenti, gli USR procederanno a pubblicare nuovi appositi Avvisi per la ricerca di docenti.

Composizione commissioni giudicatrici

 Ciascuna commissione è composta da:

un presidente

due docenti, cui si aggiunge in qualità di membro aggregato un docente titolare dell’insegnamento della lingua inglese, a meno che uno dei due docenti non sia già in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 specifico.

ATTENZIONE

il Presidente può essere un professore universitario, un dirigente tecnico oppure dirigente scolastico;

il membro aggregato svolge le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze per la lingua inglese;

a ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze di cui alla tabella n. 9 (relativa al comparto scuola), allegata al DPCM  del 26 giugno 2015;

per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente;

qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni (per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti), con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.

La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

REQUISITI PRESIDENTI

Aspiranti presidenti delle commissioni istituite per i posti comuni :

professori universitari appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;

dirigenti tecnici preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore;

dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

Aspiranti presidenti delle commissioni istituite per i posti per il sostegno

professori universitari appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno;

dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;

dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto scuole del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

 

REQUISITI COMPONENTI E MEMBRI AGGREGATI

 

Componenti

I docenti delle scuole statali, al fine di essere nominati nelle commissioni per posto comune, devono:

essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso;

avere documentati titoli o esperienze riguardanti l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

 

I docenti AFAM, al fine di essere nominati nelle commissioni, devono

appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso;

aver  prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

 

I docenti delle scuole statali, al fine di essere nominati  nelle commissioni per posto per il sostegno, devono essere confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso;

avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

In caso di indisponibilità oppure carenza di candidati con i requisiti suddetti, il dirigente preposto all’USR:

nomina in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso cui si riferisce la procedura concorsuale; oppure

nomina personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Precedenze

Ai fini della nomina come componente di commissione, costituisce criterio di precedenza il possesso di uno dei seguenti titoli:

dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 al DDG 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51/6 della L. n. 449/1997 ovvero dell’articolo 1/14 della L. n. 230/2005 ovvero dell’articolo 22 della L. n. 240/2010; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

Membri aggregati

I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere:

docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari nella classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l’insegnamento della suddetta lingua.

In caso di indisponibilità oppure di carenza di aspiranti con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR nomina in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso cui si riferisce la procedura, ovvero nomina personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Candidarsi come segretario

Sono aperte le candidature per segretario di commissione.

 

Componenti o presidenti: chi non può svolgere incarico

 

Non possono svolgere l’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici, coloro i quali si trovino in una delle condizioni di seguito riportate:

avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;

avere in corso procedimenti disciplinari, ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso;

a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Compensi base

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024, ai componenti delle commissioni esaminatrici è corrisposto un compenso base, che varia in base al profilo del personale oggetto del reclutamento:

1.600 euro per ciascun componente delle commissioni esaminatrici per i concorsi destinati al reclutamento di:

docenti della scuola dell’infanzia e primaria;

docenti diplomati degli istituti secondari di secondo grado;

1.800 euro per ciascun componente delle commissioni esaminatrici per i concorsi destinati al reclutamento di:

docenti laureati degli istituti secondari di secondo grado;

docenti degli istituti secondari di primo grado.

In aggiunta:

Il compenso è incrementato del 10% per i presidenti delle commissioni;

Il compenso è ridotto del 10% per i segretari delle commissioni;

Il compenso è ridotto del 50% per i membri aggiunti alle commissioni.

Compensi integrativi

Oltre al compenso base, è previsto un compenso integrativo, calcolato in relazione al numero di elaborati o candidati esaminati durante le prove scritte e orali:

Prova scritta

Non interessa il concorso in oggetto, perché la correzione è automatizzata.

Prova orale

0,80 euro per ciascun candidato esaminato, relativamente ai profili docente della scuola dell’infanzia e primaria; docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado

1,00 euro per ciascun candidato esaminato, relativamente ai profili docente laureato degli istituti secondari di secondo grado; docente di istituti secondari di primo grado;

È previsto un aumento dell’80% se inclusa all’orale anche una prova pratica.

In aggiunta:

Il compenso integrativo è incrementato del 10% per i presidenti delle commissioni;

Il compenso integrativo è ridotto del 10% per i segretari delle commissioni;

Il compenso integrativo è aumentato del 10% in caso di concorsi per titoli ed esami.

