Con  nota n.  32631 del 21 novembre 2023, il Ministero ha comunicato lo slittamento di 45 giorni dei termini per la predisposizione e l’approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell’articolo 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129.

 

Nel dettaglio ecco le nuove scadenze :

entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la stessa  data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;

entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere che potrà  essere acquisito anche con modalità telematiche;

entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

 

Dopo l’informativa ministeriale  dei giorni scorsi sulle due bozze dei bandi dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado (20.575 posti) e dell’infanzia e primaria (9.641 posti), su posto comune e di sostegno, si è tenuta ieri al Ministero una riunione tecnica sulla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione ai medesimi concorsi.

Le domande di partecipazione possono essere presentate in una sola regione per tutte le tipologie di posto per le quali si ha titolo. La tempistica di presentazione prevede 30 giorni di tempo a partire dalle ore 14 della data di pubblicazione dei bandi e fino alle 23,59 del 29° giorno successivo a quello di apertura della funzione. La domanda deve essere presentata on line mediante la piattaforma Concorsi e procedure selettive sul sito www.miur.gov.it oppure sul sito www.inpa.gov.it.

E’ previsto per la partecipazione un contributo di euro 10,00 per ogni tipologia di posto per la quale si presenta domanda. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante  la funzione “Pago in rete” e dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta.

 

 

Vito Masciale

In questi giorni il cuore dell’Italia è tutto rivolto a Giulia (la giovane innocente vittima) a Filippo (il bravo …… ragazzo normale che l’ha uccisa) alle loro famiglie e………alla scuola.

Sulla tristissima e dolorosissima vicenda scorreranno ancora fiumi di inchiostro sulle pagine dei giornali, nei talk show vedremo sfilare psicologici e criminologici esperti in casi del genere che ne passeranno al setaccio gli aspetti sociali e psicologici.

Qui in questo breve post voglio condividere con voi il ruolo della scuola. Non può che far piacere ai lavoratori della scuola sapere che il paese senza distinzioni politiche conta su di loro, sul loro lavoro incessante quotidiano nelle aule per educare le future generazioni a gestire i propri sentimenti: educazione sentimentale si legge nei titoli dei giornali. Bene. Molto bene.

Ma a quali sentimenti pensiamo?

A quelli amorosi che sbocciano in una adolescenza sempre più anagraficamente precoce?

Quelli nei confronti di sé stessi nella fatica quotidiana di crearsi una propria identità e farsi accettare dagli altri? Quelli nei confronti della famiglia, degli amici, del gruppo di calcetto o di palestra, dei compagni di classe dove sentirsi integrati? La materia è vastissima, complessa e delicata e la lascio volentieri ai sociologi e agli psicologi che sicuramente saranno coinvolti in questa educazione magari con progetti extra adeguatamente retribuiti oppure sarà affidata a dei docenti di una classe di concorso presente in tutti gli ordini di scuola all’interno dell’insegnamento di discipline già a loro carico e con un numero di ore immutato.

Questa seconda ipotesi sarebbe un gioco al massacro sulla scuola che al susseguirsi di episodi tristi di violenza sarebbe accusata di non aver fatto bene i compiti.

E a questo lo Snals Puglia non ci sta.

Affidiamo pure il compito dell’educazione sentimentale alla scuola perché se lo merita perché oggi rimane ancora, con la famiglia, il principale contesto educativo ma diamo alla scuola la possibilità di fare bene il suo lavoro. Prima di entrare nel campo dei sentimenti forse sarebbe il caso di educare i ragazzi al rispetto delle regole che sono alla base della convivenza: regole scritte e non scritte ma su cui si basa da sempre la società in primis il rispetto per l’altro. E chi mi chiedo da uomo di scuola chi meglio di docenti laureati abilitati all’insegnamento presenti nell’unica graduatoria GAE non esaurita su tutto il territorio nazionale la A-46 sarebbe in grado di farlo.

Si potrebbe pensare ad inserire l’insegnamento del diritto fin dalla secondaria di primo grado.

