Si comunica che mercoledì 3 aprile alle ore 16,30 in via Abbrescia 92 in Bari nel salone annesso alla parrocchia Maria Immacolata si terrà la presentazione degli incontri di approfondimento in presenza in vista della prova orale e a seguire subito dopo nella stessa giornata il primo incontro di approfondimento  . In quella occasione verrà illustrato  il calendario  del corso nel dettaglio , sarà possibile completare l’iscrizione al corso   e anche effettuare l’iscrizione al sindacato per i nuovi iscritti.

GLI INCONTRI di approfondimento in presenza, come richiesto dalla parte generale del programma contenuto nell’ALLEGATO A al bando forniranno  ai candidati strumenti (informazioni, strategie operative, modelli progettuali, consigli) che possano aiutarli a trattare in modo didatticamente adeguato, ricco di riferimenti pedagogici, psicopedagogici, metodologici, valutativi, progettuali, ecc., l’argomento individuato dalla Commissione perché sarà  di particolare importanza non solo presentare le proprie scelte didattico-metodologiche, ma anche saperle motivare in modo argomentato, anche sulla base della propria conoscenza delle dinamiche dell’apprendimento e delle componenti psicologiche di tipo affettivo e motivazionale che al processo di apprendimento sono inevitabilmente associate.

Saranno svolti 9 incontri di 2 ore ciascuno(dalle 16.30 alle 18.30) per un totale di 18 ore: 3-4-5-8-9-11-12-15 -17 .

Le tematiche : Macro e Microprogettazione: definizioni, riferimenti normativi,saper progettare un’unità di apprendimento , schema di lezione simulata  con spiegazione delle scelte operate, in base a possibili richieste della commissione e riferimenti a modelli teorici ,tempi di realizzazione,metodologie da utilizzare,attività e contenuti,modalità di verifica e valutazione.Esercitazione pratica in gruppi  divisi  per ordini di scuola .

L’INIZIATIVA è destinata agli iscritti Snals. Chi fosse interessato ,qualora non lo avesse già fatto ,deve inviare una mail all’indirizzo info@snals.it per ricevere la scheda di iscrizione.

 

Premessa

Le   Pubbliche   amministrazioni   possono   ricorrere

all’utilizzo   di   contratti   a   tempo determinato per

rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed

eccezionale.

Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi

alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante

la stipula di contratti a tempo determinato riguarda

l’abuso del loro utilizzo.

La   reiterazione   dei   contratti   a   termine,   infatti,

è   consentita   solo   in   presenza   di “ragioni   oggettive”

idonee   a   soddisfare   esigenze   di   carattere   “provvisorio”

dell’amministrazione datoriale.

In difetto, per giurisprudenza ormai costante

(Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 –

Corte   di   Cassazione   n.   6493/2022),

al   dipendente   pubblico   vittima   di   illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo

ricorso al contratto di lavoro a tempo   determinato

da   parte   della   Pubblica   Amministrazione,

spetta   il   diritto   al  risarcimento del danno.

I lavoratori della scuola ?

Tale   diritto   spetta   anche   al   personale   scolastico

precario   (docenti,   personale educativo ed A.T.A) che

abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36

mesi su posti vacanti e disponibili.

Tutto il predetto personale che abbia prestato servizio

su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni

mediante la sottoscrizione di contratti a tempo

determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice

del Lavoro competente al fine di

chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.

L’azione giudiziaria è di natura INDIVIDUALE  e

non collettiva,  ed è finalizzata alla

quantificazione   del   danno   subito   dal   personale

precario   individuato   in   maniera reiterata a svolgere

il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.

L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve

superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto

vacante e disponibile, al fine di dimostrare che l’utilizzo di

detto   strumento   contrattuale   non   è   stato   determinato

da   fattori   “temporanei   ed occasionali”,   come   sarebbe

invece   avvenuto   in   caso   vi   fosse   stata   l’esigenza   di

sostituire personale temporaneamente assente.