 

Concorsi PNRR e correzione automatizzata

Nel caso di correzione automatizzata degli elaborati scritti, il compenso base è determinato nella misura del 60%, mentre il compenso integrativo nella misura intera prevista dall’art. 3 per prova orale ed eventuale prova pratica.

Per i concorsi connessi all’attuazione del PNRR e al conseguimento dell’obiettivo PNRR M4C1-14, il compenso base è corrisposto interamente qualora la commissione o sottocommissione concluda i lavori entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova scritta ed esamini almeno 125 candidati al mese o la totalità degli ammessi alla prova orale ove il numero sia inferiore.

Limiti del compenso

I compensi non possono eccedere

6.500 euro per docenti della scuola dell’infanzia e primaria; docenti diplomati degli istituti secondari di secondo grado; personale A.T.A. appartenente al profilo di area B o categorie equiparate;

8.000 euro per docenti laureati degli istituti secondari di secondo grado; docenti di istituti secondari di primo grado; personale A.T.A appartenente ai profili di area C e D o categorie equiparate;

10.000 euro per i concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.

I limiti massimi sono aumentati del 10% per i presidenti, e ridotti del 20% per il segretario e per i membri aggregati.

 

 

Concorso PNRR3

In vista delle prove del concorso PNRR3 fissate il:

il 27 novembre 2025, per la scuola dell’infanzia e primaria con turno mattutino e pomeridiano; dal 1° al 5 dicembre 2025, per la scuola secondaria di primo e secondo grado anch’esse articolate in turni mattutini e pomeridiani.

Il Sindacato SNALS Bari Bat, per fornire ulteriore supporto ai propri iscritti, organizza 8 incontri di approfondimento in presenza su 4 aree del programma: psicopedagogica, metodologie didattiche e valutazione, inclusione e based skill lingua inglese.

Calendario novembre:

Lunedì 17/11:

– presentazione del corso;

– perfezionamento delle iscrizioni;

– formazione area integrazione.

Martedì 18/11: metodologie didattiche.

Mercoledì 19/11: base skill lingua inglese.

Giovedì 20/11: area psicopedagogica.

Venerdì 21/11: area psicopedagogica.

Lunedì 24/11: based skill lingua inglese.

Martedì 25/11: area della valutazione.

Mercoledì 26/11: formazione area integrazione.

La località presso cui si svolgerà il corso di formazione sarà l’auditorium chiesa Beata Vergine Immacolata in Bari alla via Abbrescia, n. 96.

Orario lezioni dalle ore 16.00 alle 18.00.

Contributo per il materiale didattico 90,00€.

Perché incontri in presenza?

  • Perché il contatto diretto con i formatori permette di interagire e chiarire.
  • Perché il confronto con i colleghi è sempre arricchente soprattutto per coloro che non hanno ancora maturato molta esperienza diretta di insegnamento.
  • Perché sono ore studio senza alcun elemento di distrazione.

 

 

Perché è importante partecipare e superare questo concorso?

Non c’è certezza riguardo ai concorsi futuri. Questo PNRR3 è l’ultimo concorso finanziato con fondi europei. L’impressione è che si dovrà aspettare molto tempo prima di vederne un altro. L’organizzazione di bandi futuri dipenderà dai fondi che verranno eventualmente stanziati nella Legge di Bilancio 2026. Attualmente, non c’è una necessità spasmodica di bandire nuovi concorsi, dato l’alto numero di docenti abilitati e idonei (dai concorsi 2018, 2020, PNRR1 e PNRR2) in attesa di immissione in ruolo.

Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare nel triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028,

La prova scritta PNRR3 (computer‑based) verterà su 50 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 100 minuti.

I quesiti saranno ripartiti come segue:

10 quesiti di ambito pedagogico;

15 quesiti di ambito psicopedagogico/inclusione;

15 quesiti di metodologia e didattica;

5 quesiti di lingua inglese (livello B2);

5 quesiti su competenze digitali e uso delle tecnologie didattiche.

La soglia minima per superare la prova è 70/10, e solo i candidati entro un massimo pari al triplo dei posti banditi per quella classe di concorso accederanno all’orale.