La scuola sa educare e formare e sa farlo molto bene purché messa in condizioni di farlo. Il Ministro ha disposto due minuti di silenzio in tutte le scuole per ricordare Giulia. Bene ma per ricordare Giulia e far sì che lei non sia morta invano serve parlarne nelle scuole e nelle università visto che i ragazzi coinvolti nella vicenda erano studenti universitari. Nelle università dove la competizione in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro sicuramente si acuisce e dove i ragazzi universitari ormai ritenuti “grandi” dalle famiglie devono invece affrontare in tanti casi problemi ben più gravi di un affitto da pagare. E siccome il ferro si batte finché è caldo nelle scuole a novembre magari sarebbe il caso di concedere un’ora di assemblea di classe straordinaria per parlare di Giulia e non solo di Giulia che purtroppo lo sappiamo non sarà l’ultima.  E per concludere un pensiero alle famiglie: non è facile essere genitori non lo è mai stato e lo sanno bene tutti i giovani italiani che pur mettendo su famiglia decidono di non aver figli ma per quelli che hanno voluto accettare la sfida di diventare genitori la scuola può fare tanto e sono sicuro che le idee non mancano.

Vito Masciale

 

PERCHÉ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il sistema pensionistico italiano ha subito, dagli anni Novanta ad oggi, un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

Conseguenza di tali  cambiamenti è che l’importo della pensione erogata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risulterà  nettamente ridimensionato rispetto al passato.

L’esigenza di affiancare alla previdenza pubblica la previdenza complementare è nata, in particolar modo, al momento della Riforma pensionistica del 1995 (l. n. 335/1995, c.d. Riforma Dini), che ha apportato dei cambiamenti radicali all’intero sistema, avendo modificato il metodo di calcolo della pensione pubblica:

Prima della Riforma del 1995, veniva applicato il metodo di calcolo retributivo: l’importo della pensione era calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.

Dopo la Riforma del 1995, viene applicato il metodo di calcolo contributivo (per i lavoratori in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996): l’importo della pensione si calcola in base all’ammontare dei contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso dell’intera vita lavorativa (quindi anche negli anni iniziali quando le retribuzioni sono, inevitabilmente, più basse).

Il sistema di calcolo retributivo risulta certamente più favorevole rispetto a quello contributivo in quanto si fonda sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa che, generalmente, sono più elevate.

Il metodo di calcolo contributivo ha, invece, nettamente ridimensionato l’importo che si arriverà a percepire al momento del pensionamento e le pensioni saranno via via sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita ( c.d. tasso di sostituzione).

LA PENSIONE COMPLEMENTARE    DIVENTA INDISPENSABILE

Le nuove pensioni saranno sempre più basse rispetto all’ultima retribuzione percepita.

Da stime della Ragioneria Generale dello Stato consegue che la pensione nel 2060 sarà poco più della metà dell’ultimo stipendio: un taglio davvero significativo .

ULTIMO STIPENDIO 100            PENSIONE PROBABILE 60

COME PROTEGGERE IL PROPRIO FUTURO ? Fondo espero può essere la risposta giusta

COME      FUNZIONA ESPERO

Espero è il fondo pensione negoziale per tutti i lavoratori della scuola, istituito da rappresentanze dei lavoratori e dal datore di lavoro (MIUR) nell’ambito della contrattazione nazionale.

È un’associazione senza fini di lucro, il cui unico obiettivo è quello di permettere all’aderente di costruire una pensione complementare per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

È un fondo pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati.

 

 

 

COSA VIENE VERSATO NEL CONTO PERSONALE PER ESSERE INVESTITO

 

Il finanziamento dei Fondi pensione nel settore pubblico avviene mediante:

 

Una contribuzione reale così determinata:

– il contributo del datore di lavoro (1% della retribuzione lorda);

– il contributo del lavoratore (1% della retribuzione lorda);

– il contributo VOLONTARIO del lavoratore (fino al 20% della retribuzione lorda);

– i rendimenti conseguiti con l’investimento dei contributi sui mercati finanziari.

Una contribuzione figurativa (virtuale) così determinata: su un conto di natura figurativa tenuto dall’INPS Gestione ex INPDAP sono contabilizzati gli accantonamenti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo man mano che maturano ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS Gestione ex INPDAP che, al termine del rapporto di lavoro, le conferirà ad Espero.

I VANTAGGI FISCALI

  1. DEDUCIBILITA’ FISCALE

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, entro il limite di 5.164,57 euro all’anno.