La   quantificazione   del   danno   risarcibile   è

commisurata  al  numero  di   contratti   a tempo

determinato stipulati per le supplenze

(al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì

parametrata allo stipendio percepito nel periodo di

riferimento, potendo così variare da un minimo di 2,5

mensilità ad un massimo di 12 mensilità.

Alla luce di quanto innanzi, con il patrocinio dello

Studio Legale convenzionato, lo Snals

Provinciale di Bari  ha ritenuto doveroso avviare

una campagna di ricorsi finalizzati al riconoscimento

del diritto al   risarcimento   del   danno   per   l’abuso

di   contratti   a   termine,   rivolto   a   tutto   il personale

precario della scuola (docente, educativo ed A.T.A.).

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti

gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal 18 marzo 2024

inviando una mail all’indirizzo info@snalsbari.it .

Si assicura celere riscontro .

 

A pochi giorni dalle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , è fondamentale capire e sapere tutte le procedure elettorali che porteranno al rinnovo del CSPI 2024.

Data e Orario delle Elezioni

Le operazioni di voto sono programmate per il 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle 17:00. In situazioni eccezionali, in cui la chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche renda impossibile lo svolgimento delle elezioni, la data è prorogata al primo giorno utile non festivo successivo al 7 maggio.

Chi può votare?

Possono votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare a condizione che la nomina avvenga entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento, è escluso dal diritto di voto.

Dove si vota?

il personale docente e ATA, indipendentemente se assente per motivi sindacali o aspettativa per motivi familiari, personali, di lavoro, o studio, vota presso l’istituzione scolastica di servizio. I docenti con incarico di presidenza votano nella scuola in cui sono inseriti nell’organico.

Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota presso la scuola primaria più vicina, insieme al personale di tale grado di scuola.

I dirigenti scolastici votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.

Modalità di Voto

Il voto avviene attraverso una croce sul numero romano di identificazione della lista e l’indicazione del cognome del candidato. I docenti votano separatamente per ciascun grado di scuola. Il personale educativo dei convitti nazionali vota per la componente docente della scuola primaria.

Quante preferenze?

Il numero di preferenze corrisponde al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente, differenziato per ogni categoria di personale.

Docenti Scuola Infanzia: 1 preferenza

Docenti Scuola Primaria: 4 preferenze

Docenti Scuola Primo Grado: 4 preferenze

Docenti Scuola Secondo Grado: 3 preferenze

Dirigenti Scolastici: 2 preferenze

Personale ATA: 1 preferenza

Scuole di Lingua Tedesca: 1 preferenza

Scuole di Lingua Slovena: 1 preferenza

Scuole della Valle d’Aosta: 1 preferenza

 

La procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023

Termini e modalità per la presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l’organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

Candidabilità dei dirigenti scolastici

Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).

Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all’elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall’articolo 10, comma 1, O.M.

Presentazione delle liste.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato (vedi anche risposta al quesito n. 10 della presente nota).

Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.

Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta non è richiesto il requisito dell’appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.

Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Commissione elettorale di istituto.

La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.

Nuclei elettorali territoriali.

I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario. Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.

Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.

La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g – O.M.)

Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 25 dell’O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.

Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Per l’autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all’O.M. L’autenticazione può essere apposta in calce agli Allegati.

Nello specifico:

l’allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l’autenticazione della sua firma;

l’autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all’allegato 3;

la firma di ciascun candidato va autenticata all’interno dell’allegato 4.

Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.

Format.

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti(ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.)

Presentazione dei candidati e dei programmi.

 

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Non è previsto l’obbligo di partecipazione per i candidati.

 

 

Il segretario Vito Masciale comunica che come per la prova scritta anche per

la prossima prova orale del concorso PNRR

lo Snals Bari sta organizzando una serie di incontri di

approfondimento sulle tematiche oggetto

della stessa previste dal programma del concorso.