Il punteggio viene calcolato con 2 punti per risposta corretta, 0 punti per risposte errate o non date.

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni mandare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it entro sabato 15 novembre alle ore 13.00.

Il contributo materiali sarà versato il primo giorno degli incontri.

 

 

 

 

FAQ

  1. D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”? R.No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.

 

  1. D. Nelle procedure relative al sostegno, l’abilitazione per posto comune è valutabile ai sensi del punto B.11 della tabella di valutazione titoli? R.No, in quanto il titolo deve essere riconducibile allo “specifico posto” per il quale si partecipa.

 

  1. D. Ho presentato istanza anche per la scuola secondaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale relativa a infanzia e primaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola secondaria? R.Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

 

  1. D. È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza? R.Si.

 

  1. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti? R.Sì.

 

  1. D. Ho intenzione di iscrivermi sia per il posto comune della scuola dell’infanzia sia per il posto comune della scuola primaria; devo presentare due domande? R.No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (posto comune infanzia; posto sostegno infanzia; posto comune primaria; posto sostegno primaria).

 

  1. D. Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di tipologie di posto diverso. Cosa posso fare? R.In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le tipologie di posto desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle tipologie di posto richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 8).

 

  1. D. Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso? R.Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.

La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

 

  1. D. Ho conseguito l’abilitazione all’estero attraverso percorsi selettivi di accesso. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione? R.Sì, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria. Ai fini del riconoscimento del punteggio, sarà onere del candidato produrre adeguata certificazione che attesti la selettività del percorso.

 

  1. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1? R.No.

 

  1. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1? R.Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

 

  1. D. Nel caso delle GPS, l’attività di ricerca scientifica sulla base di assegni è valutata rispetto al bando e non alla durata. Questo è valido anche per la valutazione nei concorsi (punto B.14 della tabella di valutazione)?R.Si.

 

  1. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero? R. Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

 

  1. D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.18 e B.19 dell’allegato B al DM n. 206 del 26 ottobre 2023? R.Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti.

Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

– certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;

– certificazione CeClil;

– certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;

– Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

 

Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e dConcorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, così come previsto dal D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939

 

La procedura concorsuale è indetta su base regionale, per la copertura di complessivi 30.759 posti comuni e di sostegno.

Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, una riserva dei posti pari al 30%, è prevista in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa. Il Concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

La prova scritta, computer-based, consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 100 minuti ed è volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; la prova comprende inoltre quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali. È prevista un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.

La prova orale è volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina per la quale partecipa, delle competenze didattiche generali, della capacità di progettazione didattica – ivi compreso l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova, si svolgerà altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.i secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205

Chi partecipa

I candidati che sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4 del bando di concorso:

Articolo 4

(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti

comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in

possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,

congiuntamente, dei seguenti titoli:

  1. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II

livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di

concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo

conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente;

  1. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi

della normativa vigente.

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di

insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine

per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la

specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in

materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

  1. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe

di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del

presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano

svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le

istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi,

di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati

come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di

sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o

secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa

vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

  1. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul

riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai

commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di

riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la

presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

  1. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei

Requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della

procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in

qualsiasi momento della procedura concorsuale.

  1. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della

tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione

iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2024/2025, possono partecipare

con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l’anno

accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora

l’abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di

avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore

9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita

istanza on-line. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra

indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della

riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

  1. Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 4 – in considerazione della

tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge

31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024,

  1. 106 – possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno

coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla

normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione

sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto

conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15

2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il

mancato conseguimento della specializzazione entro il termine sopra indicato

comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della

riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Come partecipare

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito del Ministero dell’istruzione e del merito, raggiungibile all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

 

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, raggiungibile dal seguente link:

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/pagamenti/view/.

 

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della piattaforma di presentazione dell’istanza. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.

Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rinvia all’articolo 10 del bando.

Dove sostenere l’esame

PROVE SCRITTE

La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

 

PROVE ORALI

Per alcune procedure concorsuali, come specificato nell’Allegato 2 del Bando, sono previste aggregazioni territoriali, in caso di esiguo numero di posti conferibili. In caso di esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle istanze, potranno essere previste ulteriori aggregazioni. L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione

Calendario prove

In via di definizione

Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta

La prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato

partecipa, ha la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui

all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’articolo 5 del decreto del Ministro per la

Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall’articolo 3 del

medesimo decreto.