Tale importo comprende il contributo del lavoratore e del datore di lavoro e gli eventuali versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico; è esclusa la quota del TFR. L’agevolazione fa diminuire l’imposta che devi pagare in base al reddito.

 

  1. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale. Per le contribuzioni versate dal 2018 in poi, l’aliquota fiscale applicata è del 15% e, per ogni anno di adesione successivo al 15°, l’aliquota decresce di 0,3 punti percentuali annui, fino ad arrivare al 9%.

 

  1. TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20% e, per alcune tipologie di titoli pubblici, l’aliquota scende al 12,5%.

I COSTI DI GESTIONE
i costi di gestione dei fondi negoziali sono in media
più bassi dei fondi aperti e dei PIP

 

LA GESTIONE FINANZIARIA: LA SCELTA TRA I DUE COMPARTI

Espero offre agli aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

– Il Comparto GARANZIA è caratterizzato da una  garanzia di restituzione del capitale;

– Il Comparto CRESCITA, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente.

 

All’atto dell’adesione, l’aderente sceglie il comparto in cui fa confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto Crescita. Dopo almeno 12 mesi di permanenza in un comparto, è possibile modificarlo.

 

ADESIONE

L’adesione si effettua andando sul sito internet:

www.fondoespero.it

clicca su ADERISCI ORA per procedere alla compilazione del QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE.

Successivamente bisogna accedere nell’area riservata del Portale NoiPA, nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE e seguire il procedimento per l’adesione.

Per il completamento dell’operazione è necessario disporre del CODICE OTP

 

 

Dal sito è possibile:

Controllare la propria posizione accedendo all’area riservata con le credenziali per l’accesso;

Scaricare la modulistica;

Rimanere aggiornati sulle news del Fondo.

Inoltre, dal Portale NoiPA è possibile:

Aderire;

Modificare la contribuzione volontaria

MODIFICARE LA CONTRIBUZIONE

A decorrere dal 7 novembre 2013 la modifica e la sospensione della contribuzione al Fondo Scuola Espero dovrà essere effettuata accedendo al servizio di Previdenza complementare disponibile nella propria area riservata sul portale NoiPA.

Tutte le variazioni decorrono dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali da parte del MEF.

Questa nuova modalità sostituisce la procedura cartacea, si ricorda che per concludere la procedura è necessario disporre del codice OTP generato su NoiPa dopo aver completato l’accreditamento sul proprio profilo (conferma indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare, ecc.)

N.B. una volta inserito il codice OTP l’operazione non può essere annullata.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO PRESTAZIONI PRE – PENSIONAMENTO

ANTICIPAZIONE

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un’anticipazione nei seguenti casi:

acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;

spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;

spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative Tfr accantonate presso l’Inps Gestione ex Inpdap.

TRASFERIMENTO

È possibile chiedere il trasferimento ad un altro fondo della posizione maturata con Espero:

in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 3 anni di iscrizione;

in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO PRESTAZIONI POST – PENSIONAMENTO

Premessa

RISCATTO INTEGRALE DELLA POSIZIONE

Può richiedere il riscatto della posizione accumulata l’iscritto che cessa l’attività lavorativa per le seguenti cause:

Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;

Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.

Decesso.

In caso di decesso dell’associato prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell’iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l’iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo (D.lgs. 124/1993).
Al momento del pensionamento, l’iscritto pubblico potrà scegliere tra le seguenti opzioni per la restituzione del montante finale:

 

TRASFORMAZIONE IN RENDITA;

 

50% CAPITALE E 50% RENDITA;

 

100% CAPITALE qualora la rendita di Espero sia inferiore all’assegno sociale Inps (per il 2023 pari a Euro 503,27).

R.I.T.A.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Requisiti:

Cessazione attività lavorativa non oltre 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (10 anni nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi);

20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;

5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

 

L’aderente ha facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.

 

 

RIASSUMENDO

  1. Conviene aderire subito ad una forma di pensione complementare: sarà necessaria e durante la tua vita di lavoro ti peserà pochissimo.

 

  1. Prima di “andare a cercare sul mercato” conviene aderire a Espero il tuo fondo negoziale, per non perdere i privilegi previsti dalla Negoziazione.

 

  1. Decidere di aderire al minimo previsto dagli accordi non dovrebbe essere una decisione difficile (TFR + 1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di lavoro).