Si invitano tutti gli iscritti interessati ad inviare una

mail di prenotazione per essere informati

sugli ulteriori dettagli all’indirizzo: info@snalsbari.it.

Sarà dato pronto riscontro.

Premessa
Mediante l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 e con l’Ordinanza ministeriale è stato previsto
quanto segue:
– introduzione della preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica indicata puntualmente;
– introduzione delle deroghe di cui all’art.34, comma 8, del CCNL 2019/2021 sui vincoli ai trasferimenti
previsti;
– allargamento ulteriore del concetto di caregiver che ricomprende non solo i disabili gravi e quelli con
invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge
118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3);
– uniformità dei vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un
trasferimento interprovinciale;
– abilitazioni ex D.M. n. 255 del 22/12/2023: con la pubblicazione del decreto l’abilitazione per una delle
classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata
(coloro che hanno conseguito l’abilitazione con gli ultimi concorsi nelle classi di concorso coinvolte si
considerano abilitati anche per l’ulteriore classe di concorso accorpata).
o Per le operazioni di mobilità per il 2024/25
1) per quanto riguarda i vincoli:
• si applicano ai docenti che abbiano ottenuta la mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24:
– su preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) in qualunque fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel
medesimo comune;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo
comune;
Pertanto il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di
Comune, Distretto o Provincia viene eliminato poiché con questo accordo il vincolo scatterà solo per le
preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.
• non possono partecipare alla mobilità 2024/25:

– I docenti assunti su sostegno da GPS I fascia con contratto a tempo determinato 23/24
finalizzato alla successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis
(contingente 2023/24), D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24
nonchè quelli assunti a tempo determinato 23/24.
2) per quanto riguarda le deroghe a tutti i vincoli provinciali ed interprovinciali per tutti i docenti e
Dsga valgono le seguenti condizioni:
– Genitori con figli minori di 12 anni;
– Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
– docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01 (congedo straordinario biennale riservato
ai conviventi del disabile);
– docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2,
comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)
▪ Chi può presentare domanda:
– i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza
puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino
nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste
comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza
sintetica);
– i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano
beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la
precedenza;
– i docenti trasferiti d’ufficio;
– i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a
tempo indeterminato nell’a.s.2022/23;
– i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con
retrodatazione giuridica a.s.2022/23.

ACCORDO DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI 2022-2025
(sottoscritto in data 21 febbraio 2024 riguarda l’integrazione del contratto per il solo anno scolastico
2024/2025)
> Le principali novità introdotte con l’accordo:
1) per la mobilità interprovinciale, il vincolo scatterà solo nel caso della scelta puntuale di scuola, non per
l’indicazione di comuni o distretti;
2) deroghe al vincolo triennale di mobilità in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del
CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di
mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver, con la
persona con disabilità da assistere.
• In merito al punto 2) è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
nell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia
l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30
marzo 1971, n.118.