È composta da cinquanta quesiti predisposti da una o più università o consorzi universitari ovvero

enti pubblici di ricerca, nonché da Formez PA e validati dalla Commissione Nazionale di cui

all’articolo 9 del Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 e vertenti sui programmi contenuti

nella “Parte generale” dell’Allegato A di cui all’articolo 10 del citato Decreto ministeriale.

I cinquanta quesiti sono così ripartiti:

  1. a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del

candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e metodologico-didattico, così distribuiti:

  • dieci quesiti di ambito pedagogico;
  • quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
  • quindici quesiti di ambito metodologico-didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla

valutazione;

  1. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

  1. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle

tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità

dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;

l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui ai

punti a), b) e c).

A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è

ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei

posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione

che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova

orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo

degli ammessi.

Il MIM ha emanato il Decreto Ministeriale n. 144 del 18 luglio 2025, in corso di registrazione, avente per oggetto: “Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.

mpi-GABMI_DM_144_18-07-2025 Immiss in ruolo IRC.pdf 

Gli USR  hanno avviato le convocazioni (FASE 1 scelta della provincia); dal 17 luglio ore 10.00 inoltre sarà aperta l’istanza per la presentazione della domanda

per le max 150 preferenze da GaE e GPS per richiedere l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Per chiarire i dubbi più diffusi  …………

Quali sono le modalità di assunzione previste per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026?

Le immissioni in ruolo previste per il prossimo anno scolastico saranno circa 48.500. La ripartizione dei posti segue quanto stabilito nel decreto con le istruzioni operative: il 50% dei posti è destinato alle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e il restante 50% alle graduatorie di merito concorsuali.

Nel caso in cui le GAE siano esaurite, l’assunzione avviene direttamente dalle graduatorie concorsuali. nel seguente  ordine di priorità :

Vincitori del concorso ordinario 2016 (residuali).

Per infanzia e primaria: 25% dal concorso straordinario 2018 e 25% dal concorso ordinario 2020 (solo vincitori).

Per la secondaria: 40% dal concorso straordinario 2018, 30% dal concorso straordinario 2020 e 30% dall’ordinario 2020 (solo vincitori).

Dopo si passa ai vincitori dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2.  In caso di ulteriori disponibilità, si ricorre agli idonei:

Idonei PNRR 1 e 2, ciascuno nel limite del 30% dei posti banditi.

Dopo idonei dell’ordinario 2020 e dello straordinario 2020.

La possibilità di essere assunti dipende dalla disponibilità effettiva di cattedre libere e dai posti autorizzati per ciascuna classe di concorso. I vincitori non assunti mantengono comunque il diritto al ruolo negli anni successivi.

Concorsi PNRR

È vero che vengono valutati solo i concorsi superati per la stessa classe di concorso?

Sì, per le graduatorie di merito concorsuali è valutato solo il superamento di un concorso ordinario nella medesima classe di concorso. Il problema sorge  per le classi accorpate: alcuni USR hanno inizialmente attribuito punteggio anche per le classi accorpate, salvo poi rettificare le graduatorie. Manca un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.

I vincitori PNRR 1 assunti a tempo determinato devono compilare istanze online una volta ottenuta l’abilitazione?

Non ci sono indicazioni nazionali specifiche. Occorre seguire le istruzioni del proprio USR. In alcuni casi è sufficiente trasmettere l’autocertificazione del conseguimento dell’abilitazione all’USP e alla scuola. In ogni caso, è fondamentale attenersi alle indicazioni dell’ufficio territoriale di competenza.

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 2025/26

Un idoneo PNRR 1 escluso per un punteggio inferiore può essere reintegrato in caso di rinunce?

Sì. Se vi sono rinunce tra vincitori o idonei entro il 30% dei posti banditi, e se restano posti vacanti, la graduatoria può essere integrata. Questo può comportare una nuova fase 1 di nomina per quella stessa classe di concorso, in cui vengono convocati anche coloro che inizialmente non erano destinatari di nomina.