 

  1. È opportuno riflettere soprattutto su due aspetti:
  • Quale comparto scegliere (più dinamico o più tranquillo)?
  • La percentuale eventualmente da aggiungere all’1% base (max 20% volontario anche con percentuale di mezzo punto

I TEMPI

 

L’ISCRITTO riceverà 3 (oppure 4)PAGAMENTI    relativi al  RISCATTO POSIZIONE FONDO ESPERO E          TFR                        e precisamente:

 

Entro 3 mesi dalla richiesta (cioè              ENTRO  dicembre 2024) sarà pagata  la parte relativa ai contributi dell’iscritto, alla quota del datore di lavoro  e agli interessi maturati.

 

Entro 9 mesi dalla cessazione (cioè ai primi di GIUGNO 2025) sarà pagata  LA QUOTA VIRTUALE DEL TFR.

In pratica l’INPS conferirà a sua volta al Fondo Espero la quota del 2% rivalutata e il Fondo provvederà a liquidarla all’interessato:  l’accantonamento del TFR, infatti, corrisponde al 6,91% della  retribuzione, di cui il 2%conferito al Fondo Espero e il 4,91% conferito  all’apposita gestione dell’INPS.

non prima di 24 mesi dalla cessazione decorrente dal 01/09/2026

sarà pagata la RESTANTE QUOTA DEL TFR  del 4,91% e sarà corrisposta – unitamente alla quota, anch’essa rivalutata, del TFS (buonuscita) maturato fino al momento dell’adesione al Fondo Espero

Novità Fondo Espero

Per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019, l’articolo 1 comma 157 della legge 205/2017 ha previsto la possibilità di regolamentare a livello contrattuale l’espressione di volontà per aderire ai fondi pensione complementari del pubblico impiego anche tramite il meccanismo del silenzio-assenso e con facoltà di recesso. Tale forma di adesione deve garantire la piena informazione e il libero esercizio della espressione della volontà del lavoratore.
Il 16 settembre del 2021 era stato sottoscritto l’accordo per l’adesione tramite questa modalità al Fondo pensione Perseo Sirio.

In data 31 maggio 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa al Fondo Pensione Espero a cui aderiscono i lavoratori del comparto scuola e AFAM allegata.

L’accordo si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2019 facendo riferimento alla effettiva immissione in ruolo con relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro, mentre non rientra nel concetto di assunzione il passaggio tra amministrazioni o istituzioni scolastiche per mobilità, comando, altre forme di assegnazione. Inoltre, l’accordo non si applica al personale che continua a conservare il regime di TFS, quello già iscritto al Fondo, e quello destinatario di passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente nell’ambito della stessa amministrazione.

L’accordo precisa che l’adesione al Fondo Espero avviene:

tramite espressa manifestazione di volontà dell’aderente;

tramite silenzio-assenso con le modalità descritte dall’articolo 4

In sintesi, la procedura prevede che al momento dell’assunzione al lavoratore sia consegnata un’informativa sulle modalità di adesione al Fondo e sulla previdenza complementare.
Se nei 9 mesi successivi all’assunzione il lavoratore non esprime la volontà di aderire o di non aderire al Fondo Espero, egli è automaticamente iscritto al Fondo pensione tramite silenzio-assenso. Al Fondo Espero sono destinati: il contributo dell’amministrazione, il contributo del lavoratore e il Tfr dalla data di adesione.
Dal momento della iscrizione tramite silenzio-assenso, il lavoratore, che deve ricevere un’ulteriore specifica informativa, può esercitare entro 30 giorni il diritto di recesso e quindi ottenere il rimborso di quanto già versato. Se entro questo termine il lavoratore non esprime la volontà di recedere, egli è definitivamente iscritto al Fondo Espero.