> Alcuni Focus:
o Sono mutilati o invalidi civili i soggetti:
– affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
> Le medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede sono garantite ai DSGA nominati da
procedura concorsuale.
– I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto
della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Detto avviso servirà ad
informare che la domanda verrà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da una delle
predette deroghe previste dal CCNI. Pertanto le istanze dei predetti soggetti devono essere corredate
dalle dichiarazioni predisposte dal MIM , allegato G (dichiarazione docenti beneficiari deroghe) e allegato
G Ata (DSGA) (dichiarazione DSGA beneficiari deroghe), oltre alla relativa certificazione.
Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2024/25
> Le principali novità introdotte con l’O.M.
• Equiparazione della parte dell’unione civile
In tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le medesime disposizioni si
intendono estese anche alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e
37 della Legge 76/2016.
• Richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di scuola
Art. 1, c. 2: Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si
intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente
ordinanza.
• Vincolo ex art. 13, c. 5, d.lgs. 59/2017 ora vigente, e a chi si applica
Art. 1, c. 4: Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a
decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso
l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso,
per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si
applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso.
• Vincolo dei docenti assunti a t.d. ex art. 5, c. 10, del dl 44/2023
Art. 1, c. 5: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23aprile
2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni
di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
• Docenti della procedura straordinaria ex art. 59 c. 4, D.L. 73/2021 e di sostegno di cui all’art. 5 ter
d.l. 228/2001 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/2023 non
hanno il vincolo
Art. 1, c. 6: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021,
ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la
legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con
decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
• I docenti della procedura ex art. 59, c. 9-bis, dl 73/2021 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 hanno il
vincolo. Nel triennio si conta anche l’a.s. svolto a t.d.
Art. 1, c. 7 I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L.
73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza
triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il
servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
> Il contenuto dell’Accordo di integrazione e modifiche al CCNI 2022 del 21/02/2024
viene riportato nell’O.M.
Art. 1, c. 9 : Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022,
come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024,
in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del
comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.
> Abrogazione per i neo immessi in ruolo della presentazione di domanda di mobilità per ottenere
la sede definitiva da cui decorre il vincolo triennale.
Art. 1, c. 10: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.
▪ Sedi indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25 in caso di contrazione di organico a
livello di istituzione scolastica o di provincia
Art. 1, c. 11: Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI
2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di
specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della
procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la
Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo
differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati
all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui
all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106,
prorogata dall’art. 5 ter del D.L.228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decretolegge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23
luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito
della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui
all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della
procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con
la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o
avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s. 2024/25;
> Precisazioni in merito alla precedenza di coloro che assistono un parente disabile grave dopo
l’eliminazione del referente unico ex art. 3 del d.lgs. 105/2022
Art. 1, c. 12: L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto,
ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del
CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza,
si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i
genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione
civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76
purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e,
limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase
dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA,
che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza
viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire
periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni
di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI
2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti

i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione
di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono
inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
》 Si ribadisce che ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio continuano ad
applicarsi le regole delle tabelle allegate al CCNI pertanto l’anno scolastico è considerato come
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali
Art. 3, c. 16: Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate
al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come
testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
》 Viene esplicitato il contenuto dell’Accordo di integrazioni e modifiche e che gli interessati devono
allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione
legittimante le certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità
Art. 4, c. 27: Le categorie di docenti e di DSGA di cui al superiore articolo 1, comma 9, devono allegare la
dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età
del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.

> Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, gli interessati devono allegare, in modo
analogo a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la documentazione/certificazione
comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative
all’invalidità e/o alla disabilità).
> Informativa esiti delle operazioni di mobilità/Privacy
Art. 7, c. 3: Nel rispetto degli obblighi d’informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura
dell’Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità
nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali
tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
> Passaggio di ruolo in applicazione del D.M. 22 dicembre 2023, n.255
Art. 14, c. 3: Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o
delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel
ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del
22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
> Passaggio di ruolo in applicazione delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile
2020 n.510.
Art. 14, c. 5: possono chiedere il passaggio di ruolo anche gli abilitati a seguito del superamento delle
procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510 (procedura straordinaria per titoli ed
esami anno 2020).
> Ex LSU del concorso nazionale entrati di ruolo il 1/12/2023 in rapporto part-time
Art. 24, c. 4: Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale di cui ai
precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
> DSGA soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e
deroghe
Art. 24, c. 5: Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del
D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione
in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può
scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti
nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione
dell’articolo 34, comma 8, del CCNL e dell’articolo 34, comma 9-bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una
delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle
procedure di mobilità.

Domanda docenti

 

Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024

Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024

Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024

Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024

Modalità

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del personale docente (e anche ATA), si presentano tramite Istanze Online (i docenti dichiarati soprannumerari, oltre i suddetti termini di presentazione delle istanze, presentano le domande utilizzando i moduli messi a disposizione dal MIM nell’apposita sezione del sito, da inviare digitalmente).