Cosa indicano le sigle come “N”, “M” o “RS” nei contingenti pubblicati?

Queste sigle si riferiscono alle riserve di posti previste dalla legge 68/1999. Ad esempio:

“N” indica i posti riservati agli invalidi civili. “M”, “R”, “S” identificano altre tipologie di riserva (es. orfani, profughi, ecc.). I numeri accanto alle lettere specificano la quantità di posti riservati per ciascuna categoria.

Se le GAE sono esaurite e vi sono posti per una classe di concorso, si attinge subito da PNRR 1 o anche da PNRR 2?

L’ordine di assunzione prevede che prima si attinga dai vincitori dell’ordinario 2016 (se presenti), poi da quelli del 2018 e 2020, quindi da PNRR 1, e solo successivamente da PNRR 2. Tuttavia, anche se la graduatoria PNRR 2 non è ancora pubblicata, è possibile assumere fino al 31 dicembre, in continuità con le modalità adottate negli anni precedenti.

È previsto un criterio di riserva per gli idonei PNRR 1 con almeno 36 mesi di servizio?No. Lo scorrimento del 30% per gli idonei PNRR 1 non prevede ulteriori riserve per anzianità di servizio. Le percentuali e i criteri di accesso sono stabiliti per legge.

La graduatoria degli idonei nel concorso straordinario triennale potrà scorrere?

Sì, la graduatoria potrà scorrere in alcuni casi, ma non è garantito che ciò avvenga ovunque. Tutto dipende dal numero effettivo di cattedre libere e vacanti e dai posti autorizzati per le immissioni in ruolo, suddivisi per classe di concorso e regione.

Perché gli idonei dello straordinario 2021 non seguono l’ordine cronologico nelle immissioni in ruolo?

Gli idonei dello straordinario 2021 inizialmente non avevano diritto all’assunzione, riservata ai soli vincitori. Successivamente, una modifica normativa ha esteso la possibilità anche agli idonei, ma sempre nel rispetto del vincolo triennale di validità della graduatoria. Tuttavia, le assunzioni seguono un ordine stabilito dalla normativa, che dà priorità ai concorsi ordinari rispetto allo straordinario, indipendentemente dalla cronologia.

È possibile congelare l’anno di prova per una classe di concorso se si è vincitori di due concorsi PNRR in gradi diversi?

Se si è destinatari di due nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo (es. PNRR 1 e 2), non è possibile scegliere tra le due. Tuttavia, se si riceve la nomina solo per uno dei due concorsi quest’anno e per l’altro non vi è disponibilità di posti, l’eventuale anno di prova per il secondo potrà essere svolto l’anno successivo, dopo l’assegnazione della nomina.

I posti autorizzati per le assunzioni possono aumentare durante le fasi?

No. I posti autorizzati per le immissioni in ruolo sono fissi e stabiliti dal MEF con decreto interministeriale. Anche se si liberassero cattedre (es. per dimissioni o pensionamenti tardivi), si potrebbe procedere a nuove nomine solo se già comprese nel contingente autorizzato.

Se un docente già in ruolo riceve una nuova nomina da concorso PNRR 2, cosa succede al contratto attuale?

Il docente ha cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare la nuova sede. Accettando la nuova nomina, si rinuncia automaticamente al ruolo già in essere. Rifiutando, si mantiene il ruolo attuale.

È possibile chiedere trasferimento dopo il primo anno di ruolo?

No. La normativa impone un vincolo triennale di permanenza nella sede ottenuta con l’assunzione, anche se vi sono disponibilità nella stessa provincia. Il trasferimento è consentito solo dopo tre anni, salvo specifiche deroghe.

Chi è vincitore su due regioni può partecipare alla scelta della provincia per entrambe e poi scegliere?

Sì. È possibile partecipare alla fase 1 e 2 di entrambe le regioni. Tuttavia, una volta assegnata la sede (anche d’ufficio) in fase 2, non è possibile rinunciare in quella fase. Si può però decidere di rifiutare la sede entro cinque giorni dall’assegnazione. Le tempistiche potrebbero consentire di attendere l’esito della seconda regione prima di prendere una decisione definitiva.

Se il riparto contingente supera il numero di vincitori e idonei del 30%, ci sono possibilità per altri idonei PNRR 1?