Per ricevere consulenza inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it

 

Attualmente nelle varie graduatorie il servizio di leva e quello civile sostitutivo viene calcolato con 0,60 punti all’anno per tutti i profili, ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
M a non deve essere così perché la corte di Cassazione con la sentenza Num. 41894 pubblicata il : 29/12/2021 ha riconosciuto il diritto di chi ha il servizio civile o militare non in costanza di impiego scolastico a vedersi attribuiti 6 punti all’anno come Ata e 12 punti come Docente. Dopo tale sentenza si registra un vero e proprio boom di sentenze di accoglimento da parte dei vari tribunali sul riconoscimento dei 6 punti in graduatoria come Ata (il punteggio deve essere aumentato di 6 punti per tutti profili per i quali si risulta inseriti in graduatoria) e di 12 punti nelle graduatorie Docenti.
Al momento, per avere il riconoscimento del servizio civile che vale 6 punti anche non in costanza di nomina , così come per il servizio militare, occorre presentare ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
L’ufficio legale dello Snals è a disposizione di tutti coloro che si trovino nella situazione sopra descritta e vogliano giustamente far valer e il loro diritto al maggior punteggio come riconosciuto e sentenziato dalla corte di cassazione il che consentirebbe un notevole balzo in avanti nelle graduatorie.
Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it per richiedere un appuntamento con l’ufficio legale.

 

Presso l’ARAN,è stato siglato l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Espero è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola . Finora l’adesione al Fondo era possibile unicamente mediante un’esplicita manifestazione di volontà dell’aderente; il nuovo Accordo sottoscritto  prevede, oltre a tale modalità tradizionale, che l’adesione al Fondo possa avvenire mediante silenzio-assenso. All’atto dell’assunzione, il lavoratore riceverà un’informativa, con specifico ed espresso riferimento al fatto che, decorsi nove mesi dalla stipula del contratto individuale di lavoro senza che sia stata manifestata la propria volontà di non aderire, l’iscrizione al Fondo avvenga automaticamente, con possibilità di recesso entro i successivi trenta giorni. Ovviamente, l’adesione a Espero potrà avvenire, a domanda dell’interessato, anche prima del termine di nove mesi.

Tale nuova modalità sarà operativa per tutti i nuovi contratti individuali di adesione. In prima applicazione, l’innovazione si applicherà anche ai contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2019. In tali casi, le amministrazioni dovranno inviare la predetta informativa entro nove mesi e il lavoratore disporrà di analogo termine di nove mesi, dal ricevimento dell’informativa, per manifestare la volontà di non adesione, fermo restando l’ulteriore termine di 30 giorni per esercitare il diritto di recesso.

news

Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove un piano nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, al fine di verificare l’efficacia della progettazione di un’offerta formativa integrata in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali e degli ITS Academy, a livello nazionale e territoriale, e le Istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder.
Gli obiettivi sono:
valorizzare i talenti degli studenti al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
migliorare l’orientamento,
sviluppare competenze fondamentali per lo sviluppo dei territori e la competitività delle imprese,
favorire il trasferimento tecnologico.
La sperimentazione è finalizzata a proporre agli studenti un’offerta formativa in ambito tecnologico-professionale, integrata in rete e capace di garantire un’ampia scelta di percorsi d’istruzione e di specializzazione terziaria prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di scuole secondarie di secondo grado e ITS Academy.
Il direttore generale F.Manca ha precisato che tale sperimentazione è una parziale anticipazione del disegno di legge che sta avendo il suo percorso di approvazione parlamentare.
Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno evidenziato tutte le loro perplessità:
– la sperimentazione si inserisce in un contesto di disegno di legge ancora non approvato e di cui pertanto non si conosce il contenuto finale.
– verrebbe applicata in un momento in cui stanno partendo le riforme dei tecnici e professionali e, seppur con validi obiettivi, rischia di essere vanificata inserendosi sia nelle novità riformistiche di tali istituti che nei nuovi ITS. Se lo scopo è di potenziare e rafforzare gli Istituti tecnici e professionali, far partire la sperimentazione in questo momento potrebbe produrre il rischio di vanificare tali obiettivi producendo anche un disorientamento dell’utenza in questo contesto innovativo.
– Farla partire dal prossimo anno scolastico creerebbe un problema sull’orientamento per il prossimo anno le cui azioni sono già iniziate nelle scuole.
–infine si applicherebbe in contesti territoriali diversificati che hanno peculiarità ed attenzioni diverse per quanto riguarda i settori produttivi.
Alla luce di queste considerazioni è stato rappresentato che la scuola non è pronta ad accogliere questa filiera formativa tecnologica-professionale.
Il direttore Manca , ha evidenziato che il Ministero ha la facoltà di avviare la sperimentazione supportata normativamente dall’autonomia scolastica, ma ha preso atto delle criticità per quanto riguarda la ristrettezza dei tempi, l’orientamento, il rischio di affastellamento di iniziative innovative che potrebbe ingenerare confusione agli utenti e alle famiglie. Pertanto si farà portavoce presso l’amministrazione di tutte le osservazioni rappresentate dalla parte sindacale sia in rappresentanza dei lavoratori che dei dirigenti scolastici.