I docenti, che intendono chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra (ai passaggi dedicheremo un apposito articolo), presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel modulo domanda, documentazione da allegare all’istanza online.

La mobilità  si articola in tre fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) Ai trasferimenti interprovinciali 25% dei posti e 25% ai passaggi di cattedra/ruolo

I docenti, che presentano domanda per partecipare alla fase interprovinciale (la terza), possono  esprimere nella stessa (domanda) preferenze relative a una o più province.

Preferenze

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

  1. a) sede/istituzione scolastica (preferenza puntuale);
  2. b) distretto (preferenza sintetica);
  3. c) comune (preferenza sintetica);
  4. d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici.

 

In caso di preferenza sintetica:

 

– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche; qualora la prima scuola sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente anche con punteggio inferiore, la stessa è assegnata a tale docente, mentre all’aspirante che ha espresso la preferenza sintetica sarà assegnata un’altra istituzione scolastica (questo perché, sebbene abbia un punteggio superiore, con la preferenza sintetica si chiedono indifferentemente tutte le scuole in essa presenti). Quanto detto, soltanto se nella preferenza sintetica in questione vi sia più di una disponibilità. Viceversa, ossia nel caso in cui vi sia una sola disponibilità (la scuola indicata puntualmente dall’aspirante con un punteggio inferiore), questa è assegnata al docente con maggior punteggio, anche se ha espresso la preferenza sintetica;

– possono essere scelte  le seguenti preferenze:

istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti);

sezioni carcerarie ove esprimibili;

sezioni ospedaliere;

licei europei.

Riguardo sempre alle preferenze, nello specifico quelle sintetiche comprendenti comuni isolani,  nell’OM leggiamo qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”;chi intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia, può farlo indicando lo specifico distretto.

In tal modo, dunque, si dà la possibilità di esprimere preferenze relative a distretti graditi per i comuni, che ne fanno parte, esclusi quelli (comuni) isolani.

 

Chi può presentare domanda

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione  o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio:

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23 non hanno vincolo triennale.

Sono stati “svincolati” i docenti che negli anni precedenti hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su preferenza sintetica (fermo restando che chi ha avuto trasferimento su scuola potrebbe averne diritto per figlio entro i 12 anni, caregivers, disabilità)

 

Chi non può presentare la domanda

1) Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, nel ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica.

N.B. Il vincolo triennale non si applica:

  1. a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

 

2) Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)

 

N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

3) docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno oppure da concorso straordinario bis.

Confermata la tabella titoli del CCNI 2022/245.

l’anno scolastico sarà ancora valutato come intero se sono stati svolti 180 giorni di servizio o servizio è

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compreso gli scrutini finali (non si tiene conto cioè delle modifiche inserite nel Decreto Infrazioni).

 

NOVITA’ Classi di concorso accorpate

In base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023  l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Ecco  di seguito quali sono le classi di concorso accorpate

 

A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

 

Referente unico

L’Ordinanza ha recepito la modifica introdotta dal Decreto legislativo 105/2022, che ha eliminato il concetto di “referente unico” nell’assistenza a soggetto con disabilità.

Pertanto la precedenza sarà assicurata a ciascuno dei soggetti beneficiari della norma, e questo dovrà avvenire anche nella graduatoria interna di istituto

Si informano  tutti i docenti laureati, della scuola dell’infanzia e della primaria, che c’è una grande opportunità per ottenere l’abilitazione e quindi predisporre la domanda di passaggio per insegnare nella scuola secondaria grazie al percorso formativo dei 30 CFU che si possono ottenere, on line, con le Università telematiche con  convenzionate con lo Snals . In settimana sarà possibile iscriversi poiché avremo la modulistica. Tutti coloro che sono interessati possono recarsi in sede provinciale oppure presso le sedi territoriali o anche inviare una mail a info@snalsbari.it Approfittatene ed un forte in bocca al lupo.