Solo in caso di rinuncia da parte di vincitori o idonei entro il 30%, si può procedere allo scorrimento con ulteriori idonei. In assenza di rinunce, il contingente non può essere redistribuito ad altri idonei.

Cosa succede se un vincitore rinuncia? Un idoneo può diventare vincitore?

Sì. In caso di rinuncia da parte di un vincitore, la graduatoria scorre e un idoneo può subentrare, fino alla copertura dei posti messi a bando per quella classe di concorso. Lo stesso vale per gli idonei inclusi nel limite del 30%.

Se restano posti disponibili dopo PNRR 1 e 2, saranno banditi per PNRR 3?

Sì. I posti per PNRR 3 saranno determinati per raggiungere l’obiettivo complessivo di 70.000 assunzioni tra i tre concorsi. Tuttavia, se una classe di concorso ha ancora graduatorie attive (es. PNRR 1 non esaurita), potrebbero essere banditi pochissimi posti o nessuno per il PNRR 3 in quella disciplina.

Come si dichiara l’abilitazione durante la procedura?

Nella fase 2 della procedura, è presente una sezione dedicata in cui si deve dichiarare se si possiede l’abilitazione per la classe di concorso di riferimento. Questa dichiarazione è obbligatoria per proseguire.

 

Chi riceve una nomina in ruolo deve annullare la domanda delle 150 preferenze?

Sì. Se si riceve una nomina in ruolo, è importante annullare l’inoltro della domanda per le 150 preferenze, almeno entro il 30 luglio. In caso contrario, il sistema potrebbe assegnare una supplenza anche a chi ha già un ruolo,  penalizzando altri candidati. Annullare l’istanza è un passaggio fondamentale.

 

Quanto tempo ha un vincitore per conseguire l’abilitazione se le università non sono in tempo con i percorsi?

Chi ottiene una nomina finalizzata al ruolo deve conseguire l’abilitazione entro una data stabilita annualmente dal Ministero. Nel 2024, la scadenza era inizialmente fissata al 18 luglio, poi prorogata ad agosto. Per il 2025, la data non è ancora stata comunicata. Inoltre, è stata prevista una scadenza al 19 novembre per la conclusione del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, utile sia per l’inserimento al PNRR 3 sia per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per gli attuali vincitori.

Supplenze

Per evitare di essere considerati rinunciatari nelle 150 preferenze, è sufficiente inserire ogni scuola una sola volta?

No, è importante dare disponibilità per tutte le tipologie di contratto (31 agosto, 30 giugno e spezzoni) per ciascuna preferenza. L’ordine è personale: si può scegliere di inserire prima tutte le scuole per i contratti al 31 agosto, poi le stesse per il 30 giugno, e infine per gli spezzoni. Un utile accorgimento è inserire alla fine una preferenza sintetica “provincia” con tutte le tipologie di contratto, per garantire la massima disponibilità.

Per partecipare alla mini call veloce, è obbligatorio inserire tutte le scuole, compresi spezzoni, ospedali, carceri e CPIA?

No, perché la mini call veloce riguarda esclusivamente le nomine finalizzate al ruolo, che avvengono su cattedre intere in organico di diritto, e non su spezzoni. Tuttavia, per essere ammessi alla mini call in altre province, occorre non risultare rinunciatari nella propria provincia: bisogna quindi dare disponibilità a qualsiasi cattedra completa offerta nella propria provincia attraverso l’apposita istanza, separata dalle 150 preferenze per le supplenze.

Le nomine da GPS prima fascia sul sostegno saranno disponibili anche per il 2025/2026?

Al momento, la normativa prevede la possibilità solo per il 2024/2025, sulla base del decreto-legge n. 19/2024. Non vi è alcuna proroga automatica prevista per l’anno successivo.

È corretto compilare le 150 preferenze senza conoscere le disponibilità?

Sì, ed è anzi consigliabile. Le disponibilità per le supplenze cambiano di frequente e non corrispondono necessariamente alla situazione reale a settembre. Pubblicarle con troppo anticipo potrebbe indurre i candidati a non considerare cattedre che si renderanno disponibili successivamente (ad esempio per aspettative o dimissioni). Conviene quindi indicare tutte le preferenze per cui si è realmente disponibili, senza basarsi esclusivamente sui dati pubblicati.