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N.88 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI A NORMA DELL’ART.64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133).
Il 7 novembre 2023, si era tenuto al ministero un incontro tra RAPPRESENTANTI DEL MIM E  RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.avente per oggetto l’informativa sulla bozza di Regolamento attuativo della riforma degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022, e sulla bozza di Decreto ministeriale per le modalità di funzionamento dell’osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, previsto dall’articolo 28 del medesimo decreto-legge.
L’Amministrazione, rappresentata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Dott. Fabrizio Manca, aveva  illustrato il contenuto delle bozze dei due provvedimenti, ricordando che il procedimento di emanazione di un atto di natura regolamentare è piuttosto articolato, poiché prevede il parere del CSPI, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei conti per questo si è scelta la forma del decreto ministeriale che presenta un iter più semplice.
Illustrando la bozza di Regolamento, il Dott. Manca, coadiuvato dalla Dott.ssa Flaminia Giorda, Coordinatore nazionale della segreteria tecnica del corpo ispettivo, dalla coordinatrice nazionale del SGQ dott.ssa Rosalba Bonanni., dalla dirigente dell’ufficio legale dott.ssa Lucia Taverna aveva  sottolineato che tale provvedimento incide principalmente sugli aspetti organizzativi dell’istruzione tecnica, mentre i quadri orario delle varie articolazioni degli indirizzi saranno stabiliti da un successivo Decreto ministeriale. Punti centrali della bozza di Regolamento, inoltre, sono la possibilità dei CPIA di attivare percorsi di secondo livello, la rilevanza data alla didattica per competenze e alla progettazione interdisciplinare, l’abolizione delle opzioni, compensata dall’incremento al 25% delle quote di autonomia, dalla possibilità di costruire i curricoli dando spazio anche alle aree territoriali e dalla presenza del 30% di flessibilità nell’ultimo anno, l’aumento della compresenza (estesa anche al settore economico), la revisione delle finalità del primo biennio con l’incremento delle discipline di indirizzo, la possibilità di iniziare i percorsi di PCTO già nel secondo anno, l’internazionalizzazione dei percorsi, la presenza del CLIL sin dal terzo anno e la possibilità di stipulare Patti educativi 4.0 con gli stakeholder del territorio.
Il direttore generale Manca aveva  più volte sottolineato l’importanza degli obiettivi che sono alla base di tale revisione, ossia: rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, irrobustire la connessione al tessuto socio economico favorendo le attività  laboratoriali e l’ innovazione; valorizzare la didattica per competenze; la progettazione interdisciplinare e le unità di apprendimento; aggiornare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementarne la flessibilità.
Lo Snals Confsal nel suo intervento aveva  rilevato alcune criticità del provvedimento che possono essere così sintetizzate: tempi ristretti di realizzazione(la revisione dovrebbe partire dall’anno prossimo); forti incertezze sul mantenimento degli attuali organici; formazione, ancora una volta senza una definizione chiara; incertezze delle risorse( troppe volte si fa ricorso nel provvedimento ad interventi “senza oneri a carico della finanza pubblica”); riorganizzazione didattica imposta dall’alto.
Lo Snals-Confsal aveva  comunque ribadito la propria disponibilità a un confronto costruttivo per accompagnare nei prossimi anni la crescita non solo professionale , ma anche culturale delle giovani generazioni.
Oggi 16 novembre si è tenuto il secondo incontro

Tutte le problematiche rilevate  nel precedente incontro sono state riferite al Capo di Gabinetto del Ministro che ha convenuto sulla ristrettezza dei tempi e che, un’opportuna distensione di essi, avrebbe potuto evitare rischi di un intervento non calibrato bene. Pertanto, seppure il decreto continuerà il proprio iter procedurale per l’approvazione, è stato comunicato che l’applicazione sarà rinviata all’anno scolastico 2025/26 proprio per permettere di approfondire tutti le criticità riguardanti la riforma degli istituti tecnici che sono stati sollevate dalle OO.SS.

Decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso
Si è svolto il 16 novembre il confronto tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e sindacati sul decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso. Ecco il resoconto fornito dalla delegazione Snals
L’Amministrazione ha illustrato il percorso seguito nella redazione del provvedimento motivando la scelta di tempi così limitati con gli impegni assunti con la Commissione europea per l’attuazione della riforma del reclutamento richiesta dal PNRR. A tutto ciò va aggiunto che il Dlgs 59/2017 richiede un intervento che vada nella direzione di una razionalizzazione delle classi di concorso, che ha come finalità quella di favorire l’interdisciplinarietà in vista delle prossime procedure di reclutamento.
Durante la riunione l’Amministrazione ha comunicato di aver accolto molte considerazioni e osservazioni avanzate dallE OO.SS in merito sia alle conseguenze legate all’accorpamento di classi di concorso di gradi diversi sia di modifica/correzione da apportare sulle tabelle per molte classi di concorso.
In particolare nel decreto è stato precisato, per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso, che resta ferma nelle procedure concorsuali la formulazione delle graduatorie di istituto distinte per i due ruoli di appartenenza e ugualmente si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
Inoltre è stato aggiunto che i docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore, mantengono il trattamento giuridico ed economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
Viene precisato altresì nel decreto che coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017, con particolare riferimento all’art.5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione al concorso, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno richiesto e ottenuto che tale ultima precisazione fosse inserita anche nella nota generale ad inizio della Tabella A per evitare contenzioso e fornire una più agevole lettura, non solo nel decreto, ma anche nella Tabella di consultazione relativa alle classi di concorso.
Nella logica della razionalizzazione richiesta il MIM ha provveduto ad abbinare le discipline che prevedono titoli di accesso omogenei, accorpando le seguenti classi di concorso:
• A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado); Aggiunta la laurea specialistica 54/S in pianificazione urbanistica ambientale per l’accesso alle classi A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54.
• A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
• A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
• A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
• A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Per quanto riguarda le correzioni/integrazioni relative alle classi di concorso nella tabella A allegata allo schema di decreto è stato precisato che:
– per la classe di concorso A 20 è stata eliminata nella colonna note la nota numero 5;
– per la classe di concorso A 27 è stata eliminata nella colonna titoli di accesso decreto ministeriale 39 del 1998 la parola “congiuntamente”;
– per la classe di concorso A 30 è stata eliminata nella colonna note la dicitura “classe di concorso ad esaurimento”;
– per la classe di concorso A 57 è stata inserita nella colonna indirizzi di studio la dizione ad esaurimento accanto alla voce Storia della danza 2° biennio e 5° anno;
– per la classe di concorso A058 è stato inserito tra gli indirizzi di studio la dizione “ad esaurimento” accanto alla voce Storia della danza 2° biennio e 5° anno.

Inoltre, ove il titolo di accesso richieda la laurea più il titolo congiunto, sono stati previsti SSD o SSA che possano sostituire il titolo congiunto.
Grande semplificazione è stata fatta sull’insegnamento dello strumento musicale.
Ulteriori interventi hanno riguardato classi come la A028, dove sono stati abbassati i requisiti di CFU necessari.
Per la A061 è stata abolita la valutazione di titoli professionali.
Sono state inoltre accolte alcune correzioni proposte su molte altre classi di concorso tra cui A001, A028, Novità anche per la Laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) che darà accesso anche alla classe A-23 se accompagnata dalla specifica abilitazione per Italiano L-2 e da tre anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri .
Da segnalare anche significative integrazioni sulla validità della laurea in Conservazione dei Beni Culturali e il chiarimento – necessario alla luce dell’accorpamento – che solo la classe A-29 (Musica II grado) sia ad esaurimento e non la A-30 che le riunirà entrambe.A055 ecc.
Per la Tab. B è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.
Resta ferma la nostra critica per non aver coinvolto per la modifica di un aspetto importante del mondo della scuola fin dal primo momento chi ogni giorno affronta le problematiche legate alle classi di concorso.

 

PUGLIA
Posti Comuni Infanzia: 147
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 44
Posti Comuni Primaria: 83
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 24
Posti di Sostegno Infanzia: 9
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 2
Posti di Sostegno Primaria: 124
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 36