Cosa succede se si indicano preferenze per classi di concorso di fasce diverse?

Il sistema analizza tutte le graduatorie (prima e seconda fascia) contemporaneamente e per ogni classe di concorso. Valuta le preferenze indicate in ordine: se trova una disponibilità per una classe di concorso di seconda fascia prima di esaminare quelle di prima fascia, assegna quella. È quindi fondamentale ordinare bene le preferenze.

Ci sarà la mini call veloce per la classe di concorso ADSS?

È possibile, ma molto improbabile. La mini call veloce si attiva solo se restano posti vacanti dopo aver esaurito tutte le graduatorie di merito concorsuali e la prima fascia GPS nella provincia interessata. Per ADSS, l’esperienza degli anni precedenti indica che raramente si verificano queste condizioni.

In caso di rinuncia di un riservista, viene chiamato un altro riservista?

La normativa specifica in merito non è stata confermata  In genere, le graduatorie di riserva seguono regole specifiche previste dalla legge 68/1999.

Le 150 preferenze devono includere obbligatoriamente 150 scuole?

No. Le preferenze possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (comuni, distretti, intera provincia). Il limite massimo è di 150, ma non è obbligatorio raggiungerlo.

È possibile scegliere solo le supplenze annuali nella domanda per il sostegno?

Sì, è possibile selezionare solo le supplenze annuali (al 31 agosto). Tuttavia, se non si dà disponibilità anche per le cattedre al 30 giugno, e solo queste sono disponibili nella scuola in cui si potrebbe ottenere la conferma, non sarà possibile essere assegnati. Chi desidera rinunciare alla conferma deve farlo espressamente durante la compilazione.

Nella piattaforma per le 150 preferenze bisogna dichiarare in quale fascia si è inseriti?

No, la piattaforma riconosce automaticamente la fascia (prima o seconda) in cui si è presenti. Non è necessario spuntare alcuna casella.

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo da GPS sostegno saranno pubblicate?

Sì. Gli USR stanno già pubblicando le sedi disponibili per ciascuna classe di concorso. Dopo le immissioni in ruolo, verrà pubblicato l’elenco delle sedi residue per le nomine da GPS.

Conferma su posto sostegno

Nella domanda per la continuità sul sostegno si può scegliere anche la tipologia di contratto?

Sì. Si può indicare se si desidera una supplenza annuale (al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o uno spezzone. In caso di spezzoni, si può specificare anche il numero di ore.

Se si conferma la continuità sul sostegno, si è automaticamente esclusi dal ruolo?

No. Se un docente è già di ruolo (ad esempio tramite articolo 47) e chiede la conferma su una supplenza, resta comunque in ruolo.

Se partecipa anche alle immissioni in ruolo, e riceve una nomina, questa ha la priorità: in tal caso la continuità sul sostegno decade. In teoria le immissioni in ruolo dovrebbero precedere le supplenze e quindi anche la fase di conferma su sostegno, ma potranno esserci anche nomine in ruolo tardive e anche dopo il 31 agosto (surroghe e accantonamenti PNRR2).

Cosa succede se si accetta la continuità sul sostegno ma il posto è assegnato a ruolo?

Se il posto su cui si è chiesta la conferma viene coperto da una nomina in ruolo, la conferma non potrà avvenire. In tal caso, si procederà all’assegnazione secondo le altre preferenze espresse per le supplenze.

Come funziona la conferma su sostegno (cosiddetto “bollettino zero”)?

Chi ha ricevuto richiesta di conferma da parte della famiglia, del GLO o del dirigente, potrà esprimere la propria disponibilità alla conferma sul posto di sostegno tramite una voce specifica nell’istanza. Se confermata, la precedenza sarà riconosciuta solo se si rientra nel contingente delle nomine. Una volta accettata la conferma, non si può più tornare indietro.

Per la conferma sul sostegno, è sufficiente rientrare nel primo bollettino anche su materia?

No. Per ottenere la conferma sul sostegno, bisogna essere nominati su una cattedra di sostegno entro il 31 agosto. Se si viene nominati su materia in un bollettino precedente, si rischia di perdere la conferma sul sostegno. Gli USR dovrebbero però gestire le assegnazioni in modo da evitare questi conflitti.